Art. 2212-duodecies. (Rideterminazione delle anzianita' degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri) 1. Gli ufficiali appartenenti al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente permangono nel ruolo speciale a esaurimento secondo l'ordine di ruolo pregresso, conservando l'anzianita' relativa posseduta.
2. Per gli ufficiali di cui al comma 1, aventi il grado da sottotenente a tenente colonnello incluso, in possesso di un'anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al 1° gennaio 1994, i gradi e le anzianita' assolute sono rideterminati in base agli anni di anzianita' minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4, quadro IV, allegata al presente codice, calcolati a partire dalla data di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.
3. Per le rideterminazioni di cui al comma 2, si computano:
a) le detrazioni di anzianita' precedentemente adottate ai sensi degli articoli 858 e 859;
b) ai sensi all'articolo 1065, i giudizi di non idoneita' espressi in sede di precedenti valutazioni per l'avanzamento al grado superiore;
c) le anzianita' di grado attribuite all'esito dei pregressi giudizi di avanzamento a scelta.
4. Agli ufficiali di cui al comma 1, gia' transitati nel ruolo speciale dal ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, non si applicano le rideterminazioni di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 2214-quinquies.
5. Agli ufficiali di cui al comma 1, gia' transitati nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri dal ruolo esaurimento degli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, non si applicano le rideterminazioni di cui al comma 2 e l'anzianita' di grado e' rideterminata con l'attribuzione di un aumento di anzianita' assoluta pari a due anni ((e cinque mesi)) .
2. Per gli ufficiali di cui al comma 1, aventi il grado da sottotenente a tenente colonnello incluso, in possesso di un'anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al 1° gennaio 1994, i gradi e le anzianita' assolute sono rideterminati in base agli anni di anzianita' minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4, quadro IV, allegata al presente codice, calcolati a partire dalla data di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.
3. Per le rideterminazioni di cui al comma 2, si computano:
a) le detrazioni di anzianita' precedentemente adottate ai sensi degli articoli 858 e 859;
b) ai sensi all'articolo 1065, i giudizi di non idoneita' espressi in sede di precedenti valutazioni per l'avanzamento al grado superiore;
c) le anzianita' di grado attribuite all'esito dei pregressi giudizi di avanzamento a scelta.
4. Agli ufficiali di cui al comma 1, gia' transitati nel ruolo speciale dal ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, non si applicano le rideterminazioni di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 2214-quinquies.
5. Agli ufficiali di cui al comma 1, gia' transitati nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri dal ruolo esaurimento degli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, non si applicano le rideterminazioni di cui al comma 2 e l'anzianita' di grado e' rideterminata con l'attribuzione di un aumento di anzianita' assoluta pari a due anni ((e cinque mesi)) .