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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 9102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9102 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, III Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Giulia Messina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 50078/2022 del ruolo generale
TRA
Parte_1
(difeso ex se ex art 86 c.p.c.)
ATTORE – OPPOSTO
E
Controparte_1
(Avv. Domenico Parrotta)
CONVENUTO – OPPONENTE
NONCHÉ
Controparte_2
[...]
[...]
CONTUMACI
[...]
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.10.2021, proponeva opposizione Parte_2
avverso l'esecuzione forzata iscritta al n. R.G.E. 3877/2021, intrapresa da in Parte_1
base al decreto ingiuntivo n. 7808/2020 (R.G. 19225/2020), che condannava Parte_2
solidamente con le società e 3 al pagamento di Controparte_2 Controparte_2 Controparte_2
€ 200.000, oltre interessi ex d.lgs. 231/2001 dal 12.01.2020 al saldo, nonché spese della procedura monitoria pari a € 2.135,00, per compensi, € 406,00 per esborsi oltre spese generali, IVA e c.p.a. ed alle successive spese occorrende, in favore del creditore.
Con l'atto oppositivo il eccepiva: a) la pendenza del giudizio di opposizione al Parte_2
decreto ingiuntivo n. 7808/2020, con richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione;
b) la promozione di più procedimenti esecutivi in forza del medesimo titolo, aventi ad oggetto il pignoramento delle quote di partecipazione di nelle società Parte_2 Controparte_2
e (oggetto dell'opposizione), il pignoramento immobiliare n. 65 Controparte_2 Controparte_3
unità abitative di proprietà della (con procedimento pendente innanzi al Tribunale Controparte_2
di Torino, R.G.E. n. 547/2020), il pignoramento delle partecipazioni finanziarie del dott. Parte_2
presso diversi Istituti bancari e finanziari (procedimento perento per mancata iscrizione del giudizio nel termine di legge) e il pignoramento mobiliare dei crediti vantati dalla nei Controparte_2
confronti di Pubbliche amministrazioni (R.G.E. n. 12253/2020, Tribunale di Roma); c) la cessione, in data 10.02.2021, del credito fondato sul decreto ingiuntivo n. 7808/2020 alla società CP_4
con conseguente carenza in capo al del diritto di impulso nella procedura esecutiva Parte_1
oggetto di opposizione, in quanto illegittimamente iniziata, (iscrizione a ruolo datata 15.03.2021), dopo l'intervenuta cessione;
d) l'errata quantificazione delle proprie partecipazioni sociali per come riportate nell'atto di pignoramento in atti, essendo le stesse di entità minore.
In ragione di tali argomentazioni, chiedeva di disporre la sospensione dell'esecuzione, con condanna del creditore procedente alle spese e ai compensi dell'opposizione.
Si costituiva ritualmente il creditore contestando le avverse doglianze, chiedendo il rigetto dell'opposizione e dell'istanza di sospensione. Il creditore manifestava inoltre la propria volontà di rinunciare all'esecuzione, subordinatamente al pagamento delle spese di procedura, in ragione dell'emissione di un'ordinanza di assegnazione in favore di (cessionaria del credito) a CP_4
definizione della procedura esecutiva presso terzi recante R.G.E. n. 12253/2020.
All'udienza del 20.04.2022 il creditore procedente insisteva, in caso di mancato “rimborso delle spese di procedura”, nella vendita delle quote sociali pignorate ai fini del soddisfacimento delle sole spese esecutive.
Con ordinanza del 17.05.2022 il GE accoglieva l'istanza cautelare, assegnando termine perentorio per la riassunzione della causa e disponeva il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di giuramento del CTU.
Proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. dal creditore, il Collegio revocava l'ordinanza del 17.05.2022 e rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione.
Tempestivamente riassunta la causa, il creditore:
2 a) in primo luogo, ha contestato quanto affermato nell'ordinanza di sospensione circa il sopravvenuto pagamento e, per l'effetto, l'intervenuto soddisfacimento del credito del procedente per le somme azionate esecutivamente, (ottenute dalla diversa procedura RGE n. 12253/2020 promossa contro la condebitrice , essendo, al contrario, intervenuta solamente Controparte_2
l'ordinanza di assegnazione in data 16.03.2022;
b) in merito alla presunta carenza di legittimazione attiva, l'attore ha specificato di aver ceduto alla società esclusivamente il diritto di credito vantato nei confronti della CP_4
condebitrice solidale ceduta con espressa facoltà ex art. 111 c.p.c. di intervenire Controparte_2
nella sola procedura esecutiva RGE n. 12253/20 dinanzi al Tribunale Roma. Al contrario, non aveva ceduto alla medesima il proprio credito vantato nei confronti dei condebitori ulteriori
[...]
(esecuzione RGE n. 547/2020) e (esecuzione RGE n. 3977/2021); CP_2 Parte_2
c) sull'asserita violazione del divieto di abuso degli strumenti processuali, l'opposto ha rimarcato la facoltà del creditore procedente di disporre del proprio diritto di credito, vantato nei confronti di ciascun debitore solidale;
d) in ultimo, il creditore ha evidenziato la permanente validità del titolo esecutivo, il quale, seppur oggetto di opposizione, non risulta né sospeso, né caducato nel merito.
Il convenuto opponente, tempestivamente costituitosi, in via pregiudiziale ha eccepito l'improcedibilità del presente giudizio di merito per violazione del termine perentorio, previsto dall'art. 616 c.p.c., avendo l'attore iscritto la causa a ruolo fuori termine, in difformità della previsione del sovra menzionato articolo, che abbrevia alla metà il termine per iscrivere le opposizioni all'esecuzione.
Nel merito, il convenuto ha insistito: a) sulla carenza di interesse e sul difetto di legittimazione ad agire in executivis da parte del creditore per un credito interamente ceduto, per sorte capitale ed interessi, alla società prima dell'instaurazione della procedura esecutiva CP_4
oggetto di opposizione, nonché per un credito oggetto di assegnazione (e successivo pagamento) in altro giudizio esecutivo;
b) sull'abuso dello strumento processuale consistente nel pignoramento delle quote di partecipazione societaria del avente finalità differente dalla sola Parte_2
soddisfazione del credito ormai ceduto ad altro soggetto giuridico. In ultimo, l'opponente ha evidenziato la colpa grave del creditore nell'avviare molteplici azioni esecutive con la sola finalità di recare un nocumento al debitore, senza un apprezzabile vantaggio se non in termini di moltiplicazione di compensi di procedura. Di conseguenza, ha richiesto la condanna a sensi degli articoli 91 e 96, commi 1, 2 e 3, c.p.c.
3 Disposta con ordinanza dell'11.10.2022 l'integrazione ex art. 102 c.p.c. con i terzi pignorati alla luce della sentenza della Suprema Corte n. 13533/2021, le società Controparte_2 [...]
3 non si sono ciò nonostante costituite in giudizio. CP_2Controparte_2 Controparte_2
All'udienza dell'11.12.2024, tenutasi con modalità a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., riportatesi le parti ai rispettivi scritti difensivi, la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge.
Con la memoria di replica, l'opposto ha eccepito, altresì, l'estinzione della procedura esecutiva ai sensi degli articoli 627 e 630 c.p.c., per non avere il creditore riassunto il giudizio nel termine perentorio di 6 mesi, decorrente dalla pronuncia del provvedimento che comporta il venir meno della causa di sospensione, nel caso di specie l'ordinanza del 29.07.2022, con cui il Collegio ha revocato l'ordinanza di sospensione del 17.05.2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia dei terzi Controparte_2 Controparte_2
e che, pur regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
[...] Controparte_2
Parimenti in via preliminare, occorre pronunciarsi sull'eccezione di improcedibilità del presente giudizio di merito per violazione del termine perentorio previsto dall'art. 616 c.p.c., avanzata da parte convenuta. Al riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità: “Nell'ambito di tutte le cosiddette "opposizioni esecutive", il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione, essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione. Tuttavia, la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto l'applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., assolvendo l'iscrizione a ruolo, mero adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria dell'opposizione” (Cass. Sez. 3, Ord. n. 21512/2021, Cass. Sez. 3 -, Sent. n. 24224/2019).
Orbene, l'atto di citazione è stato notificato in data 30.06.2022 e l'attore ha iscritto la causa a ruolo in data 11.07.2022. L'iscrizione, pertanto, è tempestiva, in quanto il decimo giorno successivo alla notificazione, cadendo in un giorno festivo ex art. 155 c.p.c., deve esse consierato il lunedì 11.07.2022.
L'eccezione deve quindi essere rigettata.
Altresì preliminarmente occorre pronunciarsi sull'istanza di estinzione della procedura esecutiva, ai sensi degli articoli 627 e 630 c.p.c.
Sul punto, si deve evidenziare che, attenendo l'eccezione all'estinzione della procedura esecutiva e non del presente giudizio di opposizione, è questione sottoposta la vaglio del giudice dell'esecuzione, non già del giudice del merito. A ciò si aggiunga, in ogni caso, che l'eccezione è
4 altresì destituita di fondamento, in quanto l'art. 627 c.p.c. si riferisce all'obbligo di riassumere il processo esecutivo, pena l'estinzione, “non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta
l'opposizione”, non già dalla pronuncia dell'ordinanza con cui il Collegio ha deciso sulla fase cautelare.
Venendo quindi al merito della controversia, sul motivo di opposizione relativo alla carenza di legittimazione attiva, si deve evidenziare quanto segue.
L'atto di cessione del credito del 10.02.2021 a favore di ha riguardato CP_4
unicamente la pretesa creditoria vantata nei confronti della con conseguente Controparte_2
facoltà concessa alla cessionaria di intervenire ex art. 111 c.p.c. (in luogo del creditore procedente/cedente) soltanto nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi recante R.G.E. n.
12253/2020 azionata dinnanzi al Tribunale di Roma.
Tale atto di cessione, dunque, ha determinato il venir meno in capo al creditore procedente del diritto di dare impulso unicamente alla procedura esecutiva mobiliare presso terzi R.G.E. n.
12253/2020, e non anche alla procedura esecutiva promossa nei confronti del diverso debitore in solido, Parte_2
Infatti, e coerentemente con quanto affermato dal Tribunale di Torino nel menzionato giudizio di opposizione al procedimento esecutivo R.G.E. n. 547/2020, il creditore può agire separatamente nei confronti di ciascuno dei debitori solidali per l'intero credito vantato, finché non ottenga l'integrale soddisfacimento della sua pretesa. Nel caso in cui il creditore ceda il proprio diritto nei confronti di uno solo dei debitori solidali, la relativa pretesa potrà essere azionata dal cessionario.
In merito poi all'assunto pericolo di giungere ad un'illecita duplicazione di pagamenti in favore sia del cedente che del cessionario, e alla determinazione, per effetto della citata cessione del credito, di una sopravvenuta solidarietà attiva tra diversi creditori (l'avv. e la società Parte_1
legittimati entrambi ad agire per l'intero verso i debitori solidali), si deve sottolineare che il CP_4
rischio della duplicazione di pagamenti è stato fin da subito escluso, poiché il creditore, già in sede cautelare, aveva limitato la propria pretesa alle solo spese di esecuzione, in ragione dell'ordinanza di assegnazione intervenuta a favore della cessionaria CP_4
Parimenti è da escludere una sopravvenuta solidarietà attiva tra i diversi creditori, non instaurandosi a favore del cedente un diritto di regresso nei confronti della cessionaria, a seguito del soddisfacimento della pretesa.
L'eccezione dell'opponente sulla carenza di legittimazione si palesa pertanto infondata.
5 Analizzando quindi la doglianza relativa all'abuso dello strumento processuale, l'opponente ha affermato che la procedura di espropriazione di quote societarie è stata iscritta a ruolo il
15.03.2021, dopo più di un mese dall'intervenuta cessione del credito in favore di altro soggetto giuridico e dopo più di sei mesi dall'iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi promosso contro la e del pignoramento immobiliare instaurato nei confronti della Controparte_2 [...]
nella piena consapevolezza di poter soddisfare il credito vantato (e ceduto ad altro CP_2
soggetto) nella sola procedura mobiliare presso terzi - difatti, conclusasi con l'assegnazione ed il pagamento delle somme pignorate in favore della cessionaria -, poiché certo sin dall'origine CP_4
della sicura capienza delle dichiarazioni ex art. 547 c.p.c. delle Pubbliche Amministrazioni pignorate.
Sul punto, come anche già affermato dal Collegio in sede cautelare, nonché dalla giurisprudenza di legittimità, ben può estendersi anche al processo esecutivo il principio del divieto di frazionamento del credito originariamente unitario in più parti, ove tanto comporti un'indebita maggiorazione dell'aggravio per il debitore, in quanto non giustificata da particolari esigenze di effettiva tutela del credito.
Ciò nonostante, la giurisprudenza non ha ritenuto contrario a buona fede il comportamento del creditore di due o più debitori solidali che, in forza del medesimo titolo, intraprenda un'azione esecutiva nei confronti di uno di essi dopo aver ottenuto, nei confronti di un altro condebitore, un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., fintanto che quest'ultima non sia adempiuta dal terzo pignorato sino all'integrale concorrenza del credito azionato, fermo restando il divieto - la cui inosservanza va dedotta con opposizione esecutiva - di conseguire importi superiori all'ammontare del credito stesso (Cassazione, Sez. 3, Ord. n. 8151/2020).
Orbene, nel caso di specie, vero è che il creditore ha azionato diverse procedure esecutive in forza del medesimo titolo esecutivo, ma, in primo luogo, nei confronti di diversi condebitori solidali ed in secondo luogo, quando alcuna ordinanza di assegnazione era stata ancora emessa. Infatti, il pignoramento delle quote sociali oggetto di opposizione è stato iscritto il 15.03.2021, antecedentemente alla dichiarazione positiva del terzo (Prefettura di Roma), resa il 20.04.2021 nel pignoramento presso terzi recante R.G.E. n. 12253/2020, azionato nei confronti di Controparte_2
L'ordinanza di assegnazione è stata emessa solo il 16.03.2022, con successivo decreto di pagamento della del 28.06.2022. È quindi evidente che, al momento dell'iscrizione al ruolo, il CP_5
creditore non poteva essere certo della soddisfazione del proprio credito. Al contrario, una volta emessa l'ordinanza di assegnazione, già in sede cautelare il creditore ha insistito nell'assegnazione delle sole spese di esecuzione, non già anche del credito azionato originariamente.
6 Parimenti è avvenuto nel procedimento esecutivo immobiliare R.G.E. n. 547/2020, nel quale il creditore, come risulta dalla sentenza del Tribunale di Torino sull'opposizione all'esecuzione, “a fronte della riscossione di una parte del credito da parte del cessionario , il creditore CP_4 procedente in questa sede ha ridotto in modo consequenziale l'importo della sua pretesa”.
Pertanto, non si ravvisa alcun abuso del processo esecutivo.
In considerazione di tutto quanto sin qui, l'opposizione deve essere rigettata, e con essa la domanda ex art. 96 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore dei crediti vantati dall'attore e da questo individuati nelle sole spese di procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di e 3 Controparte_2 Controparte_2 Controparte_2
- rigetta l'opposizione avanzata da Parte_2
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_2 Parte_1
, liquidate in euro 1.701,00, oltre accessori di legge se dovuti.
[...]
Così deciso in Roma, il 17.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Messina
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca Duca, magistrato ordinario in tirocinio)
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