Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Previdenza ed Assistenza
riunita in camera di consiglio e così composta:
1.Dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
2. Dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
3. Dr. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.24 del Ruolo Generale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza per l'anno2023 e vertente
Tra
, con l'avv.PARISE WALTER Parte_1
appellante
E
, con gli avv.ti CARNOVALE MARIAGRAZIA, MUSCARI TOMAIOLI CP_1
FRANCESCO,
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di OT , giudice del lavoro, n.
844/2022 , pubblicata in data 18/11/2022; accertamento rapporto di lavoro subordinato in agricoltura;
accertamento negativo dell'obbligo di restituzione di prestazioni previdenziali.
1
1. ha chiesto al Giudice del Lavoro di OT di accertare la regolare Parte_1 instaurazione del rapporto di lavoro dipendente con l'azienda di , nel Controparte_2
periodo dal 15.4.2015 al 16.11.2019 e, conseguentemente, di dichiarare nulli e privi di effetti i provvedimenti di riesame del congedo parentale, dell'indennità di maternità, dell'indennità di malattia, e della indennità di disoccupazione agricola, percepite nei periodi dal 1.9.2015 al 31.12.2018, ed il provvedimento di rigetto dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2019.
A fondamento della domanda, deduceva di aver lavorato alle dipendenze dell'azienda di nel periodo in contestazione, e deduceva l'infondatezza Controparte_2 dell'accertamento ispettivo del 22.1.2020, in quanto sorretto da mere presunzioni e inidoneo a dimostrare l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
2. Nella resistenza dell' , il Tribunale di OT dichiarava inammissibile il ricorso CP_1
per intervenuta decadenza ex art.22 dl 7/70.
Ciò in quanto:
- l'indebito e tutti gli altri provvedimenti di rigetto scaturivano dalla cancellazione delle giornate effettuate negli anni 2015/2018, della quale la ricorrente aveva preso conoscenza tra l'11/11/2020 ed il 23/11/2020, ossia quando le erano state notificate le missive, impugnate nel presente giudizio, di recupero delle prestazioni previdenziali erogate in relazione al periodo dal 2015 al 2019;
- la non aveva, tuttavia, proposto davanti alla commissione provinciale ricorso Pt_1
amministrativo entro il termine di 30 giorni ex art.11, d.lgs.375/1993, sicchè il provvedimento di disconoscimento era divenuto definitivo in data 23/12/2020, con conseguente decorrenza del termine decadenziale di 120 giorni previsto dall'art.22,
d.l.7/1970;
- il ricorso introduttivo del presente giudizio veniva depositato solo in data 28/4/2021, oltre il termine decadenziale, scaduto il 22/4/2021.
3. La ha appellato tale decisione deducendo: Pt_1
2 -la violazione dell'art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999. In particolare, muovendo dall'oggetto del ricorso introduttivo (impugnazione dei provvedimenti aventi ad oggetto la revoca CP_1
di una serie di prestazioni economiche, nonché la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli) e dalle conclusioni rassegnate in primo grado, l'appellante fa rilevare che i provvedimenti specificamente impugnati, aventi ad oggetto prestazioni CP_1
economiche, non avrebbero dovuto essere – neppure in via facoltativa – impugnati dinanzi alla , richiedendosi per essi – consideratane la natura – diretto ricorso CP_3
giurisdizionale. Conseguentemente, alcuna decadenza si è sarebbe maturata;
-che giammai la domanda al conseguimento di un beneficio previdenziale riservato ai lavoratori agricoli può essere respinta sulla base del mero riscontro dell'intervenuta cancellazione del richiedente dagli elenchi anagrafici agricoli. E ciò perché le prestazioni de quibus trovano fonte non già nell'iscrizione negli elenchi agricoli, ma, piuttosto, nella legge che ne individua i singoli presupposti.
4.L' , ritualmente costituito, ha insistito nel rigetto del gravame, assumendone CP_1
l'integrale infondatezza.
5.Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione già fissata con il deposito di note scritte ex art.127 ter cpc, all'esito il Collegio ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
DIRITTO.
6.L'appello va respinto.
7. Il processo previdenziale non ha natura impugnatoria, ma è sempre volto all'accertamento di un diritto sostanziale, ossia della situazione giuridica abilitante che origina da un presupposto fattuale spesso coincidente con l'esistenza del rapporto di lavoro a cui afferisce la tutela assicurativa. Si tratta, quindi, di un giudizio sul rapporto e non sull'atto. L'oggetto dell'accertamento rimesso al giudice, pertanto, non è la legittimità dei provvedimenti adottati dall'ente assicuratore, bensì il compendio degli elementi costitutivi del diritto dell'assicurato.
3 Ne consegue che questi deve dare la prova degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale che rivendica o che assume di aver debitamente riscosso1.
8. E nella specie difetta uno dei due elementi costitutivi del diritto alle prestazioni economiche previdenziali che l'appellante in parte vanta di aver debitamente percepito e in parte rivendica, ossia, l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 12 del r.d. n. 1949 del
1940 per gli anni di interesse. Tale iscrizione, infatti, "è il presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo fra l'ente previdenziale e il lavoratore" (Cass. n.
42/1980); "costituisce il presupposto per il riconoscimento della prestazione previdenziale" (Cass. n. 15147/2007); "oltre a costituire elemento necessario sul piano sostanziale per conferire efficacia ai fini previdenziali alle prestazioni lavorative"
(Cass. n. 4297/2003).
8.1-E', infatti, pacifico in atti che la ha preso conoscenza della cancellazione Pt_1 nell'arco temporale 11/11/2020 -23.11.2020 con le comunicazioni di recupero degli indebiti nelle quali è evidenziata la mancanza del requisito dell'iscrizione negli elenchi anagrafici per gli anni di interesse.
Poichè la conoscenza della cancellazione comunque avvenuta è idonea a far scattare la decorrenza dei termini entro cui la lavoratrice deve reagire, la avrebbe dovuto nei Pt_1
trenta giorni successivi esperire i rimedi amministrativi.
In mancanza di tale impugnativa, alla scadenza dei trenta giorni ossia al piu tardi il
23.12.2020 la cancellazione è divenuta definitiva.
Dal 23.12.2020 è iniziato a decorrere il termine di 120 giorni cui all'art. 22 cit. e non può che ribardirsi l'intervenuta decadenza2 ai sensi dell'art.22 cit., avendo la Pt_1
depositato il ricorso giurisdizionale in data 28.4.2021. 9-Alla definitività del provvedimento di cancellazione, che non sia stato impugnato nel termine previsto dall'art. 22 del d.l. 7/70 (conv. in l. 83/70), consegue, quindi, la decadenza sostanziale dal diritto alle prestazioni economiche che presuppongono lo status di lavoratore agricolo.
10. A favore dell'assicurata non gioverebbe richiamare il principio giurisprudenziale
(cfr. Cass. 15147/2007), secondo cui il giudice non può respingere la domanda per il conseguimento di un beneficio previdenziale riservato ai lavoratori agricoli in base al mero riscontro dell'intervenuta cancellazione del richiedente dagli elenchi anagrafici agricoli, stante la sua disapplicabilità.
Esso non è conferente al caso di specie, perché non contraddice l'esigenza che della cancellazione si faccia questione, comunque, nel ridetto termine decadenziale di 120 giorni. Ed invero, nella motivazione del succitato arresto di legittimità, si constata l'intervenuta ricognizione, da parte del giudice di merito, del fatto che, nel caso esaminato, non s'era verificata la decadenza ex art. 22 d.l. n.7/1970 conv. in l. n.
83/1970. Del resto, opinare diversamente ed ammettere che il giudice possa entrare comunque nel merito della controversia avente ad oggetto le prestazioni economiche previdenziali che spettano agli iscritti nei ridetti elenchi, a dispetto della mancata impugnazione della cancellazione dagli stessi nel termine di legge, significherebbe ammettere che il relativo termine decadenziale possa essere sistematicamente eluso e posto sostanzialmente nel nulla3.
11.In definitiva, deve affermarsi l'insussistenza del diritto della ad ottenere le Pt_1
indennità richieste nonchè a trattenere quelle percepite nel periodo dal 2015 al 2019, le cui somme devono pertanto ritenersi ripetibili da parte dell'Ente erogatore.
12.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo mediante applicazione dei compensi previsti nelle vigenti tariffe forensi in relazione alle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della causa.
riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno “. 3 Secondo la più attenta dottrina: “Si ammette l'accertamento incidentale, circa la consistenza del numero di giornate e, dunque, del monte contributivo del lavoratore agricolo, da parte del giudice adito per il pagamento di una prestazione, ma tale opportunità processuale aggiuntiva non può comportare che lo sbarramento decadenziale sia bypassato (Cass. 15.7.2005, n. 14994)” 5 13.Si dà atto che, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge
228/2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo per contributo unificato di cui all'art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit., salva verifica del requisito soggettivo di esenzione(cfr. Cass. SU 4315/2020)..
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato il 10/01/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di OT , giudice del lavoro, n. 844/2022 , pubblicata in data 18/11/2022 , così provvede:
- rigetta l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 2906,00, oltre accessori di legge;
-si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione
Così deciso nella camera di consiglio del 30/12/2024
La Presidente est.
Gabriella Portale
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. n. 1228 del 2011: "In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli ..." ( conf.Cass. 2739/16 e SU 18046/10 ) 2 Cass. 9622/2015: “In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, 4