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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 05/06/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n° 5593/2023 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dall'Avv. M. L. Zanetti
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dall'Avv. G. Patta
E
Controparte_2
- Chiamato in causa -
rappresentata e difesa dall'Avv. M. Coliva
in punto a: responsabilità professionale.
All'udienza del 6/5/2025 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale di udienza e di seguito trascritte.
Per parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis
- accertata, per le ragioni di cui in narrativa la riconducibilità dei vizi per cui è doglianza alle opere eseguite con la direzione lavori dell'Ing. condannare lo stesso alla rimessa in Controparte_1 pristino dello stato dei luoghi con installazione di nuovi infissi idonei e conseguentemente, in via subordinata, condannarlo a risarcire all'istante i danni patrimoniali passati, presenti e futuri mediante corresponsione della somma da accertarsi in corso di causa, anche a mezzo di espletanda C.T.U., necessaria a ripristinare l'originaria struttura dell'edificio di proprietà dell'attore, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In via istruttoria previa rimessione della causa in istruttoria si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova n. 1,2,3,4,5,6,7,8,13 con teste già formulati in sede di memoria ex art.171 ter Testimone_1 n.2 c.p.c. e si rinnova l'istanza di espletamento di apposita C.T.U. atta a descrivere lo stato dei luoghi, accertare la causa dei lamentati danni, indicando le opere necessarie per la messa in pristino dell'immobile, nonché quantificare i relativi danni patiti e patendi. con quantificazione del minor valore delle unità immobiliari determinando i costi delle opere necessarie alla eliminazione delle difformità e dei vizi lamentate.
Con vittoria di spese e competenze di lite oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, iva 22% e successive spese occorrende”;
per parte convenuta:
“Nel merito in via principale:
- rigettare ogni domanda ed eccezione svolta dalla parte attrice nei confronti dell'Ing.
[...]
perché infondata in fatto ed in diritto e/o comunque non provata, con conseguente CP_1 condanna al pagamento delle spese legali, per tutti i motivi esposti in narrativa. in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, dichiarare la Controparte_2 (già , in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente
[...] Controparte_3 in Mogliano Veneto (TV) Via Marocchesa, 14, CAP 31021, C.F. e P.Iva , P.IVA_1 P.IVA_2 tenuta a garantire il convenuto contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore della parte attrice.
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A., se dovuta, e C.P.A. come per legge”;
per parte chiamata:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, nel merito, rigettare ogni domanda svolta nei confronti della conchiudente, siccome infondata in fatto e in diritto, tenuto conto in ogni caso di tutti i limiti ed esclusioni contrattualmente pattuiti. Con vittoria di spese”.
.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Parte attrice chiede, previo accertamento della colpa professionale in relazione a vizi delle opere edili svolte nell'immobile di sua proprietà, la condanna del convenuto al risarcimento in forma specifica (testualmente: “rimessa in pristino” dello stato dei luoghi con installazione di nuovi infissi idonei”) e, in subordine, al risarcimento dei
2 danni (testualmente: “patrimoniali passati, presenti e futuri”) da inadempimento dell'incarico professionale.
Parte attrice allega in particolare la responsabilità del convenuto per non aver controllato l'esecuzione della realizzazione delle opere svolte in regime di incentivi fiscali cd. “superbonus 110 %” in qualità di direttore dei lavori e, in particolare, la modifica dell'originaria altezza di un gradino, realizzato tra l'accesso al terrazzo e il suo interno, con la conseguente asserita necessità di procedere alla sostituzione degli infissi sulla porzione di proprietà esclusiva.
4. Parte convenuta allega il corretto adempimento al proprio incarico di Direttore dei
Lavori, in quanto: avendo ricevuto incarico -cfr. verbale di assemblea del delibera Parte_2
in data 2.12.2020 (doc. 7 conv.)- di Direttore dei Lavori, non ha svolto attività di progettazione dell'intervento di coibentazione, che è stato progettato e asseverato dalla (doc. n. 4 conv.) Parte_3
la sua obbligazione contrattuale era quella di vigilare che le opere fossero eseguite in conformità a detto progetto;
la creazione del “gradino” era, tuttavia prevista dal progetto approvato all'unanimità dall'assemblea condominiale;
la presenza del gradino non rappresenta un vizio né una difformità né un errore, ma la mera esecuzione del progetto di coibentazione, finalizzato all'ottenimento delle due classi energetiche e dunque del Superbonus 110%; prima di iniziare i lavori, sia il direttore lavori (verbale 18.11.2020, doc. n. 5; e-mail del 20.11.2020, doc. n. 6) che il termo tecnico progettista (doc. n. 13) ribadivano al condominio committente che l'intervento di coibentazione delle superfici orizzontali prevedeva la creazione di un gradino, e dunque la necessità di sostituire o modificare gli infissi.
5. Nella presente controversia si applicano i criteri interpretativi e probatori correntemente utilizzati in giurisprudenza in ordine all'inadempimento contrattuale;
al riguardo va ricordato che il cliente che agisca per il risarcimento dei danni
3 deducendo l'altrui inadempimento, deve dare solo la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e “può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte”, gravando sul professionista l'onere di fornire la prova del corretto adempimento (tra le molte: Trib. Modena, Giudice Rimondini, sentenza 4/10/2017 n.
1733, in Redazione Giuffrè). La presunzione di cui all'art. 1218 cod. civ. ed i correlativi oneri probatori posti a carico della parte tenuta alla prestazione valgono per qualsiasi tipo di inadempimento dedotto, assoluto o relativo (Cass. civ., Sez. Un.,
30 ottobre 2001, n. 13533).
Ciò, peraltro, non esime parte attrice dal provare l'esatto contenuto dell'obbligazione negoziale di cui assume l'inadempimento, che nel caso di specie assume specifico rilievo, essendo discusso tra le parti proprio il contenuto del rapporto tra le parti, indispensabile per definire i rispettivi vincoli negoziali.
6. Con l'ordinanza istruttoria del 22.1.2025 era stato osservato:
<< Premesso che occorre preliminarmente definire il thema decidendum in ragione delle domande svolte, in quanto parte attrice chiede di: 1) accertare la riconducibilità dei vizi delle opere eseguite alla direzione lavori del convenuto 2) CP_1 condannare il convenuto “alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi con installazione di nuovi infissi”; 3) in via subordinata, condannare il convenuto al risarcimento dei danni;
parte attrice allega, quindi, responsabilità professionale del convenuto in qualità di direttore dei lavori, per inadempimento;
infatti, la ragione della domanda consiste nell'innalzamento del livello del terrazzo- lastrico che, in relazione alle porzioni di proprietà esclusiva di parte attrice, ha comportato un aumento del dislivello di soglia, da cm. 4 a cm. 21; al riguardo la responsabilità del direttore dei lavori può essere ravvisata in presenza di una -non individuata e non segnalata- difformità delle opere realizzate rispetto a quelle pattuite, e ciò alla stregua delle obbligazioni scaturenti dal contrato di appalto e, a monte, dalle delibere condominiali di approvazione delle stesse;
nel caso di specie, da un lato parte attrice non ha prodotto documentazione completa ai fini di una compiuta specificazione delle obbligazioni dedotte, essendo stato
4 prodotto il contratto di appalto -tra il condominio e l'impresa- ma non il relativo capitolato, con la descrizione nel dettaglio delle opere;
d'altro lato, dalla documentazione complessivamente prodotta dalle parti risultano alcune circostanze di fatto significative, con particolare riguardo a: a) due delibere condominiali attestanti la decisione di dar corso alle opere migliorative in regime di cd. Superbonus (cod. nn. 2 e 3 conv.), approvate anche con il consenso di parte attrice, presente per delega;
b) il verbale di sopralluogo in data 18/11/2020 (doc. n. 5 conv.) redatto dal convenuto in adempimento dell'incarico ricevuto, con rilievi fotografici, dal quale risulta segnalato dal medesimo, tra l'altro, che terrazzo ha un doppio pavimento -di cm. 5 + 5 circa- e che all'esito delle opere in progetto -cappotto orizzontale- lo spessore del lastrico solare aumenta a complessivi 22 cm., con conseguente necessità di modificare le portefinestre esistenti -rilevate di altezza 205 cm- per arrivare all'altezza di 193 cm.; c) una delibera condominiale (doc. n. 7 conv.), successiva al sopralluogo, che in data 2/12/2020 approvava il progetto realizzato dalla e confermava le nomine del D.L. e del Responsabile dei Lavori;
Parte_3 in quell'occasione, con la presenza, per delega, anche di parte attrice, l'assemblea approvava all'unanimità l'intervento come da progetto;
d) il verbale di sopralluogo svolto in data 28/7/21 da parte del convenuto (doc. 8 conv.), con rilievi CP_1
fotografici, nel quale risulta ripreso più volte il terrazzo, con le porte, gli accessi al terrazzo con la nuova pavimentazione;
e) una comunicazione, in data 18/5/2021, con la quale il Responsabile dei Lavori informa l'appaltatrice e il direttore dei lavori del fatto che gli appartamenti all'ultimo piano di proprietà Pt_1 sostituire gli infissi avendoli nell'inventario della impresa individuale AR
Umberto>> (doc. n. 9 conv.), così ribadendo da un lato, la necessità di sostituire gli infissi già evidenziata dal D.L. e, d'altro lato, che tali opere non potevano rientrare nel cd. Superbonus come opere trainate;
in sintesi, pertanto, dalla documentazione prodotta dalle parti risulta l'avvenuto adempimento, da parte del convenuto, delle obbligazioni assunte come direttore dei lavori, in quanto non risulta supportata da alcuna risultanza documentale che la lamentata differenza di livello ad esito delle opere sia la conseguenza di un errore progettuale o di una difformità tra il progetto e quanto realizzato e, prima ancora, tra
5 quanto deliberato all'unanimità dall'assemblea e quanto realizzato;
risulta, anzi, che il convenuto ha a tempo debito segnalato la necessità di adeguamento degli infissi - comprensivi anche delle soglie- all'esito della realizzazione delle opere deliberate, adeguamento che poi è risultato di spettanza della proprietà esclusiva, e non rientrante nelle opere condominiali, nemmeno come opere trainate;
in conseguenza delle richiamate evidenze documentali, quindi, le prove orali dedotte risultano superflue e non necessarie;
a ciò va aggiunto che, nella formulazione dedotta, i capitoli di prova di parte attrice astrattamente utili sono inammissibili, non potendo essere ammessi i capitoli da provarsi in via documentale (cap. 1, 4) e, soprattutto, quelli contenenti giudizi e valutazioni (cap. 3, 4) e quelli contrari al contenuto di risultanze documentali (cap. 4); parimenti inammissibile risulta la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, posto che le lacune istruttorie non possono essere colmate mediante il ricorso a tale strumento, secondo orientamento consolidato condiviso da questo ufficio: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa
a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Trib. Modena -Rovatti- 12/9/17, n. 1548; Trib. Modena -Cortelloni-
29/9/17, n. 1708; Trib. Modena -Primiceri- 13/11/18, n. 1855; Trib. Modena -
Liccardo- 4/3/20, n. 332; Trib. Modena -Liccardo- 5/3/20, n. 341; Trib. Modena -
Pagliani- 12/3/20, n. 371; Trib. Modena -Pagliani- 4/5/20, n. 492; Trib. Modena -
Pagliani- 15/6/20, n. 684; Trib. Modena -Pagliani- 15/6/20, n. 685; Trib. Modena -
Pagliani- 9/10/20, n. 1140; Trib. Modena -Pagliani- 20/7/21, n. 1168; Trib. Modena -
Bagnoli- 18/4/23, n. 634; Trib. Modena -Bagnoli- 24/10/23, n. 1787; Trib. Modena -
Pagliani- 8/5/24, n. 868; Trib. Modena -Pagliani- 17/10/24, n. 1502, tutte in: www.giurisprudenzamodenese.it)>>.
6 Le successive risultanze istruttorie non hanno fornito elementi di convincimento ulteriori e di diverso segno, e le argomentazioni di parte attrice non si sono rivelate utili a controvertere, sul piano logico e giuridico, le motivazioni espresse nella menzionata ordinanza, che va in questa sede confermata.
In particolare, dall'esito della ricognizione di cui alla comunicazione in data
18.5.2021, risulta la prova positiva dell'adempimento da parte del convenuto alle proprie obbligazioni negoziali: non esiste, infatti, errore progettuale del convenuto o una difformità tra il progettato e l'eseguito, né tra quanto deliberato dall'assemblea condominiale all'unanimità e quanto realizzato;
oltretutto, parte attrice era quantomeno formalmente -ma anche sostanzialmente- a conoscenza della tipologia e caratteristiche dell'intervento e, nello specifico, che esso comportava l'innalzamento del pavimento e la necessità di procedere alla sostituzione degli infissi.
7. Da quanto emerso in istruttoria, dunque, non risultando provato che l'oggetto dell'incarico del convenuto riguardasse la progettazione, ed essendo anzi provato il contrario, parte attrice non ha allegato in che cosa consista il dedotto inadempimento,
e quali siano le difformità dell'opera realizzata da quella pattuita e commissionata.
Viceversa, parte convenuta ha fornito prova di avere adempiuto la prestazione promessa, in adempimento dell'incarico che è risultato essere stato affidato al direttore lavori.
Nella descritta situazione, le prove orali richieste sono, quindi, inammissibili in quanto, anche se fossero provate le circostanze dedotte nei capitoli, le stesse resterebbero irrimediabilmente contrastate dalle risultanze documentali;
in ogni caso le stesse sono inammissibili anche per le ragioni specifiche indicate nella menzionata ordinanza istruttoria, e nel corso della successiva istruttoria non son emerse circostanze di senso diverso, idonee a modificare le valutazioni già espresse e, di conseguenza, anche la riproposizione del medesimo capitolato di prova in sede di precisazione delle conclusioni in via istruttoria, risulta immotivata e finalizzata esclusivamente a indurre una diversa valutazione da parte del giudicante, non sostenuta da un mutamento delle condizioni di fatto e diritto poste alla base della precedente statuizione e, pertanto, inammissibile.
7 Parimenti inammissibile risulta, come già ricordato, la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, poiché le lacune istruttorie non possono essere colmate mediante una consulenza tecnica d'ufficio, che in questa situazione risulterebbe inammissibilmente esplorativa: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” Trib.
Modena -Rovatti- 12/9/17, n. 1548; Trib. Modena -Cortelloni- 29/9/17, n. 1708; Trib.
Modena -Primiceri- 13/11/18, n. 1855; Trib. Modena -Liccardo- 4/3/20, n. 332; Trib.
Modena -Liccardo- 5/3/20, n. 341; Trib. Modena -Pagliani- 12/3/20, n. 371; Trib.
Modena -Pagliani- 4/5/20, n. 492; Trib. Modena -Pagliani- 15/6/20, n. 684; Trib.
Modena -Pagliani- 15/6/20, n. 685; Trib. Modena -Pagliani- 9/10/20, n. 1140; Trib.
Modena -Pagliani- 20/7/21, n. 1168; Trib. Modena -Bagnoli- 18/4/23, n. 634; Trib.
Modena -Bagnoli- 24/10/23, n. 1787; Trib. Modena -Pagliani- 8/5/24, n. 868; Trib.
Modena -Pagliani- 17/10/24, n. 1502, tutte in: www.giurisprudenzamodenese.it).
Alla stregua delle esposte risultanze istruttorie e considerazioni risulta, infatti, inutile ed inammissibile una consulenza tecnica d'ufficio sulle conseguenze di un inadempimento che non si è verificato.
8. Le domande attoree vanno respinte in quanto infondate. L'assenza di responsabilità per inadempimento del professionista convenuto esime dall'esaminare il tema della responsabilità del suo assicuratore, coinvolto solo in caso di richieste subordinate del convenuto stesso, e non di accoglimento della richiesta svolta in via principale, di rigetto delle domande attoree.
9. Le spese processuali seguono la soccombenza, e -per valore dichiarato e bassa complessità- si liquidano come in dispositivo.
8
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, respinge le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 con atto di citazione notificato via p.e.c. in data 27/9/2023; dichiara tenuto e condanna in qualità di erede di a CP_4 Parte_1 rifondere alle altre parti le spese processuali, che liquida come segue: nei confronti di nella complessiva somma di € 3.341,90, di cui € Controparte_1
435,90 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge;
nei confronti di nella complessiva somma di € 3.341,90, di cui € Controparte_2
435,90 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge;
Così deciso in Modena, il giorno 5/6/2025 e contestualmente depositata nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n° 5593/2023 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dall'Avv. M. L. Zanetti
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dall'Avv. G. Patta
E
Controparte_2
- Chiamato in causa -
rappresentata e difesa dall'Avv. M. Coliva
in punto a: responsabilità professionale.
All'udienza del 6/5/2025 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale di udienza e di seguito trascritte.
Per parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis
- accertata, per le ragioni di cui in narrativa la riconducibilità dei vizi per cui è doglianza alle opere eseguite con la direzione lavori dell'Ing. condannare lo stesso alla rimessa in Controparte_1 pristino dello stato dei luoghi con installazione di nuovi infissi idonei e conseguentemente, in via subordinata, condannarlo a risarcire all'istante i danni patrimoniali passati, presenti e futuri mediante corresponsione della somma da accertarsi in corso di causa, anche a mezzo di espletanda C.T.U., necessaria a ripristinare l'originaria struttura dell'edificio di proprietà dell'attore, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In via istruttoria previa rimessione della causa in istruttoria si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova n. 1,2,3,4,5,6,7,8,13 con teste già formulati in sede di memoria ex art.171 ter Testimone_1 n.2 c.p.c. e si rinnova l'istanza di espletamento di apposita C.T.U. atta a descrivere lo stato dei luoghi, accertare la causa dei lamentati danni, indicando le opere necessarie per la messa in pristino dell'immobile, nonché quantificare i relativi danni patiti e patendi. con quantificazione del minor valore delle unità immobiliari determinando i costi delle opere necessarie alla eliminazione delle difformità e dei vizi lamentate.
Con vittoria di spese e competenze di lite oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, iva 22% e successive spese occorrende”;
per parte convenuta:
“Nel merito in via principale:
- rigettare ogni domanda ed eccezione svolta dalla parte attrice nei confronti dell'Ing.
[...]
perché infondata in fatto ed in diritto e/o comunque non provata, con conseguente CP_1 condanna al pagamento delle spese legali, per tutti i motivi esposti in narrativa. in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, dichiarare la Controparte_2 (già , in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente
[...] Controparte_3 in Mogliano Veneto (TV) Via Marocchesa, 14, CAP 31021, C.F. e P.Iva , P.IVA_1 P.IVA_2 tenuta a garantire il convenuto contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore della parte attrice.
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A., se dovuta, e C.P.A. come per legge”;
per parte chiamata:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, nel merito, rigettare ogni domanda svolta nei confronti della conchiudente, siccome infondata in fatto e in diritto, tenuto conto in ogni caso di tutti i limiti ed esclusioni contrattualmente pattuiti. Con vittoria di spese”.
.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Parte attrice chiede, previo accertamento della colpa professionale in relazione a vizi delle opere edili svolte nell'immobile di sua proprietà, la condanna del convenuto al risarcimento in forma specifica (testualmente: “rimessa in pristino” dello stato dei luoghi con installazione di nuovi infissi idonei”) e, in subordine, al risarcimento dei
2 danni (testualmente: “patrimoniali passati, presenti e futuri”) da inadempimento dell'incarico professionale.
Parte attrice allega in particolare la responsabilità del convenuto per non aver controllato l'esecuzione della realizzazione delle opere svolte in regime di incentivi fiscali cd. “superbonus 110 %” in qualità di direttore dei lavori e, in particolare, la modifica dell'originaria altezza di un gradino, realizzato tra l'accesso al terrazzo e il suo interno, con la conseguente asserita necessità di procedere alla sostituzione degli infissi sulla porzione di proprietà esclusiva.
4. Parte convenuta allega il corretto adempimento al proprio incarico di Direttore dei
Lavori, in quanto: avendo ricevuto incarico -cfr. verbale di assemblea del delibera Parte_2
in data 2.12.2020 (doc. 7 conv.)- di Direttore dei Lavori, non ha svolto attività di progettazione dell'intervento di coibentazione, che è stato progettato e asseverato dalla (doc. n. 4 conv.) Parte_3
la sua obbligazione contrattuale era quella di vigilare che le opere fossero eseguite in conformità a detto progetto;
la creazione del “gradino” era, tuttavia prevista dal progetto approvato all'unanimità dall'assemblea condominiale;
la presenza del gradino non rappresenta un vizio né una difformità né un errore, ma la mera esecuzione del progetto di coibentazione, finalizzato all'ottenimento delle due classi energetiche e dunque del Superbonus 110%; prima di iniziare i lavori, sia il direttore lavori (verbale 18.11.2020, doc. n. 5; e-mail del 20.11.2020, doc. n. 6) che il termo tecnico progettista (doc. n. 13) ribadivano al condominio committente che l'intervento di coibentazione delle superfici orizzontali prevedeva la creazione di un gradino, e dunque la necessità di sostituire o modificare gli infissi.
5. Nella presente controversia si applicano i criteri interpretativi e probatori correntemente utilizzati in giurisprudenza in ordine all'inadempimento contrattuale;
al riguardo va ricordato che il cliente che agisca per il risarcimento dei danni
3 deducendo l'altrui inadempimento, deve dare solo la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e “può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte”, gravando sul professionista l'onere di fornire la prova del corretto adempimento (tra le molte: Trib. Modena, Giudice Rimondini, sentenza 4/10/2017 n.
1733, in Redazione Giuffrè). La presunzione di cui all'art. 1218 cod. civ. ed i correlativi oneri probatori posti a carico della parte tenuta alla prestazione valgono per qualsiasi tipo di inadempimento dedotto, assoluto o relativo (Cass. civ., Sez. Un.,
30 ottobre 2001, n. 13533).
Ciò, peraltro, non esime parte attrice dal provare l'esatto contenuto dell'obbligazione negoziale di cui assume l'inadempimento, che nel caso di specie assume specifico rilievo, essendo discusso tra le parti proprio il contenuto del rapporto tra le parti, indispensabile per definire i rispettivi vincoli negoziali.
6. Con l'ordinanza istruttoria del 22.1.2025 era stato osservato:
<< Premesso che occorre preliminarmente definire il thema decidendum in ragione delle domande svolte, in quanto parte attrice chiede di: 1) accertare la riconducibilità dei vizi delle opere eseguite alla direzione lavori del convenuto 2) CP_1 condannare il convenuto “alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi con installazione di nuovi infissi”; 3) in via subordinata, condannare il convenuto al risarcimento dei danni;
parte attrice allega, quindi, responsabilità professionale del convenuto in qualità di direttore dei lavori, per inadempimento;
infatti, la ragione della domanda consiste nell'innalzamento del livello del terrazzo- lastrico che, in relazione alle porzioni di proprietà esclusiva di parte attrice, ha comportato un aumento del dislivello di soglia, da cm. 4 a cm. 21; al riguardo la responsabilità del direttore dei lavori può essere ravvisata in presenza di una -non individuata e non segnalata- difformità delle opere realizzate rispetto a quelle pattuite, e ciò alla stregua delle obbligazioni scaturenti dal contrato di appalto e, a monte, dalle delibere condominiali di approvazione delle stesse;
nel caso di specie, da un lato parte attrice non ha prodotto documentazione completa ai fini di una compiuta specificazione delle obbligazioni dedotte, essendo stato
4 prodotto il contratto di appalto -tra il condominio e l'impresa- ma non il relativo capitolato, con la descrizione nel dettaglio delle opere;
d'altro lato, dalla documentazione complessivamente prodotta dalle parti risultano alcune circostanze di fatto significative, con particolare riguardo a: a) due delibere condominiali attestanti la decisione di dar corso alle opere migliorative in regime di cd. Superbonus (cod. nn. 2 e 3 conv.), approvate anche con il consenso di parte attrice, presente per delega;
b) il verbale di sopralluogo in data 18/11/2020 (doc. n. 5 conv.) redatto dal convenuto in adempimento dell'incarico ricevuto, con rilievi fotografici, dal quale risulta segnalato dal medesimo, tra l'altro, che terrazzo ha un doppio pavimento -di cm. 5 + 5 circa- e che all'esito delle opere in progetto -cappotto orizzontale- lo spessore del lastrico solare aumenta a complessivi 22 cm., con conseguente necessità di modificare le portefinestre esistenti -rilevate di altezza 205 cm- per arrivare all'altezza di 193 cm.; c) una delibera condominiale (doc. n. 7 conv.), successiva al sopralluogo, che in data 2/12/2020 approvava il progetto realizzato dalla e confermava le nomine del D.L. e del Responsabile dei Lavori;
Parte_3 in quell'occasione, con la presenza, per delega, anche di parte attrice, l'assemblea approvava all'unanimità l'intervento come da progetto;
d) il verbale di sopralluogo svolto in data 28/7/21 da parte del convenuto (doc. 8 conv.), con rilievi CP_1
fotografici, nel quale risulta ripreso più volte il terrazzo, con le porte, gli accessi al terrazzo con la nuova pavimentazione;
e) una comunicazione, in data 18/5/2021, con la quale il Responsabile dei Lavori informa l'appaltatrice e il direttore dei lavori del fatto che gli appartamenti all'ultimo piano di proprietà Pt_1 sostituire gli infissi avendoli nell'inventario della impresa individuale AR
Umberto>> (doc. n. 9 conv.), così ribadendo da un lato, la necessità di sostituire gli infissi già evidenziata dal D.L. e, d'altro lato, che tali opere non potevano rientrare nel cd. Superbonus come opere trainate;
in sintesi, pertanto, dalla documentazione prodotta dalle parti risulta l'avvenuto adempimento, da parte del convenuto, delle obbligazioni assunte come direttore dei lavori, in quanto non risulta supportata da alcuna risultanza documentale che la lamentata differenza di livello ad esito delle opere sia la conseguenza di un errore progettuale o di una difformità tra il progetto e quanto realizzato e, prima ancora, tra
5 quanto deliberato all'unanimità dall'assemblea e quanto realizzato;
risulta, anzi, che il convenuto ha a tempo debito segnalato la necessità di adeguamento degli infissi - comprensivi anche delle soglie- all'esito della realizzazione delle opere deliberate, adeguamento che poi è risultato di spettanza della proprietà esclusiva, e non rientrante nelle opere condominiali, nemmeno come opere trainate;
in conseguenza delle richiamate evidenze documentali, quindi, le prove orali dedotte risultano superflue e non necessarie;
a ciò va aggiunto che, nella formulazione dedotta, i capitoli di prova di parte attrice astrattamente utili sono inammissibili, non potendo essere ammessi i capitoli da provarsi in via documentale (cap. 1, 4) e, soprattutto, quelli contenenti giudizi e valutazioni (cap. 3, 4) e quelli contrari al contenuto di risultanze documentali (cap. 4); parimenti inammissibile risulta la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, posto che le lacune istruttorie non possono essere colmate mediante il ricorso a tale strumento, secondo orientamento consolidato condiviso da questo ufficio: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa
a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Trib. Modena -Rovatti- 12/9/17, n. 1548; Trib. Modena -Cortelloni-
29/9/17, n. 1708; Trib. Modena -Primiceri- 13/11/18, n. 1855; Trib. Modena -
Liccardo- 4/3/20, n. 332; Trib. Modena -Liccardo- 5/3/20, n. 341; Trib. Modena -
Pagliani- 12/3/20, n. 371; Trib. Modena -Pagliani- 4/5/20, n. 492; Trib. Modena -
Pagliani- 15/6/20, n. 684; Trib. Modena -Pagliani- 15/6/20, n. 685; Trib. Modena -
Pagliani- 9/10/20, n. 1140; Trib. Modena -Pagliani- 20/7/21, n. 1168; Trib. Modena -
Bagnoli- 18/4/23, n. 634; Trib. Modena -Bagnoli- 24/10/23, n. 1787; Trib. Modena -
Pagliani- 8/5/24, n. 868; Trib. Modena -Pagliani- 17/10/24, n. 1502, tutte in: www.giurisprudenzamodenese.it)>>.
6 Le successive risultanze istruttorie non hanno fornito elementi di convincimento ulteriori e di diverso segno, e le argomentazioni di parte attrice non si sono rivelate utili a controvertere, sul piano logico e giuridico, le motivazioni espresse nella menzionata ordinanza, che va in questa sede confermata.
In particolare, dall'esito della ricognizione di cui alla comunicazione in data
18.5.2021, risulta la prova positiva dell'adempimento da parte del convenuto alle proprie obbligazioni negoziali: non esiste, infatti, errore progettuale del convenuto o una difformità tra il progettato e l'eseguito, né tra quanto deliberato dall'assemblea condominiale all'unanimità e quanto realizzato;
oltretutto, parte attrice era quantomeno formalmente -ma anche sostanzialmente- a conoscenza della tipologia e caratteristiche dell'intervento e, nello specifico, che esso comportava l'innalzamento del pavimento e la necessità di procedere alla sostituzione degli infissi.
7. Da quanto emerso in istruttoria, dunque, non risultando provato che l'oggetto dell'incarico del convenuto riguardasse la progettazione, ed essendo anzi provato il contrario, parte attrice non ha allegato in che cosa consista il dedotto inadempimento,
e quali siano le difformità dell'opera realizzata da quella pattuita e commissionata.
Viceversa, parte convenuta ha fornito prova di avere adempiuto la prestazione promessa, in adempimento dell'incarico che è risultato essere stato affidato al direttore lavori.
Nella descritta situazione, le prove orali richieste sono, quindi, inammissibili in quanto, anche se fossero provate le circostanze dedotte nei capitoli, le stesse resterebbero irrimediabilmente contrastate dalle risultanze documentali;
in ogni caso le stesse sono inammissibili anche per le ragioni specifiche indicate nella menzionata ordinanza istruttoria, e nel corso della successiva istruttoria non son emerse circostanze di senso diverso, idonee a modificare le valutazioni già espresse e, di conseguenza, anche la riproposizione del medesimo capitolato di prova in sede di precisazione delle conclusioni in via istruttoria, risulta immotivata e finalizzata esclusivamente a indurre una diversa valutazione da parte del giudicante, non sostenuta da un mutamento delle condizioni di fatto e diritto poste alla base della precedente statuizione e, pertanto, inammissibile.
7 Parimenti inammissibile risulta, come già ricordato, la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, poiché le lacune istruttorie non possono essere colmate mediante una consulenza tecnica d'ufficio, che in questa situazione risulterebbe inammissibilmente esplorativa: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” Trib.
Modena -Rovatti- 12/9/17, n. 1548; Trib. Modena -Cortelloni- 29/9/17, n. 1708; Trib.
Modena -Primiceri- 13/11/18, n. 1855; Trib. Modena -Liccardo- 4/3/20, n. 332; Trib.
Modena -Liccardo- 5/3/20, n. 341; Trib. Modena -Pagliani- 12/3/20, n. 371; Trib.
Modena -Pagliani- 4/5/20, n. 492; Trib. Modena -Pagliani- 15/6/20, n. 684; Trib.
Modena -Pagliani- 15/6/20, n. 685; Trib. Modena -Pagliani- 9/10/20, n. 1140; Trib.
Modena -Pagliani- 20/7/21, n. 1168; Trib. Modena -Bagnoli- 18/4/23, n. 634; Trib.
Modena -Bagnoli- 24/10/23, n. 1787; Trib. Modena -Pagliani- 8/5/24, n. 868; Trib.
Modena -Pagliani- 17/10/24, n. 1502, tutte in: www.giurisprudenzamodenese.it).
Alla stregua delle esposte risultanze istruttorie e considerazioni risulta, infatti, inutile ed inammissibile una consulenza tecnica d'ufficio sulle conseguenze di un inadempimento che non si è verificato.
8. Le domande attoree vanno respinte in quanto infondate. L'assenza di responsabilità per inadempimento del professionista convenuto esime dall'esaminare il tema della responsabilità del suo assicuratore, coinvolto solo in caso di richieste subordinate del convenuto stesso, e non di accoglimento della richiesta svolta in via principale, di rigetto delle domande attoree.
9. Le spese processuali seguono la soccombenza, e -per valore dichiarato e bassa complessità- si liquidano come in dispositivo.
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P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, respinge le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 con atto di citazione notificato via p.e.c. in data 27/9/2023; dichiara tenuto e condanna in qualità di erede di a CP_4 Parte_1 rifondere alle altre parti le spese processuali, che liquida come segue: nei confronti di nella complessiva somma di € 3.341,90, di cui € Controparte_1
435,90 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge;
nei confronti di nella complessiva somma di € 3.341,90, di cui € Controparte_2
435,90 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge;
Così deciso in Modena, il giorno 5/6/2025 e contestualmente depositata nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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