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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 14/10/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Udine
Sezione seconda civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3498/2023 tra
(C.F. con gli avv.ti CARUSO NICOLA Parte_1 C.F._1
ATTORE e
(C.F. ) contumace Controparte_1 C.F._2 DA (C.F. ) contumace CP_2 C.F._3
CONVENUTI
Oggi 14 ottobre 2025 ad ore 11.45 innanzi al dott. Lorenzo Massarelli, sono comparsi:
Per gli avv.ti CARUSO NICOLA Parte_1
Per la parte di persona Controparte_1
Per nessuno Controparte_3
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
L'avv. Caruso conclude:
“Nel merito:
I°) accertare che il convenuto è debitore nei confronti dell'attore , Controparte_1 Parte_1 per il titolo descritto in narrativa, della somma capitale di euro 11.409,62 per capitale ed interessi convenzionali al tasso del 4% annuo scaduti alla data dell'atto di citazione, e conseguentemente condannare il convenuto a pagare all'attore la corrispondente somma, oltre agli interessi di mora al tasso sopraindicato dalla data anzidetta al saldo;
II°) accertato che il convenuto ha rinunciato, mediante atto di data 29.11.2018 n. Controparte_1
1275 - 971 notaio all'eredità del padre con danno per le ragioni Persona_1 Controparte_4 dei creditori, in accoglimento dell'impugnazione proposta dall'attore ai sensi dell'art. 524 c.c., pagina 1 di 4 dichiarare priva di effetto nei confronti dell'attore la suddetta rinunzia e autorizzare il Parte_1 medesimo ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante al solo fine di soddisfarsi fino a concorrenza del proprio credito sui beni ereditari, dei quali fanno parte gli immobili siti a Udine, via
VA IS RA n. 13 e così distinti:
Comune di Udine - Catasto Fabbricati
- sezione urbana, foglio 54, particella 437, subalterno 3, categoria A3, 8,5 vani
- sezione urbana, foglio 54, particella 437, subalterno 4, categoria C6, 27 mq.
Comune di Udine - Catasto Terreni
- foglio 54, particella 437, ente comune per la quota di un sesto di competenza del convenuto stesso:
III°) condannare il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite. Controparte_1
In eventualità istruttoria: Ammettere, ove ritenuto necessario:
i) prova testimoniale sulle circostanze enunciate nei numeri da 1) a 5) dell'atto di citazione, da intendersi qui riprodotte come capitoli di prova precedute dalle parole “vero che”, con riferimento, dove ne sia richiamato il numero, ai corrispondenti documenti dell'attore; si indicano a testi i signori:
- - Udine Testimone_1
- - Udine Testimone_2
ii) prova per interrogatorio formale dei convenuti sulla seguente circostanza:
a) V.c. il convenuto signor non è proprietario di alcun bene immobile né mobile Controparte_1 registrato.”
Il sig. conferma di ritenersi debitore di quanto si discute in causa e di essere pronto a pagare. CP_1
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira per deliberare.
All'esito pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che viene pubblicata mediante lettura integrale.
pagina 2 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attore e (con altre due persone) hanno prestato fideiussione a favore di Controparte_1 [...]
, garantendo un debito di tale “Gallone Srl”. Controparte_5
L'attore ha stipulato una transazione con la creditrice, a favore di tutti i garanti, che prevedeva la liberazione di tutti a fronte del pagamento di € 39.594,13 (cfr. docc. sub 7).
L'attore ha versato l'intero importo (doc. 19), e tutti i coobbligati hanno riconosciuto di essere debitori verso l'attore nella misura di un quarto di quanto pagato (doc. 8).
Il convenuto non ha mai versato la sua quota, nonostante l'impegno ad adempiere entro due anni, oltre un interesse pari al 4% annuo (doc. 6).
L'attore chiede in primo luogo la condanna del debitore al pagamento del dovuto.
Alla luce dei documenti dimessi, della mancata comparizione del convenuto all'udienza deputata all'assunzione del suo interrogatorio formale e di quanto oggi dichiarato in udienza, la domanda va pienamente accolta. L'art. 1284, quarto comma, c.c. non è applicabile se le parti hanno convenzionalmente determinato il tasso d'interesse applicabile all'obbligazione pecuniaria.
***
L'attore deduce poi che il convenuto:
- non offre alcuna garanzia patrimoniale atta a soddisfare il suo credito;
- ha rinunciato all'eredità che gli era stata devoluta ab intestato nel 2018 in morte del padre
[...]
con accrescimento della quota devoluta alla vedova (e madre) Controparte_4 Controparte_6
- l'eredità comprendeva beni immobili.
Chiede dunque di essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome e luogo del debitore rinunciante, ai sensi dell'art. 524 c.c.
Anche tale domanda è fondata e va accolta, essendo evidente che la rinuncia all'eredità ha comportato danno alle ragioni attoree e a nulla rilevando l'assenza di mala fede in capo al rinunciante. pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo nel rapporto fra attore e sig. CP_1 nulla per l'altro rapporto, in mancanza di conetstazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) condanna a pagare all'attore la somma di € 9.881,03, oltre interessi nella misura Controparte_1 pattuita del 4% annuo dal 23.1.2020 al saldo;
b) autorizza l'attore ad accettare ex art. 524 c.c., in nome e luogo di che vi ha Controparte_1 rinunciato con danno del primo, l'eredità morendo devoluta a quest'ultimo ab intestato dal padre
[...]
nato a [...] il [...] e deceduto a Udine il 16.9.2018, al solo scopo di Controparte_4 soddisfarsi sui beni ereditari fino a concorrenza del proprio credito;
c) condanna altresì a rifondere all'attore le spese di lite, che si liquidano in € 281,01 Controparte_1 per spese vive, € 3.500 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
d) compensa per intero le spese nel rapporto fra attore e convenuta.
Il Giudice dott. Lorenzo Massarelli
Il verbale è stato steso personalmente, e sottoscritto digitalmente, dal solo giudice e non dal cancelliere perché, ad onta dell'art. 126 c.p.c., non è disponibile (per ragioni oggettive legate al numero ed all'organizzazione del personale amministrativo) alcun funzionario per l'incombente.
L'originale di questo atto è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
pagina 4 di 4
Sezione seconda civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3498/2023 tra
(C.F. con gli avv.ti CARUSO NICOLA Parte_1 C.F._1
ATTORE e
(C.F. ) contumace Controparte_1 C.F._2 DA (C.F. ) contumace CP_2 C.F._3
CONVENUTI
Oggi 14 ottobre 2025 ad ore 11.45 innanzi al dott. Lorenzo Massarelli, sono comparsi:
Per gli avv.ti CARUSO NICOLA Parte_1
Per la parte di persona Controparte_1
Per nessuno Controparte_3
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
L'avv. Caruso conclude:
“Nel merito:
I°) accertare che il convenuto è debitore nei confronti dell'attore , Controparte_1 Parte_1 per il titolo descritto in narrativa, della somma capitale di euro 11.409,62 per capitale ed interessi convenzionali al tasso del 4% annuo scaduti alla data dell'atto di citazione, e conseguentemente condannare il convenuto a pagare all'attore la corrispondente somma, oltre agli interessi di mora al tasso sopraindicato dalla data anzidetta al saldo;
II°) accertato che il convenuto ha rinunciato, mediante atto di data 29.11.2018 n. Controparte_1
1275 - 971 notaio all'eredità del padre con danno per le ragioni Persona_1 Controparte_4 dei creditori, in accoglimento dell'impugnazione proposta dall'attore ai sensi dell'art. 524 c.c., pagina 1 di 4 dichiarare priva di effetto nei confronti dell'attore la suddetta rinunzia e autorizzare il Parte_1 medesimo ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante al solo fine di soddisfarsi fino a concorrenza del proprio credito sui beni ereditari, dei quali fanno parte gli immobili siti a Udine, via
VA IS RA n. 13 e così distinti:
Comune di Udine - Catasto Fabbricati
- sezione urbana, foglio 54, particella 437, subalterno 3, categoria A3, 8,5 vani
- sezione urbana, foglio 54, particella 437, subalterno 4, categoria C6, 27 mq.
Comune di Udine - Catasto Terreni
- foglio 54, particella 437, ente comune per la quota di un sesto di competenza del convenuto stesso:
III°) condannare il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite. Controparte_1
In eventualità istruttoria: Ammettere, ove ritenuto necessario:
i) prova testimoniale sulle circostanze enunciate nei numeri da 1) a 5) dell'atto di citazione, da intendersi qui riprodotte come capitoli di prova precedute dalle parole “vero che”, con riferimento, dove ne sia richiamato il numero, ai corrispondenti documenti dell'attore; si indicano a testi i signori:
- - Udine Testimone_1
- - Udine Testimone_2
ii) prova per interrogatorio formale dei convenuti sulla seguente circostanza:
a) V.c. il convenuto signor non è proprietario di alcun bene immobile né mobile Controparte_1 registrato.”
Il sig. conferma di ritenersi debitore di quanto si discute in causa e di essere pronto a pagare. CP_1
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira per deliberare.
All'esito pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che viene pubblicata mediante lettura integrale.
pagina 2 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attore e (con altre due persone) hanno prestato fideiussione a favore di Controparte_1 [...]
, garantendo un debito di tale “Gallone Srl”. Controparte_5
L'attore ha stipulato una transazione con la creditrice, a favore di tutti i garanti, che prevedeva la liberazione di tutti a fronte del pagamento di € 39.594,13 (cfr. docc. sub 7).
L'attore ha versato l'intero importo (doc. 19), e tutti i coobbligati hanno riconosciuto di essere debitori verso l'attore nella misura di un quarto di quanto pagato (doc. 8).
Il convenuto non ha mai versato la sua quota, nonostante l'impegno ad adempiere entro due anni, oltre un interesse pari al 4% annuo (doc. 6).
L'attore chiede in primo luogo la condanna del debitore al pagamento del dovuto.
Alla luce dei documenti dimessi, della mancata comparizione del convenuto all'udienza deputata all'assunzione del suo interrogatorio formale e di quanto oggi dichiarato in udienza, la domanda va pienamente accolta. L'art. 1284, quarto comma, c.c. non è applicabile se le parti hanno convenzionalmente determinato il tasso d'interesse applicabile all'obbligazione pecuniaria.
***
L'attore deduce poi che il convenuto:
- non offre alcuna garanzia patrimoniale atta a soddisfare il suo credito;
- ha rinunciato all'eredità che gli era stata devoluta ab intestato nel 2018 in morte del padre
[...]
con accrescimento della quota devoluta alla vedova (e madre) Controparte_4 Controparte_6
- l'eredità comprendeva beni immobili.
Chiede dunque di essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome e luogo del debitore rinunciante, ai sensi dell'art. 524 c.c.
Anche tale domanda è fondata e va accolta, essendo evidente che la rinuncia all'eredità ha comportato danno alle ragioni attoree e a nulla rilevando l'assenza di mala fede in capo al rinunciante. pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo nel rapporto fra attore e sig. CP_1 nulla per l'altro rapporto, in mancanza di conetstazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) condanna a pagare all'attore la somma di € 9.881,03, oltre interessi nella misura Controparte_1 pattuita del 4% annuo dal 23.1.2020 al saldo;
b) autorizza l'attore ad accettare ex art. 524 c.c., in nome e luogo di che vi ha Controparte_1 rinunciato con danno del primo, l'eredità morendo devoluta a quest'ultimo ab intestato dal padre
[...]
nato a [...] il [...] e deceduto a Udine il 16.9.2018, al solo scopo di Controparte_4 soddisfarsi sui beni ereditari fino a concorrenza del proprio credito;
c) condanna altresì a rifondere all'attore le spese di lite, che si liquidano in € 281,01 Controparte_1 per spese vive, € 3.500 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
d) compensa per intero le spese nel rapporto fra attore e convenuta.
Il Giudice dott. Lorenzo Massarelli
Il verbale è stato steso personalmente, e sottoscritto digitalmente, dal solo giudice e non dal cancelliere perché, ad onta dell'art. 126 c.p.c., non è disponibile (per ragioni oggettive legate al numero ed all'organizzazione del personale amministrativo) alcun funzionario per l'incombente.
L'originale di questo atto è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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