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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2734 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15749/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.15749/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09.07.1981, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Fiecchi, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Simone Morani, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ; Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 11.12.2024 le parti, premesso che in data
13.09.2008 avevano contratto matrimonio in TR (VT), che dalla loro unione erano Per_ nati i figli (Roma, 20.11.2008) e (Roma, 11.04.2010) e che con Per_1 sentenza parziale n. 13833 pubblicata il 26.06.2014 e, successivamente, con
1 sentenza definitiva n. 23496/2016 del 15.12.2016 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la loro separazione personale, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso Per_ congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “1. i figli e Per_1 vengono affidati congiuntamente ai genitori e continueranno ad essere collocati prevalentemente presso il domicilio della madre in Roma, alla via ST SS
TI n. 3 presso la casa coniugale in comproprietà al 50% dei ricorrenti e sulla quale grava un mutuo ipotecario con una rata mensile di circa euro 900,00; 2. La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i minori riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimo. Poiché il sig. vive in altra città rispetto a quella di residenza dei figli, viste le condizioni CP_1 di salute del piccolo e stante la necessità di cure giornaliere e attenzioni Per_1 particolari che richiedono anche decisioni urgenti ed immediate per la tutela e la salvaguardia della salute del minore, i ricorrenti stabiliscono che la signora quale madre affidataria, possa prendere decisioni relative alla salute e Pt_1 alla cura del figlio anche non concertate con il padre qualora quest'ultimo, Per_1 per la lontananza e per impedimenti lavorativi, non possa essere immediatamente reperibile o comunque non possa dare riscontro scritto entro cinque giorni dal ricevimento delle comunicazioni sulla salute del bambino e sulle relative decisioni da prendere da parte della madre collocataria;
3. La responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore limitatamente alle questioni che attengono all'organizzazione della vita familiare quotidiana e per il tempo coincidente con la permanenza dei figli presso ciascun genitore;
4. Nonostante il fallimento dell'unione matrimoniale, resta obiettivo primario per la signora e per il signor garantire ai figli una serena continuità del legame Pt_1 CP_1 genitoriale;
tutte le decisioni riguardanti i figli saranno perciò assunte coerentemente con questo obiettivo, allo scopo di tutelarne e promuoverne il bene e l'interesse. Per questo motivo la signora e il signor i impegnano Pt_1 CP_1
2 a darsi reciprocamente assistenza per ciò che riguarda l'accudimento e l'educazione dei figli;
5. I signori e si impegnano, per il bene dei Pt_1 CP_1 figli, a sostenere e salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale, l'immagine dell'altro genitore presso di loro e a rassicurarli dell'affetto e della presenza di entrambi;
3 6. Il padre dovrà tenere con sé i figli a weekend alternati dal venerdì sera alla domenica pomeriggio, compatibilmente con le necessità lavorative del genitore e con le volontà e le disponibilità anche di salute dei figli;
7. il padre dovrà tenere con sé i figli almeno un pomeriggio a settimana ed in ogni caso si impegna a raggiungere i figli presso la loro abitazione qualora il piccolo non sia Per_1 nella condizione di muoversi dalla propria dimora. Oltre quanto precede, dovrà tenere con sé i ragazzi: per 10 giorni di ferie estive da comunicarsi alla madre entro il mese di maggio, per metà delle festività natalizie ad anni alterni (dal 24 al
30/12 o dal 31/12 al 06/01) nonché per la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
8. Il padre collaborerà con la madre nella gestione delle visite ospedaliere, day hospital o ricoveri laddove necessari per il piccolo In particolare, Per_1 entrambi i genitori provvederanno ad accompagnare in modo alternato Per_1 alle visite giornaliere ed ai day hospital e si alterneranno in modo egualitario nei giorni in cui il bambino dovrà essere ricoverato;
9. entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo CP_1 Parte_1 di mantenimento ordinario dei figli minori, la somma complessiva di € 300,00
(150,00 Euro per ciascun figlio), somma automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, fino al raggiungimento della loro autonomia economica. 10. E' espresso accordo tra i Sigg.ri e che qualora il CP_1 Parte_1 figlio venga collocato presso una struttura idonea a riceverlo e Persona_3 prestargli le necessarie cure in relazione alle patologie di cui è affetto, cesserà
l'onere di mantenimento in carico al Sig. per la quota spettante al CP_1 figlio in capo alla madre e proseguirà nei confronti della struttura in Per_1 quanto i genitori provvederanno a tutto quanto occorra per al 50%, Per_1
Per_ residuando unicamente quella per il mantenimento della figlia in favore della madre collocataria. 4 11. l'assegno unico ed ogni emolumento per i figli minori, con particolare riferimento ai figli ed in particolare al piccolo affetto da Per_1 grave infermità, saranno devoluti interamente alla madre collocataria al 100% ;
12. A fronte della devoluzione integrale dell'assegno unico alla madre, tutte le spese
3 straordinarie, sportive, mediche e scolastiche riguardanti i figli resteranno a carico della madre fino al concorso dell'importo del 50% ceduto dal Sig. a detto CP_1 titolo, fino a quando verranno erogati tali emolumenti. Eventuali eccedenze saranno oggetto di integrazione da parte del sig. in misura pari al 50% CP_1 secondo il Protocollo in vigore;
13. la casa coniugale sita in Roma, alla via
ST SS TI n. 3, distinta in catasto al Foglio 339, P.lla 1045, sub. 18,
Z.C. 6, cat. A/2, Cl. 6, vani 4, rendita euro 650,74 resterà assegnata alla Sig.ra essendosene già definitivamente allontanato il Sig. Parte_1 CP_1 dal tempo della separazione. 14. La signora dalla
[...] Parte_1 pronuncia della separazione avvenuta in data 25/11/2016 sta provvedendo in via esclusiva a corrispondere l'intera rata di mutuo fondiario che insiste sulla casa coniugale;
15. con la sottoscrizione del presente atto il Sig. si CP_1 impegna ed obbliga a trasferire, entro e non oltre il mese di marzo 2026, la sua quota di proprietà pari al 50% del predetto immobile sito in Roma, alla via ST
SS TI n. 3, distinta in catasto al Foglio 339, P.lla 1045, sub. 18, Z.C. 6, cat.
A/2, Cl. 6, vani 4, rendita euro 650,74, già costituente casa coniugale, alla Sig.ra la quale si impegna ed obbliga ad acquisirne la proprietà Parte_1 secondo la formula della vendita con riserva di proprietà in capo al Sig. CP_1 fino al pagamento dell'ultima rata di mutuo da parte della Sig.ra
[...] Parte_1
adempimento che comporterà l'automatica estinzione del diritto di
[...] proprietà in capo al Sig. La signora pertanto si CP_1 Parte_1 obbliga a continuare a corrispondere in conto prezzo, oltre alle intere rate di mutuo corrisposte fin dal 25/11/2016, l'intera rata di mutuo che ancora insiste sulla casa coniugale, impegnandosi ed obbligandosi in ogni caso a manlevare il Sig. CP_1
e il Sig. (cointestatario del mutuo) dai pagamenti dei ratei di
[...] CP_2 mutuo, fino alla completa estinzione;
16. laddove l'istituto bancario attuale o altro istituto bancario disponibile anche per surroga diano disponibilità ed assenso, la signora si impegna ad effettuare l'accollo liberatorio della Parte_1 quota di mutuo intestata ai cointestatari, adempimento che comporterà
l'automatica estinzione del diritto di proprietà in capo al Sig. In CP_1 ogni caso la signora anche laddove l'istituto bancario non dia Parte_1 il proprio assenso alla liberatoria dei cointestatari, provvederà al pagamento dell'intera rata di mutuo fino alla completa estinzione;
i Sigg.ri Gobbi cointestatari
4 del mutuo si impegnano laddove possibile ad acconsentire eventuali surroghe del mutuo a condizione che la durata dello stesso rimanga invariata. 17. Il trasferimento della proprietà dell'immobile sito in Roma, Via ST SS
TI n. 3, contraddistinto in catasto al Foglio 339, P.lla 1045, sub. 18, Z.C. 6, cat. A/2, Cl. 6, vani 4, rendita euro 650,74, avverrà, come detto, in espressa esecuzione degli accordi di divorzio intervenuti tra il Sig. e la Sig.ra CP_1
quale condizione essenziale, funzionale ed indispensabile ai fini Parte_1 della definitiva risoluzione della crisi coniugale, con oneri di trasferimento della proprietà a carico dell'acquirente; 18. i signori e sono entrambi Pt_1 CP_1 economicamente autosufficienti e pertanto ognuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
19. i signori e garantiscono il Pt_1 CP_1 consenso/assenso per il rilascio/rinnovo del proprio passaporto e di quello del figlio minore, nonché della carta di identità anche valida per l'espatrio e del codice fiscale dei figli minori. 20. i coniugi si attengono alle presenti condizioni fin dalla sottoscrizione del presente accordo”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle clausole accessorie presenti nell'accordo, esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
La natura del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
15749/2024:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in TR (VT) in data 13.09.2008;
[...] CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di TR (VT) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto n. 22,
Parte II, Serie A);
5 - dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 26.11.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.15749/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09.07.1981, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Fiecchi, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Simone Morani, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ; Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 11.12.2024 le parti, premesso che in data
13.09.2008 avevano contratto matrimonio in TR (VT), che dalla loro unione erano Per_ nati i figli (Roma, 20.11.2008) e (Roma, 11.04.2010) e che con Per_1 sentenza parziale n. 13833 pubblicata il 26.06.2014 e, successivamente, con
1 sentenza definitiva n. 23496/2016 del 15.12.2016 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la loro separazione personale, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso Per_ congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “1. i figli e Per_1 vengono affidati congiuntamente ai genitori e continueranno ad essere collocati prevalentemente presso il domicilio della madre in Roma, alla via ST SS
TI n. 3 presso la casa coniugale in comproprietà al 50% dei ricorrenti e sulla quale grava un mutuo ipotecario con una rata mensile di circa euro 900,00; 2. La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i minori riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimo. Poiché il sig. vive in altra città rispetto a quella di residenza dei figli, viste le condizioni CP_1 di salute del piccolo e stante la necessità di cure giornaliere e attenzioni Per_1 particolari che richiedono anche decisioni urgenti ed immediate per la tutela e la salvaguardia della salute del minore, i ricorrenti stabiliscono che la signora quale madre affidataria, possa prendere decisioni relative alla salute e Pt_1 alla cura del figlio anche non concertate con il padre qualora quest'ultimo, Per_1 per la lontananza e per impedimenti lavorativi, non possa essere immediatamente reperibile o comunque non possa dare riscontro scritto entro cinque giorni dal ricevimento delle comunicazioni sulla salute del bambino e sulle relative decisioni da prendere da parte della madre collocataria;
3. La responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore limitatamente alle questioni che attengono all'organizzazione della vita familiare quotidiana e per il tempo coincidente con la permanenza dei figli presso ciascun genitore;
4. Nonostante il fallimento dell'unione matrimoniale, resta obiettivo primario per la signora e per il signor garantire ai figli una serena continuità del legame Pt_1 CP_1 genitoriale;
tutte le decisioni riguardanti i figli saranno perciò assunte coerentemente con questo obiettivo, allo scopo di tutelarne e promuoverne il bene e l'interesse. Per questo motivo la signora e il signor i impegnano Pt_1 CP_1
2 a darsi reciprocamente assistenza per ciò che riguarda l'accudimento e l'educazione dei figli;
5. I signori e si impegnano, per il bene dei Pt_1 CP_1 figli, a sostenere e salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale, l'immagine dell'altro genitore presso di loro e a rassicurarli dell'affetto e della presenza di entrambi;
3 6. Il padre dovrà tenere con sé i figli a weekend alternati dal venerdì sera alla domenica pomeriggio, compatibilmente con le necessità lavorative del genitore e con le volontà e le disponibilità anche di salute dei figli;
7. il padre dovrà tenere con sé i figli almeno un pomeriggio a settimana ed in ogni caso si impegna a raggiungere i figli presso la loro abitazione qualora il piccolo non sia Per_1 nella condizione di muoversi dalla propria dimora. Oltre quanto precede, dovrà tenere con sé i ragazzi: per 10 giorni di ferie estive da comunicarsi alla madre entro il mese di maggio, per metà delle festività natalizie ad anni alterni (dal 24 al
30/12 o dal 31/12 al 06/01) nonché per la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
8. Il padre collaborerà con la madre nella gestione delle visite ospedaliere, day hospital o ricoveri laddove necessari per il piccolo In particolare, Per_1 entrambi i genitori provvederanno ad accompagnare in modo alternato Per_1 alle visite giornaliere ed ai day hospital e si alterneranno in modo egualitario nei giorni in cui il bambino dovrà essere ricoverato;
9. entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo CP_1 Parte_1 di mantenimento ordinario dei figli minori, la somma complessiva di € 300,00
(150,00 Euro per ciascun figlio), somma automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, fino al raggiungimento della loro autonomia economica. 10. E' espresso accordo tra i Sigg.ri e che qualora il CP_1 Parte_1 figlio venga collocato presso una struttura idonea a riceverlo e Persona_3 prestargli le necessarie cure in relazione alle patologie di cui è affetto, cesserà
l'onere di mantenimento in carico al Sig. per la quota spettante al CP_1 figlio in capo alla madre e proseguirà nei confronti della struttura in Per_1 quanto i genitori provvederanno a tutto quanto occorra per al 50%, Per_1
Per_ residuando unicamente quella per il mantenimento della figlia in favore della madre collocataria. 4 11. l'assegno unico ed ogni emolumento per i figli minori, con particolare riferimento ai figli ed in particolare al piccolo affetto da Per_1 grave infermità, saranno devoluti interamente alla madre collocataria al 100% ;
12. A fronte della devoluzione integrale dell'assegno unico alla madre, tutte le spese
3 straordinarie, sportive, mediche e scolastiche riguardanti i figli resteranno a carico della madre fino al concorso dell'importo del 50% ceduto dal Sig. a detto CP_1 titolo, fino a quando verranno erogati tali emolumenti. Eventuali eccedenze saranno oggetto di integrazione da parte del sig. in misura pari al 50% CP_1 secondo il Protocollo in vigore;
13. la casa coniugale sita in Roma, alla via
ST SS TI n. 3, distinta in catasto al Foglio 339, P.lla 1045, sub. 18,
Z.C. 6, cat. A/2, Cl. 6, vani 4, rendita euro 650,74 resterà assegnata alla Sig.ra essendosene già definitivamente allontanato il Sig. Parte_1 CP_1 dal tempo della separazione. 14. La signora dalla
[...] Parte_1 pronuncia della separazione avvenuta in data 25/11/2016 sta provvedendo in via esclusiva a corrispondere l'intera rata di mutuo fondiario che insiste sulla casa coniugale;
15. con la sottoscrizione del presente atto il Sig. si CP_1 impegna ed obbliga a trasferire, entro e non oltre il mese di marzo 2026, la sua quota di proprietà pari al 50% del predetto immobile sito in Roma, alla via ST
SS TI n. 3, distinta in catasto al Foglio 339, P.lla 1045, sub. 18, Z.C. 6, cat.
A/2, Cl. 6, vani 4, rendita euro 650,74, già costituente casa coniugale, alla Sig.ra la quale si impegna ed obbliga ad acquisirne la proprietà Parte_1 secondo la formula della vendita con riserva di proprietà in capo al Sig. CP_1 fino al pagamento dell'ultima rata di mutuo da parte della Sig.ra
[...] Parte_1
adempimento che comporterà l'automatica estinzione del diritto di
[...] proprietà in capo al Sig. La signora pertanto si CP_1 Parte_1 obbliga a continuare a corrispondere in conto prezzo, oltre alle intere rate di mutuo corrisposte fin dal 25/11/2016, l'intera rata di mutuo che ancora insiste sulla casa coniugale, impegnandosi ed obbligandosi in ogni caso a manlevare il Sig. CP_1
e il Sig. (cointestatario del mutuo) dai pagamenti dei ratei di
[...] CP_2 mutuo, fino alla completa estinzione;
16. laddove l'istituto bancario attuale o altro istituto bancario disponibile anche per surroga diano disponibilità ed assenso, la signora si impegna ad effettuare l'accollo liberatorio della Parte_1 quota di mutuo intestata ai cointestatari, adempimento che comporterà
l'automatica estinzione del diritto di proprietà in capo al Sig. In CP_1 ogni caso la signora anche laddove l'istituto bancario non dia Parte_1 il proprio assenso alla liberatoria dei cointestatari, provvederà al pagamento dell'intera rata di mutuo fino alla completa estinzione;
i Sigg.ri Gobbi cointestatari
4 del mutuo si impegnano laddove possibile ad acconsentire eventuali surroghe del mutuo a condizione che la durata dello stesso rimanga invariata. 17. Il trasferimento della proprietà dell'immobile sito in Roma, Via ST SS
TI n. 3, contraddistinto in catasto al Foglio 339, P.lla 1045, sub. 18, Z.C. 6, cat. A/2, Cl. 6, vani 4, rendita euro 650,74, avverrà, come detto, in espressa esecuzione degli accordi di divorzio intervenuti tra il Sig. e la Sig.ra CP_1
quale condizione essenziale, funzionale ed indispensabile ai fini Parte_1 della definitiva risoluzione della crisi coniugale, con oneri di trasferimento della proprietà a carico dell'acquirente; 18. i signori e sono entrambi Pt_1 CP_1 economicamente autosufficienti e pertanto ognuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
19. i signori e garantiscono il Pt_1 CP_1 consenso/assenso per il rilascio/rinnovo del proprio passaporto e di quello del figlio minore, nonché della carta di identità anche valida per l'espatrio e del codice fiscale dei figli minori. 20. i coniugi si attengono alle presenti condizioni fin dalla sottoscrizione del presente accordo”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle clausole accessorie presenti nell'accordo, esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
La natura del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
15749/2024:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in TR (VT) in data 13.09.2008;
[...] CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di TR (VT) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto n. 22,
Parte II, Serie A);
5 - dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 26.11.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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