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Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/02/2024, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R.G. n. 1895/2021 introdotta
DA
in persona del legale r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Giovanni Elia;
Parte_1
-ricorrente/opponente
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. sig. , Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Ugo Basile;
-resistente/opposta
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n.161/2021 depositato in data 21.07.2021,
l'opponente, adiva l'intestato Tribunale formulando le seguenti conclusioni: “in via preliminare, disattendere e rigettare l'eventuale avversa richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in considerazione della palese e dimostrata infondatezza dell'avversa pretesa e del fatto che l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
2) nel merito, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inammissibile e, quindi, annullare e/o revocare, il decreto ingiuntivo opposto n. 161/2021 (R.G. n. 2705/2020 Lav.), reso dal Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 09.06.2021, depositato in
Cancelleria il 15.06.2021, notificato a mezzo PEC il 18.06.2021; 3) sempre in accoglimento dell'opposizione de qua, disattendere integralmente la pretesa creditoria e, quindi, rigettare la
1 domanda di pagamento avanzata dalla nei confronti della Controparte_3
società opponente in quanto palesemente infondata sia in fatto che in diritto;
4) Controparte_4
in ogni caso condannare la società opposta al pagamento delle spese e dei compensi professionali di avvocato maturati per il presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CNAP come per legge in sentenza immediatamente esecutiva”.
L'opponente rilevava che in virtù di un contratto di sub-agenzia a tempo determinato decorrente dal
01 gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2019, avente ad oggetto la commercializzazione di opere per conto della preponente fondata da la Org_1 Controparte_5 Organizzazione_2 società avesse svolto l'attività di sub-agente della Controparte_3
per il territorio della Rilevava che in data 25.02.2020 veniva Controparte_4 Org_3
recapitata alla la missiva con la quale la comunicava la volontà di non CP_1 Controparte_4
procedere al rinnovo del rapporto di sub-agenzia, scaduto in data 31.12.219, ragione per cui la società sub-agente veniva invitata a rimettere i conteggi delle somme maturate e ancora dovute a titolo di provvigioni e indennità agenziali di fine rapporto in vista della loro liquidazione da parte della società mandante Che in virtù dei conteggi inoltrati dalla società sub-agente, la Controparte_4 CP_4
provvedeva al pagamento delle provvigioni maturate dalla SAR. sino alla data di
[...] CP_6
risoluzione del rapporto agenziale, nonché del , che in aggiunta agli importi Controparte_7 regolarmente corrisposti, la richiedeva, altresì, il pagamento dell'indennità Controparte_1
Par suppletiva di clientela ( ), prevista dall'art. 13 del contratto di sub-agenzia, per un importo
Org_ complessivo di euro 3.235,00, giusta fattura emessa in data 24 giugno 2020 rimasta insoluta, pertanto non avendo la provveduto ad ottemperare al pagamento di quanto dovuto a Controparte_4
titolo di I.S.C., la società sub-agente dava corso all'azione ingiuntiva dinanzi al Tribunale di Avellino,
Sezione Lavoro e Previdenza, definita con l'emissione del decreto monitorio indicato in epigrafe.
Si costituiva la parte opposta la quale rilevava di avere diritto a percepire l'indennità come richiesta in quanto erano stati sottoscritte 160 cedole con relativo aumento di fatturato.
Il GDL, acquisita tutta la documentazione prodotta, letti gli atti e ritenuta la prova testi superflua, trattandosi di circostanze documentalmente provate, ritenuta la causa matura per la decisione così provvede.
L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Innanzitutto, deve premettersi che il contratto di subagenzia costituisce una particolare fattispecie di contratto derivato, unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne costituisce il necessario presupposto (cfr. Cass. n. 15190/2004; Cass. n. 17992/2002).
Tale collegamento comporta, quindi, che l'invalidità o lo scioglimento del primo si ripercuote sul secondo, senza necessità di un'apposita manifestazione di volontà ad opera delle parti. Ne consegue
2 altresì che sono traslati in capo al subagente i diritti e gli obblighi propri dell'agente, ad esclusione di quelli relativi al potere rappresentativo del preponente, salvo diverso accordo (articolo 1745 cod. civ.).
In particolare, per quel che rileva in questa sede, devono ritenersi in astratto applicabili anche al contratto di subagenzia gli artt. 1750 e 1751 c.c.
Inoltre, in tema di contratto di agenzia, l'indennità suppletiva di clientela ha origine e disciplina esclusivamente collettiva, essendo stata introdotta dalla contrattazione collettiva (AEC 18 dicembre
1974) e conservata negli accordi successivi, tutti con natura ed efficacia meramente negoziale. Essa, pertanto, è dovuta solo agli agenti il cui rapporto sia regolato, direttamente o "per relationem", da detti accordi (Cassazione civile,Sez. II, sentenza n. 25607 del 30 novembre 2011).
Al riguardo è opportuno preliminarmente chiarire, che in tale fattispecie è espressamente richiamato dal contratto di sub-agenzia, all'art. 13.3 l'Accordo Economico Colletivo Industria 30.07.2014, il quale statuisce che “all'atto dello scioglimento del contratto di agenzia, sarà corrisposta direttamente dall'agente al subagente, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque dovute al subagente fino alla data di cessazione del rapporto…”.
Inoltre, l'indennità suppletiva di clientela (ISC), è riconosciuta sia con riferimento al contratto a tempo indeterminato che a quello a tempo determinato, in quanto, il predetto AEC Industria 2014 afferma esplicitamente all'art 10 capo II che “il trattamento di cui al presente capo II sarà riconosciuto, nei termini e alle condizioni di cui sopra, anche per lo scioglimento del contratto a termine”.
Ciò premesso, sempre a norma dell'art. 10, sez. II, del richiamato AEC Industria 30.07.2014
l'indennità in questione non è dovuta allorché il rapporto di agenzia (o di sub-agenzia) viene a cessare per giusta causa per fatti imputabili a colpa dell'agente (o del sub-agente).
Sul piano dei principi generali nel rapporto di agenzia e sub-agenzia al quale le regole ed i principi del rapporto di agenzia si applicano per analogia, il fatto costitutivo del diritto alla indennità di clientela è rappresentato non solo dal rapporto contrattuale, che ne costituisce soltanto il presupposto, ma dalla conclusione dell'affare, pertanto incombe sul sub-agente l'onere probatorio di indicare, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti che assume siano stati conclusi suo tramite, e di dimostrare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine.
Tirando le direttive ermeneutiche, dunque, per il riconoscimento dell'indennità di clientela, il sub- agente deve allegare e provare che al momento della cessazione del rapporto abbia procurato nuovi clienti all'agente o che abbia sensibilmente sviluppato gli affari.
3 Come si evince dagli atti di causa, il rapporto di sub-agenzia è cessato, e a fronte del sensibile aumento del volume di affari prodotto dal sub-agente, parte opponente non ha provato la risoluzione del contratto per colpa grave.
Più precisamente, non è ravvisabile la colpa grave della nella mancata sottoscrizione di 13 CP_1
cedole clienti poiché non è stata provata quella insufficiente diligenza in capo al sub-agente, tale da ascriversi a titolo di responsabilità contrattuale.
A contrario, dalla documentazione versata in atti, il sub-agente ha provato con CP_1
documentazione, che al momento della cessazione del rapporto, durato un anno, lo stesso ha sottoscritto n. 160 contratti, procurando nuovi clienti al preponente, pertanto se si volessero considerare valide le 13 contestazioni, le stesse appaiono numericamente inferiore, con un'influenza minima tale da non scalfire l'incremento degli affari apportato dal sub-agente, ma rientrando in un'alea di clientela il cui prodotto offerto poteva non essere di gradimento.
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra deduzione e/o eccezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino-Settore Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 161/2021;
2. Condanna la parte opponente, in favore della opposta, al pagamento della somma di euro
1500,00 delle spese di lite e delle competenze, oltre spese generali, Iva e CPA con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Avellino, Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica d'Agostino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R.G. n. 1895/2021 introdotta
DA
in persona del legale r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Giovanni Elia;
Parte_1
-ricorrente/opponente
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. sig. , Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Ugo Basile;
-resistente/opposta
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n.161/2021 depositato in data 21.07.2021,
l'opponente, adiva l'intestato Tribunale formulando le seguenti conclusioni: “in via preliminare, disattendere e rigettare l'eventuale avversa richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in considerazione della palese e dimostrata infondatezza dell'avversa pretesa e del fatto che l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
2) nel merito, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inammissibile e, quindi, annullare e/o revocare, il decreto ingiuntivo opposto n. 161/2021 (R.G. n. 2705/2020 Lav.), reso dal Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 09.06.2021, depositato in
Cancelleria il 15.06.2021, notificato a mezzo PEC il 18.06.2021; 3) sempre in accoglimento dell'opposizione de qua, disattendere integralmente la pretesa creditoria e, quindi, rigettare la
1 domanda di pagamento avanzata dalla nei confronti della Controparte_3
società opponente in quanto palesemente infondata sia in fatto che in diritto;
4) Controparte_4
in ogni caso condannare la società opposta al pagamento delle spese e dei compensi professionali di avvocato maturati per il presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CNAP come per legge in sentenza immediatamente esecutiva”.
L'opponente rilevava che in virtù di un contratto di sub-agenzia a tempo determinato decorrente dal
01 gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2019, avente ad oggetto la commercializzazione di opere per conto della preponente fondata da la Org_1 Controparte_5 Organizzazione_2 società avesse svolto l'attività di sub-agente della Controparte_3
per il territorio della Rilevava che in data 25.02.2020 veniva Controparte_4 Org_3
recapitata alla la missiva con la quale la comunicava la volontà di non CP_1 Controparte_4
procedere al rinnovo del rapporto di sub-agenzia, scaduto in data 31.12.219, ragione per cui la società sub-agente veniva invitata a rimettere i conteggi delle somme maturate e ancora dovute a titolo di provvigioni e indennità agenziali di fine rapporto in vista della loro liquidazione da parte della società mandante Che in virtù dei conteggi inoltrati dalla società sub-agente, la Controparte_4 CP_4
provvedeva al pagamento delle provvigioni maturate dalla SAR. sino alla data di
[...] CP_6
risoluzione del rapporto agenziale, nonché del , che in aggiunta agli importi Controparte_7 regolarmente corrisposti, la richiedeva, altresì, il pagamento dell'indennità Controparte_1
Par suppletiva di clientela ( ), prevista dall'art. 13 del contratto di sub-agenzia, per un importo
Org_ complessivo di euro 3.235,00, giusta fattura emessa in data 24 giugno 2020 rimasta insoluta, pertanto non avendo la provveduto ad ottemperare al pagamento di quanto dovuto a Controparte_4
titolo di I.S.C., la società sub-agente dava corso all'azione ingiuntiva dinanzi al Tribunale di Avellino,
Sezione Lavoro e Previdenza, definita con l'emissione del decreto monitorio indicato in epigrafe.
Si costituiva la parte opposta la quale rilevava di avere diritto a percepire l'indennità come richiesta in quanto erano stati sottoscritte 160 cedole con relativo aumento di fatturato.
Il GDL, acquisita tutta la documentazione prodotta, letti gli atti e ritenuta la prova testi superflua, trattandosi di circostanze documentalmente provate, ritenuta la causa matura per la decisione così provvede.
L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Innanzitutto, deve premettersi che il contratto di subagenzia costituisce una particolare fattispecie di contratto derivato, unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne costituisce il necessario presupposto (cfr. Cass. n. 15190/2004; Cass. n. 17992/2002).
Tale collegamento comporta, quindi, che l'invalidità o lo scioglimento del primo si ripercuote sul secondo, senza necessità di un'apposita manifestazione di volontà ad opera delle parti. Ne consegue
2 altresì che sono traslati in capo al subagente i diritti e gli obblighi propri dell'agente, ad esclusione di quelli relativi al potere rappresentativo del preponente, salvo diverso accordo (articolo 1745 cod. civ.).
In particolare, per quel che rileva in questa sede, devono ritenersi in astratto applicabili anche al contratto di subagenzia gli artt. 1750 e 1751 c.c.
Inoltre, in tema di contratto di agenzia, l'indennità suppletiva di clientela ha origine e disciplina esclusivamente collettiva, essendo stata introdotta dalla contrattazione collettiva (AEC 18 dicembre
1974) e conservata negli accordi successivi, tutti con natura ed efficacia meramente negoziale. Essa, pertanto, è dovuta solo agli agenti il cui rapporto sia regolato, direttamente o "per relationem", da detti accordi (Cassazione civile,Sez. II, sentenza n. 25607 del 30 novembre 2011).
Al riguardo è opportuno preliminarmente chiarire, che in tale fattispecie è espressamente richiamato dal contratto di sub-agenzia, all'art. 13.3 l'Accordo Economico Colletivo Industria 30.07.2014, il quale statuisce che “all'atto dello scioglimento del contratto di agenzia, sarà corrisposta direttamente dall'agente al subagente, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque dovute al subagente fino alla data di cessazione del rapporto…”.
Inoltre, l'indennità suppletiva di clientela (ISC), è riconosciuta sia con riferimento al contratto a tempo indeterminato che a quello a tempo determinato, in quanto, il predetto AEC Industria 2014 afferma esplicitamente all'art 10 capo II che “il trattamento di cui al presente capo II sarà riconosciuto, nei termini e alle condizioni di cui sopra, anche per lo scioglimento del contratto a termine”.
Ciò premesso, sempre a norma dell'art. 10, sez. II, del richiamato AEC Industria 30.07.2014
l'indennità in questione non è dovuta allorché il rapporto di agenzia (o di sub-agenzia) viene a cessare per giusta causa per fatti imputabili a colpa dell'agente (o del sub-agente).
Sul piano dei principi generali nel rapporto di agenzia e sub-agenzia al quale le regole ed i principi del rapporto di agenzia si applicano per analogia, il fatto costitutivo del diritto alla indennità di clientela è rappresentato non solo dal rapporto contrattuale, che ne costituisce soltanto il presupposto, ma dalla conclusione dell'affare, pertanto incombe sul sub-agente l'onere probatorio di indicare, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti che assume siano stati conclusi suo tramite, e di dimostrare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine.
Tirando le direttive ermeneutiche, dunque, per il riconoscimento dell'indennità di clientela, il sub- agente deve allegare e provare che al momento della cessazione del rapporto abbia procurato nuovi clienti all'agente o che abbia sensibilmente sviluppato gli affari.
3 Come si evince dagli atti di causa, il rapporto di sub-agenzia è cessato, e a fronte del sensibile aumento del volume di affari prodotto dal sub-agente, parte opponente non ha provato la risoluzione del contratto per colpa grave.
Più precisamente, non è ravvisabile la colpa grave della nella mancata sottoscrizione di 13 CP_1
cedole clienti poiché non è stata provata quella insufficiente diligenza in capo al sub-agente, tale da ascriversi a titolo di responsabilità contrattuale.
A contrario, dalla documentazione versata in atti, il sub-agente ha provato con CP_1
documentazione, che al momento della cessazione del rapporto, durato un anno, lo stesso ha sottoscritto n. 160 contratti, procurando nuovi clienti al preponente, pertanto se si volessero considerare valide le 13 contestazioni, le stesse appaiono numericamente inferiore, con un'influenza minima tale da non scalfire l'incremento degli affari apportato dal sub-agente, ma rientrando in un'alea di clientela il cui prodotto offerto poteva non essere di gradimento.
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra deduzione e/o eccezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino-Settore Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 161/2021;
2. Condanna la parte opponente, in favore della opposta, al pagamento della somma di euro
1500,00 delle spese di lite e delle competenze, oltre spese generali, Iva e CPA con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Avellino, Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica d'Agostino
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