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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/11/2025, n. 10844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10844 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. 21921/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott. Francesco Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 21921 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: contratto di somministrazione
TRA
, P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante elett.te dom.to a Pisa alla P.zza Curtatone Controparte_1
n.7 presso lo studio dell'Avv. Giorgio Nazzi, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti, indirizzo PEC Email_1
ATTORE
Contro in persona del legale rapp.te p.t. (P.IVA Controparte_2 CP_3
) i elettivamente domiciliata in Napoli, al c.so Umberto I n.174 presso P.IVA_2 lo studio dell'Avv. Alessia Lubrano (C.F. ) che la rappresenta C.F._1
e difende, giusta procura in atti;
indirizzo PEC: Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da conclusioni rassegnate all'udienza del 3/07/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n.
69/2009, e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
La domanda va rigettata per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, occorre precisare che l'eccezione di nullità sollevata da parte convenuta è infondata e, pertanto, va rigettata.
Premesso che la nullità è sanzione che consegue, per costante giurisprudenza, alla sola impossibilità di individuare, sulla base di un esame complessivo dell'atto, gli elementi della domanda, deve osservarsi che i fatti posti a base della domanda hanno evidenziato in maniera chiara, precisa e dettagliata il fatto storico oggetto della causa in esame, talché non è ravvisabile alcuna insanabile incertezza nell'individuazione né della causa petendi né del petitum.
Esaminando nel merito la questione si evidenzia che la società Parte_1 ha sottoscritto, nel dicembre 2018, una proposta di contratto avente ad
[...] oggetto la fornitura del servizio di energia elettrica che è stata attivata dalla convenuta, in data 01.02.2020. CP_2
L'attivazione del suddetto servizio è avvenuta con l'invio della comunicazione del cambio di fornitore di energia elettrica all'incirca dopo un anno dalla sottoscrizione della proposta.
In merito a ciò, la parte attrice ha dedotto di non aver ricevuto, prima di tale attivazione, alcuna comunicazione con la quale l' avesse accettato la proposta CP_2 sottoscritta precedentemente;
inoltre, nel modulo di proposta sottoscritto non ha rinvenuto alcuna indicazione circa le condizioni economiche e tariffarie riguardanti la fornitura di energia.
A tal uopo occorre sottolineare che nelle condizioni generali di contratto allegate da parte convenuta emerge all'art. 1 che il contratto, sottoscritto dalla parte, è costituito
- 2 -
non solo da una proposta irrevocabile ma anche dall'offerta economica e che la parte vi aderisce con la semplice sottoscrizione.
Si specifica poi al comma 2 che il cliente, al momento della sottoscrizione, dichiara di essere a conoscenza della proposta contrattuale in tutti i suoi aspetti anche quelli relativi all'offerta economica;
si legge infatti;
il Cliente, con la sottoscrizione, anche digitale o telematica, del Contratto dichiara: 1) di aver ricevuto, ogni documento indicato nel precedente punto 1.2 ( Il Contratto è costituito da: a) Proposta irrevocabile di Contratto;
b) Condizioni generali di Contratto;
c) Eventuali Allegati tecnici;
d) Scheda di confrontabilità dell'offerta (solo per i Clienti privati); e)
Offerta economica;
ecc…… 3) di aver ricevuto tutte le informazioni preliminari in merito al Contratto previste dal Codice del Consumo e dal Codice di Condotta e di aver letto e compreso le condizioni generali di Contratto di cui richiede l'attivazione
e di aver letto e compreso le condizioni generali del contratto di cui richiede
l'attivazione….
Alla luce di ciò emerge che il perfezionamento del contratto si realizza con la sottoscrizione del cliente che, nell'accettare le condizioni previste dal modulo a lei sottoposto, è a conoscenza di tutte le caratteristiche del contratto di fornitura comprese quelle relative all'offerta economica;
nonché con la manifestazione di volontà della società erogatrice del servizio per facta concludentia ovvero attraverso l'invio della documentazione contrattuale o altra comunicazione, espressione della sua accettazione.
Nel caso in esame, la volontà espressa da per facta concludentia si è CP_2 manifestata informando il cliente, società attraverso una Parte_1 comunicazione con cui lo stesso veniva avvertito del cambio di gestione relativo alla fornitura di energia e con l'invio contestuale anche della prima fattura.
Si precisa inoltre che parte attrice, dopo aver ricevuto la relativa fattura, non si è sottratta al pagamento, anzi ha provveduto anche a pagare i canoni per i mesi successivi senza esercitare alcun diritto al ripensamento o porre in essere alcun reclamo per contratto non richiesto, né alcuna disdetta;
ciò evidenzia la conoscenza del cliente del contratto stipulato e il suo adempimento alle condizioni prescritte.
Pertanto si può concludere che, come anzidetto, ha accettato la proposta CP_2 contrattuale per facta concludentia, come previsto dalla condizioni generali di contratto, ovvero attraverso una comunicazione, in data 31.07.21, con la quale ha
- 3 -
attivato il servizio di fornitura dell'energia al suddetto cliente;
risulta dunque valido ed efficace il contratto stipulato tra le parti e ciò trova conferma nell'orientamento giurisprudenziale in base al quale: Il contratto di somministrazione di energia elettrica non necessita di forma scritta, nè ad substantiam, nè ad probationem perché da un lato l' art. 3 n. 11 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643 sottopone gli atti alla disciplina delle leggi di diritto privato, dall'altro detto contratto non è soggetto alla disciplina della contabilità generale dello Stato di cui al R.D. 18 novembre 1923 n.
2440 (artt. 16- 17), a norma della quale i contratti, ancorché di diritto privato, devono esser redatti per iscritto;
pertanto spetta al giudice del merito accertare se in concreto, indipendentemente dalla sottoscrizione del formulario - tipo, esso si è perfezionato per facta concludentia ( quali ad esempio il pagamento del contributo richiesto dall' Ente in relazione all' impegno di potenza domandato, ovvero l' inizio dei lavori per l' allaccio della linea elettrica, prestazione di attività che pur se estranea alla causa tipica del contratto di somministrazione, può rilevare, ai fini dell' art. 1327 c.c., per l' estensione prevista dall' art. 1570 c.c.).
Nel caso in esame, dall'interpretazione delle clausole generali del contratto e dalle manifestazioni di volontà di emerge che il contratto si sia perfezionato per CP_2 facta concludentia e che pertanto lo stesso risulta valido ed efficace.
Inoltre, se la parte attrice, non avesse voluto concludere il suddetto contratto, avrebbe potuto esercitare il c.d. diritto al ripensamento ex d. lgs. n. 206 del 2005 cod. cons. come previsto anche nelle condizioni generali di contratto.
Giova poi precisare che non rileva neanche la contestazione fatta da parte attrice in relazione al calcolo dei corrispettivi dei consumi in quanto, come emerge dalle condizioni generali del contratto, si fa riferimento a stime o conguagli rese disponibili dal distributore locale che vengono trasmessi al distributore finale, in tal cosa l' che si adegua a tali dati e in base ai quali formula il corrispettivo CP_2 spettante per i servizi resi;
ne discende dunque che non vi sia alcun errore nella fatturazione dei consumi addebitati alla parte attrice.
Per i motivi anzidetti si rigetta la domanda attorea e si riconosce alla società
[...] il pagamento del debito residuo la cui somma complessiva è pari ad €. CP_2
3.013,70 al netto dell'importo già effettuato in data 22.03.21 e riscontrato negli allegati di parte attrice pari ad €. 11.700,00.
- 4 -
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55/2014, aggiornati in forza del D.M.
147/22 secondo lo scaglione tariffario della somma effettivamente liquidata ed applicato il valore medio dei parametri per causa ricompresa nello scaglione da €.
1101,00 ad €. 5.200,00, applicando i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Ai sensi dell'art 93 cpc ne va disposta l'attribuzione all'Avv.to Alessia Lubrano dichiaratosi antistatario.
La presente sentenza è esecutiva ex lege.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nella causa proposta in primo grado da nei confronti di così dispone: Parte_1 Controparte_2
1) Rigetta la domanda attorea e condanna la società Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento del
[...] debito residuo assunto nei confronti di la cui somma Controparte_2 complessiva è pari ad €. 3.013,70 al netto dell'importo già in precedenza effettuato;
2) Condanna la in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €. 2552,00, oltre il rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA ex lege, con attribuzione all' Avv.to Alessia Lubrano dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 22 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Russo
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
N.d.E.: La bozza della presente sentenza è stata redatta con l'ausilio
- 5 -
dell'Addetto all'UPP dott.ssa Ludovica Guarino
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott. Francesco Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 21921 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: contratto di somministrazione
TRA
, P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante elett.te dom.to a Pisa alla P.zza Curtatone Controparte_1
n.7 presso lo studio dell'Avv. Giorgio Nazzi, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti, indirizzo PEC Email_1
ATTORE
Contro in persona del legale rapp.te p.t. (P.IVA Controparte_2 CP_3
) i elettivamente domiciliata in Napoli, al c.so Umberto I n.174 presso P.IVA_2 lo studio dell'Avv. Alessia Lubrano (C.F. ) che la rappresenta C.F._1
e difende, giusta procura in atti;
indirizzo PEC: Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da conclusioni rassegnate all'udienza del 3/07/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n.
69/2009, e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
La domanda va rigettata per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, occorre precisare che l'eccezione di nullità sollevata da parte convenuta è infondata e, pertanto, va rigettata.
Premesso che la nullità è sanzione che consegue, per costante giurisprudenza, alla sola impossibilità di individuare, sulla base di un esame complessivo dell'atto, gli elementi della domanda, deve osservarsi che i fatti posti a base della domanda hanno evidenziato in maniera chiara, precisa e dettagliata il fatto storico oggetto della causa in esame, talché non è ravvisabile alcuna insanabile incertezza nell'individuazione né della causa petendi né del petitum.
Esaminando nel merito la questione si evidenzia che la società Parte_1 ha sottoscritto, nel dicembre 2018, una proposta di contratto avente ad
[...] oggetto la fornitura del servizio di energia elettrica che è stata attivata dalla convenuta, in data 01.02.2020. CP_2
L'attivazione del suddetto servizio è avvenuta con l'invio della comunicazione del cambio di fornitore di energia elettrica all'incirca dopo un anno dalla sottoscrizione della proposta.
In merito a ciò, la parte attrice ha dedotto di non aver ricevuto, prima di tale attivazione, alcuna comunicazione con la quale l' avesse accettato la proposta CP_2 sottoscritta precedentemente;
inoltre, nel modulo di proposta sottoscritto non ha rinvenuto alcuna indicazione circa le condizioni economiche e tariffarie riguardanti la fornitura di energia.
A tal uopo occorre sottolineare che nelle condizioni generali di contratto allegate da parte convenuta emerge all'art. 1 che il contratto, sottoscritto dalla parte, è costituito
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non solo da una proposta irrevocabile ma anche dall'offerta economica e che la parte vi aderisce con la semplice sottoscrizione.
Si specifica poi al comma 2 che il cliente, al momento della sottoscrizione, dichiara di essere a conoscenza della proposta contrattuale in tutti i suoi aspetti anche quelli relativi all'offerta economica;
si legge infatti;
il Cliente, con la sottoscrizione, anche digitale o telematica, del Contratto dichiara: 1) di aver ricevuto, ogni documento indicato nel precedente punto 1.2 ( Il Contratto è costituito da: a) Proposta irrevocabile di Contratto;
b) Condizioni generali di Contratto;
c) Eventuali Allegati tecnici;
d) Scheda di confrontabilità dell'offerta (solo per i Clienti privati); e)
Offerta economica;
ecc…… 3) di aver ricevuto tutte le informazioni preliminari in merito al Contratto previste dal Codice del Consumo e dal Codice di Condotta e di aver letto e compreso le condizioni generali di Contratto di cui richiede l'attivazione
e di aver letto e compreso le condizioni generali del contratto di cui richiede
l'attivazione….
Alla luce di ciò emerge che il perfezionamento del contratto si realizza con la sottoscrizione del cliente che, nell'accettare le condizioni previste dal modulo a lei sottoposto, è a conoscenza di tutte le caratteristiche del contratto di fornitura comprese quelle relative all'offerta economica;
nonché con la manifestazione di volontà della società erogatrice del servizio per facta concludentia ovvero attraverso l'invio della documentazione contrattuale o altra comunicazione, espressione della sua accettazione.
Nel caso in esame, la volontà espressa da per facta concludentia si è CP_2 manifestata informando il cliente, società attraverso una Parte_1 comunicazione con cui lo stesso veniva avvertito del cambio di gestione relativo alla fornitura di energia e con l'invio contestuale anche della prima fattura.
Si precisa inoltre che parte attrice, dopo aver ricevuto la relativa fattura, non si è sottratta al pagamento, anzi ha provveduto anche a pagare i canoni per i mesi successivi senza esercitare alcun diritto al ripensamento o porre in essere alcun reclamo per contratto non richiesto, né alcuna disdetta;
ciò evidenzia la conoscenza del cliente del contratto stipulato e il suo adempimento alle condizioni prescritte.
Pertanto si può concludere che, come anzidetto, ha accettato la proposta CP_2 contrattuale per facta concludentia, come previsto dalla condizioni generali di contratto, ovvero attraverso una comunicazione, in data 31.07.21, con la quale ha
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attivato il servizio di fornitura dell'energia al suddetto cliente;
risulta dunque valido ed efficace il contratto stipulato tra le parti e ciò trova conferma nell'orientamento giurisprudenziale in base al quale: Il contratto di somministrazione di energia elettrica non necessita di forma scritta, nè ad substantiam, nè ad probationem perché da un lato l' art. 3 n. 11 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643 sottopone gli atti alla disciplina delle leggi di diritto privato, dall'altro detto contratto non è soggetto alla disciplina della contabilità generale dello Stato di cui al R.D. 18 novembre 1923 n.
2440 (artt. 16- 17), a norma della quale i contratti, ancorché di diritto privato, devono esser redatti per iscritto;
pertanto spetta al giudice del merito accertare se in concreto, indipendentemente dalla sottoscrizione del formulario - tipo, esso si è perfezionato per facta concludentia ( quali ad esempio il pagamento del contributo richiesto dall' Ente in relazione all' impegno di potenza domandato, ovvero l' inizio dei lavori per l' allaccio della linea elettrica, prestazione di attività che pur se estranea alla causa tipica del contratto di somministrazione, può rilevare, ai fini dell' art. 1327 c.c., per l' estensione prevista dall' art. 1570 c.c.).
Nel caso in esame, dall'interpretazione delle clausole generali del contratto e dalle manifestazioni di volontà di emerge che il contratto si sia perfezionato per CP_2 facta concludentia e che pertanto lo stesso risulta valido ed efficace.
Inoltre, se la parte attrice, non avesse voluto concludere il suddetto contratto, avrebbe potuto esercitare il c.d. diritto al ripensamento ex d. lgs. n. 206 del 2005 cod. cons. come previsto anche nelle condizioni generali di contratto.
Giova poi precisare che non rileva neanche la contestazione fatta da parte attrice in relazione al calcolo dei corrispettivi dei consumi in quanto, come emerge dalle condizioni generali del contratto, si fa riferimento a stime o conguagli rese disponibili dal distributore locale che vengono trasmessi al distributore finale, in tal cosa l' che si adegua a tali dati e in base ai quali formula il corrispettivo CP_2 spettante per i servizi resi;
ne discende dunque che non vi sia alcun errore nella fatturazione dei consumi addebitati alla parte attrice.
Per i motivi anzidetti si rigetta la domanda attorea e si riconosce alla società
[...] il pagamento del debito residuo la cui somma complessiva è pari ad €. CP_2
3.013,70 al netto dell'importo già effettuato in data 22.03.21 e riscontrato negli allegati di parte attrice pari ad €. 11.700,00.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55/2014, aggiornati in forza del D.M.
147/22 secondo lo scaglione tariffario della somma effettivamente liquidata ed applicato il valore medio dei parametri per causa ricompresa nello scaglione da €.
1101,00 ad €. 5.200,00, applicando i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Ai sensi dell'art 93 cpc ne va disposta l'attribuzione all'Avv.to Alessia Lubrano dichiaratosi antistatario.
La presente sentenza è esecutiva ex lege.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nella causa proposta in primo grado da nei confronti di così dispone: Parte_1 Controparte_2
1) Rigetta la domanda attorea e condanna la società Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento del
[...] debito residuo assunto nei confronti di la cui somma Controparte_2 complessiva è pari ad €. 3.013,70 al netto dell'importo già in precedenza effettuato;
2) Condanna la in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €. 2552,00, oltre il rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA ex lege, con attribuzione all' Avv.to Alessia Lubrano dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 22 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Russo
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
N.d.E.: La bozza della presente sentenza è stata redatta con l'ausilio
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dell'Addetto all'UPP dott.ssa Ludovica Guarino
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