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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/04/2025, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11675/2022
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza dell'11 aprile 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZ A nel procedimento iscritto al n. 11675/2022 R.G. e vertente
TRA
, (c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Riposto presso lo studio dell'avv. Salvatore Trombetta che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), titolare dell'agriturismo Controparte_1 C.F._2
“LIPERUS” sito in NT ET (Ct), alla via Contrada Terre Morte n. 4 (P.I.
P.IVA_1
E
, in persona del presidente e rappresentante Controparte_2
legale p.t.,
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: differenze retributive e contributive pagina 1 di 9 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29 novembre 2022 ha dedotto che Parte_1
nel periodo compreso tra il 26.11.2016 ed il 16.08.2018 ha prestato attività lavorativa ininterrottamente alle dipendenze dell'agriturismo “Liperus” di Controparte_1
essendo stata impegnata per 16 ore al giorno, senza avere mai goduto di giorni di riposo, con le mansioni di lavapiatti, giardiniere, aiuto cuoco e pulizia.
Ha dedotto altresì che sovente veniva destinata anche all'attività di pulizia, spurgo e smaltimento pozzi neri, senza attrezzatura specifica, munita di sola pala e sacchi di plastica, essendo costretta, almeno due volte, a causa delle inalazioni e delle pesantissime condizioni di lavoro, a fare ricorso alle cure dei sanitari accorsi sul luogo di lavoro con ambulanza come comprovato in atti.
Ha esposto di avere svolto le mansioni descritte in parte senza essere stata regolarmente assunta, avendo stipulato solo due contratti di lavoro dipendente part time, il primo dall'01.02.2017 al 20.11.2017 e il secondo dal 10.04.2018 al 20.08.2018.
Ha riferito di avere ricevuto per l'intero periodo lavorativo soltanto € 2.000,00 di cui
550,00 euro a mezzo bonifico e 200,00 euro elargiti saltuariamente solo dopo le proprie rimostranze e dietro firma di fogli in bianco.
Ha esposto infine di essere stata licenziata in data 27.08.2018 senza nessuna giustificazione.
Ha dedotto la violazione del contratto collettivo nazionale di categoria, il quale prevede per i dipendenti di livello 7 una retribuzione non inferiore ad euro 7,08430 l'ora come desunto dalle buste paga rilasciate dal datore di lavoro.
Ha asserito di vantare perciò un credito complessivo di € 67.822,8608 per le voci meglio dettagliate in ricorso, oltre il diritto ai contributi assicurativi dovuti all' per il CP_2 periodo di vigenza dell'attività lavorativa e il TFR.
Ha dedotto di aver subito il demansionamento per l'attività di pulizia, spurgo e smaltimento della fossa settica asseritamente svolto dalla ricorrente.
Ha chiesto pertanto “Accertato che la IG.ra ha prestato attività Parte_1
lavorativa subordinata con le mansioni di lavapiatti, giardiniere, aiuto cuoco, e pulizia presso l'agriturismo Liperus dal 26.11.2016 al 16.08.2018; Accertato che nel periodo di che trattasi la ricorrente ha prestato attività lavorativa occupandosi per 16 ore giornaliere;
pagina 2 di 9 Accertato che la lavoratrice ha percepito esclusivamente la somma di euro 2.000,00;
Accertato che nessun contributo è stato versato dalla datrice di lavoro;
Accertato ai CP_2 sensi dell'art. 2087 c.c., la responsabilità della datrice di lavoro la quale, attraverso condotte dirette a demansionare la ricorrente e a perseguitarla ne cagionava un danno alla salute;
CONDANNARE la IG.ra , (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 titolare dell'agriturismo LIPERIUS, sito in NT ET (Ct), alla via Contrada Terre
Morte n. 4 (P.I. ), al pagamento in favore della ricorrente di una somma pari P.IVA_1
a euro 67.822,8608 a titolo di conguaglio tra quanto realmente versato a favore della IG.ra
, (2.000 ,00 euro) e quanto quest'ultima avrebbe dovuto realmente Parte_1
percepire. Oltre al versamento dei contributi il T.F.R. e gli interessi legali maturati CP_2 dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo. Voglia altresì condannare la datrice di lavoro a tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (biologico, morale, esistenziale e alla vita di relazione) ingiustamente patiti dalla ricorrente nella misura da stabilirsi equitativamente, tenuto conto della durata del demansionamento, nella percentuale della retribuzione astrattamente spettante o in quella minore o maggiore ritenuta da questo On.le Tribunale. Con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente procedimento”.
Disposta la rinotifica del ricorso, la convenuta pur correttamente evocata in CP_1
giudizio, non si è costituita nel presente procedimento e pertanto deve esserne dichiarata la contumacia;
parimenti, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , CP_2
l'istituto di previdenza non si è costituito e ne va dichiarata la contumacia.
In esito all'udienza dell'11 aprile 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note della parte costituita, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto del presente procedimento è costituito dall'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro tra le parti per il periodo dedotto in ricorso e con gli orari e le modalità ivi descritte.
Quanto all'accertamento della subordinazione, occorre muovere dal principio, pacificamente affermato in giurisprudenza, che spetta a colui che chiede l'accertamento di un rapporto di lavoro dipendente dare la prova della subordinazione, ossia pagina 3 di 9 dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, valorizzando quali possibili indici sintomatici in tal senso la continuità della prestazione, la predeterminazione della retribuzione, l'obbligo di osservanza di un determinato orario di lavoro. In particolare, il potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione.
Quanto alla prova di un orario maggiore rispetto a quello regolarizzato, la giurisprudenza richiede una prova rigorosa gravante, secondo le ordinarie regole probatorie, sul lavoratore che abbia richiesto i relativi compensi.
In particolare, è stato precisato che “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (Cass. sez. lav. n. 4076/2018, n. 16150/2018; Cass.n.13150/18), sicché “il numero delle ore di lavoro straordinario compiute dev'essere provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza” (Cass. n. 14466/99; v., nello stesso senso, anche Cass. nn. 3714/2009, 19299/2014).
Spetta pertanto al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Ciò in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale, quale fatto costitutivo della pretesa azionata. È stato poi precisato “che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. In altri, termini, l'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella
pagina 4 di 9 dovuta da parte del lavoratore” (Cass. n.1389/2003; Cass. n. 6623/2001; Cass. n. 8006/1998;
Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009).
Ugualmente deve argomentarsi con riguardo al lavoro supplementare.
Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, va rilevato anzitutto che parte ricorrente non ha assolto l'onere probatorio in ordine alla pretesa subordinazione alle dipendenze della convenuta.
Non c'è in atti alcuna prova documentale dell'asserito rapporto di lavoro con la convenuta dal 26 novembre 2016 al 16 agosto 2018 senza soluzione di continuità.
Più precisamente, dall'estratto contributivo in atti risultano infatti regolarizzati due distinti rapporti di lavoro tra le parti con inquadramento della ricorrente in entrambi i casi nel
VII livello del ccnl pubblici esercizi confcommercio come lavapiatti: il primo rapporto di lavoro va dall'1 febbraio 2017 al 30 novembre 2017, come per altro riscontrato dal contratto di lavoro in atti e dalla busta paga di novembre 2017 da cui risultano rispettivamente la data di assunzione (1 febbraio 2017) e quella di cessazione (30 novembre 2017); il secondo rapporto di lavoro dal 10 aprile al 20 agosto 2018 e la data di inizio risulta anche dal modello unilav in atti.
L'esistenza di tali rapporti di lavoro non consente di inferire l'esistenza di un unico rapporto di lavoro a far data dal 26 novembre 2016, proseguito anche nel periodo compreso tra dicembre 2017 e il 9 aprile 2018.
In particolare, la prova orale non consente di ritenere accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei termini dedotti in ricorso.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha articolato alcun capitolo di prova relativo all'accertamento della subordinazione e in particolare circa l'esercizio dei poteri datoriali, non essendo sufficiente quanto dedotto nel capitolo 11 del ricorso, pur confermato dall'unico teste sentito nel corso del giudizio.
pagina 5 di 9 Per altro, le dichiarazioni di costui appaiono nel loro complesso inattendibili in quanto in gran parte indirette e rimaste prive di ulteriori riscontri anche con riguardo ai capitoli di prova relativi all'orario di lavoro2.
Il teste sentito all'udienza dell'1 marzo 2024, ha dichiarato “E' vera la Tes_1 circostanza descritta nell'articolato n. 1 all'epoca dei fatti io accompagnavo La ricorrente , anche se ero già separato aiutavo la ricorrente essendo mosso da spirito di solidarietà familiare , abbiamo assieme due figli;
Io all'epoca dei fatti descritti in articolato non lavoravo”.
Ha dichiarato altresì quanto al capitolo 2 “E' vera la circostanza in quanto l'orario lavorativa iniziava alle 8 del mattino sino alle ore 2,00 notturne, lei mi chiamava al telefono
e mi diceva che potevo mettermi in viaggio per andarla a prendere” e quanto al capitolo 3
“Si è vera la circostanza in quanto io la accompagnavo sul lavoro all'inizio all'orario mattutino delle 8,00 e successivamente la andavo a prendere alle ore 2,00 della notte”.
Non può ignorarsi in particolare la qualità del teste, coniuge separato della ricorrente.
Al riguardo, appare opportuno richiamare il costante principio giurisprudenziale secondo cui l'attendibilità “afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo
(la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (Cass. sez. lav. n.
3051/2011; in senso conforme, ex multis, anche Cass. sez. lav. 30 marzo 2010, n. 7763).
Del tutto generica appare poi l'allegazione dell'asserito demansionamento della ricorrente e degli asseriti danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché dell'asserito danno alla salute.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso può trovare accoglimento unicamente con riguardo alle differenze retributive maturate con riguardo al rapporto di
2 “2)Vero o no che gli orari di lavoro consistevano abitualmente in 16 ore giornaliere dalle ore 08,00 alle ore
02,00 ; 3) Vero o no che di sovente accompagnava e tornava a prendere dal posto di lavoro la IG.ra Parte_1 agli orari 08,00 -02,00”.
pagina 6 di 9 lavoro regolarizzato, avendo parte ricorrente dedotto di avere ricevuto solo la somma complessiva di 2000,00 e non avendo parte convenuta rimasta contumace fornito prova del proprio corretto adempimento.
In ordine al quantum debeatur, il consulente tecnico è stato incaricato di quantificare
“le somme lorde spettanti al ricorrente a titolo di differenze retributive, anche a titolo di mensilità tredicesima mensilità, per i periodi di lavoro dall'1 febbraio 2017 e dal 30 novembre 2017 nonché dal 10 aprile 2018 al 16 agosto 2018, con inquadramento come lavapiatti nel livello 7° del CCNL vigente per il settore Pubblici Esercizi Confcommercio applicato, tenendo conto di un orario settimanale di 24 ore, detraendo le somme portate dedotte in ricorso”.
Il consulente nominato, dott.ssa , ha concluso “Le somme lorde spettanti alla Per_1
ricorrente a titolo di differenze retributive, anche a titolo di tredicesima mensilità, per i periodi di lavoro dall'1 febbraio 2017 al 30 novembre 2017, nonché dal 10 aprile 2018 al
16 agosto 2018, sono state accertate in complessivi euro 9.430,46”, rinviando al contenuto delle allegate tabelle.
Quanto al tfr, richiesto in ricorso, per mero errore non incluso nel mandato di incarico, esso può agevolmente calcolarsi dividendo per 13,5 le retribuzioni dovute per gli anni 2017
e 2018 per come riportati nell'appendice 3 alla relazione peritale ottenendo un importo complessivo di € 846,70 (€ 11430,46:13,50). deve pertanto essere condannata al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 della somma complessiva di € 10277,16 per differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429, comma 3°, c.p.c. .
Quanto alla domanda di regolarizzazione contributiva, dall'estratto contributivo in atti, non emerge alcuna evasione contributiva e in ogni caso eventuali differenze contributive
CP_ risulterebbero prescritte al momento della notifica del ricorso all' in data 25 ottobre 2023, oltre un quinquennio dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Va disposta la compensazione di metà delle spese di lite in ragione del parziale accoglimento del ricorso;
la restante quota segue la soccombenza e attesa l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello stato sono liquidate in favore dell'erario a secondo i parametri del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura pagina 7 di 9 e del valore della controversia in relazione al decisum, dello svolgimento di attività istruttoria e delle questioni trattate, senza applicazione di alcun dimezzamento.
Al riguardo, giova rammentare “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art.
130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. n. 22017/2018, conformi Cass. n. 8387/2019 e n.
11590/2019).
CP_ Nulla sulle spese nei confronti dell' rimasto contumace.
Gli esborsi relativi alla ctu, già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico della parte convenuta.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalla parte ricorrente Parte_1
con ricorso depositato in data 29 novembre 2022 nei confronti di
[...] CP_1
e in persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle
[...] CP_2
parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
CP_
- Dichiara la contumacia di e dell' Controparte_1
- In parziale accoglimento del ricorso condanna al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € € 10277,16, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione monetaria, per le causali sopra richiamate
- condanna al pagamento in favore di parte ricorrente di metà Controparte_1 delle spese di lite che liquida in favore dell'erario – senza alcun dimezzamento - in complessivi € 1347,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %,
IVA e CPA come per legge, compensando la restante quota,
pagina 8 di 9 CP_
- nulla sulle spese nei confronti dell'
- pone definitivamente a carico di gli esborsi relativi alla Controparte_1
consulenza, con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 12 aprile 2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “1) Vero o no che la IG.ra ha lavorato presso l'agriturismo “Liperus” sito in NT Parte_1 ET (Ct), alla via Contrada Terre Morte n. 4, dal 26.11.2016 al 16.08.2018”.
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza dell'11 aprile 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZ A nel procedimento iscritto al n. 11675/2022 R.G. e vertente
TRA
, (c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Riposto presso lo studio dell'avv. Salvatore Trombetta che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), titolare dell'agriturismo Controparte_1 C.F._2
“LIPERUS” sito in NT ET (Ct), alla via Contrada Terre Morte n. 4 (P.I.
P.IVA_1
E
, in persona del presidente e rappresentante Controparte_2
legale p.t.,
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: differenze retributive e contributive pagina 1 di 9 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29 novembre 2022 ha dedotto che Parte_1
nel periodo compreso tra il 26.11.2016 ed il 16.08.2018 ha prestato attività lavorativa ininterrottamente alle dipendenze dell'agriturismo “Liperus” di Controparte_1
essendo stata impegnata per 16 ore al giorno, senza avere mai goduto di giorni di riposo, con le mansioni di lavapiatti, giardiniere, aiuto cuoco e pulizia.
Ha dedotto altresì che sovente veniva destinata anche all'attività di pulizia, spurgo e smaltimento pozzi neri, senza attrezzatura specifica, munita di sola pala e sacchi di plastica, essendo costretta, almeno due volte, a causa delle inalazioni e delle pesantissime condizioni di lavoro, a fare ricorso alle cure dei sanitari accorsi sul luogo di lavoro con ambulanza come comprovato in atti.
Ha esposto di avere svolto le mansioni descritte in parte senza essere stata regolarmente assunta, avendo stipulato solo due contratti di lavoro dipendente part time, il primo dall'01.02.2017 al 20.11.2017 e il secondo dal 10.04.2018 al 20.08.2018.
Ha riferito di avere ricevuto per l'intero periodo lavorativo soltanto € 2.000,00 di cui
550,00 euro a mezzo bonifico e 200,00 euro elargiti saltuariamente solo dopo le proprie rimostranze e dietro firma di fogli in bianco.
Ha esposto infine di essere stata licenziata in data 27.08.2018 senza nessuna giustificazione.
Ha dedotto la violazione del contratto collettivo nazionale di categoria, il quale prevede per i dipendenti di livello 7 una retribuzione non inferiore ad euro 7,08430 l'ora come desunto dalle buste paga rilasciate dal datore di lavoro.
Ha asserito di vantare perciò un credito complessivo di € 67.822,8608 per le voci meglio dettagliate in ricorso, oltre il diritto ai contributi assicurativi dovuti all' per il CP_2 periodo di vigenza dell'attività lavorativa e il TFR.
Ha dedotto di aver subito il demansionamento per l'attività di pulizia, spurgo e smaltimento della fossa settica asseritamente svolto dalla ricorrente.
Ha chiesto pertanto “Accertato che la IG.ra ha prestato attività Parte_1
lavorativa subordinata con le mansioni di lavapiatti, giardiniere, aiuto cuoco, e pulizia presso l'agriturismo Liperus dal 26.11.2016 al 16.08.2018; Accertato che nel periodo di che trattasi la ricorrente ha prestato attività lavorativa occupandosi per 16 ore giornaliere;
pagina 2 di 9 Accertato che la lavoratrice ha percepito esclusivamente la somma di euro 2.000,00;
Accertato che nessun contributo è stato versato dalla datrice di lavoro;
Accertato ai CP_2 sensi dell'art. 2087 c.c., la responsabilità della datrice di lavoro la quale, attraverso condotte dirette a demansionare la ricorrente e a perseguitarla ne cagionava un danno alla salute;
CONDANNARE la IG.ra , (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 titolare dell'agriturismo LIPERIUS, sito in NT ET (Ct), alla via Contrada Terre
Morte n. 4 (P.I. ), al pagamento in favore della ricorrente di una somma pari P.IVA_1
a euro 67.822,8608 a titolo di conguaglio tra quanto realmente versato a favore della IG.ra
, (2.000 ,00 euro) e quanto quest'ultima avrebbe dovuto realmente Parte_1
percepire. Oltre al versamento dei contributi il T.F.R. e gli interessi legali maturati CP_2 dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo. Voglia altresì condannare la datrice di lavoro a tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (biologico, morale, esistenziale e alla vita di relazione) ingiustamente patiti dalla ricorrente nella misura da stabilirsi equitativamente, tenuto conto della durata del demansionamento, nella percentuale della retribuzione astrattamente spettante o in quella minore o maggiore ritenuta da questo On.le Tribunale. Con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente procedimento”.
Disposta la rinotifica del ricorso, la convenuta pur correttamente evocata in CP_1
giudizio, non si è costituita nel presente procedimento e pertanto deve esserne dichiarata la contumacia;
parimenti, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , CP_2
l'istituto di previdenza non si è costituito e ne va dichiarata la contumacia.
In esito all'udienza dell'11 aprile 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note della parte costituita, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto del presente procedimento è costituito dall'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro tra le parti per il periodo dedotto in ricorso e con gli orari e le modalità ivi descritte.
Quanto all'accertamento della subordinazione, occorre muovere dal principio, pacificamente affermato in giurisprudenza, che spetta a colui che chiede l'accertamento di un rapporto di lavoro dipendente dare la prova della subordinazione, ossia pagina 3 di 9 dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, valorizzando quali possibili indici sintomatici in tal senso la continuità della prestazione, la predeterminazione della retribuzione, l'obbligo di osservanza di un determinato orario di lavoro. In particolare, il potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione.
Quanto alla prova di un orario maggiore rispetto a quello regolarizzato, la giurisprudenza richiede una prova rigorosa gravante, secondo le ordinarie regole probatorie, sul lavoratore che abbia richiesto i relativi compensi.
In particolare, è stato precisato che “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (Cass. sez. lav. n. 4076/2018, n. 16150/2018; Cass.n.13150/18), sicché “il numero delle ore di lavoro straordinario compiute dev'essere provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza” (Cass. n. 14466/99; v., nello stesso senso, anche Cass. nn. 3714/2009, 19299/2014).
Spetta pertanto al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Ciò in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale, quale fatto costitutivo della pretesa azionata. È stato poi precisato “che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. In altri, termini, l'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella
pagina 4 di 9 dovuta da parte del lavoratore” (Cass. n.1389/2003; Cass. n. 6623/2001; Cass. n. 8006/1998;
Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009).
Ugualmente deve argomentarsi con riguardo al lavoro supplementare.
Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, va rilevato anzitutto che parte ricorrente non ha assolto l'onere probatorio in ordine alla pretesa subordinazione alle dipendenze della convenuta.
Non c'è in atti alcuna prova documentale dell'asserito rapporto di lavoro con la convenuta dal 26 novembre 2016 al 16 agosto 2018 senza soluzione di continuità.
Più precisamente, dall'estratto contributivo in atti risultano infatti regolarizzati due distinti rapporti di lavoro tra le parti con inquadramento della ricorrente in entrambi i casi nel
VII livello del ccnl pubblici esercizi confcommercio come lavapiatti: il primo rapporto di lavoro va dall'1 febbraio 2017 al 30 novembre 2017, come per altro riscontrato dal contratto di lavoro in atti e dalla busta paga di novembre 2017 da cui risultano rispettivamente la data di assunzione (1 febbraio 2017) e quella di cessazione (30 novembre 2017); il secondo rapporto di lavoro dal 10 aprile al 20 agosto 2018 e la data di inizio risulta anche dal modello unilav in atti.
L'esistenza di tali rapporti di lavoro non consente di inferire l'esistenza di un unico rapporto di lavoro a far data dal 26 novembre 2016, proseguito anche nel periodo compreso tra dicembre 2017 e il 9 aprile 2018.
In particolare, la prova orale non consente di ritenere accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei termini dedotti in ricorso.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha articolato alcun capitolo di prova relativo all'accertamento della subordinazione e in particolare circa l'esercizio dei poteri datoriali, non essendo sufficiente quanto dedotto nel capitolo 11 del ricorso, pur confermato dall'unico teste sentito nel corso del giudizio.
pagina 5 di 9 Per altro, le dichiarazioni di costui appaiono nel loro complesso inattendibili in quanto in gran parte indirette e rimaste prive di ulteriori riscontri anche con riguardo ai capitoli di prova relativi all'orario di lavoro2.
Il teste sentito all'udienza dell'1 marzo 2024, ha dichiarato “E' vera la Tes_1 circostanza descritta nell'articolato n. 1 all'epoca dei fatti io accompagnavo La ricorrente , anche se ero già separato aiutavo la ricorrente essendo mosso da spirito di solidarietà familiare , abbiamo assieme due figli;
Io all'epoca dei fatti descritti in articolato non lavoravo”.
Ha dichiarato altresì quanto al capitolo 2 “E' vera la circostanza in quanto l'orario lavorativa iniziava alle 8 del mattino sino alle ore 2,00 notturne, lei mi chiamava al telefono
e mi diceva che potevo mettermi in viaggio per andarla a prendere” e quanto al capitolo 3
“Si è vera la circostanza in quanto io la accompagnavo sul lavoro all'inizio all'orario mattutino delle 8,00 e successivamente la andavo a prendere alle ore 2,00 della notte”.
Non può ignorarsi in particolare la qualità del teste, coniuge separato della ricorrente.
Al riguardo, appare opportuno richiamare il costante principio giurisprudenziale secondo cui l'attendibilità “afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo
(la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (Cass. sez. lav. n.
3051/2011; in senso conforme, ex multis, anche Cass. sez. lav. 30 marzo 2010, n. 7763).
Del tutto generica appare poi l'allegazione dell'asserito demansionamento della ricorrente e degli asseriti danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché dell'asserito danno alla salute.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso può trovare accoglimento unicamente con riguardo alle differenze retributive maturate con riguardo al rapporto di
2 “2)Vero o no che gli orari di lavoro consistevano abitualmente in 16 ore giornaliere dalle ore 08,00 alle ore
02,00 ; 3) Vero o no che di sovente accompagnava e tornava a prendere dal posto di lavoro la IG.ra Parte_1 agli orari 08,00 -02,00”.
pagina 6 di 9 lavoro regolarizzato, avendo parte ricorrente dedotto di avere ricevuto solo la somma complessiva di 2000,00 e non avendo parte convenuta rimasta contumace fornito prova del proprio corretto adempimento.
In ordine al quantum debeatur, il consulente tecnico è stato incaricato di quantificare
“le somme lorde spettanti al ricorrente a titolo di differenze retributive, anche a titolo di mensilità tredicesima mensilità, per i periodi di lavoro dall'1 febbraio 2017 e dal 30 novembre 2017 nonché dal 10 aprile 2018 al 16 agosto 2018, con inquadramento come lavapiatti nel livello 7° del CCNL vigente per il settore Pubblici Esercizi Confcommercio applicato, tenendo conto di un orario settimanale di 24 ore, detraendo le somme portate dedotte in ricorso”.
Il consulente nominato, dott.ssa , ha concluso “Le somme lorde spettanti alla Per_1
ricorrente a titolo di differenze retributive, anche a titolo di tredicesima mensilità, per i periodi di lavoro dall'1 febbraio 2017 al 30 novembre 2017, nonché dal 10 aprile 2018 al
16 agosto 2018, sono state accertate in complessivi euro 9.430,46”, rinviando al contenuto delle allegate tabelle.
Quanto al tfr, richiesto in ricorso, per mero errore non incluso nel mandato di incarico, esso può agevolmente calcolarsi dividendo per 13,5 le retribuzioni dovute per gli anni 2017
e 2018 per come riportati nell'appendice 3 alla relazione peritale ottenendo un importo complessivo di € 846,70 (€ 11430,46:13,50). deve pertanto essere condannata al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 della somma complessiva di € 10277,16 per differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429, comma 3°, c.p.c. .
Quanto alla domanda di regolarizzazione contributiva, dall'estratto contributivo in atti, non emerge alcuna evasione contributiva e in ogni caso eventuali differenze contributive
CP_ risulterebbero prescritte al momento della notifica del ricorso all' in data 25 ottobre 2023, oltre un quinquennio dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Va disposta la compensazione di metà delle spese di lite in ragione del parziale accoglimento del ricorso;
la restante quota segue la soccombenza e attesa l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello stato sono liquidate in favore dell'erario a secondo i parametri del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura pagina 7 di 9 e del valore della controversia in relazione al decisum, dello svolgimento di attività istruttoria e delle questioni trattate, senza applicazione di alcun dimezzamento.
Al riguardo, giova rammentare “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art.
130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. n. 22017/2018, conformi Cass. n. 8387/2019 e n.
11590/2019).
CP_ Nulla sulle spese nei confronti dell' rimasto contumace.
Gli esborsi relativi alla ctu, già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico della parte convenuta.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalla parte ricorrente Parte_1
con ricorso depositato in data 29 novembre 2022 nei confronti di
[...] CP_1
e in persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle
[...] CP_2
parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
CP_
- Dichiara la contumacia di e dell' Controparte_1
- In parziale accoglimento del ricorso condanna al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € € 10277,16, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione monetaria, per le causali sopra richiamate
- condanna al pagamento in favore di parte ricorrente di metà Controparte_1 delle spese di lite che liquida in favore dell'erario – senza alcun dimezzamento - in complessivi € 1347,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %,
IVA e CPA come per legge, compensando la restante quota,
pagina 8 di 9 CP_
- nulla sulle spese nei confronti dell'
- pone definitivamente a carico di gli esborsi relativi alla Controparte_1
consulenza, con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 12 aprile 2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “1) Vero o no che la IG.ra ha lavorato presso l'agriturismo “Liperus” sito in NT Parte_1 ET (Ct), alla via Contrada Terre Morte n. 4, dal 26.11.2016 al 16.08.2018”.