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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 5234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5234 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile
La Corte di appello di Napoli, sez. IX civile, così composta:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Francesco Notaro consigliere rel.
dott.ssa Natalia Ceccarelli consigliere
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 2684/2023, avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Benevento, del 19.02.2019
TRA
(C.F. , in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Roberto Prozzo (C.F. ) e C.F._1
con lo stesso elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Pietro Nenni n. 13,
giusta procura alle liti in calce all'atto introduttivo di primo grado
Appellante
E
(C.F. ), in persona del legale rapp.te pro CP_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall' Avv.to Mario Caliendo (C.F.
), con lo stesso elettivamente domiciliata in San Marcellino C.F._2
al Corso Europa n. 337, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di risposta
Appellata
Conclusioni
All'udienza del 14.10.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter
1 c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione regolarmente notificato la società Parte_1
proponeva, innanzi al tribunale di Benevento, opposizione al decreto ingiuntivo n.
1242/2021 con cui le era stato intimato il pagamento dell'importo di euro 63.462,45,
oltre interessi e spese, in favore della società a titolo di corrispettivo CP_1
per il distacco di manodopera per un cantiere ANAS della Campania e la fornitura di materiale per lo stesso cantiere, di cui alle fatture n. 15M/2018 del 3011.2018, n.
21M/2018 del 13.12.2018, n. 16M/2018 del 30.11.2018, n. 20M/2018 del
13.12.2018.
L'opponente, innanzitutto, sosteneva di aver stipulato con l'opposta, per iscritto,
non un semplice accordo di distacco di manodopera o fornitura di materiali, ma un vero e proprio contratto di subappalto, con il quale la affidava alla Parte_1
la realizzazione di specifici lavori presso un cantiere ANAS in CP_1
Campania, e precisamente l'esecuzione di giunti di dilatazione a tampone "a caldo".
Assumeva che la richiesta di preventivo della indicava dettagliatamente Pt_1
tutte le lavorazioni previste nel contratto principale con ANAS, e il successivo ordine n. 400, accettato e firmato dalla , prevedeva l'esecuzione dei lavori a CP_1
regola d'arte, comprensivi di manodopera e materiali.
Aggiungeva che il distacco di personale o della fornitura di miscela prefabbricata,
indicato nella causale delle fatture emesse dalla , si riferiva esplicitamente CP_1
all'ordine n. 400 e, quindi, a un contratto di subappalto.
Rilevava l'esistenza di difetti nell'esecuzione dei lavori non avvenuti a regola d'arte, tra cui infiltrazioni d'acqua nei giunti appena realizzati, confermati da un
2 sopralluogo ANAS, evidenziando la pretestuosità delle giustificazioni dell'opposta,
secondo la quale i problemi dipendevano dalle condizioni delle solette preesistenti.
Precisava, infatti, che il contratto prevedeva anche il ripristino delle solette, con il conseguente onere a carico dell'opposta di assicurare un lavoro completo e privo di difetti.
Concludeva, quindi, contestando l'inesistenza di un credito in favore della
Controparte_1
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Sosteneva la legittimità della propria pretesa creditoria, derivante dal distacco del personale e dalla fornitura di materiale, contestando, quindi, le affermazioni dell'opponente che, in modo generico e senza prove, insisteva nell' esistenza di un contratto di subappalto non autorizzato, giustificando così il distacco come una mera formalità.
Quanto alla presunta cattiva esecuzione dei lavori, la chiariva che, CP_1
essendo avvenuto un distacco di personale, la responsabilità dell'esecuzione corretta spettava a , che aveva il potere direttivo e organizzativo durante il distacco, Pt_1
e non poteva quindi essere attribuita a , la quale manteneva solo il rapporto CP_1
di lavoro con i dipendenti distaccati.
A.b.) Il tribunale adito, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spese di lite.
Il primo giudice rilevava che nel caso in esame, la si era limitata a CP_1
distaccare il proprio personale in favore della e a fornire materiale, come Pt_1
risultava dalle fatture elettroniche, mai contestate dalla controparte.
Il contratto tra le parti, concluso per iscritto via mail, non veniva qualificato come subappalto e, in ogni caso, non poteva configurarsi tale, poiché, trattandosi di un
3 pubblico appalto dell'Anas, l'impresa aggiudicataria avrebbe dovuto richiedere all'Anas l'autorizzazione prevista dal codice degli appalti per subappaltare la realizzazione dei giunti, cosa che non era mai stata fatta.
Osservava, inoltre, che dalla documentazione prodotta, inclusa quella dell'Anas,
emergeva chiaramente che i lavori di ripristino dei giunti venivano eseguiti sotto la esclusiva organizzazione e responsabilità tecnica e imprenditoriale della . Pt_1
Evidenziava, in particolare, che era quest'ultima impresa a rapportarsi con il direttore dei lavori Anas, anche riguardo allo stato delle solette sottostanti e alla necessità di intervenire per evitare infiltrazioni d'acqua. Le infiltrazioni, rilevate il
17/12/2018 dai tecnici Anas durante un sopralluogo in cantiere, erano state riscontrate in presenza dei soli responsabili di cantiere della , che insieme al Pt_1
direttore dei lavori esercitavano il potere direttivo e di controllo sull'esecuzione delle opere. Precisava, sul punto che la avendo solo distaccato manodopera CP_1
e fornito materiale, non poteva decidere autonomamente sulle modalità di esecuzione.
Argomentava ancora l'assenza di contestazioni da parte dell'opponente entro i sessanta giorni dalla conclusione delle prestazioni contrattuali, come previsto dall'art. 1667 c.c. Sebbene l'Anas avesse contestato le infiltrazioni già a dicembre
2018, la prima contestazione della sembrava risalire al 25/02/2019, non Pt_1
prodotta in atti, ma richiamata nella nota pec del 13/03/2019, entrambe oltre il termine di sessanta giorni eccepito dall'impresa opposta.
Rilevava poi l'impossibilità di stabilire con certezza se le infiltrazioni erano dovute a vizi dell'opera, a difetti del materiale fornito, a carenze progettuali o a scelte errate del direttore dei lavori o dei responsabili della . Pt_1
Dunque, riteneva del tutto pretestuoso attribuire la responsabilità alla , CP_1
4 che non aveva alcun ruolo tecnico o decisionale in cantiere. La presunta cattiva esecuzione dei lavori non risultava provata, essendo basata solo su fotografie di acqua gocciolante.
Infine, il termine di sessanta giorni per la denuncia dei vizi non decorreva dall'eventuale collaudo delle opere, poiché tale collaudo riguardava il rapporto tra stazione appaltante e impresa aggiudicataria.
B - Il giudizio di appello
B.a.) Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello la da Parte_1
intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte necessaria ed espressa della presente sentenza, sulla base dei motivi così sintetizzati dall'appellante:
“1° motivo - il Tribunale ha erroneamente escluso che le parti abbiano stipulato un contratto di subappalto: circostanza emergente in maniera incontestabile dalla documentazione prodotta dall'opponente.
2° motivo - Il Tribunale avrebbe dovuto procedere alla qualificazione giuridica del contratto secondo il modello della sussunzione. Tenendo conto della volontà delle parti
e del contenuto del contratto avrebbe dovuto ritenere che le parti avevano stipulato un contratto di subappalto nullo, e con- seguentemente rigettare ogni avversa pretesa.
3° motivo - il Tribunale ha erroneamente ritenuto che sia decaduta dalla Pt_1 garanzia ex art. 1667 c.c. La decadenza non era stata eccepita e non poteva essere rilevata d'ufficio. Le norme in materia di garanzia non sono applicabili se le opere non sono state ancora verificate, collaudate ed accettate. Sarebbe applicabile l'art. 1669 e non l'art. 1667 c.c.
4° motivo – incombe sull'appaltatore che chiede il pagamento del corrispettivo
l'onere di provare l'esatto adempimento. In ogni caso il Tribunale non ha tenuto conto della documentazione e delle argomentazioni addotte dalla opponente.
5° motivo - il Tribunale ha ritenuto non provate le circostanze dedotte dalla opponente, dopo aver immotivatamente ritenuto superflua la prova testimoniale e senza esaminare la richiesta di revoca dell'ordinanza e ammissione della prova.
6- richiesta di restituzione delle somme. , a seguito dell'ordinanza di Pt_1
5 concessione della provvisoria esecuzione, ha dovuto pagare le somme dovute in forza del decreto ingiuntivo ed ha chiesto la condanna della alla restituzione”. CP_1
L'appellante, pertanto, così concludeva:
1 -
revocare il decreto ingiuntivo
2 - rigettare ogni avversa richiesta
3 –
condannare alla restituzione della somma pagata da a CP_1 Pt_1 seguito dell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione, con gli interessi al tasso previsto per le obbligazioni commerciali o dall'art. 1284 c.
4, c.c., dalla data del pagamento;
4 –
condannare l'opposta al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi del giudizio.
B.b.) Si costituiva in giudizio la società appellata che resisteva all'impugnazione di cui chiedeva il rigetto.
B.c.) La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi,
sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità
della sentenza laddove il primo giudice ha escluso la sussistenza di un contratto di subappalto tra e in favore, invece, della tesi secondo CP_1 Parte_1
cui il rapporto intercorso tra le parti si sarebbe risolto in un mero distacco di personale accompagnato da fornitura di materiali.
Il motivo non può essere accolto.
Deve osservarsi come all'interpretazione di un regolamento negoziale debba
6 procedersi attraverso il principale canone interpretativo, che è quello del contenuto letterale delle pattuizioni, dovendo successivamente fare ricorso, ove esso presenti aspetti di incertezza, agli ulteriori canoni interpretativi previsti dagli artt. 1362 e ss..
Dalla documentazione versata in atti deve partirsi dall'esame della richiesta inviata da a con la mail datata 18 ottobre 2018. Pt_1 CP_1
Con essa richiedeva un preventivo per la fornitura e posa in opera dei Pt_1
giunti, sulla base delle voci dell'elenco prezzi del contratto principale con ANAS.
Il contenuto della richiesta – con codice B.07.072.a – comprendeva, tra l'altro:
“la realizzazione o rifacimento di giunto a tampone … da eseguirsi secondo la
procedura di seguito esposta:”, solo per citare alcune delle previsioni, “- taglio con
idonea sega a disco della pavimentazione … - demolizione del giunto esistente …
da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta integrità
della sottostante soletta, compreso ogni onere per il taglio e l'asportazione del
materiale costituente il giunto, compresa l'asportazione della pavimentazione;
- la
pulizia della superficie mediante lancia termica, il trasporto e il conferimento a
discarica di tutto il materiale di risulta; - eventuale demolizione … della soletta in
cemento armato e rimozione dell'eventuale sottostante profilo metallico;
-
successivo eventuale ripristino mediante fornitura e posa in opera di tondini in
acciaio adeguatamente ancorati alle armature esistenti ed alla soletta e getto di
LT ... al fine di ricostruire la soletta;
- rimozione, trasporto e conferimento a
discarica di tutti i materiali provenienti dalle demolizioni;
- pulizia completa delle
pareti dello scavo che dovrà contenere il giunto;
alloggiamento di scossalina in
guaina bituminosa …; - fornitura e posa in opera a monte del giunto di tubo di
drenaggio in alluminio … per la raccolta e l'evacuazione della raccolta delle
acque”.
7 Restando all'esame letterale di tale richiesta dovrebbe trarsi il convincimento,
come deduce l'appellante, che era stata commissionata a la creazione di CP_1
un opus da realizzare in loco.
La successiva offerta di del 25 ottobre, e le ulteriori interlocuzioni, CP_1
sempre come prospetta l'appellante, ivi comprese quelle relative alla redazione e trasmissione del POS (Piano Operativo di Sicurezza, documento che ogni impresa esecutrice deve redigere per identificare i rischi e stabilire le misure preventive e protettive da adottare in cantiere), del cui invio, però, poi, non vi è traccia,
culminate nell'ordine di esecuzione lavori n. 400 del 7 novembre 2018, accettato da il 9 novembre successivo, dovrebbero confermare, secondo , la CP_1 Pt_1
volontà delle parti di affidare a l'esecuzione diretta dei lavori, per un CP_1
corrispettivo unitario onnicomprensivo (materiali, manodopera, mezzi), con obbligo di risultato (“opera finita a perfetta regola d'arte”).
L'appellante sostiene, infatti, che detto ordine di esecuzione lavori, richiamava,
appunto, proprio il codice B.07.072.a., quello di cui alla richiesta originaria,
comprendente l'enunciazione di tutte le lavorazioni dirette a 'consegnare', come si
è visto, un'opera finita in tutte le sue componenti.
Se andiamo, però, ad esaminare più nel dettaglio l'intera corrispondenza intercorsa tra le parti, ad avviso della corte, emergono, invece, dati – anche a rimanere proprio sul piano letterale – indubbiamente di segno consonante con quella che è la prospettazione della società opposta.
Innanzitutto, si osserva come nell'originaria richiesta di preventivo, pur richiamando il codice B.07.072.a, con tutte le lavorazioni di cui si è dato conto,
d'altro canto riguardanti il tipo di giunto previsto nel capitolato di appalto
dell'ANAS, la mail, però, recita espressamente: “Come da accordi intercorsi, Con la
8 presente si richiede Vostra migliore offerta per la fornitura di giunti come di seguito elencati, da fornirci presso Ns. cantiere in oggetto” (corsivi aggiunti).
Nel successivo ordine di “acquisto” – termine anch'esso evocante la vendita di un bene e non la committenza di un'opera – nelle condizioni generali si prevede, in apertura, “Inizio Lavorazioni il giorno 19.11.2018”, dato di per sé niente affatto dirimente, considerato che il distacco di manodopera, comunque, avrebbe dovuto indicare quando le lavorazioni sarebbero cominciate.
Inoltre, è emblematico che, al punto “
3. Invariabilità dei prezzi”, viene indicato:
“Per patto espresso ed in deroga all'articolo 1470 e successive modifiche del
codice civile, avendo il Fornitore tenuto conto di tale circostanza nella
formulazione dei prezzi di cui al precedente articolo, gli stessi si intendono fissi ed
invariabili, per l'ammontare della fornitura citata nel presente ordine”
(sottolineature aggiunte), senza che mai vi è un solo riferimento alla disciplina normativa dell'appalto, comparendo l'unico richiamo ivi contenuto a quello della vendita.
Sicché, anche la stessa dicitura relativa all'oggetto del contratto su cui tanto l'appellante pone l'attenzione, “B.07.072.a”, col riferimento alla “manodopera
necessaria per dare il lavoro a perfetta regola d'arte”, da un lato non è
incompatibile con il distacco degli operai, appunto, necessari per la successiva esecuzione dell'opera sotto le direttive di , dall'altro essendo Pt_1
perfettamente interpretabile nel senso opposto, visto che è incentrata, comunque,
non su di un opus, ma sempre sul “giunto a tampone a caldo”, con previsione della
“spedizione” a carico del “Fornitore” e consegna “Franco Cantiere”, con tutte le successive operazioni a carico del compratore.
Ma, ad avviso della corte, l'elemento che induce a ritenere preferibile
9 l'interpretazione data dal tribunale si rinviene dalla stessa mail accompagnatoria dell'ordine di acquisto e richiesta di restituzione per accettazione del 7 novembre,
inoltrata da per conto di , al “Sig. ”, del seguente tenore: Persona_1 Pt_1 Pt_2
CP_
“C.a. Sig. , Come da accordi intercorsi con il Sig. , invio in allegato Pt_2
l'ordine per l'esecuzione di giunti a Tampone da effettuarsi presso la SS372. Si
prega di rimandarlo indietro timbrato e firmato per accettazione con la massima
urgenza. Si ricorda inoltre che le lavorazioni verranno fatte con distacco del
personale.” (sottolineatura aggiunta).
Ora, il concetto stesso di distacco del personale presuppone evidentemente che il lavoratore, pur rimanendo 'amministrativamente' dipendente della società
distaccante, datrice di lavoro, viene messo temporaneamente a disposizione della società distaccataria, sicché il rapporto perdura con la distaccante, ma è la distaccataria ad occuparsi di impartire le direttive e a coordinare i lavoratori distaccati.
Considerando che principale prerogativa dell'appalto (e, quindi, del subappalto),
ordinariamente è quella del lavoro svolto in autonomia, è evidente che, per stessa ammissione di chi per conto della aveva avanzato la richiesta, le Pt_1
lavorazioni in loco, che avrebbero dovuto garantire la esecuzione a perfetta regola d'arte, dovevano avvenire su input della distaccataria, smentendo la tesi propugnata dalla (d'altro canto, detta dicitura, su cui tanto si appiglia l'appellante, Pt_1
può chiaramente significare che la avrebbe dovuto mettere a disposizione CP_1
della distaccataria personale munito delle necessarie competenze per svolgere quel tipo di lavorazioni).
E' in questi termini che la mancata richiesta di autorizzazione al subappalto assumere importanza, in sintonia con la volontà della società appaltatrice di
10 'utilizzare' gli operai della distaccante, come poi dimostrato anche dalla documentazione prodotta della opposta/appellata circa le comunicazioni relative al distacco (vds. modelli unificati/lav), dati tutti ulteriormente corroborati dal fatto che tutte le fatture esprimevano tale chiara causale, senza che siano mai state contestate dall'opponente prima del giudizio.
Sotto altro profilo neppure potrebbe sostenersi che la ha assunto un CP_1
comportamento successivo tale da poter generare un qualche dubbio sul significato dell'operazione negoziale posta in essere, ove si consideri che, a seguito delle contestazioni mosse da circa vizi dell'opera, evidentemente riconducibili Pt_1
alla cattiva esecuzione dei lavori, si premuniva immediatamente di rispondere: “In
relazione a quanto da Voi comunicato con lettera Prot. US/2019/022/AM/am,
premesso che con distacco temporaneo di manodopera il lavoratore svolge di fatto
la propria prestazione presso un soggetto diverso dal proprio datore di lavoro, con
una scissione strutturale fra titolarità giuridica e gestione del rapporto lavorativo,
si rigetta integralmente quanto da Voi esposto in quanto:
1. come a Voi ben noto, il
ns. personale (nella persona dell'ing. ) ha prontamente comunicato Parte_3
(non appena evidenziatosi il problema) le perplessità circa la tenuta all'acqua dei
giunti in assenza di preventivi interventi di ripristino delle solette;
2. a seguito di
CP_ quanto sopra, codesta impresa, nella persona del Sig. , ha impartito la
disposizione di proseguire i lavori nella maniera concordata, e cioè senza
intervenire sulle solette del viadotto;
3. il nostro personale operaio, operando in
distacco, ha quindi correttamente proseguito le lavorazioni secondo le indicazioni
CP_ tecniche del Sig. . Per tutto quanto sopra si considera quanto da Voi esposto
un mero espediente dilatorio ai fini dei pagamenti a ns. favore (i cui termini sono
abbondantemente scaduti) e pertanto Vi diffidiamo ad adempiere immediatamente
11 ai pagamenti di tutte le fatture da noi emesse nei Vs. confronti avvertendovi che in
caso contrario adiremo le vie legali con aggravio di spese a Vostro carico.”.
Né, del resto, esiste documentazione tra le parti che possa dimostrare che le direttive esecutive, quand'anche in maniera 'celata' alla committenza e alla direzione lavori con l'intento di aggirare la normativa pubblicistica in materia di subappalto, avvenisse tramite la e non, come attestato da tutta la CP_1
documentazione 'ufficiale', per mezzo della , non vertendo nessuna delle Pt_1
circostanze capitolare dall'opponente, di cui alla prova testimoniale, delle quali lamenta la mancata ammissione con l'atto di appello – senza, peraltro, esporre compiutamente i risultati di prova che intendeva conseguire – su detta specifica questione.
C.b.) Accertata la natura del rapporto tra e consegue Pt_1 CP_1
l'irrilevanza del motivo di appello con il quale si invoca la nullità del contratto per la mancata autorizzazione al subappalto della stazione appaltante, ma, a ben vedere,
anche l'assorbimento delle ulteriori questioni riguardanti le contestazioni mosse riguardo ai vizi dell'opera, eseguita sotto le direttive e la vigilanza della stessa e alla decadenza dalla denunzia, che si appuntano proprio sulla cattiva Pt_1
esecuzione, ciò prescindendo dall'ulteriore osservazione che, ove riguardassero specificamente la “fornitura” dei giunti, diversa sarebbe la disciplina applicabile ed i relativi termini.
D- le spese
Con la reiezione del gravame non vi sono ragioni per derogare alla regola di giudizio della soccombenza, sicché le spese vanno poste a carico di , Pt_1
considerata l'entità della somma in contestazione, con liquidazione prossima ai minimi per la fase di trattazione, non essendosi svolta quella istruttoria, e per quella
12 decisoria, tenuto conto del ridotto contenuto delle difese conclusionali, sussistendo,
altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento,
a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1
bis dpr cit.
P.Q.M
La corte di appello di Napoli, sezione IX civile, definitivamente pronunciando sull'appello in di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello nei sensi di cui in motivazione;
b) condanna a rifondere le spese del grado in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in euro 10.500,00 per compensi professionali., oltre spese
[...]
generali, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante,
dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.
Napoli, così deciso in data 21 ottobre 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile
La Corte di appello di Napoli, sez. IX civile, così composta:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Francesco Notaro consigliere rel.
dott.ssa Natalia Ceccarelli consigliere
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 2684/2023, avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Benevento, del 19.02.2019
TRA
(C.F. , in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Roberto Prozzo (C.F. ) e C.F._1
con lo stesso elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Pietro Nenni n. 13,
giusta procura alle liti in calce all'atto introduttivo di primo grado
Appellante
E
(C.F. ), in persona del legale rapp.te pro CP_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall' Avv.to Mario Caliendo (C.F.
), con lo stesso elettivamente domiciliata in San Marcellino C.F._2
al Corso Europa n. 337, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di risposta
Appellata
Conclusioni
All'udienza del 14.10.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter
1 c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione regolarmente notificato la società Parte_1
proponeva, innanzi al tribunale di Benevento, opposizione al decreto ingiuntivo n.
1242/2021 con cui le era stato intimato il pagamento dell'importo di euro 63.462,45,
oltre interessi e spese, in favore della società a titolo di corrispettivo CP_1
per il distacco di manodopera per un cantiere ANAS della Campania e la fornitura di materiale per lo stesso cantiere, di cui alle fatture n. 15M/2018 del 3011.2018, n.
21M/2018 del 13.12.2018, n. 16M/2018 del 30.11.2018, n. 20M/2018 del
13.12.2018.
L'opponente, innanzitutto, sosteneva di aver stipulato con l'opposta, per iscritto,
non un semplice accordo di distacco di manodopera o fornitura di materiali, ma un vero e proprio contratto di subappalto, con il quale la affidava alla Parte_1
la realizzazione di specifici lavori presso un cantiere ANAS in CP_1
Campania, e precisamente l'esecuzione di giunti di dilatazione a tampone "a caldo".
Assumeva che la richiesta di preventivo della indicava dettagliatamente Pt_1
tutte le lavorazioni previste nel contratto principale con ANAS, e il successivo ordine n. 400, accettato e firmato dalla , prevedeva l'esecuzione dei lavori a CP_1
regola d'arte, comprensivi di manodopera e materiali.
Aggiungeva che il distacco di personale o della fornitura di miscela prefabbricata,
indicato nella causale delle fatture emesse dalla , si riferiva esplicitamente CP_1
all'ordine n. 400 e, quindi, a un contratto di subappalto.
Rilevava l'esistenza di difetti nell'esecuzione dei lavori non avvenuti a regola d'arte, tra cui infiltrazioni d'acqua nei giunti appena realizzati, confermati da un
2 sopralluogo ANAS, evidenziando la pretestuosità delle giustificazioni dell'opposta,
secondo la quale i problemi dipendevano dalle condizioni delle solette preesistenti.
Precisava, infatti, che il contratto prevedeva anche il ripristino delle solette, con il conseguente onere a carico dell'opposta di assicurare un lavoro completo e privo di difetti.
Concludeva, quindi, contestando l'inesistenza di un credito in favore della
Controparte_1
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Sosteneva la legittimità della propria pretesa creditoria, derivante dal distacco del personale e dalla fornitura di materiale, contestando, quindi, le affermazioni dell'opponente che, in modo generico e senza prove, insisteva nell' esistenza di un contratto di subappalto non autorizzato, giustificando così il distacco come una mera formalità.
Quanto alla presunta cattiva esecuzione dei lavori, la chiariva che, CP_1
essendo avvenuto un distacco di personale, la responsabilità dell'esecuzione corretta spettava a , che aveva il potere direttivo e organizzativo durante il distacco, Pt_1
e non poteva quindi essere attribuita a , la quale manteneva solo il rapporto CP_1
di lavoro con i dipendenti distaccati.
A.b.) Il tribunale adito, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spese di lite.
Il primo giudice rilevava che nel caso in esame, la si era limitata a CP_1
distaccare il proprio personale in favore della e a fornire materiale, come Pt_1
risultava dalle fatture elettroniche, mai contestate dalla controparte.
Il contratto tra le parti, concluso per iscritto via mail, non veniva qualificato come subappalto e, in ogni caso, non poteva configurarsi tale, poiché, trattandosi di un
3 pubblico appalto dell'Anas, l'impresa aggiudicataria avrebbe dovuto richiedere all'Anas l'autorizzazione prevista dal codice degli appalti per subappaltare la realizzazione dei giunti, cosa che non era mai stata fatta.
Osservava, inoltre, che dalla documentazione prodotta, inclusa quella dell'Anas,
emergeva chiaramente che i lavori di ripristino dei giunti venivano eseguiti sotto la esclusiva organizzazione e responsabilità tecnica e imprenditoriale della . Pt_1
Evidenziava, in particolare, che era quest'ultima impresa a rapportarsi con il direttore dei lavori Anas, anche riguardo allo stato delle solette sottostanti e alla necessità di intervenire per evitare infiltrazioni d'acqua. Le infiltrazioni, rilevate il
17/12/2018 dai tecnici Anas durante un sopralluogo in cantiere, erano state riscontrate in presenza dei soli responsabili di cantiere della , che insieme al Pt_1
direttore dei lavori esercitavano il potere direttivo e di controllo sull'esecuzione delle opere. Precisava, sul punto che la avendo solo distaccato manodopera CP_1
e fornito materiale, non poteva decidere autonomamente sulle modalità di esecuzione.
Argomentava ancora l'assenza di contestazioni da parte dell'opponente entro i sessanta giorni dalla conclusione delle prestazioni contrattuali, come previsto dall'art. 1667 c.c. Sebbene l'Anas avesse contestato le infiltrazioni già a dicembre
2018, la prima contestazione della sembrava risalire al 25/02/2019, non Pt_1
prodotta in atti, ma richiamata nella nota pec del 13/03/2019, entrambe oltre il termine di sessanta giorni eccepito dall'impresa opposta.
Rilevava poi l'impossibilità di stabilire con certezza se le infiltrazioni erano dovute a vizi dell'opera, a difetti del materiale fornito, a carenze progettuali o a scelte errate del direttore dei lavori o dei responsabili della . Pt_1
Dunque, riteneva del tutto pretestuoso attribuire la responsabilità alla , CP_1
4 che non aveva alcun ruolo tecnico o decisionale in cantiere. La presunta cattiva esecuzione dei lavori non risultava provata, essendo basata solo su fotografie di acqua gocciolante.
Infine, il termine di sessanta giorni per la denuncia dei vizi non decorreva dall'eventuale collaudo delle opere, poiché tale collaudo riguardava il rapporto tra stazione appaltante e impresa aggiudicataria.
B - Il giudizio di appello
B.a.) Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello la da Parte_1
intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte necessaria ed espressa della presente sentenza, sulla base dei motivi così sintetizzati dall'appellante:
“1° motivo - il Tribunale ha erroneamente escluso che le parti abbiano stipulato un contratto di subappalto: circostanza emergente in maniera incontestabile dalla documentazione prodotta dall'opponente.
2° motivo - Il Tribunale avrebbe dovuto procedere alla qualificazione giuridica del contratto secondo il modello della sussunzione. Tenendo conto della volontà delle parti
e del contenuto del contratto avrebbe dovuto ritenere che le parti avevano stipulato un contratto di subappalto nullo, e con- seguentemente rigettare ogni avversa pretesa.
3° motivo - il Tribunale ha erroneamente ritenuto che sia decaduta dalla Pt_1 garanzia ex art. 1667 c.c. La decadenza non era stata eccepita e non poteva essere rilevata d'ufficio. Le norme in materia di garanzia non sono applicabili se le opere non sono state ancora verificate, collaudate ed accettate. Sarebbe applicabile l'art. 1669 e non l'art. 1667 c.c.
4° motivo – incombe sull'appaltatore che chiede il pagamento del corrispettivo
l'onere di provare l'esatto adempimento. In ogni caso il Tribunale non ha tenuto conto della documentazione e delle argomentazioni addotte dalla opponente.
5° motivo - il Tribunale ha ritenuto non provate le circostanze dedotte dalla opponente, dopo aver immotivatamente ritenuto superflua la prova testimoniale e senza esaminare la richiesta di revoca dell'ordinanza e ammissione della prova.
6- richiesta di restituzione delle somme. , a seguito dell'ordinanza di Pt_1
5 concessione della provvisoria esecuzione, ha dovuto pagare le somme dovute in forza del decreto ingiuntivo ed ha chiesto la condanna della alla restituzione”. CP_1
L'appellante, pertanto, così concludeva:
1 -
revocare il decreto ingiuntivo
2 - rigettare ogni avversa richiesta
3 –
condannare alla restituzione della somma pagata da a CP_1 Pt_1 seguito dell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione, con gli interessi al tasso previsto per le obbligazioni commerciali o dall'art. 1284 c.
4, c.c., dalla data del pagamento;
4 –
condannare l'opposta al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi del giudizio.
B.b.) Si costituiva in giudizio la società appellata che resisteva all'impugnazione di cui chiedeva il rigetto.
B.c.) La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi,
sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità
della sentenza laddove il primo giudice ha escluso la sussistenza di un contratto di subappalto tra e in favore, invece, della tesi secondo CP_1 Parte_1
cui il rapporto intercorso tra le parti si sarebbe risolto in un mero distacco di personale accompagnato da fornitura di materiali.
Il motivo non può essere accolto.
Deve osservarsi come all'interpretazione di un regolamento negoziale debba
6 procedersi attraverso il principale canone interpretativo, che è quello del contenuto letterale delle pattuizioni, dovendo successivamente fare ricorso, ove esso presenti aspetti di incertezza, agli ulteriori canoni interpretativi previsti dagli artt. 1362 e ss..
Dalla documentazione versata in atti deve partirsi dall'esame della richiesta inviata da a con la mail datata 18 ottobre 2018. Pt_1 CP_1
Con essa richiedeva un preventivo per la fornitura e posa in opera dei Pt_1
giunti, sulla base delle voci dell'elenco prezzi del contratto principale con ANAS.
Il contenuto della richiesta – con codice B.07.072.a – comprendeva, tra l'altro:
“la realizzazione o rifacimento di giunto a tampone … da eseguirsi secondo la
procedura di seguito esposta:”, solo per citare alcune delle previsioni, “- taglio con
idonea sega a disco della pavimentazione … - demolizione del giunto esistente …
da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta integrità
della sottostante soletta, compreso ogni onere per il taglio e l'asportazione del
materiale costituente il giunto, compresa l'asportazione della pavimentazione;
- la
pulizia della superficie mediante lancia termica, il trasporto e il conferimento a
discarica di tutto il materiale di risulta; - eventuale demolizione … della soletta in
cemento armato e rimozione dell'eventuale sottostante profilo metallico;
-
successivo eventuale ripristino mediante fornitura e posa in opera di tondini in
acciaio adeguatamente ancorati alle armature esistenti ed alla soletta e getto di
LT ... al fine di ricostruire la soletta;
- rimozione, trasporto e conferimento a
discarica di tutti i materiali provenienti dalle demolizioni;
- pulizia completa delle
pareti dello scavo che dovrà contenere il giunto;
alloggiamento di scossalina in
guaina bituminosa …; - fornitura e posa in opera a monte del giunto di tubo di
drenaggio in alluminio … per la raccolta e l'evacuazione della raccolta delle
acque”.
7 Restando all'esame letterale di tale richiesta dovrebbe trarsi il convincimento,
come deduce l'appellante, che era stata commissionata a la creazione di CP_1
un opus da realizzare in loco.
La successiva offerta di del 25 ottobre, e le ulteriori interlocuzioni, CP_1
sempre come prospetta l'appellante, ivi comprese quelle relative alla redazione e trasmissione del POS (Piano Operativo di Sicurezza, documento che ogni impresa esecutrice deve redigere per identificare i rischi e stabilire le misure preventive e protettive da adottare in cantiere), del cui invio, però, poi, non vi è traccia,
culminate nell'ordine di esecuzione lavori n. 400 del 7 novembre 2018, accettato da il 9 novembre successivo, dovrebbero confermare, secondo , la CP_1 Pt_1
volontà delle parti di affidare a l'esecuzione diretta dei lavori, per un CP_1
corrispettivo unitario onnicomprensivo (materiali, manodopera, mezzi), con obbligo di risultato (“opera finita a perfetta regola d'arte”).
L'appellante sostiene, infatti, che detto ordine di esecuzione lavori, richiamava,
appunto, proprio il codice B.07.072.a., quello di cui alla richiesta originaria,
comprendente l'enunciazione di tutte le lavorazioni dirette a 'consegnare', come si
è visto, un'opera finita in tutte le sue componenti.
Se andiamo, però, ad esaminare più nel dettaglio l'intera corrispondenza intercorsa tra le parti, ad avviso della corte, emergono, invece, dati – anche a rimanere proprio sul piano letterale – indubbiamente di segno consonante con quella che è la prospettazione della società opposta.
Innanzitutto, si osserva come nell'originaria richiesta di preventivo, pur richiamando il codice B.07.072.a, con tutte le lavorazioni di cui si è dato conto,
d'altro canto riguardanti il tipo di giunto previsto nel capitolato di appalto
dell'ANAS, la mail, però, recita espressamente: “Come da accordi intercorsi, Con la
8 presente si richiede Vostra migliore offerta per la fornitura di giunti come di seguito elencati, da fornirci presso Ns. cantiere in oggetto” (corsivi aggiunti).
Nel successivo ordine di “acquisto” – termine anch'esso evocante la vendita di un bene e non la committenza di un'opera – nelle condizioni generali si prevede, in apertura, “Inizio Lavorazioni il giorno 19.11.2018”, dato di per sé niente affatto dirimente, considerato che il distacco di manodopera, comunque, avrebbe dovuto indicare quando le lavorazioni sarebbero cominciate.
Inoltre, è emblematico che, al punto “
3. Invariabilità dei prezzi”, viene indicato:
“Per patto espresso ed in deroga all'articolo 1470 e successive modifiche del
codice civile, avendo il Fornitore tenuto conto di tale circostanza nella
formulazione dei prezzi di cui al precedente articolo, gli stessi si intendono fissi ed
invariabili, per l'ammontare della fornitura citata nel presente ordine”
(sottolineature aggiunte), senza che mai vi è un solo riferimento alla disciplina normativa dell'appalto, comparendo l'unico richiamo ivi contenuto a quello della vendita.
Sicché, anche la stessa dicitura relativa all'oggetto del contratto su cui tanto l'appellante pone l'attenzione, “B.07.072.a”, col riferimento alla “manodopera
necessaria per dare il lavoro a perfetta regola d'arte”, da un lato non è
incompatibile con il distacco degli operai, appunto, necessari per la successiva esecuzione dell'opera sotto le direttive di , dall'altro essendo Pt_1
perfettamente interpretabile nel senso opposto, visto che è incentrata, comunque,
non su di un opus, ma sempre sul “giunto a tampone a caldo”, con previsione della
“spedizione” a carico del “Fornitore” e consegna “Franco Cantiere”, con tutte le successive operazioni a carico del compratore.
Ma, ad avviso della corte, l'elemento che induce a ritenere preferibile
9 l'interpretazione data dal tribunale si rinviene dalla stessa mail accompagnatoria dell'ordine di acquisto e richiesta di restituzione per accettazione del 7 novembre,
inoltrata da per conto di , al “Sig. ”, del seguente tenore: Persona_1 Pt_1 Pt_2
CP_
“C.a. Sig. , Come da accordi intercorsi con il Sig. , invio in allegato Pt_2
l'ordine per l'esecuzione di giunti a Tampone da effettuarsi presso la SS372. Si
prega di rimandarlo indietro timbrato e firmato per accettazione con la massima
urgenza. Si ricorda inoltre che le lavorazioni verranno fatte con distacco del
personale.” (sottolineatura aggiunta).
Ora, il concetto stesso di distacco del personale presuppone evidentemente che il lavoratore, pur rimanendo 'amministrativamente' dipendente della società
distaccante, datrice di lavoro, viene messo temporaneamente a disposizione della società distaccataria, sicché il rapporto perdura con la distaccante, ma è la distaccataria ad occuparsi di impartire le direttive e a coordinare i lavoratori distaccati.
Considerando che principale prerogativa dell'appalto (e, quindi, del subappalto),
ordinariamente è quella del lavoro svolto in autonomia, è evidente che, per stessa ammissione di chi per conto della aveva avanzato la richiesta, le Pt_1
lavorazioni in loco, che avrebbero dovuto garantire la esecuzione a perfetta regola d'arte, dovevano avvenire su input della distaccataria, smentendo la tesi propugnata dalla (d'altro canto, detta dicitura, su cui tanto si appiglia l'appellante, Pt_1
può chiaramente significare che la avrebbe dovuto mettere a disposizione CP_1
della distaccataria personale munito delle necessarie competenze per svolgere quel tipo di lavorazioni).
E' in questi termini che la mancata richiesta di autorizzazione al subappalto assumere importanza, in sintonia con la volontà della società appaltatrice di
10 'utilizzare' gli operai della distaccante, come poi dimostrato anche dalla documentazione prodotta della opposta/appellata circa le comunicazioni relative al distacco (vds. modelli unificati/lav), dati tutti ulteriormente corroborati dal fatto che tutte le fatture esprimevano tale chiara causale, senza che siano mai state contestate dall'opponente prima del giudizio.
Sotto altro profilo neppure potrebbe sostenersi che la ha assunto un CP_1
comportamento successivo tale da poter generare un qualche dubbio sul significato dell'operazione negoziale posta in essere, ove si consideri che, a seguito delle contestazioni mosse da circa vizi dell'opera, evidentemente riconducibili Pt_1
alla cattiva esecuzione dei lavori, si premuniva immediatamente di rispondere: “In
relazione a quanto da Voi comunicato con lettera Prot. US/2019/022/AM/am,
premesso che con distacco temporaneo di manodopera il lavoratore svolge di fatto
la propria prestazione presso un soggetto diverso dal proprio datore di lavoro, con
una scissione strutturale fra titolarità giuridica e gestione del rapporto lavorativo,
si rigetta integralmente quanto da Voi esposto in quanto:
1. come a Voi ben noto, il
ns. personale (nella persona dell'ing. ) ha prontamente comunicato Parte_3
(non appena evidenziatosi il problema) le perplessità circa la tenuta all'acqua dei
giunti in assenza di preventivi interventi di ripristino delle solette;
2. a seguito di
CP_ quanto sopra, codesta impresa, nella persona del Sig. , ha impartito la
disposizione di proseguire i lavori nella maniera concordata, e cioè senza
intervenire sulle solette del viadotto;
3. il nostro personale operaio, operando in
distacco, ha quindi correttamente proseguito le lavorazioni secondo le indicazioni
CP_ tecniche del Sig. . Per tutto quanto sopra si considera quanto da Voi esposto
un mero espediente dilatorio ai fini dei pagamenti a ns. favore (i cui termini sono
abbondantemente scaduti) e pertanto Vi diffidiamo ad adempiere immediatamente
11 ai pagamenti di tutte le fatture da noi emesse nei Vs. confronti avvertendovi che in
caso contrario adiremo le vie legali con aggravio di spese a Vostro carico.”.
Né, del resto, esiste documentazione tra le parti che possa dimostrare che le direttive esecutive, quand'anche in maniera 'celata' alla committenza e alla direzione lavori con l'intento di aggirare la normativa pubblicistica in materia di subappalto, avvenisse tramite la e non, come attestato da tutta la CP_1
documentazione 'ufficiale', per mezzo della , non vertendo nessuna delle Pt_1
circostanze capitolare dall'opponente, di cui alla prova testimoniale, delle quali lamenta la mancata ammissione con l'atto di appello – senza, peraltro, esporre compiutamente i risultati di prova che intendeva conseguire – su detta specifica questione.
C.b.) Accertata la natura del rapporto tra e consegue Pt_1 CP_1
l'irrilevanza del motivo di appello con il quale si invoca la nullità del contratto per la mancata autorizzazione al subappalto della stazione appaltante, ma, a ben vedere,
anche l'assorbimento delle ulteriori questioni riguardanti le contestazioni mosse riguardo ai vizi dell'opera, eseguita sotto le direttive e la vigilanza della stessa e alla decadenza dalla denunzia, che si appuntano proprio sulla cattiva Pt_1
esecuzione, ciò prescindendo dall'ulteriore osservazione che, ove riguardassero specificamente la “fornitura” dei giunti, diversa sarebbe la disciplina applicabile ed i relativi termini.
D- le spese
Con la reiezione del gravame non vi sono ragioni per derogare alla regola di giudizio della soccombenza, sicché le spese vanno poste a carico di , Pt_1
considerata l'entità della somma in contestazione, con liquidazione prossima ai minimi per la fase di trattazione, non essendosi svolta quella istruttoria, e per quella
12 decisoria, tenuto conto del ridotto contenuto delle difese conclusionali, sussistendo,
altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento,
a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1
bis dpr cit.
P.Q.M
La corte di appello di Napoli, sezione IX civile, definitivamente pronunciando sull'appello in di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello nei sensi di cui in motivazione;
b) condanna a rifondere le spese del grado in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in euro 10.500,00 per compensi professionali., oltre spese
[...]
generali, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante,
dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.
Napoli, così deciso in data 21 ottobre 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
13