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Ordinanza 16 aprile 2025
Ordinanza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, ordinanza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Quinta Civile
Il giudice, dott.ssa Giovanna Nozzetti, nel procedimento 2582-1/2025
R.G. tra
Parte_1
E
n.q. Controparte_1
Ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza odierna;
rilevato che parte opponente ha insistito sull'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo, contestando la legittimazione ad causam e ad proces- sum della controparte e la natura di titolo esecutivo del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 13.9.2007 in Notaio rep Persona_1
54048 racc 16710 registrato in Bagheria in data 18.9.2007, tra la Banca
Nazionale del Lavoro e la stessa opponente nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale;
evidenziato, in termini generali, che l'art. 615, co. 1, c.p.c. prevede la possibilità per il giudice di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo nel caso in cui concorrono gravi motivi e che, per costante indirizzo,
l'accoglimento dell'istanza cautelare presuppone non soltanto che sia ef- fettuata una valutazione comparativa del pregiudizio che subirebbe il cre- ditore procedente ove si arresti l'esecuzione e di quello che subirebbe il debitore dalla prosecuzione dell'esecuzione, ma, a monte, che sia stata po-
Tribunale di Palermo Sezione V Civile sitivamente vagliata, in base ad un giudizio prognostico sulla base degli atti, la verosimiglianza delle ragioni dell'opponente, dunque la probabile fondatezza dell'opposizione proposta, giacché soltanto il fumus dell'oppo- sizione permette di ritenere contra ius l'attività esecutiva e di reputare quale danno ingiusto l'aggressione al patrimonio del debitore, che altri- menti è la lecita essenza dell'esecuzione coattiva;
ritenuto che
, nel caso in esame, le ragioni dell'opponente non appaiono assistite da un sufficiente grado di verosimiglianza, seppur all'esito di una delibazione necessariamente sommaria e provvisoria;
rilevato, infatti, che indipendentemente dalla confusione in cui la difesa dell'opponente è incorsa circa l'ente che si assume creditore, da indivi- duarsi non già in bensì in che agisce trami- Controparte_1 CP_2
te il la quale – nell'esercizio della facoltà di Controparte_3
subdelega conferitale – ha conferito a sua volta procura ad CP_1
[...
l'eccezione di carenza di legittimazione attiva (recte di titolarità del credito oggetto dell'atto di precetto opposto) appare smentita dalla produ- zione di copia del contratto di cessione dell'8.6.2023 intercorso tra Banca
Nazionale del Lavoro spa e cui è allegato un estratto della CP_2
lista dei crediti ceduti che include i rapporti intestati alla identifi- Pt_1
cata con NDG 8817217, nonché dal deposito della dichiarazione della stessa cedente datata 22.6.2023, che attesta che “Ad oggi la predetta
titolare esclusiva, a tutti gli effetti di legge, delle ragioni Controparte_2
di credito in parola vantate nei confronti del nominativo in oggetto e dei suoi ga- ranti, in virtù della predetta rituale cessione del credito”; ritenuto, invero, in accordo con altre decisioni di merito, che tale di-
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chiarazione, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale rilevante, al fine di dimostrare l'avvenuta cessione del credito in massa, trattandosi di una prova liquida che conferma la titolarità della po- sizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo la cedente alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria;
ritenuta altresì sufficientemente documentata la legitimatio ad processum di nq. di mandataria di Controparte_1 Parte_2
( giusta procura autenticata nelle firme dal Notaio
[...] CP_3 [...]
in Pordenone il 20.12.2022; Persona_2
ritenuto, altresì, quanto alla natura di titolo esecutivo del contratto di mutuo che recentemente, con la sentenza n. 5968/2025, le Sezioni Unite della Suprema Corte, pronunciandosi su questione pregiudiziale concer- nente la natura dell'accordo negoziale con cui, erogata (o anche soltanto messa a disposizione) una somma di denaro al mutuatario, ne sia conte- stualmente disposto il versamento in deposito irregolare (o altro negozio equipollente, quale un pegno, altrettanto irregolare), col patto che il mu- tuante la svincoli al consolidamento di altre garanzie o al tempo della ve- rificazione di altri eventi futuri, hanno affermato che, una volta disposto del- la somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si (è) perfezionato il mutuo, ma, ove - come nella specie - non risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitu- toria in capo al mutuatario, riman(e) anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata;
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ritenuto che, per le esposte considerazioni, non può allo stato formular- si una prognosi circa l'esito del giudizio di merito favorevole alle ragioni dell'opponente;
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e dell'efficacia dell'atto di precetto.
Spese al merito.
Si comunichi.
Palermo, 15 aprile 2025
Il Giudice
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sot- toscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti in con- formità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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