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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/09/2025, n. 12483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12483 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39079/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in camera di consiglio e composto collegialmente da dott. Francesco Frettoni Presidente relatore dott.ssa Francesca Giacomini Giudice dott.ssa Silvia Albano Giudice
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. sopra indicato,
promossa da nato il [...] a [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Fabrizio Petrarchini del Foro di C.F._1
Roma (C.F.: - P.E.C.: ), C.F._2 Email_1 giusta procura apposta in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato sito in Roma alla via Leone XIII n. 460 che si dichiara antistatario.
- RICORRENTE -
nei confronti di domiciliati ex lege Controparte_1
c/o l'Avvocatura dello Stato
- RESISTENTE COSTITUITO -
Pagina 1 Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
“…l'Ill.mo Tribunale voglia, nel merito in via principale, riconoscere al ricorrente la protezione speciale di cui all'32 comma 3 del d.lgs n.25/2008 in considerazione dei requisiti di cui al novellato art.19 del d.lgs n.286/1998.
Per parte resistente:
“…voglia codesto Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, rigettare l'avverso ricorso. Con vittoria di spese e competenze e onorari”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con la presente azione il sig. propone impugnazione avverso il provvedimento della Pt_1 Questura di Roma di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 c.
1.2 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 emesso il giorno 12/07/2024 e notificatogli in data 29/08/2024 – Rif. Cat. 7785CS2016 bl Immig.
Premette il ricorrente di essere entrato in Italia nel 2013; di essersi sposato nel 2016 in Italia con una cittadina polacca;
di essersi separato nel 2019; di non avere figli in Italia;
di disporre di una soluzione abitativa stabile;
di non avere più legami con il Paese di origine;
di aver presentato istanza di protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.2 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 direttamente presso la Questura di Roma il 30/01/2023; che la inviava Controparte_1 parere negativo il 03/07/2024; che la Questura con decreto emesso il 12/07/2024 e notificato il 29/08/2024 decideva di non riconoscere la protezione speciale.
Il ricorrente si duole della decisione assunta in sede amministrativa nella parte in cui la Questura e, ancora prima, la nel parere espresso, allegato in atti, non hanno Controparte_1 debitamente considerato la sua piena integrazione sul territorio italiano. Contesta anche la motivazione che non entra nel merito della vicenda e si caratterizza per essere generica e superficiale. Chiede, dunque, di accertare il suo diritto al rilascio di un permesso per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 recante Testo unico in materia di immigrazione come novellato dal d.l. 21 ottobre 2020 n. 130 convertito con l. 173/2020 e, per l'effetto, di ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Si sono costituiti il e la Questura di Roma contestando in fatto e in Controparte_1 diritto l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
3. L'azione è fondata e, pertanto, può trovare accoglimento.
In limine litis va considerato che deve escludersi che il Tribunale sia specificamente tenuto a pronunciarsi sulle nullità del procedimento amministrativo e/o della decisione impugnata, essendo piuttosto chiamato a rivalutare, anche alla luce degli elementi acquisiti in sede giurisdizionale, i fatti costitutivi del diritto dell'istante alla protezione negata in prima istanza.
Sono ravvisabili i presupposti per riconoscere alla ricorrente un titolo di soggiorno per protezione speciale funzionale alla tutela della vita privata e riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
La disposizione trova applicazione nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.l. 10 marzo 2023 n. 20 entrato in vigore 11 marzo 2023 e convertito con modificazioni con la legge 5 maggio 2023 n. 50, in quanto l'art. 7 di tale fonte normativa, che abroga il terzo e il quarto periodo del
Pagina 2 predetto art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 si applica, per espressa previsione normativa, soltanto per le domande presentate successivamente all'entrata in vigore della novella.
Ai sensi del comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998, nella formulazione vigente ratione temporis, “…non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica [ed] ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte della disposizione in esame permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere, infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo (tra le ultime, Corte EDU, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere.
Il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale può essere accordato a causa degli sforzi profusi dal ricorrente per raggiungere un grado di integrazione sociale e lavorativa che gli consenta di vivere dignitosamente nel rispetto delle regole sociali.
Nello specifico il sig. ha lasciato il suo Paese di origine più di dieci anni fá e ha dovuto Pt_1 intraprendere un'integrazione socio-lavorativa che si descriverà con quanto segue.
Il 18/06/2021 il ricorrente viene assunto a tempo indeterminato come addetto di negozio presso una società attiva nel settore del commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca, come si evince dalla comunicazione depositata. CP_2
Allega il ricorrente le buste paga del relativo rapporto lavorativo.
Per quanto riguarda la sua posizione fiscale, il ricorrente ha allegato i CUD degli anni 2022, 2023 e 2024.
Il giorno 26/01/2023 viene sottoscritta a suo favore una comunicazione di ospitalità secondo quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. n.286/1998.
Nel 2024 il ricorrente stipula un contratto di locazione con data di scadenza 31/05/2027.
Il ricorrente afferma anche di comprendere e parlare la lingua italiana come si evince dal documento di notifica del decreto impugnato e documentato in atti attraverso il certificato di lingua italiana livello A2 conseguito presso la scuola di lingua italiana dell'associazione
“Mediterraneo Mosaico” di Culture Medis in data 11/11/2024.
Sono presenti nel fascicolo di causa anche la dichiarazione di residenza, la documentazione tradotta e legalizzata riguardante i figli residenti in [...]con la madre e lo stato di famiglia tradotti e legalizzato rilasciato dalle autorità egiziane.
Pagina 3 Inoltre, sono presenti sul territorio dello Stato due fratelli del ricorrente. Infatti, il Sig.
[...]
nato a [...] il [...] e titolare di permesso di Parte_2 soggiorno per “lavoro subordinato”, rilasciato dalla Questura di Roma il 12.09.2022, con validità sino al 31.01.2025 vive stabilmente in Italia. In Italia si trova altresì il fratello minore del ricorrente, il Sig. nato in Egitto il [...], in [...] regolare Persona_1 permesso di soggiorno rilasciato a seguito del Decreto pronunciato dal Tribunale per i Minorenni di Roma pronunciato in data 19/12/2024. Il ricorrente nonostante non conviva con i fratelli intrattiene con loro un rapporto stretto e quotidiano.
In definitiva, stante quanto finora osservato, il ricorrente ha dimostrato volontà di integrarsi e migliorare la sua situazione economica intraprendendo tutti i passi necessari per tutelare la sua dignità di persona e che consentono di sentirsi parte della società e contribuire al progresso materiale o spirituale della stessa secondo quanto previsto dall'art. 4 della Costituzione. La sua espulsione, quindi, interromperebbe il percorso intrapreso ledendo il diritto al rispetto della sua vita privata come tutelata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Inoltre, non può essere sottovalutata né l'incidenza del lungo periodo tempo ormai trascorso dall'ingresso del ricorrente in Italia e il conseguente allentamento dei legami sociali e familiari con il Paese di origine, per effetto dei quali egli incontrerebbe notevoli difficoltà a reinserirsi nel contesto di provenienza, né la portata dello svolgimento di tirocini formativi e della frequentazione di corsi scolastici, ai fini dell'istaurazione di nuovi rapporti sociali.
In aggiunta, l'indice di integrazione che nel caso di specie va valorizzato è quello dell'impegno lavorativo che, se venisse interrotto dal rimpatrio, esporrebbe il ricorrente alla perdita del bene costituito dalla vita privata e lavorativa che il soggetto ha costruito in Italia.
Di conseguenza non si può ignorare la continuità dell'attività lavorativa in un periodo di tempo significativo “[…] anche perché intorno ad esso ruotano altri indici di radicamento, sia pure presuntivi, come quello dell'aver intessuto delle relazioni sociali, quantomeno in ambito lavorativo […]” (Cass. ord. n.6999/2024).
4. Tenuto conto che non sono state allegate né risultano in atti ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve dunque dichiararsi la sussistenza del diritto del/la ricorrente alla protezione speciale in esame.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo la disciplina intertemporale di cui all'art. 7 della menzionata fonte normativa.
5. Spese compensate ricorrendo eccezionali ragioni, visto che il ricorso è stato accolto in forza di documentazione depositata in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto di al conseguimento del permesso di Parte_1 soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.2 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286;
- dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008;
Pagina 4 - spese interamente compensate.
Roma, 10 settembre /2025
Pagina 5
Il Presidente relatore
Francesco Frettoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in camera di consiglio e composto collegialmente da dott. Francesco Frettoni Presidente relatore dott.ssa Francesca Giacomini Giudice dott.ssa Silvia Albano Giudice
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. sopra indicato,
promossa da nato il [...] a [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Fabrizio Petrarchini del Foro di C.F._1
Roma (C.F.: - P.E.C.: ), C.F._2 Email_1 giusta procura apposta in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato sito in Roma alla via Leone XIII n. 460 che si dichiara antistatario.
- RICORRENTE -
nei confronti di domiciliati ex lege Controparte_1
c/o l'Avvocatura dello Stato
- RESISTENTE COSTITUITO -
Pagina 1 Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
“…l'Ill.mo Tribunale voglia, nel merito in via principale, riconoscere al ricorrente la protezione speciale di cui all'32 comma 3 del d.lgs n.25/2008 in considerazione dei requisiti di cui al novellato art.19 del d.lgs n.286/1998.
Per parte resistente:
“…voglia codesto Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, rigettare l'avverso ricorso. Con vittoria di spese e competenze e onorari”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con la presente azione il sig. propone impugnazione avverso il provvedimento della Pt_1 Questura di Roma di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 c.
1.2 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 emesso il giorno 12/07/2024 e notificatogli in data 29/08/2024 – Rif. Cat. 7785CS2016 bl Immig.
Premette il ricorrente di essere entrato in Italia nel 2013; di essersi sposato nel 2016 in Italia con una cittadina polacca;
di essersi separato nel 2019; di non avere figli in Italia;
di disporre di una soluzione abitativa stabile;
di non avere più legami con il Paese di origine;
di aver presentato istanza di protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.2 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 direttamente presso la Questura di Roma il 30/01/2023; che la inviava Controparte_1 parere negativo il 03/07/2024; che la Questura con decreto emesso il 12/07/2024 e notificato il 29/08/2024 decideva di non riconoscere la protezione speciale.
Il ricorrente si duole della decisione assunta in sede amministrativa nella parte in cui la Questura e, ancora prima, la nel parere espresso, allegato in atti, non hanno Controparte_1 debitamente considerato la sua piena integrazione sul territorio italiano. Contesta anche la motivazione che non entra nel merito della vicenda e si caratterizza per essere generica e superficiale. Chiede, dunque, di accertare il suo diritto al rilascio di un permesso per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 recante Testo unico in materia di immigrazione come novellato dal d.l. 21 ottobre 2020 n. 130 convertito con l. 173/2020 e, per l'effetto, di ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Si sono costituiti il e la Questura di Roma contestando in fatto e in Controparte_1 diritto l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
3. L'azione è fondata e, pertanto, può trovare accoglimento.
In limine litis va considerato che deve escludersi che il Tribunale sia specificamente tenuto a pronunciarsi sulle nullità del procedimento amministrativo e/o della decisione impugnata, essendo piuttosto chiamato a rivalutare, anche alla luce degli elementi acquisiti in sede giurisdizionale, i fatti costitutivi del diritto dell'istante alla protezione negata in prima istanza.
Sono ravvisabili i presupposti per riconoscere alla ricorrente un titolo di soggiorno per protezione speciale funzionale alla tutela della vita privata e riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
La disposizione trova applicazione nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.l. 10 marzo 2023 n. 20 entrato in vigore 11 marzo 2023 e convertito con modificazioni con la legge 5 maggio 2023 n. 50, in quanto l'art. 7 di tale fonte normativa, che abroga il terzo e il quarto periodo del
Pagina 2 predetto art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 si applica, per espressa previsione normativa, soltanto per le domande presentate successivamente all'entrata in vigore della novella.
Ai sensi del comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998, nella formulazione vigente ratione temporis, “…non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica [ed] ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte della disposizione in esame permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere, infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo (tra le ultime, Corte EDU, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere.
Il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale può essere accordato a causa degli sforzi profusi dal ricorrente per raggiungere un grado di integrazione sociale e lavorativa che gli consenta di vivere dignitosamente nel rispetto delle regole sociali.
Nello specifico il sig. ha lasciato il suo Paese di origine più di dieci anni fá e ha dovuto Pt_1 intraprendere un'integrazione socio-lavorativa che si descriverà con quanto segue.
Il 18/06/2021 il ricorrente viene assunto a tempo indeterminato come addetto di negozio presso una società attiva nel settore del commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca, come si evince dalla comunicazione depositata. CP_2
Allega il ricorrente le buste paga del relativo rapporto lavorativo.
Per quanto riguarda la sua posizione fiscale, il ricorrente ha allegato i CUD degli anni 2022, 2023 e 2024.
Il giorno 26/01/2023 viene sottoscritta a suo favore una comunicazione di ospitalità secondo quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. n.286/1998.
Nel 2024 il ricorrente stipula un contratto di locazione con data di scadenza 31/05/2027.
Il ricorrente afferma anche di comprendere e parlare la lingua italiana come si evince dal documento di notifica del decreto impugnato e documentato in atti attraverso il certificato di lingua italiana livello A2 conseguito presso la scuola di lingua italiana dell'associazione
“Mediterraneo Mosaico” di Culture Medis in data 11/11/2024.
Sono presenti nel fascicolo di causa anche la dichiarazione di residenza, la documentazione tradotta e legalizzata riguardante i figli residenti in [...]con la madre e lo stato di famiglia tradotti e legalizzato rilasciato dalle autorità egiziane.
Pagina 3 Inoltre, sono presenti sul territorio dello Stato due fratelli del ricorrente. Infatti, il Sig.
[...]
nato a [...] il [...] e titolare di permesso di Parte_2 soggiorno per “lavoro subordinato”, rilasciato dalla Questura di Roma il 12.09.2022, con validità sino al 31.01.2025 vive stabilmente in Italia. In Italia si trova altresì il fratello minore del ricorrente, il Sig. nato in Egitto il [...], in [...] regolare Persona_1 permesso di soggiorno rilasciato a seguito del Decreto pronunciato dal Tribunale per i Minorenni di Roma pronunciato in data 19/12/2024. Il ricorrente nonostante non conviva con i fratelli intrattiene con loro un rapporto stretto e quotidiano.
In definitiva, stante quanto finora osservato, il ricorrente ha dimostrato volontà di integrarsi e migliorare la sua situazione economica intraprendendo tutti i passi necessari per tutelare la sua dignità di persona e che consentono di sentirsi parte della società e contribuire al progresso materiale o spirituale della stessa secondo quanto previsto dall'art. 4 della Costituzione. La sua espulsione, quindi, interromperebbe il percorso intrapreso ledendo il diritto al rispetto della sua vita privata come tutelata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Inoltre, non può essere sottovalutata né l'incidenza del lungo periodo tempo ormai trascorso dall'ingresso del ricorrente in Italia e il conseguente allentamento dei legami sociali e familiari con il Paese di origine, per effetto dei quali egli incontrerebbe notevoli difficoltà a reinserirsi nel contesto di provenienza, né la portata dello svolgimento di tirocini formativi e della frequentazione di corsi scolastici, ai fini dell'istaurazione di nuovi rapporti sociali.
In aggiunta, l'indice di integrazione che nel caso di specie va valorizzato è quello dell'impegno lavorativo che, se venisse interrotto dal rimpatrio, esporrebbe il ricorrente alla perdita del bene costituito dalla vita privata e lavorativa che il soggetto ha costruito in Italia.
Di conseguenza non si può ignorare la continuità dell'attività lavorativa in un periodo di tempo significativo “[…] anche perché intorno ad esso ruotano altri indici di radicamento, sia pure presuntivi, come quello dell'aver intessuto delle relazioni sociali, quantomeno in ambito lavorativo […]” (Cass. ord. n.6999/2024).
4. Tenuto conto che non sono state allegate né risultano in atti ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve dunque dichiararsi la sussistenza del diritto del/la ricorrente alla protezione speciale in esame.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo la disciplina intertemporale di cui all'art. 7 della menzionata fonte normativa.
5. Spese compensate ricorrendo eccezionali ragioni, visto che il ricorso è stato accolto in forza di documentazione depositata in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto di al conseguimento del permesso di Parte_1 soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.2 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286;
- dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008;
Pagina 4 - spese interamente compensate.
Roma, 10 settembre /2025
Pagina 5
Il Presidente relatore
Francesco Frettoni