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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/03/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura ROMEO
in esito all'udienza dell'11 marzo 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 38/2025 R.G. vertente
TRA
CF: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
6.9.1960, residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti
Francesco ALOISI e Caterina ALOISI giusta procura allegata al ricorso. OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso – anche CP_1 disgiuntamente – dall'avv. Oliviero ATZENI giusta procura generale alle liti per atto del Notaio dott. di Fiumicino rep. n. 37875/7313 del 22.3.2024. OPPOSTO Per_1
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, sede di Messina, via Ugo Bassi 126, is.137.
CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 7/1/2025 spiegava opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 295 2024 9019273506 000 emessa dall'
[...]
e notificata il 6/12/2024, e di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, CP_2 nella parte relativa alla cartella esattoriale contraddistinta con il n. 295 2007 0045377713 000 presuntivamente notificata il 12/7/2008 e che sarebbe conseguita ad una iscrizione a ruolo da parte dell' di Messina per “compensazione indebita da modello F24 anno 2000” per € CP_1
8.712,25 , oltre sanzioni, somme aggiuntive e interessi di mora per un totale di € 19.715,65.
Assumeva che l'intimazione impugnata fosse il primo atto che gli era stato notificato con riferimento all'iscrizione a ruolo da parte dell' richiamata nell'intimazione. CP_1
Eccepiva, poi, che dalla maturazione del presunto credito (anno 2000), così come anche dal
12/7/2008, alla data della notifica dell'odierna intimazione (6/12/2024), era ormai maturata la prescrizione quinquennale, in assenza di qualsiasi e valido atto interruttivo della prescrizione.
Chiedeva dichiararsi la nullità dell'intimazione di pagamento n. 295 2024 9019273506 000 nella parte relativa alla cartella contraddistinta con il n. 295 2007 0045377713 000, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dei propri procuratori dichiaratisi anticipatari.
2.- Con memoria depositata in data 26/2/2025 si costituiva in giudizio l' , deducendo CP_1
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Rilevava, in particolare, che il termine prescrizionale quinquennale era stato interrotto con intimazioni di pagamento n.
29520129032548361/000 notificata il 2/11/2012, n. 29520169001308474000 notificata in data
20/9/2016 e n. 295 2022 90100515 76/000 notificata in data 14/3/2023. Concludeva chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione, con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- L' , benché ritualmente citata, non si costituiva in Controparte_2 giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza dell'11/3/2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4.- Si premette che va riconosciuta la legittimazione passiva sia dell' Controparte_2
in relazione al denunciato vizio di omessa notifica della cartella di pagamento sia
[...] dell' , titolare del credito, in relazione all'eccezione di prescrizione (cfr. Cass., Sez. Un., CP_1
08/03/2022, n. 7514).
2 5.- Passando ad esaminare i motivi di opposizione, occorre procedere alla verifica della regolare notifica della cartella esattoriale sottesa all'intimazione opposta.
L' , scegliendo il silenzio della contumacia, ha omesso di Controparte_2 fornire prova della rituale notificazione della cartella esattoriale n. 295 2007 0045377713 000.
L'omessa (prova della) notifica della suindicata cartella di esattoriale comporta illegittimità della conseguente intimazione di pagamento in relazione ad essa, ravvisandosi un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge (v., fra le tante, Cass. civ., Sez. VI, n. 27776 del
22/11/2017).
Le considerazioni che precedono precludono ogni ulteriore accertamento ed impongono l'accoglimento dell'opposizione, disponendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta in relazione alla cartella esattoriale n. 295 2007 0045377713 000.
5.- In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, nei rapporti tra l'opponente e l' , esse seguono la soccombenza e si liquidano come da Controparte_2 dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi considerata la limitata attività processuale svolta e la semplicità delle questioni esaminate. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari avv.ti Francesco ALOISI e Caterina ALOISI, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Le ragioni della decisione giustificano la integrale compensazione delle spese giudiziali nei confronti dell' . CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 7/1/2025 nei confronti dell' e dell' CP_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Controparte_3 in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 295 2024 9019273506 000 in relazione alla cartella esattoriale n. 295 2007 0045377713 000, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; Controparte_2
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dispone l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta in relazione alla cartella esattoriale n. 295 2007 0045377713 000;
3 - condanna l' alla rifusione delle spese di lite Controparte_2 in favore di che liquida in € 43,00 per rimborso del contributo Parte_1 unificato ed in € 2.695,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari avv.ti Francesco ALOISI e Caterina
ALOISI;
- compensa le spese di giudizio nei confronti dell' . CP_1
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 11 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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