CASS
Sentenza 13 giugno 2023
Sentenza 13 giugno 2023
Massime • 1
In tema di procedimento di opposizione al verbale di accertamento della violazione del codice della strada, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della l. n. 689 del 1981 "ratione temporis" vigente (oggi, art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011), non è necessaria la formale costituzione in giudizio dinanzi al giudice di pace della Pubblica Amministrazione, essendo sufficiente il solo deposito di copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento da parte dell'autorità emittente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/06/2023, n. 16772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16772 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29480/2018 proposto da: COMUNE DI CAPACCIO, rappresentato e difeso dall'avvocato EMILIO GRIMALDI;
-ricorrente- contro ON VE;
-intimato- avverso la sentenza del TRIBUNALE DI SALERNO n. 2525/2018 depositata il 4/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal consigliere REMO CAPONI. Udite le osservazioni del P.M., nella persona del sostituto procuratore generale, RO MARIA DELL’ERBA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Civile Sent. Sez. 2 Num. 16772 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 13/06/2023 2 di 4 – 29480 2018 – S2 - PU 21/02/2023 (13) – Caponi Est. FATTI DI CAUSA AV RR proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di Capaccio avverso il verbale di accertamento da parte della locale Polizia municipale della violazione dell’art. 146 co. 3 Codice della Strada, in quanto aveva attraversato un incrocio con il semaforo rosso. In prime cure l’opposizione veniva accolta, con pronuncia confermata dal Tribu- nale di Salerno. Ricorre in cassazione il Comune di Capaccio, con tre motivi, illustrati da memorie. L’opponente è rimasto intimato. Con interlocutoria Cass. 14167/2020, reiterata con Cass. 19079/2021, è stata disposta l’acqui- sizione del fascicolo di ufficio di primo grado. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo si censura che la sentenza abbia argomen- tato che il Comune avesse l’onere di depositare in cancelleria presso il Giudice di pace il proprio fascicolo di parte con indice da vistare dal cancelliere e che così – inadempiuto l’onere - non avesse provato il deposito in primo grado della documentazione fotografica dell'infra- zione. Si deduce violazione degli artt. 320 co. 5 c.p.c., 74 co. 4 disp. att. c.p.c. e 23 co. 2 e 6 l. 689/81, nonché omesso esame circa fatto decisivo. In altri termini, la tesi è che nel giudizio dinanzi al giudice di pace: (a) discenda in generale dall’art. 320 co. 5 c.p.c. che non si abbia onere di depositare il fascicolo di parte;
(b) con specifico riguardo all’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, l’art. 23 co. 2 l. 689/1981 ratione temporis vigente (oggi: art. 7 co. 7 d.lgs. 150/2011) preveda il deposito di copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento da parte dell’autorità emittente, a pre- scindere dalla costituzione in giudizio di questa. Con il secondo motivo si censura che la sentenza abbia argomentato che la documentazione fotografica dell'infrazione non fosse stata 3 di 4 – 29480 2018 – S2 - PU 21/02/2023 (13) – Caponi Est. depositata in primo grado, benché ciò non fosse stato oggetto di con- testazione in primo grado. Si deduce violazione degli artt. 112 c.p.c. e 23 co. 2 e 6 l. 689/81, nonché omesso esame circa un fatto decisivo. Con il terzo motivo si denuncia omessa pronuncia sul motivo di ap- pello con cui il Comune aveva denunciato il vizio di ultra-petizione com- messo dal Giudice di pace nell'accogliere l'opposizione sulla scorta di motivi mai dedotti in ricorso ed in particolare ritenendo non provato il fatto storico che aveva integrato la condotta vietata, mai in realtà con- testato dall'opponente. Si deduce violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo. 2. – I motivi possono essere esaminati contestualmente. Il ricorso è fondato per le ragioni specificate di seguito. In sostanza, il Tribunale ha rimproverato al Comune di non aver de- positato in appello il fascicolo di primo grado vistato dal cancelliere, ma solo copia del rapporto della Polizia municipale. Sulla scorta dell’esame del fascicolo d'ufficio del Tribunale, nel quale è contenuto il fascicolo d'ufficio del Giudice di Pace (acquisiti in esecuzione delle interlocutorie) risulta un’annotazione sulla fotocopia della copertina del fascicolo d’uf- ficio del Giudice di pace, con la dicitura: «Ritiro prod. Comune di Ca- paccio 7/11/2011». Ciò attesta che il Comune, dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, emessa in data 6/4/2011, ritirò i docu- menti in origine versati nel fascicolo d'ufficio del Giudice di Pace. Il Comune ha poi allegato, nel fascicolo di parte dell'appello, l'originale del rapporto della Polizia Municipale con allegate le foto, il verbale e la notifica, recante il timbro in originale della Cancelleria del Giudice di Pace del 18/3/2011, a dimostrazione della tempestiva produzione in primo grado – ai sensi dell’art. 23 co. 2 e 6 l. 689/81 - dei documenti comprovanti l'infrazione (cfr. anche le osservazioni del P.M.). 4 di 4 – 29480 2018 – S2 - PU 21/02/2023 (13) – Caponi Est. Ne segue che il ricorso è accolto sotto il profilo che fa leva in parti- colare sull’art. 23 co. 2 l. 689/1981 ratione temporis vigente (oggi: art. 7 co. 7 d.lgs. 150/2011), ove si prevede il deposito di copia del rap- porto con gli atti relativi all’accertamento da parte dell’autorità emit- tente, a prescindere dalla costituzione in giudizio di questa. Ciò con- duce all’accoglimento dei primi due motivi di ricorso e all’assorbimento del terzo. 3. – In conclusione, sono accolti i primi due motivi del ricorso, è assorbito il terzo, è cassata la sentenza, è rinviata la causa al Tribunale di Salerno in persona di diverso magistrato, cui è demandato di prov- vedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza, rinvia al Tribunale di Salerno in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 21/02/2023.
-ricorrente- contro ON VE;
-intimato- avverso la sentenza del TRIBUNALE DI SALERNO n. 2525/2018 depositata il 4/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal consigliere REMO CAPONI. Udite le osservazioni del P.M., nella persona del sostituto procuratore generale, RO MARIA DELL’ERBA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Civile Sent. Sez. 2 Num. 16772 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 13/06/2023 2 di 4 – 29480 2018 – S2 - PU 21/02/2023 (13) – Caponi Est. FATTI DI CAUSA AV RR proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di Capaccio avverso il verbale di accertamento da parte della locale Polizia municipale della violazione dell’art. 146 co. 3 Codice della Strada, in quanto aveva attraversato un incrocio con il semaforo rosso. In prime cure l’opposizione veniva accolta, con pronuncia confermata dal Tribu- nale di Salerno. Ricorre in cassazione il Comune di Capaccio, con tre motivi, illustrati da memorie. L’opponente è rimasto intimato. Con interlocutoria Cass. 14167/2020, reiterata con Cass. 19079/2021, è stata disposta l’acqui- sizione del fascicolo di ufficio di primo grado. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo si censura che la sentenza abbia argomen- tato che il Comune avesse l’onere di depositare in cancelleria presso il Giudice di pace il proprio fascicolo di parte con indice da vistare dal cancelliere e che così – inadempiuto l’onere - non avesse provato il deposito in primo grado della documentazione fotografica dell'infra- zione. Si deduce violazione degli artt. 320 co. 5 c.p.c., 74 co. 4 disp. att. c.p.c. e 23 co. 2 e 6 l. 689/81, nonché omesso esame circa fatto decisivo. In altri termini, la tesi è che nel giudizio dinanzi al giudice di pace: (a) discenda in generale dall’art. 320 co. 5 c.p.c. che non si abbia onere di depositare il fascicolo di parte;
(b) con specifico riguardo all’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, l’art. 23 co. 2 l. 689/1981 ratione temporis vigente (oggi: art. 7 co. 7 d.lgs. 150/2011) preveda il deposito di copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento da parte dell’autorità emittente, a pre- scindere dalla costituzione in giudizio di questa. Con il secondo motivo si censura che la sentenza abbia argomentato che la documentazione fotografica dell'infrazione non fosse stata 3 di 4 – 29480 2018 – S2 - PU 21/02/2023 (13) – Caponi Est. depositata in primo grado, benché ciò non fosse stato oggetto di con- testazione in primo grado. Si deduce violazione degli artt. 112 c.p.c. e 23 co. 2 e 6 l. 689/81, nonché omesso esame circa un fatto decisivo. Con il terzo motivo si denuncia omessa pronuncia sul motivo di ap- pello con cui il Comune aveva denunciato il vizio di ultra-petizione com- messo dal Giudice di pace nell'accogliere l'opposizione sulla scorta di motivi mai dedotti in ricorso ed in particolare ritenendo non provato il fatto storico che aveva integrato la condotta vietata, mai in realtà con- testato dall'opponente. Si deduce violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo. 2. – I motivi possono essere esaminati contestualmente. Il ricorso è fondato per le ragioni specificate di seguito. In sostanza, il Tribunale ha rimproverato al Comune di non aver de- positato in appello il fascicolo di primo grado vistato dal cancelliere, ma solo copia del rapporto della Polizia municipale. Sulla scorta dell’esame del fascicolo d'ufficio del Tribunale, nel quale è contenuto il fascicolo d'ufficio del Giudice di Pace (acquisiti in esecuzione delle interlocutorie) risulta un’annotazione sulla fotocopia della copertina del fascicolo d’uf- ficio del Giudice di pace, con la dicitura: «Ritiro prod. Comune di Ca- paccio 7/11/2011». Ciò attesta che il Comune, dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, emessa in data 6/4/2011, ritirò i docu- menti in origine versati nel fascicolo d'ufficio del Giudice di Pace. Il Comune ha poi allegato, nel fascicolo di parte dell'appello, l'originale del rapporto della Polizia Municipale con allegate le foto, il verbale e la notifica, recante il timbro in originale della Cancelleria del Giudice di Pace del 18/3/2011, a dimostrazione della tempestiva produzione in primo grado – ai sensi dell’art. 23 co. 2 e 6 l. 689/81 - dei documenti comprovanti l'infrazione (cfr. anche le osservazioni del P.M.). 4 di 4 – 29480 2018 – S2 - PU 21/02/2023 (13) – Caponi Est. Ne segue che il ricorso è accolto sotto il profilo che fa leva in parti- colare sull’art. 23 co. 2 l. 689/1981 ratione temporis vigente (oggi: art. 7 co. 7 d.lgs. 150/2011), ove si prevede il deposito di copia del rap- porto con gli atti relativi all’accertamento da parte dell’autorità emit- tente, a prescindere dalla costituzione in giudizio di questa. Ciò con- duce all’accoglimento dei primi due motivi di ricorso e all’assorbimento del terzo. 3. – In conclusione, sono accolti i primi due motivi del ricorso, è assorbito il terzo, è cassata la sentenza, è rinviata la causa al Tribunale di Salerno in persona di diverso magistrato, cui è demandato di prov- vedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza, rinvia al Tribunale di Salerno in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 21/02/2023.