TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/11/2025, n. 2518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2518 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa RO NZ, ha pronunciato, in esito all'udienza del 10 novembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 3547/2024
TRA
, c.f. , n.q. di genitore di c.f. Parte_1 C.F._1 Persona_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio Piccione, giusta procura in atti C.F._2
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Luca Michele Bellomo
resistente
OGGETTO: ripetizione di indebito
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 28 giugno 2024, il ricorrente, indicato in epigrafe, esponeva che il figlio minore, , era titolare della prestazione assistenziale n. 07115720 con decorrenza Persona_1 dall'1 dicembre 2014.
Rilevava che il minore era stato sottoposto a visita di revisione in data 22 giugno 2022 e che, all'esito degli accertamenti sanitari espletati, il Centro Medico Legale di Messina, con verbale del 20 gennaio
2023, notificato in data 23 febbraio 2023, aveva riconosciuto il minore non invalido.
Rilevava, altresì, che, con comunicazione di rideterminazione della liquidazione del 23 febbraio 2023, la sede di Messina lo aveva informato che, per effetto della mancata conferma dei requisiti, la CP_1 prestazione di invalidità civile n. 07115720 era stata revocata con decorrenza dal mese di agosto 2022
e, che, conseguentemente, l' nel periodo compreso tra ottobre 2022 a marzo 2023 aveva CP_1 corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro
1.881,36.
Rilevava che, successivamente, con nota del 02/14 maggio 2024 aveva proposto ricorso amministrativo, con cui aveva contestato la sussistenza dell'asserito debito, deducendone l'assoluta illegittimità, atteso che la visita di revisione era stata definita con verbale del 20 gennaio 2023, notificato in data 23 febbraio 2023 e che, pertanto, solo da tale momento si era determinato il difetto del requisito sanitario utile al mantenimento della prestazione assistenziale goduta dal minore.
Osservava, poi, che, con Delibera n. 480000-24-0249 del 14 giugno 2024, il Comitato Provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso, “limitatamente al segmento debitorio relativo alle mensilità dei mesi di febbraio e marzo 2023”.
Eccepiva l'erroneità e l'illegittimità della superiore Delibera, in quanto pur affermando che il verbale di visita di revisione era stato definito in data in 20 gennaio 2023 in modo assolutamente contradditorio e illogico provvedeva all'annullamento unicamente delle somme percepite dal ricorrente nei mesi di febbraio 2023 e marzo 2023 e non anche di quelli percepiti dal mese di ottobre
2022 sino al gennaio 2023.
Rilevava che, al momento del pagamento della indennità di frequenza erogata in favore del minore
, nel periodo compreso tra l'1 ottobre 2022 e il 31 gennaio 2023 egli non era ancora a Persona_1 conoscenza degli esiti della visita di revisione.
Affermava che tale circostanza aveva determinato in lui un legittimo affidamento circa la regolarità dell'erogazione della prestazione, percepita in assoluta buona fede.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata l'assoluta irripetibilità delle somme ad egli chieste dall' per il periodo dal'1 ottobre 2022 al 31 gennaio 2023 e che conseguentemente CP_1 venisse annullato e/o revocato detto provvedimento;
chiedeva che per l'effetto l' venisse CP_1 condannato al pagamento, in suo favore, delle somme trattenute per il recupero dell'indebito, oltre interessi di legge dalla data delle singole trattenute rateali al soddisfo, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, rilevava che le somme originariamente richieste in ripetizione CP_1 erano state percepite in relazione al periodo tra l'1 ottobre 2022 ed il 31 marzo 2023.
Evidenziava che il minore era stato sottoposto a visita di revisione da parte della Persona_1 competente Commissione medica in data 20 gennaio 2023, all'esito della quale era stato riconosciuto privo del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento dell'indennità di frequenza.
Osservava che il verbale relativo alla visita medica era stato comunicato in data 23 febbraio 2023.
Rilevava che l'indennità di frequenza era stata corrisposta anche nel periodo compreso tra febbraio e marzo 2023, mediante due rate da euro 324,24 ciascuna. Osservava, altresì, che con raccomandata a.r., aveva notificato alla parte ricorrente la nota di debito, riferita al complessivo periodo dall'1 ottobre 2022 al 31 marzo 2023.
Rilevava che il ricorrente, avverso la suddetta nota, aveva presentato ricorso amministrativo, definito con provvedimento di parziale accoglimento in autotutela, “limitatamente al segmento debitorio relativo alle mensilità dei mesi di febbraio e marzo 2023. Rimane ferma la pretesa per la restante parte di debito”.
Osservava che la delibera richiamata conteneva un mero errore materiale, poiché indicava l'accoglimento del ricorso limitatamente alle mensilità di febbraio e marzo, ossia proprio quelle per le quali la richiesta di ripetizione risultava legittima.
Riferiva, inoltre, che il provvedimento di rettifica in autotutela, Disposizione n. 480003-24-0031 del
20 giugno 2024, notificato in data 2 luglio 2024, indicava che “riesaminata la documentazione…..accertato che con il provvedimento in oggetto, per mero errore materiale, si è accolto il ricorso limitatamente al segmento debitorio relativo alle mensilità dei mersi di febbraio e marzo 2023, se ne rettifica il contenuto nel senso che: rimane ferma la pretesa per il segmento debitorio relativo alle mensilità di febbraio e marzo 2023, si accoglie il ricorso per la restante parte di debito”.
Precisava, pertanto, che la pretesa restitutoria dell' risultava limitata alle sole mensilità di CP_1 febbraio e marzo 2023, per un importo complessivo di euro 646,23.
Chiedeva, pertanto, di confermare la richiesta di ripetizione delle somme corrisposte a titolo di indennità di frequenza per le mensilità di febbraio a marzo 2023.
3.- L'udienza del 10 novembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa veniva decisa.
4.- Nel presente giudizio parte ricorrente agisce in giudizio contestando la Delibera n. 480000-24-
0249 del 14 giugno 2024 dell' - con cui “riesaminata la documentazione;
considerato che
la CP_1 revoca della prestazione opera dal primo giorno del mese successivo alla data di definizione del verbale di revisione;
verificato che il verbale della Commissione medica con cui l'interessato è stato riconosciuto NON INVALIDO CIVILE (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura INFERIORE ad 1/3 o minore non invalido art. 2 L. 118/71) è stato definito in
20.01.2023” è stato accolto “il ricorso limitatamente al segmento debitorio relativo alle mensilità dei mesi di febbraio e marzo 2023”, rimanendo “ferma la pretesa per la restante parte del debito” - e chiede che venga dichiarata l'irripetibilità delle somme richieste per il periodo compreso dall'1 ottobre 2022 e il 31 gennaio 2023.
Va rilevato che l' , costituendosi in giudizio, ha evidenziato che, con provvedimento di CP_1 autotutela, Disposizione n. 480003-24-0031 del 20 giugno 2024, notificato in data 2 luglio 2024, l' ha rettificato l'originario provvedimento, oggetto del presente procedimento, precisando che CP_1 la pretesa restitutoria dell' rimaneva ferma solo per le mensilità di febbraio e marzo 2023, per CP_1 un importo complessivo di euro 646,23.
Nel corso del giudizio, parte ricorrente ha, dunque, chiesto la cessazione della materia del contendere, avendo l' provveduto a rettificare in autotutela la Delibera n. 480000-24-0249 del 14 giugno CP_1
2024, escludendo dalla pretesa restitutoria dell'istituto le somme erogate in favore del minore Per_1
, a titolo di indennità di frequenza, per il periodo compreso tra l'1 ottobre 2022 e il 31 gennaio
[...]
2023.
In ragione di quanto esposto, va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto l'oggetto del giudizio è limitato alle somme richieste a parte ricorrente per il periodo 1 ottobre
2022 – 31 gennaio 2023.
6.- Va rilevato che l' nella memoria di costituzione ha chiesto “di confermare la richiesta di CP_1 ripetizione delle somme corrisposte a titolo di Indennità di frequenza per le mensilità da febbraio a marzo del 2023”.
Tuttavia la domanda è inammissibile tenuto conto dell'oggetto del giudizio e non avendo l' CP_1 proposto domanda riconvenzionale.
7.- Tenuto conto delle ragioni della decisone e in virtù del principio di soccombenza virtuale, le spese giudiziali vengono poste a carico dell' e vengono liquidate in dispositivo ex DM 10 marzo 2014 CP_1
n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia, previa compensazione di un terzo, atteso che l'Istituto ha comunicato al ricorrente la rettifica del provvedimento contestato dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ma prima della notifica dello stesso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' , alla rifusione in favore di parte ricorrente di due terzi delle spese del giudizio, CP_1 che si liquidano in € 874,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, da distrarre in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata la restante quota.
Messina, 11 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RO NZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa RO NZ, ha pronunciato, in esito all'udienza del 10 novembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 3547/2024
TRA
, c.f. , n.q. di genitore di c.f. Parte_1 C.F._1 Persona_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio Piccione, giusta procura in atti C.F._2
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Luca Michele Bellomo
resistente
OGGETTO: ripetizione di indebito
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 28 giugno 2024, il ricorrente, indicato in epigrafe, esponeva che il figlio minore, , era titolare della prestazione assistenziale n. 07115720 con decorrenza Persona_1 dall'1 dicembre 2014.
Rilevava che il minore era stato sottoposto a visita di revisione in data 22 giugno 2022 e che, all'esito degli accertamenti sanitari espletati, il Centro Medico Legale di Messina, con verbale del 20 gennaio
2023, notificato in data 23 febbraio 2023, aveva riconosciuto il minore non invalido.
Rilevava, altresì, che, con comunicazione di rideterminazione della liquidazione del 23 febbraio 2023, la sede di Messina lo aveva informato che, per effetto della mancata conferma dei requisiti, la CP_1 prestazione di invalidità civile n. 07115720 era stata revocata con decorrenza dal mese di agosto 2022
e, che, conseguentemente, l' nel periodo compreso tra ottobre 2022 a marzo 2023 aveva CP_1 corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro
1.881,36.
Rilevava che, successivamente, con nota del 02/14 maggio 2024 aveva proposto ricorso amministrativo, con cui aveva contestato la sussistenza dell'asserito debito, deducendone l'assoluta illegittimità, atteso che la visita di revisione era stata definita con verbale del 20 gennaio 2023, notificato in data 23 febbraio 2023 e che, pertanto, solo da tale momento si era determinato il difetto del requisito sanitario utile al mantenimento della prestazione assistenziale goduta dal minore.
Osservava, poi, che, con Delibera n. 480000-24-0249 del 14 giugno 2024, il Comitato Provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso, “limitatamente al segmento debitorio relativo alle mensilità dei mesi di febbraio e marzo 2023”.
Eccepiva l'erroneità e l'illegittimità della superiore Delibera, in quanto pur affermando che il verbale di visita di revisione era stato definito in data in 20 gennaio 2023 in modo assolutamente contradditorio e illogico provvedeva all'annullamento unicamente delle somme percepite dal ricorrente nei mesi di febbraio 2023 e marzo 2023 e non anche di quelli percepiti dal mese di ottobre
2022 sino al gennaio 2023.
Rilevava che, al momento del pagamento della indennità di frequenza erogata in favore del minore
, nel periodo compreso tra l'1 ottobre 2022 e il 31 gennaio 2023 egli non era ancora a Persona_1 conoscenza degli esiti della visita di revisione.
Affermava che tale circostanza aveva determinato in lui un legittimo affidamento circa la regolarità dell'erogazione della prestazione, percepita in assoluta buona fede.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata l'assoluta irripetibilità delle somme ad egli chieste dall' per il periodo dal'1 ottobre 2022 al 31 gennaio 2023 e che conseguentemente CP_1 venisse annullato e/o revocato detto provvedimento;
chiedeva che per l'effetto l' venisse CP_1 condannato al pagamento, in suo favore, delle somme trattenute per il recupero dell'indebito, oltre interessi di legge dalla data delle singole trattenute rateali al soddisfo, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, rilevava che le somme originariamente richieste in ripetizione CP_1 erano state percepite in relazione al periodo tra l'1 ottobre 2022 ed il 31 marzo 2023.
Evidenziava che il minore era stato sottoposto a visita di revisione da parte della Persona_1 competente Commissione medica in data 20 gennaio 2023, all'esito della quale era stato riconosciuto privo del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento dell'indennità di frequenza.
Osservava che il verbale relativo alla visita medica era stato comunicato in data 23 febbraio 2023.
Rilevava che l'indennità di frequenza era stata corrisposta anche nel periodo compreso tra febbraio e marzo 2023, mediante due rate da euro 324,24 ciascuna. Osservava, altresì, che con raccomandata a.r., aveva notificato alla parte ricorrente la nota di debito, riferita al complessivo periodo dall'1 ottobre 2022 al 31 marzo 2023.
Rilevava che il ricorrente, avverso la suddetta nota, aveva presentato ricorso amministrativo, definito con provvedimento di parziale accoglimento in autotutela, “limitatamente al segmento debitorio relativo alle mensilità dei mesi di febbraio e marzo 2023. Rimane ferma la pretesa per la restante parte di debito”.
Osservava che la delibera richiamata conteneva un mero errore materiale, poiché indicava l'accoglimento del ricorso limitatamente alle mensilità di febbraio e marzo, ossia proprio quelle per le quali la richiesta di ripetizione risultava legittima.
Riferiva, inoltre, che il provvedimento di rettifica in autotutela, Disposizione n. 480003-24-0031 del
20 giugno 2024, notificato in data 2 luglio 2024, indicava che “riesaminata la documentazione…..accertato che con il provvedimento in oggetto, per mero errore materiale, si è accolto il ricorso limitatamente al segmento debitorio relativo alle mensilità dei mersi di febbraio e marzo 2023, se ne rettifica il contenuto nel senso che: rimane ferma la pretesa per il segmento debitorio relativo alle mensilità di febbraio e marzo 2023, si accoglie il ricorso per la restante parte di debito”.
Precisava, pertanto, che la pretesa restitutoria dell' risultava limitata alle sole mensilità di CP_1 febbraio e marzo 2023, per un importo complessivo di euro 646,23.
Chiedeva, pertanto, di confermare la richiesta di ripetizione delle somme corrisposte a titolo di indennità di frequenza per le mensilità di febbraio a marzo 2023.
3.- L'udienza del 10 novembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa veniva decisa.
4.- Nel presente giudizio parte ricorrente agisce in giudizio contestando la Delibera n. 480000-24-
0249 del 14 giugno 2024 dell' - con cui “riesaminata la documentazione;
considerato che
la CP_1 revoca della prestazione opera dal primo giorno del mese successivo alla data di definizione del verbale di revisione;
verificato che il verbale della Commissione medica con cui l'interessato è stato riconosciuto NON INVALIDO CIVILE (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura INFERIORE ad 1/3 o minore non invalido art. 2 L. 118/71) è stato definito in
20.01.2023” è stato accolto “il ricorso limitatamente al segmento debitorio relativo alle mensilità dei mesi di febbraio e marzo 2023”, rimanendo “ferma la pretesa per la restante parte del debito” - e chiede che venga dichiarata l'irripetibilità delle somme richieste per il periodo compreso dall'1 ottobre 2022 e il 31 gennaio 2023.
Va rilevato che l' , costituendosi in giudizio, ha evidenziato che, con provvedimento di CP_1 autotutela, Disposizione n. 480003-24-0031 del 20 giugno 2024, notificato in data 2 luglio 2024, l' ha rettificato l'originario provvedimento, oggetto del presente procedimento, precisando che CP_1 la pretesa restitutoria dell' rimaneva ferma solo per le mensilità di febbraio e marzo 2023, per CP_1 un importo complessivo di euro 646,23.
Nel corso del giudizio, parte ricorrente ha, dunque, chiesto la cessazione della materia del contendere, avendo l' provveduto a rettificare in autotutela la Delibera n. 480000-24-0249 del 14 giugno CP_1
2024, escludendo dalla pretesa restitutoria dell'istituto le somme erogate in favore del minore Per_1
, a titolo di indennità di frequenza, per il periodo compreso tra l'1 ottobre 2022 e il 31 gennaio
[...]
2023.
In ragione di quanto esposto, va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto l'oggetto del giudizio è limitato alle somme richieste a parte ricorrente per il periodo 1 ottobre
2022 – 31 gennaio 2023.
6.- Va rilevato che l' nella memoria di costituzione ha chiesto “di confermare la richiesta di CP_1 ripetizione delle somme corrisposte a titolo di Indennità di frequenza per le mensilità da febbraio a marzo del 2023”.
Tuttavia la domanda è inammissibile tenuto conto dell'oggetto del giudizio e non avendo l' CP_1 proposto domanda riconvenzionale.
7.- Tenuto conto delle ragioni della decisone e in virtù del principio di soccombenza virtuale, le spese giudiziali vengono poste a carico dell' e vengono liquidate in dispositivo ex DM 10 marzo 2014 CP_1
n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia, previa compensazione di un terzo, atteso che l'Istituto ha comunicato al ricorrente la rettifica del provvedimento contestato dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ma prima della notifica dello stesso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' , alla rifusione in favore di parte ricorrente di due terzi delle spese del giudizio, CP_1 che si liquidano in € 874,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, da distrarre in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata la restante quota.
Messina, 11 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RO NZ