Articolo 23 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
Articolo 21 noniesArticolo 21 octies
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2 settembre 1990
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21 agosto 1999
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8 marzo 2005
Art. 23. (( (Ambito di applicazione del diritto di accesso) )) 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorita' di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24.
Entrata in vigore il 8 marzo 2005
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