Ordinanza cautelare 23 gennaio 2024
Sentenza 4 settembre 2024
Ordinanza cautelare 4 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/04/2025, n. 3378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3378 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03378/2025REG.PROV.COLL.
N. 08442/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8442 del 2024, proposto da
Azienda Agraria RO di RO CE e C. S.a.s. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Marcucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gualdo EO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mirco Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Società Agricola “Il Colle” Società Agricola Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Cardi, Francesco Augusto De Matteis, con domicilio eletto presso lo studio Marcello Cardi in Roma, viale Bruno Buozzi n. 51;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l''Umbria (Sezione Prima) n. 630/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gualdo EO e della Società Agricola “Il Colle”
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2025 il Cons. Marco Morgantini;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Gualdo EO n. 66 del 6 novembre 2023, recante ordine di demolizione di opere difformi e di riapertura di strada comunale.
La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.
Emerge dagli atti di causa che, con atto n. 144 del 10 luglio 1989, il Comune di Gualdo EO autorizzava il sig. NT RO ad eseguire il completamento di una recinzione sull’immobile all’epoca di sua proprietà, sito nel Comune in via dei Colli e censito al foglio 50 part. 125, 124, 130, 129, 279, 283, 312; la recinzione è stata completata nel 1992.
Con pec del 9 gennaio 2023, il Comune di Gualdo EO trasmetteva alla dott.ssa Paola Nannucci, nella sua qualità di liquidatore della società azienda agraria RO, la comunicazione di avvio del procedimento per la verifica dell’ottemperanza delle prescrizioni della autorizzazione edilizia n. 144 del 1989.
Con nota del 18 aprile 2023, avente ad oggetto “Annullamento dell’avvio del procedimento prot. 256 del 9/1/2023. Comunicazione avvio procedimento e sospensione lavori ex L. 241/1990 e L.R. Umbria n.1/2015”, l’Amministrazione comunale provvedeva all’annullamento della precedente comunicazione – volta all’adozione di un provvedimento di annullamento in autotutela del titolo abilitativo – ed all’avvio del procedimento finalizzato all’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 143 e ss. l.r. n. 1 del 2015, in ragione delle difformità realizzative emerse, con contestuale ordine di sospensione dei lavori.
Emerge da tale comunicazione che, a seguito di diverse segnalazioni pervenute al Comune riguardanti una presunta chiusura della strada vicinale insistente tra le particelle nn. 279 e 283, si era reso necessario un rilievo topografico (eseguito il 22 settembre 2021); in esito a tali verifiche l’Amministrazione aveva inizialmente ipotizzato un’illegittimità del titolo abilitativo ed avviato il procedimento con comunicazione del 9 gennaio 2023. Tuttavia, a seguito di ulteriori indagini, «veniva acclarato che la strada comunale compresa tra le part. nn. 279 e 283, foglio 50, era stata comunque rappresentata nella documentazione grafica allegata alla pratica edilizia ... pertanto non sussistono in realtà i presupposti per poter procedere all’annullamento in autotutela del titolo abilitativo; viceversa dalle ulteriori verifiche sono emerse difformità dal titolo assentito con autorizzazione edilizia n. 144 del 10.07.1989; in particolare, risulta che mentre la recinzione di progetto viene interrotta in corrispondenza del tracciato stradale, in realtà la recinzione realizzata taglia ed interrompe la strada di mappa, la quale contestualmente viene traslata parallelamente verso est e spostata interamente sulla particella 283».
L’odierna ricorrente trasmetteva osservazioni a mezzo del proprio legale con pec del 14 luglio 2023, evidenziando che i lavori risultano da tempo terminati e che la strada contestata rientra nella proprietà privata dei RO almeno dal 1992, con conseguente tardività delle contestazioni mosse, anche in considerazione dell’intervenuta sdemanializzazione tacita per mancata volontà dell’Ente comunale di provvedere alla conservazione della destinazione del bene al passaggio pubblico.
Con ordinanza dirigenziale n. 66 del 6 novembre 2023 veniva ordinata all’odierna ricorrente la demolizione di opere difformi eseguite sul sedime stradale della strada di mappa per una lunghezza di circa 6,50 metri e la riapertura del tracciato della strada attualmente classificata come comunale e compresa tra le partt. 279 e 283 del foglio 50 fino all’edificio part. 124.
Il Tar ha premesso che risulta pacificamente ammessa nel ricorso introduttivo la difforme realizzazione, rispetto al titolo abilitativo n. 144 del 1989, della recinzione (in muratura per una altezza di 50 cm sovrastata da recinzione metallica di 60 cm) con conseguente interruzione di un tratto della strada vicinale c.d. “del Colle”, già classificata tra le strade comunali con D.C.C. n. 42 del 5 giugno 1973, difformità descritta nella motivazione della gravata ordinanza n. 66 del 2023.
Il Tar ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso con cui la parte ricorrente ha contestato il difetto di motivazione del gravato provvedimento che, secondo la prospettazione attorea, avrebbe dovuto essere assistito da motivazione rinforzata in ragione del lasso temporale trascorso tra la realizzazione dell’abuso e la contestazione dello stesso da parte dell’Amministrazione comunale.
Il Tar ha ricordato che per pacifica giurisprudenza amministrativa «non può avere rilievo, ai fini della validità dell’ordine di demolizione, il tempo trascorso tra la realizzazione dell’opera abusiva e la conclusione dell’iter sanzionatorio. La mera inerzia da parte dell’amministrazione nell’esercizio di un potere-dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che (l’edificazione sine titulo) è sin dall’origine illegittimo. Allo stesso modo, tale inerzia non può certamente radicare un affidamento di carattere ‘legittimo’ in capo al proprietario dell’abuso, giammai destinatario di un atto amministrativo favorevole idoneo a ingenerare un’aspettativa giuridicamente qualificata. Non si può applicare a un fatto illecito (l’abuso edilizio) il complesso di acquisizioni che, in tema di valutazione dell’interesse pubblico, è stato enucleato per la diversa ipotesi dell’autotutela decisoria. Non è in alcun modo concepibile l’idea stessa di connettere al decorso del tempo e all’inerzia dell’amministrazione la sostanziale perdita del potere di contrastare l’abusivismo edilizio, ovvero di legittimare in qualche misura l’edificazione avvenuta senza titolo, non emergendo oltretutto alcuna possibile giustificazione normativa a una siffatta – e inammissibile – forma di sanatoria automatica. Se pertanto il decorso del tempo non può incidere sull’ineludibile doverosità degli atti volti a perseguire l’illecito attraverso l’adozione della relativa sanzione, deve conseguentemente essere escluso che l’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo debba essere motivata sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata. In tal caso, è del tutto congruo che l’ordine di demolizione sia adeguatamente motivato mercé il richiamo al comprovato carattere abusivo dell’intervento, senza che si impongano sul punto ulteriori oneri motivazionali, applicabili nel diverso ambito dell’autotutela decisoria. Il decorso del tempo, lungi dal radicare in qualche misura la posizione giuridica dell’interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell’intervento. Anche nel caso in cui l’attuale proprietario dell’immobile non sia responsabile dell’abuso e non risulti che la cessione sia stata effettuata con intenti elusivi, le conclusioni sono le stesse (così la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 9 del 2017)» (C.d.S., sez. VI, 4 ottobre 2021, n. 6613).
Costituisce, pertanto, jus receptum che «il provvedimento, con cui è ingiunta, sia pure a distanza di tempo, la demolizione di un immobile abusivo e non assistito da un titolo legittimo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al sussistere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso neanche nel caso in cui l'ingiunzione di demolizione sia disposta a distanza di tempo dalla realizzazione di tal abuso».
Il Tar ha pertanto dedotto l’infondatezza tanto delle censure di difetto di motivazione, di cui al primo mezzo, che di difetto di istruttoria di cui al secondo motivo, atteso che in ragione dell’acclarata difformità del manufatto, il provvedimento comunale è atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e all’individuazione e qualificazione degli abusi edilizi. Alcuna rilevanza assume nel caso che occupa la ricostruzione dell’esatto tracciato della strada comunale al di là dell’interruzione, in quanto la contestazione attiene alla realizzazione di una recinzione perimetrale in muratura oltre il limite assentito dal titolo, ammessa dalla parte ricorrente.
Il Tar ha parimenti osservato che non sussiste la pretesa violazione delle garanzie procedimentali, atteso che nel provvedimento gravato l’Amministrazione ha dato conto delle osservazioni presentate.
Secondo il Tar alcun riflesso sull’adozione del provvedimento gravato potrebbe farsi discendere dalla presunta “sdemanializzazione tacita” del tratto stradale invocata dalla parte ricorrente, in quanto l’eventuale diversa proprietà del sedime non influirebbe sulla legittimità dell’ordine di ripristino, stante l’incontestata difformità dell’opera realizzata rispetto al titolo abilitativo.
2. Parte appellante contesta l’affermazione, contenuta nella sentenza appellata, secondo cui “la parte ricorrente, con memoria ex art 73 cpa, ha per la prima volta contestato l’esatta individuazione del tratto di recinzione abusiva ed ha avanzato istanza istruttoria finalizzata a verificare l’esatto sedime della strada comunale e la conformità delle opere realizzate rispetto all’autorizzazione n. 144 del 1989”, nonché nella parte in cui al punto 9.1 così dispone: “Va preliminarmente evidenziato che risulta pacificamente ammessa nel ricorso introduttivo la difforme realizzazione, rispetto al titolo abilitativo n. 144 del 1989, della recinzione (in muratura per una altezza di 50 cm sovrastata da recinzione metallica di 60 cm) con conseguente interruzione di un tratto della strada vicinale c.d. “del Colle”, già classificata tra le strade comunali con D.C.C. n 42 del 5 giugno 1973, difformità descritta nella motivazione della gravata ordinanza n.66 del 2023. Al riguardo risultano inammissibili le contestazioni circa l’esattezza dell’individuazione dell’abuso mosse dalla ricorrente solo in sede di memorie ex art 73 cod. proc. amm. In quanto introdotte tardivamente e con memoria non notificata.”
Parte appellante sostiene che con la citata memoria ex art. 73 cpa parte ricorrente non ha introdotto né domande nuove (che rimane sempre la richiesta di annullamento dell’ordinanza), né ragioni nuove (poiché la contestazione rimane compresa nel già avanzato motivo di eccesso di potere per difetto di istruttoria), ma ha solo argomentato più dettagliatamente il già sollevato difetto di istruttoria, ulteriormente dedotto anche con la perizia prodotta in data 10/6/2024.
Nel richiamare il contenuto della discussa memoria art 73 cpa, l’Azienda Agraria avrebbe sostanzialmente precisato, anche a fronte delle deduzioni avversarie, che nel provvedimento di cui si chiede l’annullamento è stata indicata come strada comunale il percorso che raggiunge l’immobile dell’Azienda agraria che tuttavia non corrisponde a quello indicato nella delibera comunale del 5 giugno 1973 al n. 18 del secondo allegato elenco delle strade vicinali da classificare comunali che coincide invece con quello che confina con il muro di recinzione e prosegue oltre, tanto è vero che essa è individuata come strada vicinale del Colle di Marcellano.
Parte ricorrente precisava poi che a prescindere dalla corretta individuazione della strada, la parte asseritamente definita abusiva non riguarda la proprietà dell’Azienda Agraria RO di RO CE e c. sas in liquidazione poiché ricadrebbe semmai nella particella 283 non appartenente alla RO s.a.s..
Parte appellante richiama il secondo motivo di impugnativa dell’ordinanza, con cui la ricorrente solleva l’eccesso di potere per difetto di istruttoria poiché, come riferito dalla stessa amministrazione comunale, gli atti notificati alla ricorrente sono fondati sul sopralluogo svolto dallo studio tecnico associato IO (quello stesso studio tecnico che ha seguito il sig. RO all’epoca della realizzazione della recinzione) che tuttavia non ha mai fatto accesso alla proprietà privata coinvolta nell’abuso e nel necessario picchettamento delle zone interessate.
Ritiene che se l’amministrazione comunale, attraverso i propri tecnici, avesse effettivamente posto in essere tutte le attività istruttorie necessarie e propedeutiche all’emanazione di una ordinanza di demolizione, si sarebbe certamente resa conto che la strada dedotta dalla controinteressata nelle proprie segnalazioni non rientra nell’elenco delle strade comunali e che comunque l’abuso de quo e cioè la realizzazione di un cancello non è imputabile alla particella 279 di proprietà della destinataria dell’ordinanza, poiché di fatto sarebbe stato spostato nella part. 283 di proprietà di CE RO.
Parte appellante lamenta che la sentenza appellata omette di pronunciarsi in ordine alla richiesta istruttoria ex art 63 e seg. cpa avanzata con memoria ex art 73 cpa.
Con tale memoria la Azienda Agraria RO, oltre a precisare sul dedotto difetto di istruttoria proprio con riferimento a tale vizio, ha anche formulato “formale istanza di verificazione o di assunzione di una consulenza tecnica di ufficio ex art 63 cpa.
Parte appellante insiste nell’ammissione dell’istanza di verificazione ex art 63 cpa già formulata in primo grado.
Parte appellante contesta l’affermazione, contenuta nella sentenza appellata, secondo cui “il provvedimento comunale è atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e all’individuazione e qualificazione degli abusi edilizi. Alcuna rilevanza assume nel caso che occupa la ricostruzione dell’esatto tracciato della strada comunale al di là dell’interruzione, in quanto la contestazione attiene alla realizzazione di una recinzione perimetrale in muratura oltre il limite assentito dal titolo, ammessa dalla parte ricorrente”.
Parte appellante ritiene che il potere sanzionatorio debba essere strettamente correlato anche dal punto di vista temporale all’esecuzione delle opere ritenute abusive.
Secondo parte appellante il notevole periodo di tempo trascorso tra la commissione dell’abuso e l’adozione dell’ordinanza di demolizione, e il protrarsi quindi dell’inerzia dell’Amministrazione proposta alla vigilanza, possono costituire indice sintomatico di un legittimo affidamento in capo al privato, a fronte del quale graverebbe sul Comune, nell’esercizio del potere repressivo sanzionatorio, un obbligo motivazionale “rafforzato” circa l’individuazione di un interesse pubblico specifico alla emissione della sanzione demolitoria.
Mancherebbe la motivazione tesa a giustificare e rappresentare la motivazione circa il lungo lasso temporale atteso per notificare i provvedimenti sanzionatori.
Parte appellante lamenta che accertamenti e verifiche non sarebbero stati fatte nella loro completezza, poiché richiedevano l’autorizzazione della proprietà per l’accesso e il conseguente picchettamento.
Lamenta che nel provvedimento è stata indicata come strada comunale il percorso che raggiunge l’immobile dell’Azienda agraria che tuttavia non corrisponde a quello indicato nella delibera comunale del 5 giugno 1973 al n. 18 del secondo allegato elenco delle strade vicinali da classificare come comunali allegato sia dal Comune che dalla controinteressata, in riferimento alla quale la controinteressata riferisce che sarebbe a tutti gli effetti una strada comunale perché così classificata con tale provvedimento citato.
Parte appellante ritiene che la parte asseritamente ed eventualmente abusiva, non riguarda la proprietà dell’Azienda Agraria RO di RO CE e c. sas in liquidazione poichè ricadrebbe semmai nella particella 283 non appartenente alla RO s.a.s..
Parte appellante lamenta difetto di istruttoria anche con riferimento al mancato riscontro alle richieste avanzate dall’avv. Massimo Marcucci con nota del 14/7/2023 attraverso la quale il legale avanza già in tale sede l’esistenza di un profilo per la sdemanializzazione della strada vicinale compresa tra la part. 279 e 283 del Foglio 50.
Ritiene che la Pubblica amministrazione avrebbe dovuto approfondire la richiesta di sdemanializzazione avanzata dal legale, anziché omettere ogni tipo di valutazione.
Parte appellante contesta la sentenza appellata nella parte in cui afferma che “alcun riflesso sull’adozione del provvedimento gravato potrebbe farsi discendere dalla presunta “sdemanializzazione tacita” del tratto stradale invocata dalla parte ricorrente, in quanto l’eventuale diversa proprietà del sedime non influirebbe sulla legittimità dell’ordine di ripristino, stante l’incontestata difformità dell’opera realizzata rispetto al titolo abilitativo. Conseguentemente, nel caso che occupa non sussistono i presupposti per l’accertamento circa la proprietà, pubblica o privata, o circa l’esistenza di diritti di uso pubblico sulla strada medesima, accertamento sarebbe possibile incidentalmente ai sensi dell’art.8 co.1 cod. proc. amm. solo laddove necessario alla decisione, essendo la relativa giurisdizione rimessa al giudice ordinario”.
Parte appellante ritiene che sussistano i requisiti per la dichiarazione di sdemanializzazione tacita.
Si tratterebbe di una strada che pur essendo inserita formalmente nell’elenco delle strade comunali oggi deve essere necessariamente sdemanializzata per il mancato utilizzo da parte del Comune di Gualdo EO nonché per la realizzazione di atti univoci ed incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene al passaggio pubblico.
Secondo parte appellante il mancato uso pubblico è dovuto all’esistenza della recinzione, fatta da oltre trent’anni, che non ha mai generato contestazioni da parte della pubblica amministrazione, che in trenta anni, se realmente interessata a mantenere l’uso pubblico della medesima, sarebbe dovuta certamente già intervenire.
Il Comune avrebbe inteso sottrarre il bene all’uso pubblico, rinunciando definitivamente al ripristino della funzione pubblica a cui esso assolve.
3. Si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello il Comune di Gualdo EO e la controinteressata società agricola “Il Colle”.
Quest’ultima fa presente che le opere poste in essere dall’appellante costituiscono ostacolo al transito dei mezzi diretti verso i terreni di proprietà della società agricola “Il Colle”.
Con ordinanza n° 4586 del 4 dicembre 2024 il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare, osservando tra l’altro che il ricorso proposto in primo grado sembra comunque ammettere la difforme realizzazione, rispetto al titolo abilitativo n. 144 del 1989, della recinzione (in muratura per una altezza di 50 cm sovrastata da recinzione metallica di 60 cm) con conseguente interruzione di un tratto della strada vicinale c.d. “del Colle”, già classificata tra le strade comunali con D.C.C. n. 42 del 5 giugno 1973, difformità descritta nella motivazione della gravata ordinanza n. 66 del 2023.
4. Preliminarmente deve essere respinta l’istanza di sospensione del giudizio proposta, ai sensi degli artt. 79 del cod. del proc. amm e 295 del cod. di proc. civ., dalla parte appellante con la memoria depositata in giudizio in data 20 febbraio 2025.
Parte appellante fa riferimento al giudizio civile davanti al Tribunale di Spoleto che avrebbe carattere preliminare in quanto volto all’accertamento della natura comunale della strada da sempre citata dal Comune di Gualdo EO al n. 18 della Delibera della delibera comunale n. 42/1973 nonché volto, in caso positivo, all’accertamento della intervenuta sdemanializzazione tacita.
Il collegio osserva tuttavia che la presente controversia attiene alla realizzazione di una recinzione perimetrale in muratura non consentita dal titolo edilizio.
La questione della sdemanializzazione non riveste pertanto carattere pregiudiziale.
5. Parte appellante, con memoria depositata in giudizio in data 20 febbraio 2025 lamenta la violazione dell’art. 35 del d.p.r. 380/2001, secondo cui in caso di abuso edilizio su tratto demaniale (così identificato dal Comune di Gualdo EO) la violazione deve essere contestata a colui che è responsabile dell’abuso e cioè, in caso di accertamento dell’abuso, al sig. RO NT.
Essendo il sig. RO NT deceduto, parte appellante ritiene che l’ordinanza doveva essere notificata ai suoi eredi e non alla liquidatrice dell’Azienda Agraria RO di RO CE. La funzione del liquidatore è quello di compiere tutte le attività utili alla liquidazione della società e non sarebbe responsabile di abusi edilizi compiuti dai precedenti proprietari.
Il collegio ritiene che tale censura sia inammissibile, non essendo contenuta né nel ricorso proposto in primo grado né nell’atto d’appello.
6. L’appello è infondato.
Con il primo motivo di appello l’appellante censura la sentenza di primo grado nella misura in cui la stessa ha ritenuto inammissibili le censure sollevate per la prima volta con la memoria ex art. 73 cpa e riguardanti l’asserita erronea indicazione come strada comunale del tracciato che raggiunge l’immobile privato.
La censura è infondata in quanto, come correttamente motivato dal Tar, si tratta di nuove ragioni o nuove domande di censura all’atto impugnato, sicché la loro proposizione è tardiva e inammissibile, in quanto non introdotte con memoria ritualmente notificata nella forma dei motivi aggiunti di ricorso.
Né, come vorrebbe parte appellante, la circostanza che nel ricorso introduttivo si faccia un generico riferimento al difetto di istruttoria, consente di articolare successivamente gli specifici motivi riconducibili al difetto d’istruttoria. Infatti ai sensi dell’art. 40 del cod. del proc. amm. gli specifici motivi devono essere contenuti nel ricorso introduttivo.
L’art. 43 del cod. del proc. amm. consente la proposizione di motivi aggiunti purché questi siano notificati e purché i fatti su cui si fondano siano nuovi. Nel caso di specie i fatti posti a base dei motivi contenuti nella sopra citata memoria non sono nuovi.
Con il secondo motivo l’appellante censura il fatto che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi sulle richieste istruttorie avanzate con propria memoria ex art. 73 cpa.
L’assunto è infondato in quanto il TAR, ritenendo correttamente tardive ed inammissibili le censure in merito all’esatto sedime stradale, ha di conseguenza ritenuto irrilevanti le richieste istruttorie formulate dalla parte ricorrente.
Inoltre la censura di difetto dì istruttoria formulata in primo grado era generica perché non conteneva l’indicazione di specifici profili di erroneità delle risultanze istruttorie contenute nella motivazione dell’ordinanza di ripristino impugnata in primo grado.
Il solo riferimento alla circostanza che il sopralluogo svolto dallo studio tecnico associato IO e Bordoni ha evidenziato che per svolgere gli opportuni sopralluoghi e procedere ai relativi picchettamenti è necessario fornire le necessarie autorizzazioni dai titolari della proprietà non è indicativo di un difetto d’istruttoria.
Infatti l’iter istruttorio non si è basato esclusivamente sul rilievo topografico, ma ha contemplato, come espresso nell’ordinanza impugnata in primo grado, anche altre e successive verifiche, nonché l’esame delle planimetrie allegate al progetto al tempo assentito. Nella parte motiva dell’ordinanza di demolizione si dà così atto che dal raffronto tra le planimetrie suddette e il rilievo è emersa la realizzazione di lavori difformi da quelli autorizzati. Ossia si è accertato che la recinzione – che in base al titolo assentito avrebbe dovuto interrompersi in corrispondenza del tracciato stradale – in verità taglia ed interrompe la strada comunale di mappa. Quindi l’istruttoria è stata sufficiente e coerente rispetto al contenuto dell’ordinanza di ripristino impugnata in primo grado.
Né la sentenza appellata è viziata per non essersi pronunciata sulle istanze istruttorie prodotte dalla parte ricorrente, avendo ritenuto il Tar sufficienti le risultanze istruttorie sussistenti allo stato degli atti.
È risultata dunque accertata la difforme realizzazione, rispetto al titolo abilitativo n. 144 del 1989, della recinzione (in muratura per una altezza di 50 cm sovrastata da recinzione metallica di 60 cm) con conseguente interruzione di un tratto della strada vicinale c.d. “del Colle”, già classificata tra le strade comunali con D.C.C. n. 42 del 5 giugno 1973, difformità descritta nella motivazione della gravata ordinanza n. 66 del 2023.
Parte appellante ritiene che il notevole lasso di tempo intercorso tra la commissione dell’abuso e l’adozione dell’ordinanza di rimozione costituirebbe indice di un legittimo affidamento del privato, cui conseguirebbe un onere motivazionale rafforzato in capo all’amministrazione in occasione dell’esercizio del potere sanzionatorio e dell’adozione del provvedimento repressivo.
Sul punto il collegio ribadisce che il decorso del tempo non incide sull’ineludibile doverosità degli atti volti a perseguire l’illecito, sicché deve essere escluso che l’ordinanza di demolizione di immobile abusivo (pur se tardivamente adottata) debba essere motivata sulla sussistenza di un interesse pubblico diverso rispetto al necessario ripristino della legalità violata, che costituisce attività dovuta (così Consiglio di Stato VI n° 9219 del 18 novembre 2024).
Parte appellante censura il fatto che la sentenza di primo grado abbia ritenuto che l’asserita tacita sdemanializzazione del tracciato comunale non abbia alcun riflesso sull’adozione del provvedimento gravato.
La censura è infondata perché l’invocata sdemanializzazione del sedime non ha a che vedere con l’abuso, consistito nella realizzazione di opere in contrasto col titolo edilizio.
L’occupazione della strada è ascrivibile al contegno del privato che ha sottratto il bene alla pubblica fruizione.
Non si tratta invece di volontà, nemmeno implicita, da parte del Comune di sottrarre la strada all’uso pubblico.
L’appello deve pertanto essere respinto.
La condanna alle spese dell’appello segue la soccombenza con liquidazione nella misura di Euro 1.500 a favore del Comune di Gualdo EO e di Euro 1.500 a favore della Società Agricola Il Colle.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese dell’appello nella misura di Euro 1.500 (Millecinquecento) a favore del Comune di Gualdo EO e di Euro 1.500 (Millecinquecento) a favore della Società Agricola Il Colle.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO