Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/04/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N.625/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g.625/2023 promossa da
, (c.f. ), residente a [...], con gli Avv.ti Giulio Maione, Roberto Benini e Luca
Ambrosini
Appellante
Contro
Controparte_1
in forma abbreviata con sede in RO
[...] CP_2
(RM), Via Flaminia n. 491, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di RO , quale P.IVA_1 società di gestione del Fondo FIA denominato Fondo P&G Utp
Partita Iva, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi n. , rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Giustino Di Cecco
Appellata oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Pesaro n.
10/2023 pubblicata il 12.1.2023
CONCLUSIONI Per l'appellante:
“…accertare e dichiarare che la Controparte_4
con sede in RO, Via Flaminia n. 491, partita IVA
[...] P.IVA_1
e la mandataria con sede in Trezzano sul Naviglio (MI), Controparte_3
Viale Cristoforo Colombo n.49, partita IVA: in persona P.IVA_2 dei rispettivi legali rappresentanti, non hanno diritto di procedere nei confronti dell'odierno attore ovvero secondo migliore statuizione del
Giudicante. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre oneri fiscali come per legge”
Per l'appellata:
“rigettare, in quanto infondate, le domande e le eccezioni tutte formulate da controparte, per i motivi meglio esposti in narrativa, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 10/2023 resa tra le parti indicate in epigrafe, dall'Ecc.mo Tribunale di Pesaro, Giudice Dott.
Davide Storti, nel procedimento recante N.R.G. 491/2022, pubblicata in data 12 gennaio 2023”.
FATTI DI CAUSA Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Pesaro rigettava l'opposizione proposta da avverso il precetto intimatogli Parte_1 dalla società quale mandataria della P &G Società di Controparte_3
Gestione del Risparmio Società per Azioni, notificatogli unitamente al titolo esecutivo, costituito da contratto di mutuo ipotecario, a rogito del
Notaio Dott. in Fano il 22/12/2015, rep. 51427, Persona_1 racc. 22807, registrato a Fano il 23/12/2015 al n. 7702/1T, munito di formula esecutiva in data 28/12/2015, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite nonché al pagamento ex art. 96, comma
3, cpc della somma di € 2.000,00.
Ha proposto appello avverso tale sentenza per i motivi di Parte_1 seguito riepilogati, rassegnando le conclusioni sopra ritrascritte.
Si costituiva l'appellata società quale mandataria della Controparte_3
P &G Società di Gestione del Risparmio Società per Azioni, che ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione in data 27.3.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che il contratto di mutuo posto a base del precetto opposto sia un valido titolo esecutivo, senza tener conto che, nel caso in esame, nel contratto era prevista che la somma oggetto del finanziamento sarebbe stata costituita, presso la banca mutuante, in deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni poste a carico della medesima parte finanziata, con la conseguenza che mancava la concreta disponibilità della medesima somma in capo al mutuatario.
Aggiungeva, nelle note conclusionali, con richiamo alla giurisprudenza più recente, che ci si trovava al cospetto di un mutuo condizionato che non ha efficacia di titolo esecutivo qualora posto a base dell'atto di precetto opposto, senza un atto integrativo che attestasse l'effettivo svincolo della somma mutuata in favore della mutuataria, dotato anch'esso della necessaria forma richiesta dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata).
Il motivo di appello è infondato, anche alla luce di quanto da ultimo statuito, su caso del tutto analogo, dalla Suprema Corte con pronuncia a Sezioni Unite n. 5968 del 6.3.2025.
Deve innanzitutto affermarsi che, nel caso di specie, è indubbio che il
Sig. abbia disposto della somma erogata in proprio favore in Pt_1 forza del mutuo ipotecario, dal momento che ha ricevuto dalla banca mutuante la somma di euro 229.025,00, rilasciandone apposita quietanza, mediante versamento sul conto corrente n. 01/01/21197 allo stesso intestato (cfr. doc. n. 4, art. 1, comma 2 - fascicolo primo grado- P&G) e, successivamente, ha riconsegnato la somma mutuata e costituito la stessa in deposito cauzionale infruttifero acceso presso l'istituto mutuante, a garanzia dell'adempimento di una serie di prestazioni indicate all'art. 2, comma 2, del Mutuo Ipotecario (cfr. doc.
n. 4, art.
2 - fascicolo primo grado- P&G). Invero, la messa a disposizione non deve essere necessariamente fisica, ma può essere anche solo giuridica, con la conseguenza che, al fine della sua realizzazione, occorre che il mutuante crei un titolo autonomo di disponibilità a favore del mutuatario (Cass. 12/10/1992, n. 11116;
Cass. 21/02/2001, n. 2483; Cass. 27/08/2015, n. 17194), permettendogli di utilizzare le somme di cui beneficia in piena autonomia e senza la sua intermediazione, come avvenuto nel caso di specie, in cui l'appellante ha appunto disposto della somma erogata per una successiva operazione.
Sostiene allora l'appellante che non si sarebbe al cospetto di un titolo esecutivo in conseguenza dello specifico e concreto assetto complessivo dell'autoregolamentazione degli interessi liberamente voluto dalle parti, avendo assunto lo stesso l'obbligazione di restituzione immediata della somma già oggetto del mutuo, con differimento dell'effettiva piena disponibilità della stessa ad un evento futuro ed incerto, resa oggetto di un'obbligazione dello stesso mutuante, assunta con un collegato e contestuale rapporto di deposito, tanto è vero ciò che l'art. 3 del medesimo contratto di mutuo sottoscritto dal Sig. espressamente prevede: “Lo svincolo della Pt_1 somma costituita in deposito cauzionale potrà avvenire dopo
l'adempimento delle obbligazioni previste nel precedente art. 2 …”.
Orbene, la Suprema Corte, con la pronuncia a Sezioni Unite sopra richiamate ha innanzitutto escluso che una fattispecie come quella in esame possa sussumersi entro quella di un mutuo tecnicamente condizionato, ritenendo, condivisibilmente, che il mutuo si è perfezionato immediatamente, a seguito della messa a disposizione della somma, con la conseguenza che immediatamente è insorta la tipica obbligazione di restituzione in capo al mutuatario.
Ciò che è stato posposto e rapportato alla verificazione di un successivo evento è, invece, l'adempimento di una distinta - sebbene indissolubilmente collegata - obbligazione del medesimo mutuante, di svincolare definitivamente la somma costituita presso di quello in deposito al verificarsi di quanto convenuto all'art 2 del contratto.
Orbene, la Corte ha ritenuto che “una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si sia perfezionato il mutuo, ma, ove - come nella specie - non risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimanga anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata”, non potendo i patti accessori incidere su tale obbligazione restitutoria e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile.
Ne discende che “il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione - univoca ed espressa - di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile;
pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali
l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti - è di per sé idoneo
a fondare l'esecuzione forzata”.
Non vi è, quindi, bisogno, come pure sostenuto dall'appellante nelle note conclusionali, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma.
(si veda, sempre in motivazione, la sentenza a Sezioni Unite sopra richiamata). Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la sua condanna al pagamento in favore dell'appellata della somma di euro 2.000,00 ex art 96 comma 3 cpc.
Detta doglianza è fondata: invero, a prescindere dal fatto che l'infondatezza dell'opposizione non può da sola costituire una condotta di per sé rimproverabile, essendo necessaria, per l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la sussistenza del dolo o della colpa grave nella condotta processuale di chi agisce, nel caso in esame, proprio l'acceso contrasto esistente nella giurisprudenza di merito e di legittimità, da ultimo composto con la pronuncia a Sezioni Unite sopra richiamata, chiaramente porta ad escludere la rimproverabilità della condotta dell'opponente, odierno appellante e, quindi, l'abuso dello strumento processuale.
Quanto alle spese di lite, la valutazione complessiva dell'esito del giudizio e l'incertezza giurisprudenziale che ha trovato composizione solo dopo la precisazione delle conclusioni nel presente giudizio, impongono l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 10/2023 del Tribunale di Pesaro Parte_1 pubblicata il 12.1.2023, così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello,
Annulla la condanna di al pagamento della somma di euro Parte_1
2000.00 ex art 96 comma 3 cpc
Conferma per il resto la sentenza impugnata. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico