Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/06/2025, n. 2661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2661 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 15196/2023 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...] (Avv. ROMANO Parte_1
ANTONINO);
E
, nato ad [...], in data [...] (Avv. Controparte_1
PORRELLO PATRIZIA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni delle parti: si vedano ricorso e note scritte depositate in sostituzione delle udienze del 20.05.2025 e del 9.06.2025, celebrate con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge previsto dall'art. 3 legge 898/1970 a far tempo dalla udienza cartolare di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta in
- la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 5130 dei 22-25.10.2024;
- la causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
- in data 22.05.2025 le parti hanno documentato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale e con le note depositate in sostituzione dell'udienza cartolare, hanno insistito nel ricorso confermando di non volersi riconciliare.
Le parti hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo nei seguenti termini:
“ Art. 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con espresso impegno di non interferire reciprocamente nella vita pubblica e privata di ciascuno di essi.
Art. 2) La casa coniugale viene assegnata al OR;
CP_1
Art. 3) I minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali concordano che i figli rimarranno presso di loro un'intera settimana compreso il week end, a settimane alterne. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica, come sino ad oggi è stato, seguendone le naturali inclinazioni. Sarà responsabilità e cura di entrambi i genitori creare le condizioni affinché i minori mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte per i figli. Le principali festività (Natale, Capodanno, Pasqua ecc.) verranno trascorse con il padre o con la madre secondo il principio dell'alternanza. In particolare, si stabilisce sin da ora che il giorno di Natale, il 1° Gennaio ed il giorno di Pasqua i figli trascorreranno con i genitori, alternativamente, di anno in anno, il pranzo o la cena del giorno festivo. Lo stesso dicasi per il giorno dei compleanni dei figli.
Nel periodo delle vacanze estive i minori rimarranno, alternativamente, con il padre e con la madre per un periodo consecutivo di 15 giorni da concordare tra le parti entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
Art. 4) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti economicamente e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad un contributo a titolo di mantenimento. Per quello ordinario verso i figli, ciascuno provvederà nei giorni assegnati alle loro esigenze secondo disponibilità economiche. Tuttavia gli assegni unici previsti dalla legge verranno ripartiti al 50%.
Art. 5) Tutte le spese straordinarie, necessarie per i figli, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% rinviando nel resto a quanto stabilito nel
“Protocollo sulle spese extra assegno per mantenimento dei figli” sottoscritto in data 03.07.2019 dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Distretto di
Palermo, Sottogruppo Famiglia, e da Presidente del tribunale di Palermo, dal
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Palermo e dai Rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative nella materia della famiglia operanti sul territorio di Palermo che si allega al presente ricorso e che si ha per interamente richiamato e trascritto. I coniugi dichiarano, inoltre, che gli assegni unici per i figli verranno divisi equamente tra i coniugi stessi.
Art. 6) i coniugi danno atto di aver provveduto alla divisione bonaria degli effetti personali e quindi dichiarano di non avere nulla a pretendere per tale titolo l'uno dall'altro;
Art. 7) i coniugi si obbligano a comunicarsi preventivamente, con lettera raccomandata a/r, eventuali cambi di residenza e viaggi in territorio estero che prevedono l'accompagnamento dei figli minori.
Art. 8) i coniugi reciprocamente, fin d'ora, prestano il proprio consenso al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero, sia per uso turistico che per lavoro, o della carta di identità valida per l'espatrio, e la presente potrà servire quale nulla osta per qualsiasi Autorità competente a rilasciarli o a rinnovarli”.
3. Le superiori condizioni, espressione della conconde volontà delle parti, non sono contrarie né all'ordine pubblico né a disposizioni di legge, sono conformi all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite dal
Tribunale.
4. Non ricorre, infine, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, udito il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1. visto l'art. 473 bis. 51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 14/06/2008, da
, nata a [...] il [...], e da Parte_1 CP_1
, nato ad [...] il [...], trascritto nei registri dello
[...]
Stato civile di detto Comune al n. 39 - parte II- serie A- Anno 2008, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 12/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digi- tale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Monica Montante.