Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/02/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. - NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel.
2. - GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice
3. - MAZZOTTA dott.ssa Sara - giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 2153/2024 R.G.
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Lapecorella come da procura in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: All'udienza figurata del 03/02/2025 la causa veniva riservata sulle conclusioni declinate nelle note scritte depositate il 29/01/2025 dal procuratore della ricorrente, che chiedeva la decisione ex art. 473 bis.22 c.p.c.; il P.M. concludeva con propria nota del 06/02/2025 chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19/02/2024 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio da lei contratto in Mahares (Tunisia) il 20/12/2000 con Per_
dalla cui unione erano nate tre figlie, (01/08/2008), Controparte_1 Per_1
(01/08/2008) e (20/08/2010). Per_3
A fondamento della sua domanda la ricorrente deduceva che con sentenza n. 936/2021 pubblicata il
05/03/2021 e passata in giudicato il Tribunale di Bari aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi confermando i provvedimenti presidenziali resi in data 11/09/2020 (affidamento esclusivo in
510,00 mensili, ovvero € 170,00 per ciascuna figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie e la corresponsione di un assegno di € 150,00 mensili in favore della moglie).
Fissata la comparizione personale delle parti, all'udienza dell'11/09/2024 Controparte_1 pur ritualmente citato in giudizio, non si costituiva e il Giudice, dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, in via provvisoria ed urgente confermava i provvedimenti regolanti lo stato separativo e, in difetto di richieste di prova, assegnava la causa a sentenza per la decisione immediata ex art. 473 bis.22 c.p.c.; il P.M. concludeva con propria nota del 06/02/2025 chiedendo l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, stante la regolarità della notifica, deve essere dichiarata la contumacia del resistente.
Nel merito, la domanda tesa alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio è fondata e può essere accolta.
1.- Com'è noto, ai sensi dell'art. 2 legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato quando ricorra la condizione di carattere soggettivo del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art. 3.
E che nel caso di specie la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice è risultato vano per la mancata comparizione del resistente ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo.
Ricorre, poi, la condizione obiettiva (art. 3, c. 1, n. 2), lett. b), L. Div.) della pronuncia della sentenza e del termine di un anno (come ridotto dalla legge 6/5/2015 n. 55) dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella medesima procedura.
Pertanto, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune territorialmente competente, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
3.- Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti e rispetto alla prole, in difetto della prospettazione di circostanze nuove e diverse rispetto a quelle indicate in ricorso, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza dell'11/09/2024. 4.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza anche in base al principio di causalità, avendo il resistente costretto l'altra parte ad agire in giudizio per ottenere la declaratoria invocata anziché utilizzare strumenti alternativi di definizione della controversia, e vengono liquidate come da dispositivo che segue (involgente le sole fasi introduttiva e di studio, ridotte del 30% stante la tenuità della causa nonché quella decisoria decurtata di 3/4, trattandosi di giudizio contumaciale e non essendo stati depositati scritti conclusivi, con esclusione della fase istruttoria non celebratasi).
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 19/02/2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dichiara la contumacia del resistente;
2. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1 in Mahares (Tunisia) il 20/12/2000 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] del Comune di Polignano a Mare al n.218, parte II, serie C, anno 2024;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. conferma le statuizioni dettate all'udienza dell'11/09/2024;
5. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
6. condanna il resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi 2.759,75, oltre accessori di legge e rimborso forfettario nella misura del 15%;
7. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, il 14/02/2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera