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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/07/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 767/2022 R.G. promossa
DA
), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Basile
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Giuseppe Nigro
Appellato
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato - differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva n. 958/2021 pubblicata in data 24.9.2021, il
Tribunale di Ragusa, giudice del lavoro, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da nei confronti di volto Controparte_1 Parte_1
all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dall'1.12.2010 al 31.10.2013, con inquadramento al IV livello del CCNL del settore commercio e terziario e alla condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive, ivi compresi i ratei di 13^ e 14 ^ mensilità, compensi per lavoro straordinario, per ferie e permessi retribuiti non goduti e TFR, in relazione all'attività lavorativa svolta da presso CP_1
l'impianto di distribuzione di carburanti gestito dalla nel periodo Pt_1
indicato e nei giorni e orari indicati in ricorso.
Il giudice, premesso che tra le parti era stato stipulato in data 13.4.2012 un contratto di associazione in partecipazione riteneva che per il periodo decorrente da tale data e fino alla cessazione del rapporto di lavoro, non potesse trovare accoglimento la domanda del ricorrente. Rilevava che sebbene secondo la prospettazione di parte ricorrente il contratto di associazione in partecipazione dissimulava un rapporto di lavoro subordinato, in difetto di prova da parte del lavoratore degli elementi sintomatici della subordinazione, primo fra tutti quello della soggezione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, non potesse considerarsi provato che il ricorrente avesse svolto attività di lavoro subordinato.
Di contro reputava fondata la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti con riguardo al periodo decorrente dall'1.12.2010 all'11.4.2012 atteso che l'espletata istruttoria confermava le allegazioni del ricorrente e che lo stesso, in epoca già antecedente alla regolarizzazione del rapporto, aveva lavorato con le mansioni corrispondenti al IV livello del CCNL di settore nell'impianto di distribuzione carburanti alle dipendenze della resistente. Accertava lo svolgimento abituale di lavoro straordinario e festivo nel periodo indicato e pertanto, riteneva dovute al lavoratore le conseguenti differenze retributive. Con sentenza definitiva n.183/2022 del 25.2.2022, il Tribunale, a seguito di espletamento di consulenza tecnica di ufficio, condividendo le conclusioni rassegnate dall'ausiliario, condannava al pagamento in favore del ricorrente Parte_1
della complessiva somma di € 27.144,64 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto sino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite.
Appellava entrambe le sentenze con atto depositato il Parte_1
22.8.2022; resisteva al gravame l'appellato.
La causa, previo svolgimento di consulenza tecnica di ufficio, è stata posta in decisione all'udienza del 10 luglio 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi il giudice pronunciato sulle eccezioni preliminari sollevate dalla con la memoria difensiva di Pt_1
primo grado.
Rileva infatti che il lavoratore, in ragione del principio “tempus regit actum” e delle pretese avanzate nel merito, avrebbe dovuto depositare ricorso secondo il rito Fornero ai sensi dell'art.1 commi 47-49 L.92/2012 e a tal fine adempiere tempestivamente a tutti gli obblighi previsti per l'instaurazione del giudizio secondo tale rito. Insiste pertanto affinché il collegio rilevi l'improcedibilità e inammissibilità del ricorso introduttivo ex averso proposto.
Sempre in via preliminare reitera l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo stante l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda e dei fatti con essa dedotti.
Ribadisce che l'appellato non ha fornito, come era tenuto a fare per legge, una tabella esplicativa, voce per voce, delle singole richieste economiche per ogni mensilità ed esplicativa di ogni somma pretesa.
Chiede, pertanto che venga dichiarata la nullità delle sentenze impugnate per omessa pronuncia sulle eccezioni preliminari già dedotte con la memoria di primo grado.
1.2. Con il secondo motivo, l'appellante censura la decisione laddove ritiene provato il rapporto di lavoro subordinato tra le parti anche con riferimento al periodo antecedente alla formale assunzione (18.7.2011) non ostando a tale conclusione la circostanza che la avesse ottenuto la Pt_1
licenza di gestione dell'impianto solo in data 13.7.2011.
Sostiene che risulta documentalmente provato che l'appellante ha ottenuto la licenza per l'esercizio in data 13.7.2011 e che prima di tale momento non avrebbe potuto stipulare alcun contratto di lavoro con l'appellato e che in ogni caso sarebbe stato nullo in quanto non era la datrice di lavoro del CP_1
Rileva che contrariamente a quanto ritenuto dal giudice le dichiarazioni dei testi e sono attendibili e che essi non hanno riferito che Tes_1 Tes_2
l'impianto fosse gestito di fatto dall'appellante già nel mese di dicembre
2010.
Afferma che la circostanza riportata in sentenza secondo cui l'appellante gestiva di fatto il distributore nel tempo occorrente alla formale voltura dell'autorizzazione non è veritiera ed è in contrasto con la produzione documentale in quanto la voltura e la richiesta di autorizzazione e il conseguente rilascio della stessa sono avvenuti nel mese di luglio 2011.
Deduce pertanto che nessuna prova esiste della gestione di fatto dell'appellante del distributore di benzina dal 2010 e che lo stesso appellato ha dichiarato che il distributore prima della voltura era intestato a Per_1
1.3. Con altra doglianza contesta che risulti provato l'orario di lavoro dell'appellato dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 per cinque giorni alla settimana oltre i festivi. Sostiene che: le testimonianze dei testi e Tes_1
nulla hanno confermato in merito;
non è stata attribuita rilevanza Tes_2
alle dichiarazioni di in ordine all'orario lavorativo effettuato Per_1
dall'appellato; il capitolo di prova n. 4 era generico in quanto non indicante le domeniche e i festivi di ogni mese e anno nei quali avrebbe lavorato il
Aggiunge che tutte le testimonianze sui capitoli 3 e 4 risultano CP_1
generiche e in contrasto con l'esigenza di acquisire una prova rigorosa dello svolgimento del lavoro straordinario e lamenta che il giudice non ha utilizzato lo stesso metro di valutazione delle dichiarazioni testimoniali.
1.4. Contesta l'istruttoria espletata e la valutazione delle deposizioni testimoniali effettuata dal giudice anche in ordine al riconoscimento del livello di inquadramento superiore invocato e ottenuto dall'appellato con la decisione.
Sostiene che nessun testimone ha di fatto confermato lo svolgimento delle mansioni ulteriori e diverse da quelle dell'originario livello di inquadramento dell'appellato.
1.5. Contesta infine l'importo riconosciuto all'appellato atteso che sia la
CTU che la sentenza di condanna non hanno specificato le singole voci di quanto dovuto a titolo di differenze retributive, a titolo di ore per lavoro straordinario e festivo, per le mansioni riconducibili al livello superiore, Tfr e
13^ e 14^ mensilità. Aggiunge che gli importi sono calcolati al lordo e che i contributi maturati sulle differenze retributive non sono dovuti.
2. L'appello è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
Deve innanzitutto rigettarsi l'eccezione di nullità per inosservanza del c.d. rito fornero: osserva al riguardo il collegio in via assorbente che l'inosservanza del rito non determina la nullità della sentenza a meno che non abbia comportato una riduzione del diritto di difesa, circostanza che nel caso in esame non è stata neanche allegata (Cassazione civile sez. lav. - 9/9/2022,
n. 26683 L'esattezza del rito non è mai suscettibile di essere considerata come fine a sé stessa, donde può essere invocata solo per riparare a una precisa e apprezzabile lesione ragion per cui la violazione della disciplina sul rito assume rilevanza invalidante soltanto nell'ipotesi in cui, in sede di impugnazione, la parte indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte. 2.1.E', invece, fondato il motivo di appello relativo alla durata del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro subordinato è stato formalizzato in data
18.7.2011; il giudice di primo grado ha ritenuto che il lavoratore avesse fornito la prova della costituzione del rapporto in data anteriore, e, segnatamente in data 1.12.2010, anche se a tale data la non era Pt_1
ancora titolare della licenza.
Se è vero che il rapporto in astratto poteva costituirsi con la nel Pt_1
periodo in cui la stessa non aveva ancora acquisito la licenza, tuttavia, il collegio ritiene che il lavoratore non abbia fornito la prova dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa da dicembre 2010 alle dipendenze della
. E' vero che il teste ha dichiarato di avere visto Pt_1 Tes_1 Tes_3
lavorare a dicembre 2010 ma nessun teste ha dichiarato di avere visto la impartire ordini al anzi il teste ha dichiarato che Pt_1 Tes_3 Tes_2
a gestire l'impianto era di fatto il marito della . A fronte di tali Pt_1
elementi non può dirsi provato il rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della in epoca anteriore alla sua formalizzazione in data Pt_1
18.7.2011.
2.2.La censura relativa allo svolgimento di mansioni superiori è infondata atteso che il teste ha dichiarato che non si limitava a Tes_2 Tes_3
svolgere mansioni di pompista ma provvedeva a vendere prodotti all'interno dell'impianto, all'assistenza tecnica, alla piccola manutenzione e ai ricambi e anche il teste ha confermato che provvedeva al cambio e al Tes_1 Tes_3
rabbocco dell'olio.
Anche le censure relative all'orario osservato non possono essere accolte atteso che i testi di parte ricorrente hanno confermato gli orari indicati nella sentenza mentre il teste di parte resistente non ha riferito in modo specifico in ordine agli orari osservati da ma in genere sull'apertura dei Tes_3
distributori di carburante. 2.3.La censura relativa alla determinazione delle somme dovute al lordo è infondata. Ed invero l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19 l. 4 aprile 1952 n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma 1, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi
(anche per la quota a carico del lavoratore); rilevato, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce a un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire. Ne consegue che, in sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore, dalle somme lorde spettanti allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte (Cassazione civile sez. lav., 7/7/2008,
n.18584, Cassazione civile sez. lav., 16/4/2025, n.10084). 2.4.Sulla scorta di tali elementi il collegio ha disposto nuova consulenza tecnica al fine di rideterminare gli importi eventualmente dovuti a CP_1
per le voci, l'inquadramento e gli orari riconosciuti nella sentenza
[...]
appellata, ma limitatamente al periodo di lavoro dal 18.7.2011 all'11.4.2012 e detratte le somme percepite per lo stesso periodo.
Il CTU nominato in questo grado sulla scorta di conteggi condivisi, in quanto fondati su criteri corretti, ha accertato che vanta nei Controparte_1
confronti della datrice di lavoro un credito complessivo di €. Parte_1 13.632,13 di cui € 4.100,46 a titolo di differenze retributive, € 7.929,73 per maggiorazioni per lavoro straordinario e festività e € 1.601,94 a titolo di TFR.
In definitiva, l'appello deve essere accolto parzialmente e in parziale riforma della sentenza appellata, che nel resto deve essere confermata,
deve essere condannata a pagare in favore di la Parte_1 Controparte_1
somma complessiva di € 13.632,13 oltre interessi sui crediti annualmente rivalutati dalla maturazione al soddisfo.
Le spese di entrambi i gradi, determinate in relazione al valore del credito accertato in questo grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese di CTU come liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico di . Parte_1
P.Q.M.
La Corte di appello definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, che nel resto deve essere confermata, condanna a Parte_1
pagare in favore di la somma complessiva di € 13.632,13 Controparte_1
oltre interessi sui crediti annualmente rivalutati dalla maturazione al soddisfo, condanna a pagare in favore di le spese Parte_1 Controparte_1
processuali di entrambi i gradi che liquida per il primo grado in € 2695,00 e per il secondo grado in € 2906,00 oltre rimborso spese generali, cpa e IVA, pone definitivamente a carico di le spese di CTU, come Parte_1
liquidate con separato decreto..
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 10.7.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Marcella Celesti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 767/2022 R.G. promossa
DA
), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Basile
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Giuseppe Nigro
Appellato
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato - differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva n. 958/2021 pubblicata in data 24.9.2021, il
Tribunale di Ragusa, giudice del lavoro, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da nei confronti di volto Controparte_1 Parte_1
all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dall'1.12.2010 al 31.10.2013, con inquadramento al IV livello del CCNL del settore commercio e terziario e alla condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive, ivi compresi i ratei di 13^ e 14 ^ mensilità, compensi per lavoro straordinario, per ferie e permessi retribuiti non goduti e TFR, in relazione all'attività lavorativa svolta da presso CP_1
l'impianto di distribuzione di carburanti gestito dalla nel periodo Pt_1
indicato e nei giorni e orari indicati in ricorso.
Il giudice, premesso che tra le parti era stato stipulato in data 13.4.2012 un contratto di associazione in partecipazione riteneva che per il periodo decorrente da tale data e fino alla cessazione del rapporto di lavoro, non potesse trovare accoglimento la domanda del ricorrente. Rilevava che sebbene secondo la prospettazione di parte ricorrente il contratto di associazione in partecipazione dissimulava un rapporto di lavoro subordinato, in difetto di prova da parte del lavoratore degli elementi sintomatici della subordinazione, primo fra tutti quello della soggezione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, non potesse considerarsi provato che il ricorrente avesse svolto attività di lavoro subordinato.
Di contro reputava fondata la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti con riguardo al periodo decorrente dall'1.12.2010 all'11.4.2012 atteso che l'espletata istruttoria confermava le allegazioni del ricorrente e che lo stesso, in epoca già antecedente alla regolarizzazione del rapporto, aveva lavorato con le mansioni corrispondenti al IV livello del CCNL di settore nell'impianto di distribuzione carburanti alle dipendenze della resistente. Accertava lo svolgimento abituale di lavoro straordinario e festivo nel periodo indicato e pertanto, riteneva dovute al lavoratore le conseguenti differenze retributive. Con sentenza definitiva n.183/2022 del 25.2.2022, il Tribunale, a seguito di espletamento di consulenza tecnica di ufficio, condividendo le conclusioni rassegnate dall'ausiliario, condannava al pagamento in favore del ricorrente Parte_1
della complessiva somma di € 27.144,64 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto sino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite.
Appellava entrambe le sentenze con atto depositato il Parte_1
22.8.2022; resisteva al gravame l'appellato.
La causa, previo svolgimento di consulenza tecnica di ufficio, è stata posta in decisione all'udienza del 10 luglio 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi il giudice pronunciato sulle eccezioni preliminari sollevate dalla con la memoria difensiva di Pt_1
primo grado.
Rileva infatti che il lavoratore, in ragione del principio “tempus regit actum” e delle pretese avanzate nel merito, avrebbe dovuto depositare ricorso secondo il rito Fornero ai sensi dell'art.1 commi 47-49 L.92/2012 e a tal fine adempiere tempestivamente a tutti gli obblighi previsti per l'instaurazione del giudizio secondo tale rito. Insiste pertanto affinché il collegio rilevi l'improcedibilità e inammissibilità del ricorso introduttivo ex averso proposto.
Sempre in via preliminare reitera l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo stante l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda e dei fatti con essa dedotti.
Ribadisce che l'appellato non ha fornito, come era tenuto a fare per legge, una tabella esplicativa, voce per voce, delle singole richieste economiche per ogni mensilità ed esplicativa di ogni somma pretesa.
Chiede, pertanto che venga dichiarata la nullità delle sentenze impugnate per omessa pronuncia sulle eccezioni preliminari già dedotte con la memoria di primo grado.
1.2. Con il secondo motivo, l'appellante censura la decisione laddove ritiene provato il rapporto di lavoro subordinato tra le parti anche con riferimento al periodo antecedente alla formale assunzione (18.7.2011) non ostando a tale conclusione la circostanza che la avesse ottenuto la Pt_1
licenza di gestione dell'impianto solo in data 13.7.2011.
Sostiene che risulta documentalmente provato che l'appellante ha ottenuto la licenza per l'esercizio in data 13.7.2011 e che prima di tale momento non avrebbe potuto stipulare alcun contratto di lavoro con l'appellato e che in ogni caso sarebbe stato nullo in quanto non era la datrice di lavoro del CP_1
Rileva che contrariamente a quanto ritenuto dal giudice le dichiarazioni dei testi e sono attendibili e che essi non hanno riferito che Tes_1 Tes_2
l'impianto fosse gestito di fatto dall'appellante già nel mese di dicembre
2010.
Afferma che la circostanza riportata in sentenza secondo cui l'appellante gestiva di fatto il distributore nel tempo occorrente alla formale voltura dell'autorizzazione non è veritiera ed è in contrasto con la produzione documentale in quanto la voltura e la richiesta di autorizzazione e il conseguente rilascio della stessa sono avvenuti nel mese di luglio 2011.
Deduce pertanto che nessuna prova esiste della gestione di fatto dell'appellante del distributore di benzina dal 2010 e che lo stesso appellato ha dichiarato che il distributore prima della voltura era intestato a Per_1
1.3. Con altra doglianza contesta che risulti provato l'orario di lavoro dell'appellato dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 per cinque giorni alla settimana oltre i festivi. Sostiene che: le testimonianze dei testi e Tes_1
nulla hanno confermato in merito;
non è stata attribuita rilevanza Tes_2
alle dichiarazioni di in ordine all'orario lavorativo effettuato Per_1
dall'appellato; il capitolo di prova n. 4 era generico in quanto non indicante le domeniche e i festivi di ogni mese e anno nei quali avrebbe lavorato il
Aggiunge che tutte le testimonianze sui capitoli 3 e 4 risultano CP_1
generiche e in contrasto con l'esigenza di acquisire una prova rigorosa dello svolgimento del lavoro straordinario e lamenta che il giudice non ha utilizzato lo stesso metro di valutazione delle dichiarazioni testimoniali.
1.4. Contesta l'istruttoria espletata e la valutazione delle deposizioni testimoniali effettuata dal giudice anche in ordine al riconoscimento del livello di inquadramento superiore invocato e ottenuto dall'appellato con la decisione.
Sostiene che nessun testimone ha di fatto confermato lo svolgimento delle mansioni ulteriori e diverse da quelle dell'originario livello di inquadramento dell'appellato.
1.5. Contesta infine l'importo riconosciuto all'appellato atteso che sia la
CTU che la sentenza di condanna non hanno specificato le singole voci di quanto dovuto a titolo di differenze retributive, a titolo di ore per lavoro straordinario e festivo, per le mansioni riconducibili al livello superiore, Tfr e
13^ e 14^ mensilità. Aggiunge che gli importi sono calcolati al lordo e che i contributi maturati sulle differenze retributive non sono dovuti.
2. L'appello è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
Deve innanzitutto rigettarsi l'eccezione di nullità per inosservanza del c.d. rito fornero: osserva al riguardo il collegio in via assorbente che l'inosservanza del rito non determina la nullità della sentenza a meno che non abbia comportato una riduzione del diritto di difesa, circostanza che nel caso in esame non è stata neanche allegata (Cassazione civile sez. lav. - 9/9/2022,
n. 26683 L'esattezza del rito non è mai suscettibile di essere considerata come fine a sé stessa, donde può essere invocata solo per riparare a una precisa e apprezzabile lesione ragion per cui la violazione della disciplina sul rito assume rilevanza invalidante soltanto nell'ipotesi in cui, in sede di impugnazione, la parte indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte. 2.1.E', invece, fondato il motivo di appello relativo alla durata del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro subordinato è stato formalizzato in data
18.7.2011; il giudice di primo grado ha ritenuto che il lavoratore avesse fornito la prova della costituzione del rapporto in data anteriore, e, segnatamente in data 1.12.2010, anche se a tale data la non era Pt_1
ancora titolare della licenza.
Se è vero che il rapporto in astratto poteva costituirsi con la nel Pt_1
periodo in cui la stessa non aveva ancora acquisito la licenza, tuttavia, il collegio ritiene che il lavoratore non abbia fornito la prova dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa da dicembre 2010 alle dipendenze della
. E' vero che il teste ha dichiarato di avere visto Pt_1 Tes_1 Tes_3
lavorare a dicembre 2010 ma nessun teste ha dichiarato di avere visto la impartire ordini al anzi il teste ha dichiarato che Pt_1 Tes_3 Tes_2
a gestire l'impianto era di fatto il marito della . A fronte di tali Pt_1
elementi non può dirsi provato il rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della in epoca anteriore alla sua formalizzazione in data Pt_1
18.7.2011.
2.2.La censura relativa allo svolgimento di mansioni superiori è infondata atteso che il teste ha dichiarato che non si limitava a Tes_2 Tes_3
svolgere mansioni di pompista ma provvedeva a vendere prodotti all'interno dell'impianto, all'assistenza tecnica, alla piccola manutenzione e ai ricambi e anche il teste ha confermato che provvedeva al cambio e al Tes_1 Tes_3
rabbocco dell'olio.
Anche le censure relative all'orario osservato non possono essere accolte atteso che i testi di parte ricorrente hanno confermato gli orari indicati nella sentenza mentre il teste di parte resistente non ha riferito in modo specifico in ordine agli orari osservati da ma in genere sull'apertura dei Tes_3
distributori di carburante. 2.3.La censura relativa alla determinazione delle somme dovute al lordo è infondata. Ed invero l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19 l. 4 aprile 1952 n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma 1, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi
(anche per la quota a carico del lavoratore); rilevato, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce a un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire. Ne consegue che, in sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore, dalle somme lorde spettanti allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte (Cassazione civile sez. lav., 7/7/2008,
n.18584, Cassazione civile sez. lav., 16/4/2025, n.10084). 2.4.Sulla scorta di tali elementi il collegio ha disposto nuova consulenza tecnica al fine di rideterminare gli importi eventualmente dovuti a CP_1
per le voci, l'inquadramento e gli orari riconosciuti nella sentenza
[...]
appellata, ma limitatamente al periodo di lavoro dal 18.7.2011 all'11.4.2012 e detratte le somme percepite per lo stesso periodo.
Il CTU nominato in questo grado sulla scorta di conteggi condivisi, in quanto fondati su criteri corretti, ha accertato che vanta nei Controparte_1
confronti della datrice di lavoro un credito complessivo di €. Parte_1 13.632,13 di cui € 4.100,46 a titolo di differenze retributive, € 7.929,73 per maggiorazioni per lavoro straordinario e festività e € 1.601,94 a titolo di TFR.
In definitiva, l'appello deve essere accolto parzialmente e in parziale riforma della sentenza appellata, che nel resto deve essere confermata,
deve essere condannata a pagare in favore di la Parte_1 Controparte_1
somma complessiva di € 13.632,13 oltre interessi sui crediti annualmente rivalutati dalla maturazione al soddisfo.
Le spese di entrambi i gradi, determinate in relazione al valore del credito accertato in questo grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese di CTU come liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico di . Parte_1
P.Q.M.
La Corte di appello definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, che nel resto deve essere confermata, condanna a Parte_1
pagare in favore di la somma complessiva di € 13.632,13 Controparte_1
oltre interessi sui crediti annualmente rivalutati dalla maturazione al soddisfo, condanna a pagare in favore di le spese Parte_1 Controparte_1
processuali di entrambi i gradi che liquida per il primo grado in € 2695,00 e per il secondo grado in € 2906,00 oltre rimborso spese generali, cpa e IVA, pone definitivamente a carico di le spese di CTU, come Parte_1
liquidate con separato decreto..
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 10.7.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Marcella Celesti