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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/07/2025, n. 2997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2997 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 10 luglio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.8819/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Basile n. 38 – cod. fisc. , rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su C.F._1 foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Giuseppe Antoci
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Marta Odorizzi e Pier Luigi Tomaselli.
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il ricorrente, con ricorso depositato il 23.09.2024 ha impugnato l'avviso di addebito n.
59320240001859645, notificato il 03/09/2024, portante un carico per revoca Dis. agricola e revoca assegni familiari, interessi ed accessori di € 4.094,20 – anno 2009. Ha eccepito la prescrizione della pretesa impositiva per decorso del termine quinquennale di prescrizione. Ha concluso chiedendo, dichiarare nullo ed illegittimo l'avviso di addebito impugnato. Con condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si è costituito, con memorie depositate il 16.02.2025, l' il quale, ha premesso che l'avviso di CP_1 addebito impugnato afferisce all'indebito n. 13031140 ed ha ad oggetto il recupero della DS Pt_2
e degli assegni familiari indebitamente erogati dall'Istituto. Ha precisato che la prestazione DS
[...]
Agricola 2009 già liquidata e pagata in favore della opponente veniva riliquidata a debito in data
22/08/2016 a seguito di cancellazione delle giornate agricole con il quarto elenco di variazione 2014. Quanto all'eccezione di prescrizione ha dedotto che l'avviso di addebito ha ad oggetto il recupero di somme indebitamente percepite, pertanto, trattandosi di indebito trova applicazione il termine ordinario di prescrizione decennale. Ha, quindi, eccepito che nessun termine di prescrizione risulta perfezionato stante il compimento degli atti interruttivi della prescrizione, ad opera dell' . Ha CP_1 concluso chiedendo: rigettare il ricorso e per l'effetto ritenere e dichiarare la ricorrente
[...] tenuta alla restituzione dell'indebito della DS agricola e assegni familiari anno 2009 Parte_1 per l'importo di € 4.094,20, oltre rivalutazione e interessi dal dì del pagamento. Vittoria si spese e compensi di lite.
Con ordinanza del 17.06.2025 la causa veniva delegato al sottoscritto giudicante per la decisione.
Con provvedimento del 20.06.2025 veniva disposta la trattazione dell'odierna udienza nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c.
Solo parte ricorrente ha depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni, ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. Parte ricorrente ha, eccepito, quale unico motivo di opposizione, la prescrizione della pretesa impositiva per decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Afferendo i motivi di opposizione al merito della pretesa contributiva, l'azione va qualificata quale opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999 nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito impugnato.
Ciò posto occorre verificare, in primo luogo la tempestività del ricorso proposto. L'opposizione ex art. 24, comma 5, D.Lgs n. 46/1999, va ritenuta la tempestività atteso che l'avviso di addebito è stato CP_ notificato il 03.09.2024 (all.11 e 12 fasc. ed il ricorso in opposizione è stato depositato, siccome
è dato evincere dal fascicolo telematico, il 23.09.2024 e quindi nel rispetto del termine decadenziale di 40 giorni previsto dalla legge.
Preliminarmente va ritenuta priva di pregio l'eccezione formulata nelle note di trattazione da parte ricorrente di tardività della documentazione prodotta. Si osserva che il termine di 60 giorni fissato dal giudice afferisce all'esibizione delle relazioni di notificazione relative ai provvedimenti impugnati è quindi all'avviso di addebito stante che quest'ultimo costituisce l'oggetto della presente opposizione.
Venendo ai fatti causa parte ricorrente ha eccepito la prescrizione della pretesa impositiva per decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Occorre in primo luogo premettere che nella specie, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente non trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale ma decennale.
Avuto riguardo all'avviso di addebito impugnato e alla documentazione prodotta dall' risulta CP_1 che l'avviso opposto trae origine dall'indebito n. 3031140 ed è volto al recupero delle somme indebitamente erogate dall' a titolo di disoccupazione agricola anno 2009 e assegni nucleo CP_1 familiare. Trattandosi dunque di recupero dell'indebito sopracitato il termine prescrizionale da applicarsi non è quello quinquennale, ma quello decennale, decorrente dalla data dell'indebito pagamento.
Ciò posto si osserva che avuto riguardo alla documentazione in atti prodotta dall' il CP_1 termine di prescrizione risulta utilmente interrotto dalla notifica dei seguenti atti:
CP_ comunicazione di indebito del 22.08.2016 notificata il 13.9.2016 (all. 5 e6 fasc;
piano di recupero del 21.12.2016 notificato il 18.1.2017 (all. 7 e 8 fasc;
sollecito pagamento del CP_1
CP_
9.01.2023 notificato il 7.2.2023 (all.9 e 10 fasc. ed infine l'avviso di addebito impugnato notificato il 3.9.2024.
Quanto alle contestazioni sollevata, da parte ricorrente, in merito alla validità della notifica del sollecito notificato in data 31.01.2023 si osserva che lo stesso risulta notificato a mezzo raccomandata ordinaria. Tale modalità semplificata di notificazione esclude l'applicabilità sia degli artt. 137 e ss.
c.c. sia della L. n. 890/1982 dovendosi fare riferimento solo alle disposizioni di cui al citato DM 9 aprile 2001.
Difettando, infatti, apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; 4895/2014; n.
9111/2012; n. 270/2012 n. 10245 del 26 aprile 2017).
Come detto per il recapito delle raccomandate in questione trovano applicazione le disposizioni concernenti la consegna dei plichi raccomandati, le quali (cfr. il regolamento del servizio di recapito:
D.M. 1/10/2008), per il caso di impossibilità di consegna per temporanea assenza del destinatario, prevedono (all'art. 25) il mero rilascio dell'avviso di giacenza e non anche la spedizione di un'ulteriore raccomandata (cfr. Cass. 15834/2017, Cass. 2047/2016). Non è quindi previsto l'invio di raccomandata informativa.
L'eccezione va rigettata.
Da quanto sopra consegue che il diritto dell'Ente non era prescritto alla data di notifica dell'avviso di addebito impugnato. Il ricorso non può, pertanto, trovare accoglimento
3. Quanto alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza, e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico di parte ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.8819/2024 R.G. promossa da contro , così statuisce: Parte_1 CP_1 rigetta l'opposizione; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese processuali, che liquida in euro CP_1
884,50, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, se dovute
Catania, 10 luglio 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 10 luglio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.8819/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Basile n. 38 – cod. fisc. , rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su C.F._1 foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Giuseppe Antoci
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Marta Odorizzi e Pier Luigi Tomaselli.
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il ricorrente, con ricorso depositato il 23.09.2024 ha impugnato l'avviso di addebito n.
59320240001859645, notificato il 03/09/2024, portante un carico per revoca Dis. agricola e revoca assegni familiari, interessi ed accessori di € 4.094,20 – anno 2009. Ha eccepito la prescrizione della pretesa impositiva per decorso del termine quinquennale di prescrizione. Ha concluso chiedendo, dichiarare nullo ed illegittimo l'avviso di addebito impugnato. Con condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si è costituito, con memorie depositate il 16.02.2025, l' il quale, ha premesso che l'avviso di CP_1 addebito impugnato afferisce all'indebito n. 13031140 ed ha ad oggetto il recupero della DS Pt_2
e degli assegni familiari indebitamente erogati dall'Istituto. Ha precisato che la prestazione DS
[...]
Agricola 2009 già liquidata e pagata in favore della opponente veniva riliquidata a debito in data
22/08/2016 a seguito di cancellazione delle giornate agricole con il quarto elenco di variazione 2014. Quanto all'eccezione di prescrizione ha dedotto che l'avviso di addebito ha ad oggetto il recupero di somme indebitamente percepite, pertanto, trattandosi di indebito trova applicazione il termine ordinario di prescrizione decennale. Ha, quindi, eccepito che nessun termine di prescrizione risulta perfezionato stante il compimento degli atti interruttivi della prescrizione, ad opera dell' . Ha CP_1 concluso chiedendo: rigettare il ricorso e per l'effetto ritenere e dichiarare la ricorrente
[...] tenuta alla restituzione dell'indebito della DS agricola e assegni familiari anno 2009 Parte_1 per l'importo di € 4.094,20, oltre rivalutazione e interessi dal dì del pagamento. Vittoria si spese e compensi di lite.
Con ordinanza del 17.06.2025 la causa veniva delegato al sottoscritto giudicante per la decisione.
Con provvedimento del 20.06.2025 veniva disposta la trattazione dell'odierna udienza nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c.
Solo parte ricorrente ha depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni, ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. Parte ricorrente ha, eccepito, quale unico motivo di opposizione, la prescrizione della pretesa impositiva per decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Afferendo i motivi di opposizione al merito della pretesa contributiva, l'azione va qualificata quale opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999 nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito impugnato.
Ciò posto occorre verificare, in primo luogo la tempestività del ricorso proposto. L'opposizione ex art. 24, comma 5, D.Lgs n. 46/1999, va ritenuta la tempestività atteso che l'avviso di addebito è stato CP_ notificato il 03.09.2024 (all.11 e 12 fasc. ed il ricorso in opposizione è stato depositato, siccome
è dato evincere dal fascicolo telematico, il 23.09.2024 e quindi nel rispetto del termine decadenziale di 40 giorni previsto dalla legge.
Preliminarmente va ritenuta priva di pregio l'eccezione formulata nelle note di trattazione da parte ricorrente di tardività della documentazione prodotta. Si osserva che il termine di 60 giorni fissato dal giudice afferisce all'esibizione delle relazioni di notificazione relative ai provvedimenti impugnati è quindi all'avviso di addebito stante che quest'ultimo costituisce l'oggetto della presente opposizione.
Venendo ai fatti causa parte ricorrente ha eccepito la prescrizione della pretesa impositiva per decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Occorre in primo luogo premettere che nella specie, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente non trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale ma decennale.
Avuto riguardo all'avviso di addebito impugnato e alla documentazione prodotta dall' risulta CP_1 che l'avviso opposto trae origine dall'indebito n. 3031140 ed è volto al recupero delle somme indebitamente erogate dall' a titolo di disoccupazione agricola anno 2009 e assegni nucleo CP_1 familiare. Trattandosi dunque di recupero dell'indebito sopracitato il termine prescrizionale da applicarsi non è quello quinquennale, ma quello decennale, decorrente dalla data dell'indebito pagamento.
Ciò posto si osserva che avuto riguardo alla documentazione in atti prodotta dall' il CP_1 termine di prescrizione risulta utilmente interrotto dalla notifica dei seguenti atti:
CP_ comunicazione di indebito del 22.08.2016 notificata il 13.9.2016 (all. 5 e6 fasc;
piano di recupero del 21.12.2016 notificato il 18.1.2017 (all. 7 e 8 fasc;
sollecito pagamento del CP_1
CP_
9.01.2023 notificato il 7.2.2023 (all.9 e 10 fasc. ed infine l'avviso di addebito impugnato notificato il 3.9.2024.
Quanto alle contestazioni sollevata, da parte ricorrente, in merito alla validità della notifica del sollecito notificato in data 31.01.2023 si osserva che lo stesso risulta notificato a mezzo raccomandata ordinaria. Tale modalità semplificata di notificazione esclude l'applicabilità sia degli artt. 137 e ss.
c.c. sia della L. n. 890/1982 dovendosi fare riferimento solo alle disposizioni di cui al citato DM 9 aprile 2001.
Difettando, infatti, apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; 4895/2014; n.
9111/2012; n. 270/2012 n. 10245 del 26 aprile 2017).
Come detto per il recapito delle raccomandate in questione trovano applicazione le disposizioni concernenti la consegna dei plichi raccomandati, le quali (cfr. il regolamento del servizio di recapito:
D.M. 1/10/2008), per il caso di impossibilità di consegna per temporanea assenza del destinatario, prevedono (all'art. 25) il mero rilascio dell'avviso di giacenza e non anche la spedizione di un'ulteriore raccomandata (cfr. Cass. 15834/2017, Cass. 2047/2016). Non è quindi previsto l'invio di raccomandata informativa.
L'eccezione va rigettata.
Da quanto sopra consegue che il diritto dell'Ente non era prescritto alla data di notifica dell'avviso di addebito impugnato. Il ricorso non può, pertanto, trovare accoglimento
3. Quanto alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza, e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico di parte ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.8819/2024 R.G. promossa da contro , così statuisce: Parte_1 CP_1 rigetta l'opposizione; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese processuali, che liquida in euro CP_1
884,50, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, se dovute
Catania, 10 luglio 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi