TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/12/2025, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 2203/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
15.12.2025, avente ad oggetto: diritti reali tra
nato il [...], a [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...]di Campania, P.zza Antonio De Martino n. 4, in proprio e quale amministratore della comunione dei beni appartenenti al compendio ereditario rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Carratelli;
Parte_2 attore
e
c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Maria Concetta Scarfò e dall'avv. Idalia
De Bartolo;
convenuto
CONCLUSIONI
Come in atti.
Il Giudice, letti gli atti e verbali di causa;
sospendendo dal decidere;
rilevato che, a fronte dell'azione di rivendica di porzione di terreno di circa 2 tomolate sito in Arcavacata di Rende località “Dattoli” identificato alla particella 613 del catasto Terreni di Cosenza, articolata dal ricorrente , in proprio e quale amministratore della Parte_1
comunione dei beni appartenenti al compendio ereditario parte resistente ha Parte_2
formulato domanda riconvenzionale di usucapione di detto cespite;
rilevato che la domanda diretta all'accertamento dell'usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata, in quanto implica l'accertamento di una situazione giuridica confliggente con quella preesistente della quale il giudice può solo conoscere in contradditorio di ogni interessato. In altri termini, nell'ipotesi di un giudizio relativo all'accertamento dell'usucapione, la fattispecie del litisconsorzio necessario ricorre esclusivamente nel caso in cui la pluralità soggettiva sia rinvenibile dal lato passivo del rapporto, ossia tra coloro in danno dei quali la domanda è diretta (cfr. Cass. civ. nn. 5554/94 e 1085/76); verificato che nella specie, dall'esame delle risultanze catastali prodotte in atti, l'istante risulta essere quotista di maggioranza del bene oggetto dell'azione, per cui l'esistenza di più titolari del bene oggetto della domanda riconvenzionale di usucapione impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari;
chiarito, infine, che la violazione del precetto ex art. 102 cpc, in assenza di un litisconsorte, darebbe luogo ad una sentenza intrinsecamente inidonea a produrre i propri effetti nei confronti delle parti e dei terzi pretermessi vista l'inscindibilità del rapporto sostanziale e del relativo giudizio ed infatti gli effetti della sentenza pronunciata all'esito del giudizio devono coinvolgere tutti i soggetti di una determinata situazione sostanziale necessariamente plurilaterale, come nel caso in cui i beni oggetto della domanda di usucapione risultino intestati a più soggetti;
ritenuto necessario sottoporre alle parti la questione rilevata ex officio;
pqm
rimette la causa sul ruolo istruttorio;
fissa, per sentire le parti sulla questione indicata in parte motiva, l'udienza del 2.2.2026 ore
9.45, assegnando termine sino al 19 gennaio 2026 per il deposito di memorie.
Si comunichi alle parti.
Cosenza, 15.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa Germana Maffei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 2203/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
15.12.2025, avente ad oggetto: diritti reali tra
nato il [...], a [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...]di Campania, P.zza Antonio De Martino n. 4, in proprio e quale amministratore della comunione dei beni appartenenti al compendio ereditario rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Carratelli;
Parte_2 attore
e
c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Maria Concetta Scarfò e dall'avv. Idalia
De Bartolo;
convenuto
CONCLUSIONI
Come in atti.
Il Giudice, letti gli atti e verbali di causa;
sospendendo dal decidere;
rilevato che, a fronte dell'azione di rivendica di porzione di terreno di circa 2 tomolate sito in Arcavacata di Rende località “Dattoli” identificato alla particella 613 del catasto Terreni di Cosenza, articolata dal ricorrente , in proprio e quale amministratore della Parte_1
comunione dei beni appartenenti al compendio ereditario parte resistente ha Parte_2
formulato domanda riconvenzionale di usucapione di detto cespite;
rilevato che la domanda diretta all'accertamento dell'usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata, in quanto implica l'accertamento di una situazione giuridica confliggente con quella preesistente della quale il giudice può solo conoscere in contradditorio di ogni interessato. In altri termini, nell'ipotesi di un giudizio relativo all'accertamento dell'usucapione, la fattispecie del litisconsorzio necessario ricorre esclusivamente nel caso in cui la pluralità soggettiva sia rinvenibile dal lato passivo del rapporto, ossia tra coloro in danno dei quali la domanda è diretta (cfr. Cass. civ. nn. 5554/94 e 1085/76); verificato che nella specie, dall'esame delle risultanze catastali prodotte in atti, l'istante risulta essere quotista di maggioranza del bene oggetto dell'azione, per cui l'esistenza di più titolari del bene oggetto della domanda riconvenzionale di usucapione impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari;
chiarito, infine, che la violazione del precetto ex art. 102 cpc, in assenza di un litisconsorte, darebbe luogo ad una sentenza intrinsecamente inidonea a produrre i propri effetti nei confronti delle parti e dei terzi pretermessi vista l'inscindibilità del rapporto sostanziale e del relativo giudizio ed infatti gli effetti della sentenza pronunciata all'esito del giudizio devono coinvolgere tutti i soggetti di una determinata situazione sostanziale necessariamente plurilaterale, come nel caso in cui i beni oggetto della domanda di usucapione risultino intestati a più soggetti;
ritenuto necessario sottoporre alle parti la questione rilevata ex officio;
pqm
rimette la causa sul ruolo istruttorio;
fissa, per sentire le parti sulla questione indicata in parte motiva, l'udienza del 2.2.2026 ore
9.45, assegnando termine sino al 19 gennaio 2026 per il deposito di memorie.
Si comunichi alle parti.
Cosenza, 15.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa Germana Maffei