Sentenza 1 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/03/2025, n. 2412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2412 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02412/2025REG.PROV.COLL.
N. 09176/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9176 del 2024, proposto da
Lombardia Parcheggi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Belvedere, Matteo Peverati, Marco Passoni, Francesco Boetto e Andrea Manzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza, n. 2344 del 31 luglio 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025, il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti l’avvocata Gaia Stivali, in sostituzione dell'avvocato. Andrea Manzi, e l’avvocata dello Stato Paola Maria Zerman;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza, con la sentenza n. 2420 del 23 ottobre 2023, ha accolto in parte il ricorso proposto dalla Lombardia Parcheggi s.r.l. per l’annullamento in parte qua della nota, trasmessa il 15 maggio 2023, del Ministero della Cultura – Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, limitatamente alla parte in cui non ha accolto l’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente il 13 aprile 2023 (successivamente il 17 aprile 2023), e, conseguentemente, per la declaratoria del diritto della ricorrente all’accesso agli atti, con obbligo della Soprintendenza, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., di esibizione della documentazione.
In particolare, il Tar ha ritenuto che l’istanza inoltrata dalla Lombardia Parcheggi sia fondata per quanto concerne il punto a), rivolta a conoscere la documentazione concernente gli eventuali vincoli culturali relativi agli immobili progettati dall’architetto SI LI nel territorio di competenza della Soprintendenza interpellata.
Lo stesso Tar per la Lombardia, Sezione Terza, con la sentenza n. 2344 del 31 luglio 2024, ha respinto il ricorso proposto dalla Lombardia Parcheggi per l’ottemperanza alla richiamata sentenza n. 2420 del 23 ottobre 2023.
Di talché, la Società soccombente ha interposto il presente appello, articolando i seguenti motivi:
Error in judicando: sull’erronea interpretazione del contenuto precettivo della sentenza da ottemperare.
La Soprintendenza avrebbe preteso di “ottemperare” alla sentenza mediante la mera reiterazione di quella attività istruttoria la cui carenza aveva determinato la sua soccombenza in primo grado, laddove il giudice di primo grado, con la sentenza n. 2420 del 2023, aveva disposto l’esibizione degli atti pur essendo a edotto – perché espressamente rappresentatogli – dei limiti tecnici del sistema informatico.
Il primo giudicante, pertanto, nell’imporre l’ostensione documentale avrebbe necessariamente presupposto il ricorso a modalità di consultazione ulteriori rispetto a quelle meramente digitali.
Le norme di cui agli articoli 29 e 30 del d.lgs. n. 42 del 2004 stabilirebbero precisi doveri di studio, mantenimento e conservazione di tutti i documenti, ai quali la Soprintendenza ha dimostrato di non avere ottemperato.
Sarebbe manifestamente illogico ritenere che la sentenza ottemperanda abbia inteso confinare la ricerca ai soli strumenti informatici.
L’Avvocatura Generale dello Stato ha contestato la fondatezza delle doglianze proposte, concludendo per il rigetto dell’appello.
La Lombardia Parcheggi ha depositato altra memoria a sostegno delle proprie ragioni,
Alla camera di consiglio del 13 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L’appello è infondato e va di conseguenza respinto.
3. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, con nota del 16 novembre 2023, ha rappresentato all’appellante che, in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n. 2420 del 23 ottobre 2023, <<questo Ufficio conferma di aver rieseguito la ricerca inerente ai documenti “da cui emerga l’eventuale apposizione di vincoli culturali interessanti immobili progettati dall’Architetto SI LI”, di cui alla lettera a) della vostra istanza di accesso agli atti presentata sia in data 13 aprile 2023 e, successivamente, in data 17 aprile 2023, utilizzando il criterio di ricerca per “autore” o “nome del progettista” indicato dal Tar Lombardia a pag. 6 e 7 della sentenza. La ricerca non ha potuto dare alcun riscontro. Difatti, come chiarito negli atti del giudizio e ribadito anche durante l’udienza dello scorso 10 ottobre, le banche dati interne a disposizione di questo Ufficio non contemplano il campo di ricerca “autore” o “nome del progettista”, bensì altri campi come “provincia”, “comune”, “denominazione”, “indirizzo”, “dati catastali”; e ciò in funzione delle necessità operative degli uffici di tutela>>.
4. Il Tar per la Lombardia, Sezione Terza, con la sentenza n. 2344 del 21 luglio 2024, ha respinto il ricorso per l’ottemperanza con la seguente motivazione:
“ Alla luce della sentenza 2420/2023 è indiscusso che il Collegio abbia in sede di cognizione inteso obbligare l’amministrazione a porre in essere ogni attività utile a rintracciare informaticamente, attraverso le banche dati disponibili, i documenti richiesti. Con la sentenza 2420/2023 il giudice ha prospettato la possibilità di ricercare i documenti attraverso il nome del progettista dalla banca dati dell’amministrazione, ricerca che, (come anticipato in sentenza) avrebbe potuto far emergere il numero degli immobili interessati e in caso la gravosità dell’attività amministrativa che ne conseguiva in termini di documentazione da esibire.
Dalla relazione dell’amministrazione e dai documenti versati in atti che riproducono le “schermate” riferite alla banca dati di interesse appare evidente che l’amministrazione abbia ottemperato alla sentenza in questione rappresentando che la banca dati ufficiale, sulla quale poter eseguire ricerche attendibili e puntuali, non contiene la voce per la ricerca dei documenti per “autore” o per “nome del progettista”. Il Collegio, quindi, non condivide le argomentazioni di parte ricorrente nella parte cui ritiene che l’amministrazione “qualora per assurdo una ricerca tramite le banche dati non fosse (stata) realmente in grado di fornire un utile risconto, avrebbe, ovviamente, ben potuto attivarsi per eseguire un’indagine attraverso il proprio archivio fisico, indagine che, invece, non solo non è stata posta in essere ma la cui omissione neppure è stata giustificata e/o motivata”.
Il giudice, in sede di cognizione, non ha inteso estendere lo sforzo dell’amministrazione, teso alla ricerca della documentazione di cui all’istanza di accesso, fino ad includere un’ indagine sull’archivio fisico in ragione della gravosità e dell’impegno temporale che avrebbe ragionevolmente comportato per l’amministrazione tale attività, per cui tale ricerca su archivio fisico non doveva intendersi inclusa nelle prescrizioni di ricerca dei documenti impartite all’amministrazione le quali si riferivano solo ad attività di ricerca da effettuarsi sulla banca dati nella disponibilità dell’amministrazione per come è avvenuta.
In conclusione deve rilevarsi che l’Amministrazione ha già provveduto ad ottemperare alla sentenza 2420/2023 per cui alcuna ulteriore prescrizione può essere impartita a tali fini ”.
5. Il giudizio di ottemperanza ha la funzione di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, che costituisce il principio fondamentale della giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 1 c.p.a., attribuendo alla parte vittoriosa in giudizio il bene della vita spettante, in quanto accertato in sede di cognizione, quando l’Amministrazione soccombente non abbia eseguito o non abbia correttamente eseguito le statuizioni contenute nella sentenza, anche con l’esercizio di poteri sostitutivi di quest’ultima, vale a dire in giurisdizione di merito.
La funzione del giudizio di ottemperanza, quindi, è quella di adeguare la situazione di fatto alla situazione di diritto accertata nella sentenza di cognizione.
Ne consegue che occorre individuare esattamente quali sono i precetti contenuti nella sentenza ottemperanda al fine di verificare se l’Amministrazione ha posto in essere una condotta adeguata agli stessi.
5.1. A tal fine, nel caso di specie, assumono dirimente rilievo le statuizioni secondo cui “Questa ricerca di documentazione può essere facilmente effettuata attraverso il nome del progettista dalla banca dati dell’amministrazione” ed ancora che “Deve ritenersi infatti poco convincente l’asserita impossibilità di effettuare una ricerca generale su tutti gli immobili attraverso il nome del progettista, istanza che per questa parte, pertanto, non può considerarsi generica”.
5.2. Pertanto - a prescindere dalle circostanze evidenziate in sede di appello, secondo cui il giudice di primo grado sarebbe stato edotto dei limiti tecnici del sistema informatico e secondo cui la nota del 16 novembre 2023 si risolverebbe nella reiterazione di una condotta già censurata dal primo giudice - l’inequivoco riferimento alla banca dati dell’amministrazione induce a ritenere che la sentenza ottemperanda abbia imposto l’attività esecutiva della Soprintendenza con riferimento all’utilizzo dei soli strumenti informatici.
D’altra parte, pur essendo auspicabile un’implementazione delle banche dati tale da rendere fruibile una ricerca elaborata con il nome del progettista, non è irragionevole che la ricerca possa essere effettuata sulla base di altre “chiavi”, quali “provincia”, “comune”, “denominazione”, “indirizzo”, “dati castali”, atteso che l’interesse pubblico tutelato dall’Amministrazione dei beni culturali attiene agli immobili ed alle opere piuttosto che ai progettisti delle stesse.
Di talché, la nota del 16 novembre 2023, sebbene ritenuta dall’appellante reiterativa, ha assolto ai precetti contenuti nella sentenza, tanto che l’Amministrazione si è dichiarata comunque disponibile alla effettuazione di ricerche nelle proprie banche dati e nei propri archivi secondo i criteri evidenziati e cioè, a titolo di esempio, provincia, comune, indirizzo, dati catastali.
6. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto in quanto infondato.
7. Le spese del giudizio, considerata la peculiarità della vicenda contenziosa, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe (R.G. n. 9176 del 2024)
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025, con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Caponigro | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO