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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/05/2024, n. 2795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2795 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
N. 17633 /2019 RG
Alla udienza del 16.05.2024, viene aperto il verbale ed il Giudice accertata regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui la causa è stata rinviata per la discussione orale, ed è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, ai sensi, dell'art 83 comma 7, lett. h) d.l. 18 del 17
marzo 2020, convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020, n. 27 e seguenti;
e disposto lo scambio in telematico di note scritte prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte,
depositate dalle parti che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 15 e 45
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina Cimino
della 3° Sezione Civile, ha pronunziato e pubblicato ai sensi dell'art., 83 comma
7, lett. h) d.l. 18/20 la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 17633 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2019
TRA
IL sig. , avv. Rosanna VitaleParte_1
1 ATTORE
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro- tempore, Avv. Paolo Controparte_1
Roberto Gennaro;
CONVENUTA
E
I Sigg.ri , CP_2 Controparte_3 Controparte_4
convenuti contumaci
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando;
Rigetta integralmente le domande attoree poiché ritenute infondate e non provate;
Considerati i profili della vicenda, nonché la circostanza che l'istante ha riportato gravi nocumenti fisici documentati dallo stesso, si ravvisano i presupposti per compensare le spese di giudizio fra le parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda di parte attrice, alla luce della richiesta stragiudiziale inviata, ritualmente, alla compagnia assicuratrice ex art. 22 L. n° 990/1999, e successive modifiche, prodotta in atti in copia.
2 Prima di entrare nel merito della fattispecie per cui è causa, necessita soffermarsi sulla eccepita carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Controparte_5
evidenziandone la infondatezza.
A tal uopo, come correttamente argomentato dall'istante, la domanda di risarcimento proposta dal sig. in qualità di terzo trasportato è stata formulata nei Parte_1
confronti della e del suo assicurato sig. , proprietario e CP_1 CP_2
conducente della Fiat Punto Tg. BS794HN , poiché l' attore ha agito nei confronti dell'
impresa di assicurazione del responsabile civile ( e di conseguenza, nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è stato chiamato anche il responsabile del danno) . E' di tutta evidenza che l' azione promossa dal sig. non è stata attivata Pt_1
ai sensi dell' art. 141 D.Lgs. n. 209/05, come eccepito dalla convenuta, ma sia stata formulata in via ordinaria.
Passando al merito della controversia necessita premettere che il presente giudizio ha ad oggetto il risarcimento del danno asseritamente patito da parte del sig. , nel sinistro avvenuto in data 16/03/2018, alle ore 1.00 – 1.30 Pt_1
circa, nel quale lo stesso sarebbe stato coinvolto quale trasportato a bordo del motociclo Honda SH, targato DG98527, riportando gravi lesioni personali.
Il particolare, il suddetto motociclo, ove l'attore era trasportato (di proprietà di ma condotto, da ) percorreva via Controparte_3 Controparte_4
Garibaldi, in territorio comunale di Isola delle Femmine, allorquando entrava in collisione con la Fiat Punto, targata BS794HN, di proprietà e condotta da CP_2
che non avrebbe rispettato il segnale di Stop.
[...]
Ed invero, a seguito di una disamina della complessiva attività istruttoria assunta,
unitamente alla produzione documentale versata in atti, ed acquisita al giudizio, la domanda attorea è infondata, non adeguatamente provata e va respinta.
3 Ed invero, la dinamica descritta nell'atto di citazione, non è stata adeguatamente provata dall'istante che in quanto parte danneggiata ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità
soggettiva (Cass. Civ., 11 gennaio 2008, n. 390).
Specificatamente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull'attore, mentre l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che parte attrice abbia dato prova dell'esistenza dei medesimi.
Ed invero, nel corso dell'istruttoria l'attore nulla ha provato in ordine alla dinamica del sinistro e alle asserite responsabilità delle parti convenute, tenuto conto che, è stato espletato solamente l'interrogatorio formale, deferito dal danneggiato al sig
[...]
, quale suo vettore, che come è noto può avere rilevanza soltanto in Controparte_4
ordine al rapporto interno sussistente tra loro, e nei limiti della qualità di trasportato da lui rivendicata.
Ed ancora, parte attrice ha depositato il modulo CAI sottoscritto dalle parti,
ritenendolo atto dotato di rilevanza probatoria. Sul punto, in ordine all'efficacia probatoria rivestita dal modulo CAI sottoscritto dalle pari, e richiamato da parte attrice quale prova del sinistro, occorre ribadire come la Corte di Cassazione, si è
espressa sul caso con Sentenza n. 4995 depositata in data 01/02/2018, a tenore della quale detta sottoscrizione non può costituire per se stessa sufficiente fonte di prova. La Corte si sofferma sulla valenza probatoria del modulo di
Constatazione Amichevole d'Incidente sottoscritto sottolineando che se, da un lato, è da tenere in considerazione che il secondo comma dell'art. 143 L. Ass.
recita "Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti
coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di
4 assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e
con le conseguenze risultanti dal modulo stesso" da altro lato è da valutare come semplice la "forza" di tale presunzione, stante la possibilità del suo superamento con ogni altro strumento probatorio.
Ed invero, in ordine al valore confessorio della dichiarazione, la S.C. cita proprio precedente secondo il quale "in materia di responsabilità da sinistro stradale,
ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione
amichevole d'incidente ... deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata
incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le
conseguenze del sinistro come accertate in giudizio". Aggiunge "secondo la
giurisprudenza di legittimità, il valore probatorio di tale documento è modesto e
riguarda, semmai, i soli rapporti tra i danneggiati e non anche nei confronti
dell'assicurazione".
Al superiore quadro probatorio alquanto carente e lacunoso, occorre altresì
aggiungere le perplessità emerse dal verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul posto, i quali nel rapporto versato in atti, hanno cosi riportato: “non erano
visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici e le indicazioni e gli elementi
oggettivi si sono rivelati insufficienti per la localizzazione del punto d'urto” (Cfr.
pag. 2, rigo 13/14 della relazione dei CC prodotta in atti).
Peraltro il superiore quadro probatorio, lacunoso in ordine all'an debeatur, ha trovato ulteriore conferma nella relazione redatta dal Collegio Peritale nominato il quale, all'esito di una dettagliata valutazione della documentazione ha testualmente argomentato:
5 “in conclusione, tenuto della mancanza di una documentata dinamica stradale,
della riferita dinamica dell'incidente, della tipologia delle lesioni corporee e delle
fratture ossee accertate in capo all'attore all'epoca del sinistro, tenuto conto che
l'incertezza della scienza non possa vincolare l'analisi del giudice, e in
applicazione del meno rigoroso criterio del "più probabile che non", che viene
proposto in via maggioritaria da dottrina medico-legale e giurisprudenza per la
valutazione del nesso di causalità in tema di responsabilità civile, per i motivi
suddetti, si può ritenere che le lesioni ossee refertate in Pronto Soccorso in data
16/03/2018 (frattura biossea di avambraccio sinistro e frattura di tibia sinistra)
non sono compatibili con le riferite modalità di produzione e, quindi, in risposta al
primo quesito posto dall'Ill.mo Sig. Giudice, non si può riconoscere il nesso di
causalità tra esse e la dinamica riferita dell'incidente stradale per cui vi è causa,
e, quindi, per correttezza, si ritiene di non poter procedere a rispondere agli altri
quesiti e a quantificare il "danno biologico" dovuto ai postumi accertati
Sulla scorta delle superiori argomentazioni, stante le diverse perplessità emerse in ordine alla dinamica dell'occorso, e veridicità dello stesso cosi come rappresentato da parte attrice, ma non provato, si rigettano integralmente le domande attoree poiché ritenute infondate e non provate.
Ad ulteriore conferma del superiore giudizio, ha concorso la valutazione espressa dallo “specialista in ortopedia” (Dott. ) – chiamato quale suo ausiliario Per_1
dal CTU, previamente autorizzato – nella parte in cui precisa: “Le fratture
riportate dal sig. in data 16/03/2018 […] si producono, Parte_1
solitamente, per un meccanismo da “ colpo diretto” sferrato spesso con un corpo
contundente […] e, vista appunto la loro tipologia, è poco probabile che si siano
6 prodotte così come è stato riferito (caduta a terra da una moto colpita e in
movimento)
In ragione delle superiori argomentazioni, si rigettano integralmente le domande attoree poiché ritenute infondate e non provate
Considerati i profili della vicenda, nonché la circostanza che l'istante ha riportato gravi nocumenti fisici documentati dallo stesso, si ravvisano i presupposti per compensare le spese di giudizio fra le parti
Così deciso.
Pa, lì 16.05. 2024
IL GOP Valentina Cimino
7
Alla udienza del 16.05.2024, viene aperto il verbale ed il Giudice accertata regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui la causa è stata rinviata per la discussione orale, ed è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, ai sensi, dell'art 83 comma 7, lett. h) d.l. 18 del 17
marzo 2020, convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020, n. 27 e seguenti;
e disposto lo scambio in telematico di note scritte prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte,
depositate dalle parti che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 15 e 45
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina Cimino
della 3° Sezione Civile, ha pronunziato e pubblicato ai sensi dell'art., 83 comma
7, lett. h) d.l. 18/20 la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 17633 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2019
TRA
IL sig. , avv. Rosanna VitaleParte_1
1 ATTORE
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro- tempore, Avv. Paolo Controparte_1
Roberto Gennaro;
CONVENUTA
E
I Sigg.ri , CP_2 Controparte_3 Controparte_4
convenuti contumaci
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando;
Rigetta integralmente le domande attoree poiché ritenute infondate e non provate;
Considerati i profili della vicenda, nonché la circostanza che l'istante ha riportato gravi nocumenti fisici documentati dallo stesso, si ravvisano i presupposti per compensare le spese di giudizio fra le parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda di parte attrice, alla luce della richiesta stragiudiziale inviata, ritualmente, alla compagnia assicuratrice ex art. 22 L. n° 990/1999, e successive modifiche, prodotta in atti in copia.
2 Prima di entrare nel merito della fattispecie per cui è causa, necessita soffermarsi sulla eccepita carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Controparte_5
evidenziandone la infondatezza.
A tal uopo, come correttamente argomentato dall'istante, la domanda di risarcimento proposta dal sig. in qualità di terzo trasportato è stata formulata nei Parte_1
confronti della e del suo assicurato sig. , proprietario e CP_1 CP_2
conducente della Fiat Punto Tg. BS794HN , poiché l' attore ha agito nei confronti dell'
impresa di assicurazione del responsabile civile ( e di conseguenza, nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è stato chiamato anche il responsabile del danno) . E' di tutta evidenza che l' azione promossa dal sig. non è stata attivata Pt_1
ai sensi dell' art. 141 D.Lgs. n. 209/05, come eccepito dalla convenuta, ma sia stata formulata in via ordinaria.
Passando al merito della controversia necessita premettere che il presente giudizio ha ad oggetto il risarcimento del danno asseritamente patito da parte del sig. , nel sinistro avvenuto in data 16/03/2018, alle ore 1.00 – 1.30 Pt_1
circa, nel quale lo stesso sarebbe stato coinvolto quale trasportato a bordo del motociclo Honda SH, targato DG98527, riportando gravi lesioni personali.
Il particolare, il suddetto motociclo, ove l'attore era trasportato (di proprietà di ma condotto, da ) percorreva via Controparte_3 Controparte_4
Garibaldi, in territorio comunale di Isola delle Femmine, allorquando entrava in collisione con la Fiat Punto, targata BS794HN, di proprietà e condotta da CP_2
che non avrebbe rispettato il segnale di Stop.
[...]
Ed invero, a seguito di una disamina della complessiva attività istruttoria assunta,
unitamente alla produzione documentale versata in atti, ed acquisita al giudizio, la domanda attorea è infondata, non adeguatamente provata e va respinta.
3 Ed invero, la dinamica descritta nell'atto di citazione, non è stata adeguatamente provata dall'istante che in quanto parte danneggiata ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità
soggettiva (Cass. Civ., 11 gennaio 2008, n. 390).
Specificatamente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull'attore, mentre l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che parte attrice abbia dato prova dell'esistenza dei medesimi.
Ed invero, nel corso dell'istruttoria l'attore nulla ha provato in ordine alla dinamica del sinistro e alle asserite responsabilità delle parti convenute, tenuto conto che, è stato espletato solamente l'interrogatorio formale, deferito dal danneggiato al sig
[...]
, quale suo vettore, che come è noto può avere rilevanza soltanto in Controparte_4
ordine al rapporto interno sussistente tra loro, e nei limiti della qualità di trasportato da lui rivendicata.
Ed ancora, parte attrice ha depositato il modulo CAI sottoscritto dalle parti,
ritenendolo atto dotato di rilevanza probatoria. Sul punto, in ordine all'efficacia probatoria rivestita dal modulo CAI sottoscritto dalle pari, e richiamato da parte attrice quale prova del sinistro, occorre ribadire come la Corte di Cassazione, si è
espressa sul caso con Sentenza n. 4995 depositata in data 01/02/2018, a tenore della quale detta sottoscrizione non può costituire per se stessa sufficiente fonte di prova. La Corte si sofferma sulla valenza probatoria del modulo di
Constatazione Amichevole d'Incidente sottoscritto sottolineando che se, da un lato, è da tenere in considerazione che il secondo comma dell'art. 143 L. Ass.
recita "Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti
coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di
4 assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e
con le conseguenze risultanti dal modulo stesso" da altro lato è da valutare come semplice la "forza" di tale presunzione, stante la possibilità del suo superamento con ogni altro strumento probatorio.
Ed invero, in ordine al valore confessorio della dichiarazione, la S.C. cita proprio precedente secondo il quale "in materia di responsabilità da sinistro stradale,
ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione
amichevole d'incidente ... deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata
incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le
conseguenze del sinistro come accertate in giudizio". Aggiunge "secondo la
giurisprudenza di legittimità, il valore probatorio di tale documento è modesto e
riguarda, semmai, i soli rapporti tra i danneggiati e non anche nei confronti
dell'assicurazione".
Al superiore quadro probatorio alquanto carente e lacunoso, occorre altresì
aggiungere le perplessità emerse dal verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul posto, i quali nel rapporto versato in atti, hanno cosi riportato: “non erano
visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici e le indicazioni e gli elementi
oggettivi si sono rivelati insufficienti per la localizzazione del punto d'urto” (Cfr.
pag. 2, rigo 13/14 della relazione dei CC prodotta in atti).
Peraltro il superiore quadro probatorio, lacunoso in ordine all'an debeatur, ha trovato ulteriore conferma nella relazione redatta dal Collegio Peritale nominato il quale, all'esito di una dettagliata valutazione della documentazione ha testualmente argomentato:
5 “in conclusione, tenuto della mancanza di una documentata dinamica stradale,
della riferita dinamica dell'incidente, della tipologia delle lesioni corporee e delle
fratture ossee accertate in capo all'attore all'epoca del sinistro, tenuto conto che
l'incertezza della scienza non possa vincolare l'analisi del giudice, e in
applicazione del meno rigoroso criterio del "più probabile che non", che viene
proposto in via maggioritaria da dottrina medico-legale e giurisprudenza per la
valutazione del nesso di causalità in tema di responsabilità civile, per i motivi
suddetti, si può ritenere che le lesioni ossee refertate in Pronto Soccorso in data
16/03/2018 (frattura biossea di avambraccio sinistro e frattura di tibia sinistra)
non sono compatibili con le riferite modalità di produzione e, quindi, in risposta al
primo quesito posto dall'Ill.mo Sig. Giudice, non si può riconoscere il nesso di
causalità tra esse e la dinamica riferita dell'incidente stradale per cui vi è causa,
e, quindi, per correttezza, si ritiene di non poter procedere a rispondere agli altri
quesiti e a quantificare il "danno biologico" dovuto ai postumi accertati
Sulla scorta delle superiori argomentazioni, stante le diverse perplessità emerse in ordine alla dinamica dell'occorso, e veridicità dello stesso cosi come rappresentato da parte attrice, ma non provato, si rigettano integralmente le domande attoree poiché ritenute infondate e non provate.
Ad ulteriore conferma del superiore giudizio, ha concorso la valutazione espressa dallo “specialista in ortopedia” (Dott. ) – chiamato quale suo ausiliario Per_1
dal CTU, previamente autorizzato – nella parte in cui precisa: “Le fratture
riportate dal sig. in data 16/03/2018 […] si producono, Parte_1
solitamente, per un meccanismo da “ colpo diretto” sferrato spesso con un corpo
contundente […] e, vista appunto la loro tipologia, è poco probabile che si siano
6 prodotte così come è stato riferito (caduta a terra da una moto colpita e in
movimento)
In ragione delle superiori argomentazioni, si rigettano integralmente le domande attoree poiché ritenute infondate e non provate
Considerati i profili della vicenda, nonché la circostanza che l'istante ha riportato gravi nocumenti fisici documentati dallo stesso, si ravvisano i presupposti per compensare le spese di giudizio fra le parti
Così deciso.
Pa, lì 16.05. 2024
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