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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/04/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6110/2020
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA DEL 15.04.2025
Il Giudice;
lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6110/2020 Ruolo Generale, vertente
TRA
pagina 1 di 7 , in persona del l.r. p.t., Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Luigi Canestrino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Terzigno (NA), alla via A. Volta n. 24;
OPPONENTE
E in persona del l. r. p.t.,rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1
a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Andrea Solaro, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Portici (NA), alla via Libertà n. 209;
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1581/2020 - N.R.G.
[...]
4791/2020 (emesso dal Tribunale di Nola in data 11.09.2020 e notificato alla debitrice il
16.09.2020), con il quale le veniva intimato il pagamento, in favore della CP_1
della somma di euro 15.930,58, a fronte di diverse fatture insolute emesse dalla
[...]
detta società per la fornitura di tessuti in cotone, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n.
231/2002, nonché spese di procedura e compensi.
A sostegno dell'opposizione deduceva che la merce consegnata era risultata incommerciabile, giacché priva di idonea certificazione dell oltre Parte_2
che difforme dai corrispondenti ordinativi.
Chiedeva, dunque, di accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda monitoria e, per l'effetto, accertato l'inadempimento contrattuale della e la Controparte_1
risoluzione del contratto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava l'eccepita Controparte_1
infondatezza dell'azione monitoria, negava di aver consegnato all'opponente merce non conforme e, in ogni caso, eccepiva l'avversa decadenza dalla corrispondente garanzia per omessa denuncia dei vizi nei termini previsti (art. 1495 c.c.); contestava inoltre la pagina 2 di 7 mancanza di certificazioni afferenti la merce venduta, in quanto non previste e mai in precedenza richieste.
Concludeva, quindi, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione, e per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Concessa la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione, a seguito del deposito delle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per precisazione conclusioni.
Successivamente la causa veniva fissata per l'odierna udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione, che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase,
l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto, costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (ex multis, Cass. 04.12.1997, n.
12311; Cass. 14.04.1999, n. 3671; Cass. 25.05.1999, n. 5055; Cass. 07.09.1977 n. 3902;
Cass. 11.07.1983 n. 4689; Cass. 09.04.1975 n. 1304; Cass. 08.05.1976 n. 1629;
pagina 3 di 7 Cassazione, Sez. Unite, 06.04.2001 e 30.10.2001 n.13533; Cassazione civile Sez. Unite,
07.07.1993, n. 7448).
Venendo al merito, l'opposizione presentata dalla debitrice ingiunta è risultata infondata per quanto di seguito esplicitato.
È pacifico che tra le parti in causa siano intercorsi rapporti commerciali, in virtù dei quali la ha venduto all'odierna opponente tessuti in cotone Controparte_1
consegnati presso la sede dell'acquirente.
Il credito vantato dall'odierna opposta si ritiene documentalmente provato in virtù delle fatture esibite agli atti - mai contestate ex adverso - nonché dei documenti di trasporto relativi ad ogni singola fattura, che recano timbro e sottoscrizione della società opponente (v. all. al fascicolo dell'opposta).
Invero, i documenti di trasporto sottoscritti dall'acquirente costituiscono piena prova scritta in relazione alla circostanza che l'opponente abbia ricevuto la merce indicata nelle fatture giacché, fra l'altro, recano la stessa data e la stessa quantità di merce delle fatture cui si riferiscono.
Del resto, l'avvenuta consegna della merce non è neppure contestata dalla Parte_1
che, invece, ha implicitamente ammesso di aver ricevuto i tessuti nel momento in cui, soltanto con l'opposizione a decreto ingiuntivo, ne ha denunciato i presunti vizi.
Pertanto, il credito dell'opposta deve ritenersi adeguatamente provato.
Viceversa, non ha trovato alcuna dimostrazione il preteso inadempimento che la
[...]
vorrebbe addebitare alla attesa peraltro l'intervenuta Pt_1 Controparte_1
decadenza dell'opponente dalla corrispondente garanzia, per non aver denunciato i vizi asseritamente riscontrati nei termini di legge.
La appunto, a giustificazione dell'omesso pagamento delle fatture poste a Parte_1
base del monitorio, ha dedotto in maniera molto vaga che la merce ricevuta era affetta da vizi ed ha chiesto, per tale ragione, la revoca dell'ingiunzione con dichiarazione dell'avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento della venditrice.
pagina 4 di 7 Orbene, nella fattispecie viene in rilievo la disciplina dettata in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., a norma del quale il venditore deve tenere indenne il compratore allorché la cosa venduta presenti vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore
(escluso il caso di vizi riconosciuti o riconoscibili). In tale evenienza, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo (art. 1492 c.c.), nonché il risarcimento del danno (art. 1494 c.c.).
Nello specifico, a seguito della lamentata presenza di vizi della merce venduta, dedotta soltanto con l'opposizione all'ingiunzione, la nel costituirsi in Controparte_1
giudizio ha eccepito la decadenza dell'acquirente dal diritto alla garanzia, per omessa denuncia nei termini previsti e, in ogni caso, la prescrizione dell'azione, in quanto le fatture oggetto del monitorio risalgono al 2018 e 2019.
Infatti, in virtù di quanto previsto dall'art. 1495 c.c. “Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge… L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna;
ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna”.
Non avendo la fornito la prova della tempestività della denuncia dei Parte_1
vizi/difetti/mancanza di conformità della merce entro i termini decadenziali di cui all'art. 1495 c.c., la stessa è decaduta dal corrispondente diritto.
A ciò aggiungasi che l'opponente non ha neppure dimostrato l'esistenza dei supposti vizi, essendosi limitata a dedurre generiche difformità fra quanto consegnato e quanto ordinato, oltre alla mancanza di non meglio precisate certificazioni ed alla presenza di muffa su parte della merce acquistata.
A fronte di siffatta carenza assertiva e probatoria le richieste avanzate dalla Parte_1
non possono trovare accoglimento.
pagina 5 di 7 Difatti, come riconosciuto dalla Cassazione a Sezioni Unite (v. sentenza n. 11748/2019),
l'obbligazione tipica del venditore è quella della consegna della cosa dedotta in contratto, mentre non è posto a suo carico l'obbligo circa i “modi di essere attuali della cosa”.
“La garanzia per vizi non va, dunque, collocata nella prospettiva obbligatoria e la responsabilità che essa pone in capo al venditore va qualificata come una responsabilità contrattuale speciale, interamente disciplinata dalle norme dettate sulla vendita… essa si traduce nella soggezione del venditore all'esercizio dei due rimedi edilizi di cui può avvalersi il compratore…” (v. ancora Cass. SS. UU. n. 11748/2019).
Motivo per cui, in materia di vizi della cosa venduta non si applicano i principi relativi all'inesatto adempimento nelle azioni di risoluzione del contratto e risarcimento del danno, ove il creditore deve provare solo il contratto, mentre la prova dell'esatto adempimento grava sul debitore (v. Cass. SS. UU. n. 13533/2001; Cass. n. 9960/2022;
Cass. SS. UU. n. 11748/2019; Cass. n. 18125/2013; Cass. n. 13695/2007).
Il criterio di riparto dell'onere della prova va quindi cercato nella norma generale di cui all'art. 2967 c.c.; con la conseguenza che sul compratore che eccepisce il vizio incombe l'onere della prova della sua esistenza: “ove venga in questione la esistenza di vizi di una cosa consegnata da una parte ad un'altra in base ad un titolo contrattuale, il principio di vicinanza della prova induce a porre l'onere della prova dei vizi stessi a carico della parte che, avendo accettato la consegna della cosa, ne abbia la materiale disponibilità” (v. ancora Cass. SS. UU. n. 11748/2019).
In difetto di tanto, per le motivazioni innanzi specificate, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve ritenersi infondata e va, dunque, rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese processuali, si osserva che la fase monitoria e quella di opposizione sono considerate come facenti parte di un unico pagina 6 di 7 processo, per cui, ai fini dell'imposizione delle spese, il giudice deve tenere conto delle modalità di svolgimento di entrambe le fasi e dell'esito del giudizio di opposizione.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata, con attribuzione al procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna la al pagamento in favore Parte_1
della delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.540,00, oltre Controparte_1
rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Nola, 15.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA DEL 15.04.2025
Il Giudice;
lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6110/2020 Ruolo Generale, vertente
TRA
pagina 1 di 7 , in persona del l.r. p.t., Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Luigi Canestrino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Terzigno (NA), alla via A. Volta n. 24;
OPPONENTE
E in persona del l. r. p.t.,rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1
a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Andrea Solaro, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Portici (NA), alla via Libertà n. 209;
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1581/2020 - N.R.G.
[...]
4791/2020 (emesso dal Tribunale di Nola in data 11.09.2020 e notificato alla debitrice il
16.09.2020), con il quale le veniva intimato il pagamento, in favore della CP_1
della somma di euro 15.930,58, a fronte di diverse fatture insolute emesse dalla
[...]
detta società per la fornitura di tessuti in cotone, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n.
231/2002, nonché spese di procedura e compensi.
A sostegno dell'opposizione deduceva che la merce consegnata era risultata incommerciabile, giacché priva di idonea certificazione dell oltre Parte_2
che difforme dai corrispondenti ordinativi.
Chiedeva, dunque, di accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda monitoria e, per l'effetto, accertato l'inadempimento contrattuale della e la Controparte_1
risoluzione del contratto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava l'eccepita Controparte_1
infondatezza dell'azione monitoria, negava di aver consegnato all'opponente merce non conforme e, in ogni caso, eccepiva l'avversa decadenza dalla corrispondente garanzia per omessa denuncia dei vizi nei termini previsti (art. 1495 c.c.); contestava inoltre la pagina 2 di 7 mancanza di certificazioni afferenti la merce venduta, in quanto non previste e mai in precedenza richieste.
Concludeva, quindi, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione, e per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Concessa la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione, a seguito del deposito delle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per precisazione conclusioni.
Successivamente la causa veniva fissata per l'odierna udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione, che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase,
l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto, costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (ex multis, Cass. 04.12.1997, n.
12311; Cass. 14.04.1999, n. 3671; Cass. 25.05.1999, n. 5055; Cass. 07.09.1977 n. 3902;
Cass. 11.07.1983 n. 4689; Cass. 09.04.1975 n. 1304; Cass. 08.05.1976 n. 1629;
pagina 3 di 7 Cassazione, Sez. Unite, 06.04.2001 e 30.10.2001 n.13533; Cassazione civile Sez. Unite,
07.07.1993, n. 7448).
Venendo al merito, l'opposizione presentata dalla debitrice ingiunta è risultata infondata per quanto di seguito esplicitato.
È pacifico che tra le parti in causa siano intercorsi rapporti commerciali, in virtù dei quali la ha venduto all'odierna opponente tessuti in cotone Controparte_1
consegnati presso la sede dell'acquirente.
Il credito vantato dall'odierna opposta si ritiene documentalmente provato in virtù delle fatture esibite agli atti - mai contestate ex adverso - nonché dei documenti di trasporto relativi ad ogni singola fattura, che recano timbro e sottoscrizione della società opponente (v. all. al fascicolo dell'opposta).
Invero, i documenti di trasporto sottoscritti dall'acquirente costituiscono piena prova scritta in relazione alla circostanza che l'opponente abbia ricevuto la merce indicata nelle fatture giacché, fra l'altro, recano la stessa data e la stessa quantità di merce delle fatture cui si riferiscono.
Del resto, l'avvenuta consegna della merce non è neppure contestata dalla Parte_1
che, invece, ha implicitamente ammesso di aver ricevuto i tessuti nel momento in cui, soltanto con l'opposizione a decreto ingiuntivo, ne ha denunciato i presunti vizi.
Pertanto, il credito dell'opposta deve ritenersi adeguatamente provato.
Viceversa, non ha trovato alcuna dimostrazione il preteso inadempimento che la
[...]
vorrebbe addebitare alla attesa peraltro l'intervenuta Pt_1 Controparte_1
decadenza dell'opponente dalla corrispondente garanzia, per non aver denunciato i vizi asseritamente riscontrati nei termini di legge.
La appunto, a giustificazione dell'omesso pagamento delle fatture poste a Parte_1
base del monitorio, ha dedotto in maniera molto vaga che la merce ricevuta era affetta da vizi ed ha chiesto, per tale ragione, la revoca dell'ingiunzione con dichiarazione dell'avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento della venditrice.
pagina 4 di 7 Orbene, nella fattispecie viene in rilievo la disciplina dettata in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., a norma del quale il venditore deve tenere indenne il compratore allorché la cosa venduta presenti vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore
(escluso il caso di vizi riconosciuti o riconoscibili). In tale evenienza, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo (art. 1492 c.c.), nonché il risarcimento del danno (art. 1494 c.c.).
Nello specifico, a seguito della lamentata presenza di vizi della merce venduta, dedotta soltanto con l'opposizione all'ingiunzione, la nel costituirsi in Controparte_1
giudizio ha eccepito la decadenza dell'acquirente dal diritto alla garanzia, per omessa denuncia nei termini previsti e, in ogni caso, la prescrizione dell'azione, in quanto le fatture oggetto del monitorio risalgono al 2018 e 2019.
Infatti, in virtù di quanto previsto dall'art. 1495 c.c. “Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge… L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna;
ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna”.
Non avendo la fornito la prova della tempestività della denuncia dei Parte_1
vizi/difetti/mancanza di conformità della merce entro i termini decadenziali di cui all'art. 1495 c.c., la stessa è decaduta dal corrispondente diritto.
A ciò aggiungasi che l'opponente non ha neppure dimostrato l'esistenza dei supposti vizi, essendosi limitata a dedurre generiche difformità fra quanto consegnato e quanto ordinato, oltre alla mancanza di non meglio precisate certificazioni ed alla presenza di muffa su parte della merce acquistata.
A fronte di siffatta carenza assertiva e probatoria le richieste avanzate dalla Parte_1
non possono trovare accoglimento.
pagina 5 di 7 Difatti, come riconosciuto dalla Cassazione a Sezioni Unite (v. sentenza n. 11748/2019),
l'obbligazione tipica del venditore è quella della consegna della cosa dedotta in contratto, mentre non è posto a suo carico l'obbligo circa i “modi di essere attuali della cosa”.
“La garanzia per vizi non va, dunque, collocata nella prospettiva obbligatoria e la responsabilità che essa pone in capo al venditore va qualificata come una responsabilità contrattuale speciale, interamente disciplinata dalle norme dettate sulla vendita… essa si traduce nella soggezione del venditore all'esercizio dei due rimedi edilizi di cui può avvalersi il compratore…” (v. ancora Cass. SS. UU. n. 11748/2019).
Motivo per cui, in materia di vizi della cosa venduta non si applicano i principi relativi all'inesatto adempimento nelle azioni di risoluzione del contratto e risarcimento del danno, ove il creditore deve provare solo il contratto, mentre la prova dell'esatto adempimento grava sul debitore (v. Cass. SS. UU. n. 13533/2001; Cass. n. 9960/2022;
Cass. SS. UU. n. 11748/2019; Cass. n. 18125/2013; Cass. n. 13695/2007).
Il criterio di riparto dell'onere della prova va quindi cercato nella norma generale di cui all'art. 2967 c.c.; con la conseguenza che sul compratore che eccepisce il vizio incombe l'onere della prova della sua esistenza: “ove venga in questione la esistenza di vizi di una cosa consegnata da una parte ad un'altra in base ad un titolo contrattuale, il principio di vicinanza della prova induce a porre l'onere della prova dei vizi stessi a carico della parte che, avendo accettato la consegna della cosa, ne abbia la materiale disponibilità” (v. ancora Cass. SS. UU. n. 11748/2019).
In difetto di tanto, per le motivazioni innanzi specificate, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve ritenersi infondata e va, dunque, rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese processuali, si osserva che la fase monitoria e quella di opposizione sono considerate come facenti parte di un unico pagina 6 di 7 processo, per cui, ai fini dell'imposizione delle spese, il giudice deve tenere conto delle modalità di svolgimento di entrambe le fasi e dell'esito del giudizio di opposizione.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata, con attribuzione al procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna la al pagamento in favore Parte_1
della delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.540,00, oltre Controparte_1
rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Nola, 15.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 7 di 7