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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/05/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - 5^ Sezione Civile del Lavoro
in persona del dott. ALESSANDRO BARENGHI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
Parte_1
elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della
[...]
Vittoria, 6/R (Ufficio Legale Distrettuale ) presso l'Avv. Pt_1
Cinzia LOLLI,
RICORRENTE
CONTRO
elettivamente domiciliata/o presso Controparte_1
l'avv. ADORNI FEDERICA che la/o rappresenta per mandato a margine della memoria di costituzione
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione al D.I. 93/2022 emesso dal Tribunale di
Genova in funzione di Giudice del Lavoro nell'interesse di
[...]
recante condanna al pagamento della somma di € CP_1
41633,45 , l ha chiesto: Pt_1 “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire: – in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.93/ 2021 (RG. n.3241/2021), concesso dal Tribunale
Ordinario di Genova in data 21/2/2022 e notificato ex adverso;
– nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo”
La dott.ssa si è costituita in giudizio Controparte_1
concludendo per il rigetto di tutte le domande avversarie.
In fatto il Tribunale osserva che, agli effetti della determinazione del quantum del , dal servizio reso Parte_2
dalla dal 4/2/1982 al 29/3/2017 sono stati detratti i seguenti CP_1
periodi:
1) periodo dal 1/5/2000 al 2/4/2005
2) periodo dal 3/5/2005 al 11/5/2005;
3) periodo dal 1/1/2007 al 31/12/2016
Quanto alperiodo sub 1, il difensore dell sostiene in modo Pt_1
scarno che detto periodo in cui la è stata collocata in CP_1
aspettativa dall'amministrazione di appartenenza per attribuzione dell'incarico di Consigliere regionale non risulta valutabile agli effetti liquidatori del trattamento, poiché l'art 68 del DLVO
165/2001 dispone che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli
regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato;
tale asserzione è palesemente smentita dal tenore complessivo della disposizione richiamata dall . Pt_1
E' invece condivisibile quanto l afferma riguardo al periodo Pt_1
dal 3/5/2005 al 11/5/2005,in cui la resistente è stata posta in aspettativa per motivi familiari, aspettativa non utile ai fini del TFS.
In ordine al periodo dal 1/1/2007 al 31/12/2016 viene in rilievo sul piano normativo la disposizione contenuta nell'art 3 BIS del Dlvo
502/1992 e successive modifiche che prevede che la nomina a direttore generale, amministrativo, sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto, sancendo che il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di
previdenza; il medesimo art 3 BIS prevede che il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile,
stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile;
l nel ricorso in opposizione ha sostenuto che il periodo dal Pt_1
periodo dal 1/1/2007 al 31/12/2016 in cui la dott.ssa è stata CP_1
posta in aspettativa per l'incarico di Direttore Scientifico Arpal, non
è stato riconosciuto agli effetti ella liquidazione del TFS in quanto le previsioni normative del D. Lgs 502/92, così come modificato dal
D. Lgs 229/99, riguardano esclusivamente direttori generali,
amministrativi e sanitari di unità sanitarie locali, aziende ospedaliere e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e non il profilo professionale di Direttore Scientifico, per il fatto che per tale incarico il dipendente pubblico non ha diritto né alla valutabilità del periodo di aspettativa ai fini TFS nè all'iscrizione all'INPDAP ai fini TFR, essendo il riconoscimento previdenziale previsto nella sola ipotesi di contratti di lavoro con vincolo di subordinazione,
come previsto dalla circolare n 8/2013 .
La tesi espressa dall' risulta infondata non essendo Pt_1
supportata dal tenore letterale della circolare che non esclude il
Direttore Scientifico dal versamento contributivo previsto per le sopra menzionate figure apicale cui funzioni rispecchiano una professionalità analoga a quella del Direttore Scientifico;
né il deteriore trattamento assicurativo nei confronti della resistente può essere giustificato dalla natura autonoma del suo pregresso incarico, giacchè anche il rapporto di lavoro del direttore generale,
del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto c.c. che regolano il contratto di lavoro autonomo;
in senso conforme Cass. 29408/2018 ha affermato che il servizio prestato da un dipendente di un ente locale a seguito di nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, ai sensi dell'art. 3 bis d.lgs.
n. 502 del 1992, come aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 1999,
e per esso le amministrazioni di appartenenza effettuano il versamento dei contributi previdenziali commisurati al trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito;
ne consegue che la misura dell'indennità premio di fine servizio, dovuta al dipendente,
si determina in relazione al trattamento retributivo di cui all'art. 4 della legge n. 152 del 1968; inoltre la Suprema Corte ha evidenziato che l'espressione "trattamento di quiescenza e di previdenza" è tale da comprendere la totalità dei diritti spettanti al lavoratore dipendente in derivazione dalla cessazione del rapporto di lavoro e, d'altra parte, la natura previdenziale dell'indennità di fine di servizio è stata già affermata dalle Sezioni unite della Corte.
E' il caso di ribadire che il profilo professionale di Direttore
Scientifico rivestito dalla D'UI , anche per la sua natura esclusiva, non giustifica un trattamento previdenziale differenziato rispetto ad analoghi profili. Le ragioni sopra enunciate conducono alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, essendo fondatala tesi dell' riguardo al Pt_1
periodo, non riconosciuto, dal 3/05/2005 al 11/05/2005
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza riferibile in misura prevalente all' Pt_1
PQM
definendo il giudizio,
Revoca il DI 93/2022 emesso su richiesta della parte convenuta.
Dichiara il diritto di a vedersi riconoscere i Controparte_1
periodi dal 1/5/2000 al 2/4/2005 e dal 01/01/2007 al 31/12/2016 agli effetti della determinazione della misura del TFS.
Condanna l' a rifondere alla convenuta le spese di lite, che si Pt_1
liquidano in € 5500,00 oltre al rimborso forfettario, oltre accessori di legge con distrazione in favore del procuratore antistatario;
riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza.
Genova 22/05/2025
Il Giudice
Alessandro Barenghi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - 5^ Sezione Civile del Lavoro
in persona del dott. ALESSANDRO BARENGHI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
Parte_1
elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della
[...]
Vittoria, 6/R (Ufficio Legale Distrettuale ) presso l'Avv. Pt_1
Cinzia LOLLI,
RICORRENTE
CONTRO
elettivamente domiciliata/o presso Controparte_1
l'avv. ADORNI FEDERICA che la/o rappresenta per mandato a margine della memoria di costituzione
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione al D.I. 93/2022 emesso dal Tribunale di
Genova in funzione di Giudice del Lavoro nell'interesse di
[...]
recante condanna al pagamento della somma di € CP_1
41633,45 , l ha chiesto: Pt_1 “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire: – in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.93/ 2021 (RG. n.3241/2021), concesso dal Tribunale
Ordinario di Genova in data 21/2/2022 e notificato ex adverso;
– nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo”
La dott.ssa si è costituita in giudizio Controparte_1
concludendo per il rigetto di tutte le domande avversarie.
In fatto il Tribunale osserva che, agli effetti della determinazione del quantum del , dal servizio reso Parte_2
dalla dal 4/2/1982 al 29/3/2017 sono stati detratti i seguenti CP_1
periodi:
1) periodo dal 1/5/2000 al 2/4/2005
2) periodo dal 3/5/2005 al 11/5/2005;
3) periodo dal 1/1/2007 al 31/12/2016
Quanto alperiodo sub 1, il difensore dell sostiene in modo Pt_1
scarno che detto periodo in cui la è stata collocata in CP_1
aspettativa dall'amministrazione di appartenenza per attribuzione dell'incarico di Consigliere regionale non risulta valutabile agli effetti liquidatori del trattamento, poiché l'art 68 del DLVO
165/2001 dispone che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli
regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato;
tale asserzione è palesemente smentita dal tenore complessivo della disposizione richiamata dall . Pt_1
E' invece condivisibile quanto l afferma riguardo al periodo Pt_1
dal 3/5/2005 al 11/5/2005,in cui la resistente è stata posta in aspettativa per motivi familiari, aspettativa non utile ai fini del TFS.
In ordine al periodo dal 1/1/2007 al 31/12/2016 viene in rilievo sul piano normativo la disposizione contenuta nell'art 3 BIS del Dlvo
502/1992 e successive modifiche che prevede che la nomina a direttore generale, amministrativo, sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto, sancendo che il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di
previdenza; il medesimo art 3 BIS prevede che il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile,
stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile;
l nel ricorso in opposizione ha sostenuto che il periodo dal Pt_1
periodo dal 1/1/2007 al 31/12/2016 in cui la dott.ssa è stata CP_1
posta in aspettativa per l'incarico di Direttore Scientifico Arpal, non
è stato riconosciuto agli effetti ella liquidazione del TFS in quanto le previsioni normative del D. Lgs 502/92, così come modificato dal
D. Lgs 229/99, riguardano esclusivamente direttori generali,
amministrativi e sanitari di unità sanitarie locali, aziende ospedaliere e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e non il profilo professionale di Direttore Scientifico, per il fatto che per tale incarico il dipendente pubblico non ha diritto né alla valutabilità del periodo di aspettativa ai fini TFS nè all'iscrizione all'INPDAP ai fini TFR, essendo il riconoscimento previdenziale previsto nella sola ipotesi di contratti di lavoro con vincolo di subordinazione,
come previsto dalla circolare n 8/2013 .
La tesi espressa dall' risulta infondata non essendo Pt_1
supportata dal tenore letterale della circolare che non esclude il
Direttore Scientifico dal versamento contributivo previsto per le sopra menzionate figure apicale cui funzioni rispecchiano una professionalità analoga a quella del Direttore Scientifico;
né il deteriore trattamento assicurativo nei confronti della resistente può essere giustificato dalla natura autonoma del suo pregresso incarico, giacchè anche il rapporto di lavoro del direttore generale,
del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto c.c. che regolano il contratto di lavoro autonomo;
in senso conforme Cass. 29408/2018 ha affermato che il servizio prestato da un dipendente di un ente locale a seguito di nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, ai sensi dell'art. 3 bis d.lgs.
n. 502 del 1992, come aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 1999,
e per esso le amministrazioni di appartenenza effettuano il versamento dei contributi previdenziali commisurati al trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito;
ne consegue che la misura dell'indennità premio di fine servizio, dovuta al dipendente,
si determina in relazione al trattamento retributivo di cui all'art. 4 della legge n. 152 del 1968; inoltre la Suprema Corte ha evidenziato che l'espressione "trattamento di quiescenza e di previdenza" è tale da comprendere la totalità dei diritti spettanti al lavoratore dipendente in derivazione dalla cessazione del rapporto di lavoro e, d'altra parte, la natura previdenziale dell'indennità di fine di servizio è stata già affermata dalle Sezioni unite della Corte.
E' il caso di ribadire che il profilo professionale di Direttore
Scientifico rivestito dalla D'UI , anche per la sua natura esclusiva, non giustifica un trattamento previdenziale differenziato rispetto ad analoghi profili. Le ragioni sopra enunciate conducono alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, essendo fondatala tesi dell' riguardo al Pt_1
periodo, non riconosciuto, dal 3/05/2005 al 11/05/2005
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza riferibile in misura prevalente all' Pt_1
PQM
definendo il giudizio,
Revoca il DI 93/2022 emesso su richiesta della parte convenuta.
Dichiara il diritto di a vedersi riconoscere i Controparte_1
periodi dal 1/5/2000 al 2/4/2005 e dal 01/01/2007 al 31/12/2016 agli effetti della determinazione della misura del TFS.
Condanna l' a rifondere alla convenuta le spese di lite, che si Pt_1
liquidano in € 5500,00 oltre al rimborso forfettario, oltre accessori di legge con distrazione in favore del procuratore antistatario;
riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza.
Genova 22/05/2025
Il Giudice
Alessandro Barenghi