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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 22/10/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1064/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1064/2021 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Donno, ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio sito in Arezzo, Via Guido Monaco, n. 65, PARTE ATTRICE
contro
e per essa la mandataria rappresentata Controparte_1 Controparte_2
e difesa dall'Avv. Marco Pesenti e dall'Avv. Francesco Concio, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Morena Mania sito in Montevarchi (AR), Via Roma, n. 129, PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 198/2021 del 25.02.2021 emesso dal Tribunale
[...] di Arezzo in data 25.02.2021, con il quale è stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 73.184,39, oltre interessi come da domanda, spese e compensi, nei confronti dell'odierno opponente in qualità di garante della società - dichiarata fallita con sentenza n. 57/2012 Parte_2 emessa dal Tribunale adito in data 08.10.2012 (doc. 1 fasc. monitorio) - in forza della fideiussione rilasciata in data 23.07.2004, fino alla concorrenza di € 400.000,00 poi aumentata fino a € 470.000,00 con atto del 27.04.2008 (docc.
9-10 fasc. monitorio) in relazione ai seguenti rapporti: rapporto anticipazioni su fatture commerciali n. 24000972 intrattenuto con AN CA S.p.A., Filiale di pagina 1 di 13 Mercatale Valdarno, poi divenuta con un saldo debitore pari a Controparte_3
€ 12.498,92 (docc.
2-3 fasc. monitorio); rapporto anticipazioni su fatture commerciali n. 54144709, con
€ 2.547,08 di saldo debitore (docc.
4-5 fasc. monitorio), e n. 27239405, per € 8.272,92 di saldo debitore (docc.
4-6 fasc. monitorio), intrattenuti con Filiale di Pergine Controparte_3
Valdarno, presso la quale sono state presentate anche n. 49 ricevute bancarie anticipate e rimaste insolute per totali € 49.865,47 (docc.
7-8 fasc. monitorio).
Parte opponente ha rappresentato in fatto che i rapporti della società con Controparte_3 erano garantiti da altri soggetti solvibili: Italia Com.Fidi società Consortile a
[...]
Responsabilità Limitata (fino ad € 64.264,00 così elevata nel 2010 da € 54.327,00), Coo.Fi.Ar Cooperativa Fidi Arezzo – Società Cooperativa (fino ad € 114.068), (fino ad € Persona_1
100.000). Ha riferito di aver subito l'escussione di tutto il proprio patrimonio personale immobiliare anche da parte di per i crediti derivanti dai mutui ipotecari, e Controparte_3 che la stessa non ha presentato domanda e quindi non è stata ammessa al passivo del fallimento CP_3 Pa della (doc. 6). Ha riferito altresì che l'Istituto di credito ha agito Parte_2 anche nei confronti del fideiussore in danno del quale ha chiesto ed ottenuto dal Persona_1
Tribunale adito il d.i. n. 1387/2013 per € 100.000,00 oltre competenze e spese (doc. 7) sulla base di rapporti diversi da quelli posti a fondamento del decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio di opposizione, e che la controversia si è conclusa con una transazione (docc. 8, 8bis, 8ter). Parte opponente ha rilevato inoltre che solo con la notifica del d.i. ha appreso dell'intervenuta cessione del credito da a senza poter verificare se la Controparte_3 Controparte_1 propria posizione rientrasse nella cessione, nemmeno dalla documentazione allegata al ricorso monitorio.
Tanto premesso in fatto, parte attrice ha eccepito la prescrizione di ogni pretesa relativa ad interessi, competenze e spese, rilevando che i cinque anni ex art. 2948 c.c. sono decorsi tanto dal fallimento della dichiarato il 08.10.2012 (cfr. doc. 5 citazione e doc. 1 fasc. Parte_2 monitorio), tanto dalla lettera di messa in mora datata 29.01.2013 (doc. 11 fascicolo monitorio), di cui peraltro non vi è prova della ricezione.
Ha allegato che nulla è dovuto in relazione al conto anticipi n. 24000972 intrattenuto con la Filiale di Mercatale Valdarno, ex AN CA S.p.A., in quanto: non vi è fideiussione rilasciata dall'opponente per AN CA, all'epoca istituto di credito autonomo e diverso rispetto a AN MPS;
il contratto, ossia il rapporto di anticipazioni su fatture commerciali contro cessione di credito, è stato sottoscritto da senza che sia stato speso il nome della società, che non risulta Parte_2 neanche indicata nel contratto;
le richieste di anticipazione delle fatture sono state sottoscritte in bianco da e non recano nessuna indicazione della fattura della quale è chiesta l'anticipazione, Parte_2 né della data della richiesta, e neanche viene indicato il nome della società.
Parte opponente ha dedotto che niente è dovuto anche in relazione ai rapporti intrattenuti con la Filiale di Pergine Valdarno di rilevando che: vi è un unico contratto Controparte_3 che non si sa a quale dei tre rapporti di anticipazione si riferisca (n. 54144709, n. 27239405 e quello relativo alle ricevute insolute), nel quale è indicato come contrante la società 2 M Sicurezza ma non è stato sottoscritto da;
la sottoscrizione allo stesso attribuita è pertanto formalmente Parte_2 pagina 2 di 13 disconosciuta;
vi sono fatture impossibili da anticipare poiché riguardano merce già consegnata (vi è la firma del destinatario) e già pagata (in contrassegno) come risulta dalle fatture stesse (n. 24 del 01.02.2010 di € 1.356,79 e n. 88 del 22.02.2010 di € 2.520,00 nel rapporto 54144709, rispettivamente docc. 13 e 13 bis); non vi sono le richieste di anticipazione delle ricevute bancarie e non si sa quale sia il titolo sottostante, che pure non risulta;
non vi è prova che le anticipazioni vi siano state e per quale importo.
Parte opponente ha rappresentato che dagli accertamenti effettuati (anche tramite il Curatore del fallimento che è stato nel frattempo chiuso), è emerso che, alla data del fallimento della società, i clienti indicati nelle contabili bancarie e nelle fatture anticipate già alla data del fallimento risultavano debitori di somme considerevolmente inferiori;
questo dimostra che vi erano stati pagamenti a decurtazione del debito che la non ha considerato e di cui non si è tenuto conto nel richiedere il decreto CP_3 ingiuntivo, che è stato quindi emesso per somme non dovute. Ha evidenziato altresì che l'opposta non ha considerato i pagamenti effettuati dagli altri garanti e le eventuali transazioni stipulate. Inoltre, ha rilevato che per oltre un decennio ha applicato ai rapporti Controparte_3 intrattenuti con la interessi anatocistici, commissioni di Parte_2 massimo scoperto e ulteriori oneri non dovuti, illegittimi ed illeciti, nonché interessi usurai (contabili 24.07.2009 Filiale di Mercatale Valdarno con tassi superiori al 21%; contabile 16.03.2010 Filiale di Pergine Valdarno con tasso superiore al 43%; -contabili 17.12.2009 Filiale Pergine Valdarno con tasso superiore al 16%); infine, che l'omessa ammissione al passivo nel fallimento della
[...] da parte della AN non ha permesso al Curatore di verificare la sussistenza Parte_2 delle posizioni creditorie dell'Istituto di credito con conseguente pregiudizio del fideiussore.
Sulla base di tali allegazioni, parte opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rejecta, in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto e comunque dichiarare che nulla deve alla società opposta. Con vittoria di spese e di Parte_2 onorari”.
Si è costituita in giudizio e per essa (ora Controparte_1 CP_4 [...]
, rilevando l'infondatezza di tutti i motivi di opposizione. Controparte_2
Parte opposta ha rilevato che a seguito del contratto di cessione stipulato nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del TUB, in relazione al quale gli obblighi pubblicitari sono stati assolti mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il credito vantato nei confronti di parte opponente è stato oggetto di cessione, e la società opposta è divenuta l'attuale titolare del credito;
la notifica della cessione del credito si è perfezionata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ex art. 58 TUB (v. G.U., Parte Seconda Parte Seconda n. 151 del 23.12.2017 - doc. 4 comparsa e doc. 12 fasc. monitorio). Ha rilevato altresì l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito azionato, formulata genericamente, specificando che con la lettera del 29.01.2013 la ha comunicato all'opponente anche la revoca di CP_3 tutti gli affidamenti concessi alla società ed il conseguente passaggio in sofferenza degli stessi, pertanto, è da tale data che decorre la prescrizione di cui all'art. 2935 c.c.
pagina 3 di 13 Quanto alle contestazioni sul rapporto anticipi n. 2400972 ha rilevato: che la fideiussione rilasciata dall'opponente e allegata al fascicolo del monitorio, in quanto omnibus, è riferibile ad ogni rapporto intrattenuto dalla società con la AN, compreso il rapporto anticipi in oggetto;
la pretestuosità del rilievo circa la mancanza nel contratto del riferimento alla società, posto che l'odierno opponente ha agito in qualità di legale rappresentante e che ogni movimentazione relativa al predetto contratto è avvenuta sul conto corrente intestato alla società.
Relativamente alle contestazioni riguardanti i rapporti intrattenuti con la Filiale di Pergine Valdarno, parte opposta ha rilevato che i rapporti anticipi su fatture recano tutti la sottoscrizione di Parte_2
quale rappresentante legale della il quale, in ogni caso,
[...] Parte_2 prima del giudizio, non ha mai sollevato contestazioni in merito alla falsità delle firme apposte sui contratti anticipi, provvedendo, di contro e nella sua qualità, ad utilizzare le agevolazioni concesse, quindi, ha dedotto l'inammissibilità del disconoscimento delle sottoscrizioni ex art. 214 c.p.c. operato da parte attrice, per effetto dell'implicito riconoscimento e del principio di esecuzione - seppur parziale
- dei contratti anticipi, ed ha comunque proposto formale istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.
In ordine al rilievo formulato dall'opponente circa il mancato assolvimento dell'onere probatorio, parte opposta ha affermato che è stata fornita adeguata prova scritta della sussistenza e dell'ammontare del credito ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, rilevando di aver prodotto copia dei contratti anticipi e le relative certificazioni ex art. 50 TUB. Ha rilevato l'infondatezza delle avverse doglianze relative ai pagamenti medio tempore avvenuti da parte degli altri garanti e agli accordi transattivi sottoscritti, ed ha confermato che le somme ingiunte sono state calcolate al netto degli incassi già ottenuti dalla Infine, parte opposta ha contestato che ai rapporti contrattuali siano stati applicati CP_3 interessi anatocistici illeciti o usurari.
Sulla base di tali allegazioni parte convenuta ha pertanto chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare:
concedere termine per avviare la procedura di mediazione, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010; concedere, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 198/2021 rubricato sub R.G. n. 429/2021 emesso dal Tribunale di Arezzo in favore di e per essa, quale mandataria, e Controparte_1 CP_4 non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta o di pronta soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c..
Nel merito, in via principale:
respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il sig. al pagamento, in favore di società che Parte_1 CP_4 pagina 4 di 13 agisce ai fini del presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto di
[...]
dell'importo di € 73.134,78, oltre interessi convenzionali dal dovuto al saldo, ovvero della CP_1 diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In via istruttoria:
ci si oppone sin d'ora alle richieste istruttorie formulate da controparte, con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co. VI, nn. 1, 2 e 3, c.p.c..
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014.”
All'esito della prima udienza è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed è stato assegnato alle parti il termine per l'introduzione del procedimento di mediazione.
Nelle note scritte depositate per l'udienza cartolare del 28.04.2022, fissata per la verifica dell'espletamento del tentativo di mediazione, parte opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale dell'Organismo di Mediazione presso il quale è stato esperito con esito negativo il procedimento di mediazione e la conseguente improcedibilità della domanda fatta valere in via monitoria da parte opposta.
Il giudizio è poi proseguito con il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Tentata la conciliazione tra le parti con esito negativo (parte attrice non ha aderito e parte opposta non ha preso posizione sulla proposta formulata ex art. 185 bis c.p.c. “transigere la controversia con la corresponsione da parte dell'opponente di € 43.000,00 a spese compensate”), la causa è stata istruita documentalmente e mediante ctu grafologica avente ad oggetto la sottoscrizione apposta sul contratto di cui al doc. 4 del fascicolo monitorio riferita a , al fine di accertarne o meno la Parte_2 riconducibilità allo stesso.
Depositate dalle parti note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione in data 11.04.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 20.09.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo ed è stata disposta ctu contabile in relazione al seguente quesito “sulla base della documentazione in atti i crediti vantati dalla CP_3 sulla base dei rapporti di anticipazione su fatture (rapp. N. 54144709 rapp. N. 27239405) facendo applicazione degli interessi al tasso legale. Tenti la conciliazione tra le parti”.
La relazione peritale è stata depositata in data 02.02.2025.
In data 29.05.2025, depositate dalle parti note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 5 di 13 ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di citazione in Parte_1 opposizione e nella memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c., ovvero: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rejecta
-preliminarmente dichiarare l'improcedibilità ex art. 5 comma 1 D.Lg. 28 del 2010 e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
-in via istruttoria ammettere i mezzi di prova richiesti e non ammessi;
-nel merito come nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 cpc e cioè: in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto e comunque dichiarare che
nulla deve alla società opposta. Parte_2
Dichiarare inammissibile la domanda subordinata proposta dalla società opposta nella comparsa di costituzione e risposta in quanto tardiva. Dichiara di non accettare il contradittorio su domande ed eccezioni nuove. Con vittoria di spese e di onorari.”
ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata.
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
L'eccezione di improcedibilità per espletamento del procedimento di mediazione presso un organismo territorialmente incompetente è infondata.
A sostegno di tale eccezione, parte opponente ha dedotto che l'opposta non avrebbe esperito un valido procedimento di mediazione, poiché la domanda è stata presentata dinanzi all'Organismo di Mediazione A.D.R. Intesa, il quale non avrebbe sede operativa nel circondario del Tribunale di Arezzo. Tuttavia, dai documenti versati in atti da entrambe le parti si evince che la mediazione si è svolta (cfr. verbale incontro, doc. 5 opposta) presso la sede di Montevarchi (AR) dell'Organismo A.D.R. Intesa, in convenzione ex art. 7, co. 2 del D.M. n. 180/2010 con altro Organismo di Mediazione (cfr. doc. 15 opponente – lettera di convocazione).
Sul punto si osserva che in coerenza con la normativa primaria, il legislatore di secondo livello – nello specificare il contenuto del regolamento di procedura di cui l'Organismo di Mediazione deve dotarsi – aveva previsto all'art. 7 del D.M. n. 180/2010 che “il regolamento contiene l'indicazione del luogo dove si svolge il procedimento, che è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo”, consentendo al comma 2, lett. c) “la possibilità per l'organismo di mediazione di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione”.
In altri termini, la normativa allora vigente consentiva agli Organismi di Mediazione di operare anche al di fuori del circondario del Tribunale in cui avevano sede legale (ossia sede principale), avvalendosi di sedi operative (ossia sedi secondarie) fisicamente collocate in strutture riferibili ad altri Organismi, senza che fosse previsto alcun obbligo di preventiva comunicazione o accreditamento di tali sedi presso il . Controparte_5
pagina 6 di 13 Tale assetto normativo è stato modificato solo successivamente con l'entrata in vigore del D.M. n. 150 del 24 ottobre 2023, che ha abrogato il D.M. n. 180/2010 e introdotto, all'art. 6, un nuovo obbligo di indicazione delle sedi operative ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale degli Organismi di Mediazione. Tuttavia, ratione temporis, tale obbligo non era vigente al momento dello svolgimento del procedimento di mediazione oggetto di causa. Sul punto, appare pertanto del tutto irrilevante la doglianza relativa alla mancata indicazione della seconda sede operativa presso il , peraltro CP_5 sollevata solo in fase avanzata del giudizio, così come l'estratto dell'albo degli Organismi di Mediazione depositato da parte opponente, contenente il dettaglio delle sedi dell'Organismo, in quanto non incide sulla validità del procedimento svolto.
Ritiene pertanto il Tribunale che il procedimento di mediazione si sia ritualmente svolto con esito negativo presso Organismo territorialmente competente. nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 4, comma 1, e 8, comma 2, del D.lgs. 28/2010, nonché dell'art. 7 del D.M. n. 180/2010.
Anche il riferimento all'“opposizione a decreto ingiuntivo RG n. 2979/2021 del Tribunale di Nocera Inferiore” contenuto nell'istanza di mediazione presentata dall'opposta risulta essere frutto di un mero refuso, e pertanto l'eccezione di improcedibilità deve essere disattesa.
In ordine alla legittimazione attiva di e alla titolarità del credito da parte della Controparte_1 stessa società, si ricorda che l'art. 58, comma 2, del D.lgs. n. 385/1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di crediti, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. (cfr. sul punto Cass. Civ. n. 20496/2020).
Inoltre, per il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle predette categorie)” (Cass. ord. 31188/2017; Cass 4277/2023).
Nel caso di specie l'avviso di cessione del credito è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 23.12.2017 (doc. 12 fasc. monitorio riprodotto anche nel presente giudizio dall'opposta al doc. 4) e risultano indicati analiticamente gli elementi comuni presi in considerazione per l'individuazione dei rapporti oggetto di cessione, tra i quali deve ritenersi compreso anche il credito per cui è causa.
Inoltre, parte opposta, a riprova della titolarità del credito in capo alla stessa, ha prodotto in giudizio la dichiarazione di cessione rilasciata dalla cedente (doc. 6), nella Controparte_3
pagina 7 di 13 quale la cedente conferma che il credito vantato nei confronti della Parte_2
è rientrato nell'operazione di cessione pro soluto di crediti e rapporti giuridici individuabili in
[...] blocco ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge del 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993, conclusa in data 20.12.2017 tra la e Controparte_3
Controparte_1
Passando all'esame nel merito dei motivi di opposizione si osserva quanto segue.
Quanto al rapporto anticipi n. 24000972 intrattenuto con la Filiale di Mercatale Valdarno di
[...]
(già AN CA S.p.A.), occorre rilevare che tale rapporto non Controparte_3 risulta garantito dalla fideiussione prestata dall'opponente.
Invero, la fideiussione rilasciata in favore di dall'opponente in Controparte_3 data 23.07.2004 fino alla concorrenza di € 400.000,00, poi aumentata fino a € 470.000,00 con atto del 27.04.2008 (docc.
9-10 fasc. monitorio), risulta essere precedente alla fusione tra AN CA S.p.A. e avvenuta nell'anno 2009 (cfr. doc. 2 opponente) e non può Controparte_3 pertanto essere riferita ai rapporti intrattenuti con AN CA (cfr. contratto del 6.12.2006 doc. 2 fasc. monitorio), che all'epoca era Istituto di credito del tutto autonomo rispetto a AN MPS. Inoltre, non vi è prova che abbia rinnovato la fideiussione, né che se la Controparte_3 sia fatta rilasciare ex novo o comunque estendere dopo la fusione per incorporazione di AN CA S.p.A.
Dunque il rapporto anticipi n. 24000972 originariamente intrattenuto dalla società debitrice con la Filiale di AN CA di Mercatale Valdarno non risulta garantito da fideiussione. Sotto questo profilo, pertanto, l'opposizione merita accoglimento.
In relazione agli altri due rapporti di anticipazione su fatture n. 54144709 e n. 27239405 intrattenuti dalla società garantita con la Filiale di AN MPS di Pergine Valdarno ed estinti in data 05.12.2012, si osserva che parte opposta ha prodotto, già in sede monitoria, un unico contratto di anticipazione contro cessione di credito con sottoscrizione apparentemente riferibile a in qualità di legale Parte_2 rappresentante della il quale, nell'atto di citazione in opposizione, ha Parte_2 formalmente disconosciuto la propria sottoscrizione (doc. 4 fasc. monitorio e riprodotto nel presente giudizio dall'opponente al doc. 12); a fronte del disconoscimento parte opposta ha chiesto disporsi la verificazione della scrittura, prodotta in atti;
ai fini istruttori è stato conferito incarico di consulenza tecnica grafologica alla dott.ssa Persona_2
All'esito dell'espletamento dell'incarico il Consulente tecnico ha accertato che “Sulla base quindi delle risultanti emerse, visto le non compatibilità e le non corrispondenze rilevate rispetto a numerosi indici grafici, di ordine sostanziale, sia per caratteristiche globali e sia per indici automatizzati, le firme siglate X1, X2, presenti in calce al documento sul contratto di cui al doc.4 del fascicolo monitorio e riferite al Sig. , in oggetto di verifica, non sono compatibili con quelle osservate nelle Parte_2 comparative autografe siglate AA del Sig. .” Parte_2
pagina 8 di 13 La CTU è stata condotta con un criterio d'indagine serio, razionale, osservante i quesiti proposti e l'esame completo dei documenti, dunque, le valutazioni svolte dal predetto CTU appaiono meritevoli di essere integralmente recepite nel contesto della presente statuizione.
Il ctu ha dato atto di avere utilizzato quali scritture di comparazione i saggi grafici autorizzati ex art. 219 c.c. nonché la sottoscrizione della carta d'identità dell'opponente.
Com'è noto, in base all'art. 214, primo comma c.p.c., colui contro il quale è prodotta una scrittura privata è tenuto, se intende disconoscerla, a negare formalmente la propria sottoscrizione.
In base all'art. 216, primo comma c.p.c., la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione in modo non equivoco, ed ha l'onere di svolgere l'attività processuale prevista dall'art. 216 c.p.c., ossia l'onere di proporre i mezzi di prova che ritiene utili e di produrre o indicare “le scritture che possono servire di comparazione” (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, sentenza n. 2411 del 07.02.2005).
È infatti onere di colui che propone l'istanza di verificazione fornire, con qualsiasi mezzo, la prova della provenienza del documento dalla parte che ha operato il disconoscimento della propria sottoscrizione e non incombe, perciò, a quest'ultimo, quale “apparente” autore della sottoscrizione stessa, dimostrare la falsità della firma (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20144 del 18.10.2005; cfr. Cass. n. 19727 del 23.12.2003).
A fronte del formale disconoscimento delle sottoscrizioni operato dall'opponente, parte opposta ha chiesto disporsi la verificazione, e sulla base dell'istruttoria svolta, ritiene il Tribunale che il contratto prodotto in atti da parte convenuta non sia effettivamente sottoscritto da quale legale Parte_2 rappresentante della società Parte_2
La mancanza in atti delle pattuizioni intercorse tra le parti certamente non preclude per la AN la possibilità di recuperare il capitale anticipato, e quindi prestato, alla società con applicazione degli interessi legali.
Rileva a tal proposito il Tribunale che la documentazione prodotta da parte opposta, consente di ritenere assolto l'onere probatorio da parte della convenuta, attrice sostanziale, sotto questo profilo.
Invero, per quanto attiene i rapporti di conto anticipo n. 54144709 e n. 27239405 la ha prodotto CP_3 le richieste di anticipazione sottoscritte dalla società le relative Parte_2 fatture e le ricevuta di accredito in favore della società con indicazione del saldo (docc. 5 e 6 monitorio).
Alla luce delle precedenti considerazioni, dunque, si è reso necessario procedere con una consulenza tecnica d'ufficio, per la quale è stato affidato l'incarico al Dott. chiamato a quantificare i Persona_3 crediti vantati dalla sulla base dei citati rapporti di anticipazione su fatture facendo applicazione CP_3 degli interessi al tasso legale.
pagina 9 di 13 Le risultanze della consulenza meritano di essere acquisite e condivise in quanto logiche, congruamente motivate e frutto di un'indagine analitica e completa, anche rispetto alle osservazioni presentate dal solo consulente di parte opponente.
Per quanto riguarda il rapporto di anticipazione n. 54144709 il consulente ha accertato che alla data del 05.12.2012, l'importo capitale richiesto dalla era di € 2.500,00 per l'anticipazione effettuata in CP_3 data 16.03.2010 e relativa alle fatture n. 666 del 16.11.2009, n. 54 del 01.02.2010 e n. 88 del 22.02.2010 tutte emesse da Il ctu, dunque, ha proceduto, così Parte_2 come richiesto dal quesito, a ricalcolare gli interessi sul capitale erogato di € 2.500,00 al tasso legale vigente nel periodo 30.09.2012 - 05.12.2012, ossia al saggio del 2,5% utilizzando la formula dell'interesse semplice con divisore 365. Ha quindi provveduto a calcolare gli interessi al saggio legale vigente nei vari periodi sul capitale iniziale di € 2.500,00 dal 06.12.2012 al 30.11.2024.
Il consulente tecnico ha verificato che al 05.12.2012 sussisteva un credito in capo alla convenuta relativo al rapporto di anticipazione n. 54144709, con ricalcolo degli interessi al tasso legale vigente e con eliminazione dell'importo della commissione di utilizzo non pattuita tra le parti, pari ad € 2.511,46 (anziché all'importo di € 2.547,08 indicato nel decreto ingiuntivo opposto). Il ctu ha calcolato gli interessi al tasso legale vigente nei vari periodi sul capitale iniziale a credito della di € 2.500,00 CP_3 dal 06.12.2012 al 30.11.2024, per totali € 358,35. La consulenza tecnica ha permesso di accertare che riguardo al rapporto di anticipazione n. 54144709 risulta un credito in capo alla convenuta al 30.11.2024 dell'ammontare di € 2.869,81.
Il ctu ha verificato, con la medesima metodologia, il credito vantato dalla AN opposta nei confronti dell'opponente relativamente al rapporto di anticipazione n. 27239405 e ha evidenziato che alla data del 05.12.2012, l'importo capitale richiesto dalla era di € 8.150,00 di capitale per l'anticipazione CP_3 effettuata in data 17.12.2009 e relativa alle fatture n. 754 del 16.12.2009, n. 753 del 16.12.2009 e n. 755 del 16.12.2009 tutte emesse da Sul tale capitale ha Parte_2 provveduto a ricalcolare gli interessi al tasso legale vigente e con eliminazione dell'importo della commissione di utilizzo non pattuita tra le parti, accertando un credito pari ad € 8.187,35 (anzichè € 8.272,92 indicato nel d.i.); ha poi calcolato gli interessi al tasso legale vigente nei vari periodi sul capitale iniziale a credito della di € 8.150,00 dal 06.12.2012 al 30.11.2024, per totali € 1.168,21. CP_3
L'esperto contabile ha dunque accertato che riguardo al rapporto di anticipazione n. 27239405, risulta un credito in capo alla convenuta di complessivi € 9.355,56 al 30.11.2024.
Tanto premesso, occorre rilevare che l'opponente ha eccepito la prescrizione di ogni pretesa azionata dall'istituto di credito opposto relativa ad interessi, competenze e spese ai sensi dell'art. 2948 c.c.
L'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente non è fondata. Invero, per il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., sull'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale degli interessi, postula che gli stessi debbano essere corrisposti periodicamente, con cadenza annale od infrannale, e, pertanto, ove accedano ad un debito principale da regolarsi in unica soluzione come nel caso di specie, l'operatività della norma medesima può essere riconosciuta solo in presenza di patti che assegnino autonomia al debito d'interessi, conferendogli la suddetta periodicità (cfr. da ultimo cfr. Cass. 11125/24). pagina 10 di 13 L'opponente deve pertanto essere condannato alla corresponsione degli importi accertati all'esito della consulenza tecnica.
Quanto alla pretesa creditoria avente ad oggetto l'importo di € 49.865,47 per n. 49 ricevute bancarie anticipate e rimaste insolute (docc.
7-8 fasc. monitorio), parte opponente ha dedotto preliminarmente che l'opposta non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante posto che dalla documentazione acquisita agli atti non sarebbe possibile desumere la prova dell'effettiva anticipazione delle somme da parte della CP_6
, parte opponente ha eccepito la mancanza delle distinte o richieste di anticipazione sottoscritte
[...] dal cliente nonché delle fatture o degli effetti sottostanti anticipati - così chiamato nelle contabili bancarie – ed ha evidenziato come non sussista la prova delle anticipazioni.
Al riguardo, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Nel caso di specie, occorre richiamare i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, pacifica e mai contraddetta, secondo i quali “Nel caso della cd. anticipazione su fatture, o sconto improprio, a fronte del mandato all'incasso di ricevute bancarie è onere del creditore, che pretende la restituzione delle somme erogate in ragione del mancato pagamento del terzo, dimostrare non solo l'esistenza del contratto di finanziamento, bensì anche l'avvenuta erogazione delle somme sovvenute, senza che ad integrare tale prova possa ritenersi sufficiente la produzione, da parte della banca, dell'originale delle ricevute bancarie, di per sé inidonee a dimostrare l'effettiva anticipazione delle somme oggetto di finanziamento”. (Cass. 9848/2012; conf. Cass. 18447/2007).
Sulla base di tali condivisibili principi, l'onere probatorio non può ritenersi assolto.
pagina 11 di 13 Invero, parte opposta si è limitata a produrre in giudizio una copia delle ricevute bancarie di formazione unilaterale, e la certificazione ex art. 50 TUB (docc. 7 e 8 monitorio), ma a fronte della contestazione sollevata sul punto dall'opponente, non ha fornito prova delle anticipazioni effettuate, né ha prodotto le fatture sottostanti e le relative richieste di anticipo da parte della società garantita dall'odierno opponente.
Sotto questo profilo l'opposizione risulta pertanto fondata.
Infine va rilevato come sia rimasta del tutto sfornita di prova l'allegazione formulata genericamente nell'atto di citazione in ordine alla possibile intervenuta escussione da parte della società creditrice delle altre garanzie prestate da Italia Com.Fidi società Consortile a Responsabilità Limitata e Coo.Fi.Ar Cooperativa Fidi Arezzo.
La deduzione, oltre che formulata genericamente e in termini probabilistici, è rimasta anche sfornita di riscontro probatorio, né tale lacuna può essere colmata mediante il richiesto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. essendo questo utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa. Nel caso di specie parte opponente, ex legale rappresentante della società garantita, non ha documentato di avere tentato di acquisire altrimenti prova della circostanza o personalmente o tramite la Curatela fallimentare e pertanto non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza istruttoria.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e va condannato al pagamento dell'importo complessivo di € Parte_1
12.225,37 (2.869,81+9.355,56), quale credito vantato dalla società opposta in relazione ai rapporti di anticipazione su fatture n. 54144709 e n. 27239405.
Infine, per quanto concerne le spese di lite, in considerazione dell'esito del processo, si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione per 4/5 e la condanna di parte opponente alla rifusione del restante 1/5 che si liquida tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore 52.000,00 – 260.000,00 parametri medi tutte le fasi).
Infine, in considerazione dell'esito del giudizio, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 198/2021;
- condanna parte opponente alla corresponsione in favore di parte opposta dell'importo di € 12.225,37 (con interessi già calcolati al 30.11.2024) oltre interessi maturati successivamente;
- compensa le spese di lite per 4/5 e condanna parte opponente alla rifusione del restante 1/5 che si liquida in € 2.820,00 oltre rimborso spese iva e cpa come per legge;
pagina 12 di 13 - pone a carico di ciascuna parte nella misura del 50% le spese di ctu liquidate in corso di causa.
Arezzo, 22/10/2025
Il Giudice Marina Rossi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1064/2021 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Donno, ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio sito in Arezzo, Via Guido Monaco, n. 65, PARTE ATTRICE
contro
e per essa la mandataria rappresentata Controparte_1 Controparte_2
e difesa dall'Avv. Marco Pesenti e dall'Avv. Francesco Concio, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Morena Mania sito in Montevarchi (AR), Via Roma, n. 129, PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 198/2021 del 25.02.2021 emesso dal Tribunale
[...] di Arezzo in data 25.02.2021, con il quale è stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 73.184,39, oltre interessi come da domanda, spese e compensi, nei confronti dell'odierno opponente in qualità di garante della società - dichiarata fallita con sentenza n. 57/2012 Parte_2 emessa dal Tribunale adito in data 08.10.2012 (doc. 1 fasc. monitorio) - in forza della fideiussione rilasciata in data 23.07.2004, fino alla concorrenza di € 400.000,00 poi aumentata fino a € 470.000,00 con atto del 27.04.2008 (docc.
9-10 fasc. monitorio) in relazione ai seguenti rapporti: rapporto anticipazioni su fatture commerciali n. 24000972 intrattenuto con AN CA S.p.A., Filiale di pagina 1 di 13 Mercatale Valdarno, poi divenuta con un saldo debitore pari a Controparte_3
€ 12.498,92 (docc.
2-3 fasc. monitorio); rapporto anticipazioni su fatture commerciali n. 54144709, con
€ 2.547,08 di saldo debitore (docc.
4-5 fasc. monitorio), e n. 27239405, per € 8.272,92 di saldo debitore (docc.
4-6 fasc. monitorio), intrattenuti con Filiale di Pergine Controparte_3
Valdarno, presso la quale sono state presentate anche n. 49 ricevute bancarie anticipate e rimaste insolute per totali € 49.865,47 (docc.
7-8 fasc. monitorio).
Parte opponente ha rappresentato in fatto che i rapporti della società con Controparte_3 erano garantiti da altri soggetti solvibili: Italia Com.Fidi società Consortile a
[...]
Responsabilità Limitata (fino ad € 64.264,00 così elevata nel 2010 da € 54.327,00), Coo.Fi.Ar Cooperativa Fidi Arezzo – Società Cooperativa (fino ad € 114.068), (fino ad € Persona_1
100.000). Ha riferito di aver subito l'escussione di tutto il proprio patrimonio personale immobiliare anche da parte di per i crediti derivanti dai mutui ipotecari, e Controparte_3 che la stessa non ha presentato domanda e quindi non è stata ammessa al passivo del fallimento CP_3 Pa della (doc. 6). Ha riferito altresì che l'Istituto di credito ha agito Parte_2 anche nei confronti del fideiussore in danno del quale ha chiesto ed ottenuto dal Persona_1
Tribunale adito il d.i. n. 1387/2013 per € 100.000,00 oltre competenze e spese (doc. 7) sulla base di rapporti diversi da quelli posti a fondamento del decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio di opposizione, e che la controversia si è conclusa con una transazione (docc. 8, 8bis, 8ter). Parte opponente ha rilevato inoltre che solo con la notifica del d.i. ha appreso dell'intervenuta cessione del credito da a senza poter verificare se la Controparte_3 Controparte_1 propria posizione rientrasse nella cessione, nemmeno dalla documentazione allegata al ricorso monitorio.
Tanto premesso in fatto, parte attrice ha eccepito la prescrizione di ogni pretesa relativa ad interessi, competenze e spese, rilevando che i cinque anni ex art. 2948 c.c. sono decorsi tanto dal fallimento della dichiarato il 08.10.2012 (cfr. doc. 5 citazione e doc. 1 fasc. Parte_2 monitorio), tanto dalla lettera di messa in mora datata 29.01.2013 (doc. 11 fascicolo monitorio), di cui peraltro non vi è prova della ricezione.
Ha allegato che nulla è dovuto in relazione al conto anticipi n. 24000972 intrattenuto con la Filiale di Mercatale Valdarno, ex AN CA S.p.A., in quanto: non vi è fideiussione rilasciata dall'opponente per AN CA, all'epoca istituto di credito autonomo e diverso rispetto a AN MPS;
il contratto, ossia il rapporto di anticipazioni su fatture commerciali contro cessione di credito, è stato sottoscritto da senza che sia stato speso il nome della società, che non risulta Parte_2 neanche indicata nel contratto;
le richieste di anticipazione delle fatture sono state sottoscritte in bianco da e non recano nessuna indicazione della fattura della quale è chiesta l'anticipazione, Parte_2 né della data della richiesta, e neanche viene indicato il nome della società.
Parte opponente ha dedotto che niente è dovuto anche in relazione ai rapporti intrattenuti con la Filiale di Pergine Valdarno di rilevando che: vi è un unico contratto Controparte_3 che non si sa a quale dei tre rapporti di anticipazione si riferisca (n. 54144709, n. 27239405 e quello relativo alle ricevute insolute), nel quale è indicato come contrante la società 2 M Sicurezza ma non è stato sottoscritto da;
la sottoscrizione allo stesso attribuita è pertanto formalmente Parte_2 pagina 2 di 13 disconosciuta;
vi sono fatture impossibili da anticipare poiché riguardano merce già consegnata (vi è la firma del destinatario) e già pagata (in contrassegno) come risulta dalle fatture stesse (n. 24 del 01.02.2010 di € 1.356,79 e n. 88 del 22.02.2010 di € 2.520,00 nel rapporto 54144709, rispettivamente docc. 13 e 13 bis); non vi sono le richieste di anticipazione delle ricevute bancarie e non si sa quale sia il titolo sottostante, che pure non risulta;
non vi è prova che le anticipazioni vi siano state e per quale importo.
Parte opponente ha rappresentato che dagli accertamenti effettuati (anche tramite il Curatore del fallimento che è stato nel frattempo chiuso), è emerso che, alla data del fallimento della società, i clienti indicati nelle contabili bancarie e nelle fatture anticipate già alla data del fallimento risultavano debitori di somme considerevolmente inferiori;
questo dimostra che vi erano stati pagamenti a decurtazione del debito che la non ha considerato e di cui non si è tenuto conto nel richiedere il decreto CP_3 ingiuntivo, che è stato quindi emesso per somme non dovute. Ha evidenziato altresì che l'opposta non ha considerato i pagamenti effettuati dagli altri garanti e le eventuali transazioni stipulate. Inoltre, ha rilevato che per oltre un decennio ha applicato ai rapporti Controparte_3 intrattenuti con la interessi anatocistici, commissioni di Parte_2 massimo scoperto e ulteriori oneri non dovuti, illegittimi ed illeciti, nonché interessi usurai (contabili 24.07.2009 Filiale di Mercatale Valdarno con tassi superiori al 21%; contabile 16.03.2010 Filiale di Pergine Valdarno con tasso superiore al 43%; -contabili 17.12.2009 Filiale Pergine Valdarno con tasso superiore al 16%); infine, che l'omessa ammissione al passivo nel fallimento della
[...] da parte della AN non ha permesso al Curatore di verificare la sussistenza Parte_2 delle posizioni creditorie dell'Istituto di credito con conseguente pregiudizio del fideiussore.
Sulla base di tali allegazioni, parte opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rejecta, in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto e comunque dichiarare che nulla deve alla società opposta. Con vittoria di spese e di Parte_2 onorari”.
Si è costituita in giudizio e per essa (ora Controparte_1 CP_4 [...]
, rilevando l'infondatezza di tutti i motivi di opposizione. Controparte_2
Parte opposta ha rilevato che a seguito del contratto di cessione stipulato nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del TUB, in relazione al quale gli obblighi pubblicitari sono stati assolti mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il credito vantato nei confronti di parte opponente è stato oggetto di cessione, e la società opposta è divenuta l'attuale titolare del credito;
la notifica della cessione del credito si è perfezionata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ex art. 58 TUB (v. G.U., Parte Seconda Parte Seconda n. 151 del 23.12.2017 - doc. 4 comparsa e doc. 12 fasc. monitorio). Ha rilevato altresì l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito azionato, formulata genericamente, specificando che con la lettera del 29.01.2013 la ha comunicato all'opponente anche la revoca di CP_3 tutti gli affidamenti concessi alla società ed il conseguente passaggio in sofferenza degli stessi, pertanto, è da tale data che decorre la prescrizione di cui all'art. 2935 c.c.
pagina 3 di 13 Quanto alle contestazioni sul rapporto anticipi n. 2400972 ha rilevato: che la fideiussione rilasciata dall'opponente e allegata al fascicolo del monitorio, in quanto omnibus, è riferibile ad ogni rapporto intrattenuto dalla società con la AN, compreso il rapporto anticipi in oggetto;
la pretestuosità del rilievo circa la mancanza nel contratto del riferimento alla società, posto che l'odierno opponente ha agito in qualità di legale rappresentante e che ogni movimentazione relativa al predetto contratto è avvenuta sul conto corrente intestato alla società.
Relativamente alle contestazioni riguardanti i rapporti intrattenuti con la Filiale di Pergine Valdarno, parte opposta ha rilevato che i rapporti anticipi su fatture recano tutti la sottoscrizione di Parte_2
quale rappresentante legale della il quale, in ogni caso,
[...] Parte_2 prima del giudizio, non ha mai sollevato contestazioni in merito alla falsità delle firme apposte sui contratti anticipi, provvedendo, di contro e nella sua qualità, ad utilizzare le agevolazioni concesse, quindi, ha dedotto l'inammissibilità del disconoscimento delle sottoscrizioni ex art. 214 c.p.c. operato da parte attrice, per effetto dell'implicito riconoscimento e del principio di esecuzione - seppur parziale
- dei contratti anticipi, ed ha comunque proposto formale istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.
In ordine al rilievo formulato dall'opponente circa il mancato assolvimento dell'onere probatorio, parte opposta ha affermato che è stata fornita adeguata prova scritta della sussistenza e dell'ammontare del credito ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, rilevando di aver prodotto copia dei contratti anticipi e le relative certificazioni ex art. 50 TUB. Ha rilevato l'infondatezza delle avverse doglianze relative ai pagamenti medio tempore avvenuti da parte degli altri garanti e agli accordi transattivi sottoscritti, ed ha confermato che le somme ingiunte sono state calcolate al netto degli incassi già ottenuti dalla Infine, parte opposta ha contestato che ai rapporti contrattuali siano stati applicati CP_3 interessi anatocistici illeciti o usurari.
Sulla base di tali allegazioni parte convenuta ha pertanto chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare:
concedere termine per avviare la procedura di mediazione, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010; concedere, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 198/2021 rubricato sub R.G. n. 429/2021 emesso dal Tribunale di Arezzo in favore di e per essa, quale mandataria, e Controparte_1 CP_4 non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta o di pronta soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c..
Nel merito, in via principale:
respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il sig. al pagamento, in favore di società che Parte_1 CP_4 pagina 4 di 13 agisce ai fini del presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto di
[...]
dell'importo di € 73.134,78, oltre interessi convenzionali dal dovuto al saldo, ovvero della CP_1 diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In via istruttoria:
ci si oppone sin d'ora alle richieste istruttorie formulate da controparte, con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co. VI, nn. 1, 2 e 3, c.p.c..
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014.”
All'esito della prima udienza è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed è stato assegnato alle parti il termine per l'introduzione del procedimento di mediazione.
Nelle note scritte depositate per l'udienza cartolare del 28.04.2022, fissata per la verifica dell'espletamento del tentativo di mediazione, parte opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale dell'Organismo di Mediazione presso il quale è stato esperito con esito negativo il procedimento di mediazione e la conseguente improcedibilità della domanda fatta valere in via monitoria da parte opposta.
Il giudizio è poi proseguito con il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Tentata la conciliazione tra le parti con esito negativo (parte attrice non ha aderito e parte opposta non ha preso posizione sulla proposta formulata ex art. 185 bis c.p.c. “transigere la controversia con la corresponsione da parte dell'opponente di € 43.000,00 a spese compensate”), la causa è stata istruita documentalmente e mediante ctu grafologica avente ad oggetto la sottoscrizione apposta sul contratto di cui al doc. 4 del fascicolo monitorio riferita a , al fine di accertarne o meno la Parte_2 riconducibilità allo stesso.
Depositate dalle parti note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione in data 11.04.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 20.09.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo ed è stata disposta ctu contabile in relazione al seguente quesito “sulla base della documentazione in atti i crediti vantati dalla CP_3 sulla base dei rapporti di anticipazione su fatture (rapp. N. 54144709 rapp. N. 27239405) facendo applicazione degli interessi al tasso legale. Tenti la conciliazione tra le parti”.
La relazione peritale è stata depositata in data 02.02.2025.
In data 29.05.2025, depositate dalle parti note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 5 di 13 ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di citazione in Parte_1 opposizione e nella memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c., ovvero: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rejecta
-preliminarmente dichiarare l'improcedibilità ex art. 5 comma 1 D.Lg. 28 del 2010 e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
-in via istruttoria ammettere i mezzi di prova richiesti e non ammessi;
-nel merito come nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 cpc e cioè: in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto e comunque dichiarare che
nulla deve alla società opposta. Parte_2
Dichiarare inammissibile la domanda subordinata proposta dalla società opposta nella comparsa di costituzione e risposta in quanto tardiva. Dichiara di non accettare il contradittorio su domande ed eccezioni nuove. Con vittoria di spese e di onorari.”
ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata.
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
L'eccezione di improcedibilità per espletamento del procedimento di mediazione presso un organismo territorialmente incompetente è infondata.
A sostegno di tale eccezione, parte opponente ha dedotto che l'opposta non avrebbe esperito un valido procedimento di mediazione, poiché la domanda è stata presentata dinanzi all'Organismo di Mediazione A.D.R. Intesa, il quale non avrebbe sede operativa nel circondario del Tribunale di Arezzo. Tuttavia, dai documenti versati in atti da entrambe le parti si evince che la mediazione si è svolta (cfr. verbale incontro, doc. 5 opposta) presso la sede di Montevarchi (AR) dell'Organismo A.D.R. Intesa, in convenzione ex art. 7, co. 2 del D.M. n. 180/2010 con altro Organismo di Mediazione (cfr. doc. 15 opponente – lettera di convocazione).
Sul punto si osserva che in coerenza con la normativa primaria, il legislatore di secondo livello – nello specificare il contenuto del regolamento di procedura di cui l'Organismo di Mediazione deve dotarsi – aveva previsto all'art. 7 del D.M. n. 180/2010 che “il regolamento contiene l'indicazione del luogo dove si svolge il procedimento, che è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo”, consentendo al comma 2, lett. c) “la possibilità per l'organismo di mediazione di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione”.
In altri termini, la normativa allora vigente consentiva agli Organismi di Mediazione di operare anche al di fuori del circondario del Tribunale in cui avevano sede legale (ossia sede principale), avvalendosi di sedi operative (ossia sedi secondarie) fisicamente collocate in strutture riferibili ad altri Organismi, senza che fosse previsto alcun obbligo di preventiva comunicazione o accreditamento di tali sedi presso il . Controparte_5
pagina 6 di 13 Tale assetto normativo è stato modificato solo successivamente con l'entrata in vigore del D.M. n. 150 del 24 ottobre 2023, che ha abrogato il D.M. n. 180/2010 e introdotto, all'art. 6, un nuovo obbligo di indicazione delle sedi operative ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale degli Organismi di Mediazione. Tuttavia, ratione temporis, tale obbligo non era vigente al momento dello svolgimento del procedimento di mediazione oggetto di causa. Sul punto, appare pertanto del tutto irrilevante la doglianza relativa alla mancata indicazione della seconda sede operativa presso il , peraltro CP_5 sollevata solo in fase avanzata del giudizio, così come l'estratto dell'albo degli Organismi di Mediazione depositato da parte opponente, contenente il dettaglio delle sedi dell'Organismo, in quanto non incide sulla validità del procedimento svolto.
Ritiene pertanto il Tribunale che il procedimento di mediazione si sia ritualmente svolto con esito negativo presso Organismo territorialmente competente. nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 4, comma 1, e 8, comma 2, del D.lgs. 28/2010, nonché dell'art. 7 del D.M. n. 180/2010.
Anche il riferimento all'“opposizione a decreto ingiuntivo RG n. 2979/2021 del Tribunale di Nocera Inferiore” contenuto nell'istanza di mediazione presentata dall'opposta risulta essere frutto di un mero refuso, e pertanto l'eccezione di improcedibilità deve essere disattesa.
In ordine alla legittimazione attiva di e alla titolarità del credito da parte della Controparte_1 stessa società, si ricorda che l'art. 58, comma 2, del D.lgs. n. 385/1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di crediti, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. (cfr. sul punto Cass. Civ. n. 20496/2020).
Inoltre, per il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle predette categorie)” (Cass. ord. 31188/2017; Cass 4277/2023).
Nel caso di specie l'avviso di cessione del credito è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 23.12.2017 (doc. 12 fasc. monitorio riprodotto anche nel presente giudizio dall'opposta al doc. 4) e risultano indicati analiticamente gli elementi comuni presi in considerazione per l'individuazione dei rapporti oggetto di cessione, tra i quali deve ritenersi compreso anche il credito per cui è causa.
Inoltre, parte opposta, a riprova della titolarità del credito in capo alla stessa, ha prodotto in giudizio la dichiarazione di cessione rilasciata dalla cedente (doc. 6), nella Controparte_3
pagina 7 di 13 quale la cedente conferma che il credito vantato nei confronti della Parte_2
è rientrato nell'operazione di cessione pro soluto di crediti e rapporti giuridici individuabili in
[...] blocco ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge del 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993, conclusa in data 20.12.2017 tra la e Controparte_3
Controparte_1
Passando all'esame nel merito dei motivi di opposizione si osserva quanto segue.
Quanto al rapporto anticipi n. 24000972 intrattenuto con la Filiale di Mercatale Valdarno di
[...]
(già AN CA S.p.A.), occorre rilevare che tale rapporto non Controparte_3 risulta garantito dalla fideiussione prestata dall'opponente.
Invero, la fideiussione rilasciata in favore di dall'opponente in Controparte_3 data 23.07.2004 fino alla concorrenza di € 400.000,00, poi aumentata fino a € 470.000,00 con atto del 27.04.2008 (docc.
9-10 fasc. monitorio), risulta essere precedente alla fusione tra AN CA S.p.A. e avvenuta nell'anno 2009 (cfr. doc. 2 opponente) e non può Controparte_3 pertanto essere riferita ai rapporti intrattenuti con AN CA (cfr. contratto del 6.12.2006 doc. 2 fasc. monitorio), che all'epoca era Istituto di credito del tutto autonomo rispetto a AN MPS. Inoltre, non vi è prova che abbia rinnovato la fideiussione, né che se la Controparte_3 sia fatta rilasciare ex novo o comunque estendere dopo la fusione per incorporazione di AN CA S.p.A.
Dunque il rapporto anticipi n. 24000972 originariamente intrattenuto dalla società debitrice con la Filiale di AN CA di Mercatale Valdarno non risulta garantito da fideiussione. Sotto questo profilo, pertanto, l'opposizione merita accoglimento.
In relazione agli altri due rapporti di anticipazione su fatture n. 54144709 e n. 27239405 intrattenuti dalla società garantita con la Filiale di AN MPS di Pergine Valdarno ed estinti in data 05.12.2012, si osserva che parte opposta ha prodotto, già in sede monitoria, un unico contratto di anticipazione contro cessione di credito con sottoscrizione apparentemente riferibile a in qualità di legale Parte_2 rappresentante della il quale, nell'atto di citazione in opposizione, ha Parte_2 formalmente disconosciuto la propria sottoscrizione (doc. 4 fasc. monitorio e riprodotto nel presente giudizio dall'opponente al doc. 12); a fronte del disconoscimento parte opposta ha chiesto disporsi la verificazione della scrittura, prodotta in atti;
ai fini istruttori è stato conferito incarico di consulenza tecnica grafologica alla dott.ssa Persona_2
All'esito dell'espletamento dell'incarico il Consulente tecnico ha accertato che “Sulla base quindi delle risultanti emerse, visto le non compatibilità e le non corrispondenze rilevate rispetto a numerosi indici grafici, di ordine sostanziale, sia per caratteristiche globali e sia per indici automatizzati, le firme siglate X1, X2, presenti in calce al documento sul contratto di cui al doc.4 del fascicolo monitorio e riferite al Sig. , in oggetto di verifica, non sono compatibili con quelle osservate nelle Parte_2 comparative autografe siglate AA del Sig. .” Parte_2
pagina 8 di 13 La CTU è stata condotta con un criterio d'indagine serio, razionale, osservante i quesiti proposti e l'esame completo dei documenti, dunque, le valutazioni svolte dal predetto CTU appaiono meritevoli di essere integralmente recepite nel contesto della presente statuizione.
Il ctu ha dato atto di avere utilizzato quali scritture di comparazione i saggi grafici autorizzati ex art. 219 c.c. nonché la sottoscrizione della carta d'identità dell'opponente.
Com'è noto, in base all'art. 214, primo comma c.p.c., colui contro il quale è prodotta una scrittura privata è tenuto, se intende disconoscerla, a negare formalmente la propria sottoscrizione.
In base all'art. 216, primo comma c.p.c., la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione in modo non equivoco, ed ha l'onere di svolgere l'attività processuale prevista dall'art. 216 c.p.c., ossia l'onere di proporre i mezzi di prova che ritiene utili e di produrre o indicare “le scritture che possono servire di comparazione” (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, sentenza n. 2411 del 07.02.2005).
È infatti onere di colui che propone l'istanza di verificazione fornire, con qualsiasi mezzo, la prova della provenienza del documento dalla parte che ha operato il disconoscimento della propria sottoscrizione e non incombe, perciò, a quest'ultimo, quale “apparente” autore della sottoscrizione stessa, dimostrare la falsità della firma (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20144 del 18.10.2005; cfr. Cass. n. 19727 del 23.12.2003).
A fronte del formale disconoscimento delle sottoscrizioni operato dall'opponente, parte opposta ha chiesto disporsi la verificazione, e sulla base dell'istruttoria svolta, ritiene il Tribunale che il contratto prodotto in atti da parte convenuta non sia effettivamente sottoscritto da quale legale Parte_2 rappresentante della società Parte_2
La mancanza in atti delle pattuizioni intercorse tra le parti certamente non preclude per la AN la possibilità di recuperare il capitale anticipato, e quindi prestato, alla società con applicazione degli interessi legali.
Rileva a tal proposito il Tribunale che la documentazione prodotta da parte opposta, consente di ritenere assolto l'onere probatorio da parte della convenuta, attrice sostanziale, sotto questo profilo.
Invero, per quanto attiene i rapporti di conto anticipo n. 54144709 e n. 27239405 la ha prodotto CP_3 le richieste di anticipazione sottoscritte dalla società le relative Parte_2 fatture e le ricevuta di accredito in favore della società con indicazione del saldo (docc. 5 e 6 monitorio).
Alla luce delle precedenti considerazioni, dunque, si è reso necessario procedere con una consulenza tecnica d'ufficio, per la quale è stato affidato l'incarico al Dott. chiamato a quantificare i Persona_3 crediti vantati dalla sulla base dei citati rapporti di anticipazione su fatture facendo applicazione CP_3 degli interessi al tasso legale.
pagina 9 di 13 Le risultanze della consulenza meritano di essere acquisite e condivise in quanto logiche, congruamente motivate e frutto di un'indagine analitica e completa, anche rispetto alle osservazioni presentate dal solo consulente di parte opponente.
Per quanto riguarda il rapporto di anticipazione n. 54144709 il consulente ha accertato che alla data del 05.12.2012, l'importo capitale richiesto dalla era di € 2.500,00 per l'anticipazione effettuata in CP_3 data 16.03.2010 e relativa alle fatture n. 666 del 16.11.2009, n. 54 del 01.02.2010 e n. 88 del 22.02.2010 tutte emesse da Il ctu, dunque, ha proceduto, così Parte_2 come richiesto dal quesito, a ricalcolare gli interessi sul capitale erogato di € 2.500,00 al tasso legale vigente nel periodo 30.09.2012 - 05.12.2012, ossia al saggio del 2,5% utilizzando la formula dell'interesse semplice con divisore 365. Ha quindi provveduto a calcolare gli interessi al saggio legale vigente nei vari periodi sul capitale iniziale di € 2.500,00 dal 06.12.2012 al 30.11.2024.
Il consulente tecnico ha verificato che al 05.12.2012 sussisteva un credito in capo alla convenuta relativo al rapporto di anticipazione n. 54144709, con ricalcolo degli interessi al tasso legale vigente e con eliminazione dell'importo della commissione di utilizzo non pattuita tra le parti, pari ad € 2.511,46 (anziché all'importo di € 2.547,08 indicato nel decreto ingiuntivo opposto). Il ctu ha calcolato gli interessi al tasso legale vigente nei vari periodi sul capitale iniziale a credito della di € 2.500,00 CP_3 dal 06.12.2012 al 30.11.2024, per totali € 358,35. La consulenza tecnica ha permesso di accertare che riguardo al rapporto di anticipazione n. 54144709 risulta un credito in capo alla convenuta al 30.11.2024 dell'ammontare di € 2.869,81.
Il ctu ha verificato, con la medesima metodologia, il credito vantato dalla AN opposta nei confronti dell'opponente relativamente al rapporto di anticipazione n. 27239405 e ha evidenziato che alla data del 05.12.2012, l'importo capitale richiesto dalla era di € 8.150,00 di capitale per l'anticipazione CP_3 effettuata in data 17.12.2009 e relativa alle fatture n. 754 del 16.12.2009, n. 753 del 16.12.2009 e n. 755 del 16.12.2009 tutte emesse da Sul tale capitale ha Parte_2 provveduto a ricalcolare gli interessi al tasso legale vigente e con eliminazione dell'importo della commissione di utilizzo non pattuita tra le parti, accertando un credito pari ad € 8.187,35 (anzichè € 8.272,92 indicato nel d.i.); ha poi calcolato gli interessi al tasso legale vigente nei vari periodi sul capitale iniziale a credito della di € 8.150,00 dal 06.12.2012 al 30.11.2024, per totali € 1.168,21. CP_3
L'esperto contabile ha dunque accertato che riguardo al rapporto di anticipazione n. 27239405, risulta un credito in capo alla convenuta di complessivi € 9.355,56 al 30.11.2024.
Tanto premesso, occorre rilevare che l'opponente ha eccepito la prescrizione di ogni pretesa azionata dall'istituto di credito opposto relativa ad interessi, competenze e spese ai sensi dell'art. 2948 c.c.
L'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente non è fondata. Invero, per il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., sull'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale degli interessi, postula che gli stessi debbano essere corrisposti periodicamente, con cadenza annale od infrannale, e, pertanto, ove accedano ad un debito principale da regolarsi in unica soluzione come nel caso di specie, l'operatività della norma medesima può essere riconosciuta solo in presenza di patti che assegnino autonomia al debito d'interessi, conferendogli la suddetta periodicità (cfr. da ultimo cfr. Cass. 11125/24). pagina 10 di 13 L'opponente deve pertanto essere condannato alla corresponsione degli importi accertati all'esito della consulenza tecnica.
Quanto alla pretesa creditoria avente ad oggetto l'importo di € 49.865,47 per n. 49 ricevute bancarie anticipate e rimaste insolute (docc.
7-8 fasc. monitorio), parte opponente ha dedotto preliminarmente che l'opposta non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante posto che dalla documentazione acquisita agli atti non sarebbe possibile desumere la prova dell'effettiva anticipazione delle somme da parte della CP_6
, parte opponente ha eccepito la mancanza delle distinte o richieste di anticipazione sottoscritte
[...] dal cliente nonché delle fatture o degli effetti sottostanti anticipati - così chiamato nelle contabili bancarie – ed ha evidenziato come non sussista la prova delle anticipazioni.
Al riguardo, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Nel caso di specie, occorre richiamare i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, pacifica e mai contraddetta, secondo i quali “Nel caso della cd. anticipazione su fatture, o sconto improprio, a fronte del mandato all'incasso di ricevute bancarie è onere del creditore, che pretende la restituzione delle somme erogate in ragione del mancato pagamento del terzo, dimostrare non solo l'esistenza del contratto di finanziamento, bensì anche l'avvenuta erogazione delle somme sovvenute, senza che ad integrare tale prova possa ritenersi sufficiente la produzione, da parte della banca, dell'originale delle ricevute bancarie, di per sé inidonee a dimostrare l'effettiva anticipazione delle somme oggetto di finanziamento”. (Cass. 9848/2012; conf. Cass. 18447/2007).
Sulla base di tali condivisibili principi, l'onere probatorio non può ritenersi assolto.
pagina 11 di 13 Invero, parte opposta si è limitata a produrre in giudizio una copia delle ricevute bancarie di formazione unilaterale, e la certificazione ex art. 50 TUB (docc. 7 e 8 monitorio), ma a fronte della contestazione sollevata sul punto dall'opponente, non ha fornito prova delle anticipazioni effettuate, né ha prodotto le fatture sottostanti e le relative richieste di anticipo da parte della società garantita dall'odierno opponente.
Sotto questo profilo l'opposizione risulta pertanto fondata.
Infine va rilevato come sia rimasta del tutto sfornita di prova l'allegazione formulata genericamente nell'atto di citazione in ordine alla possibile intervenuta escussione da parte della società creditrice delle altre garanzie prestate da Italia Com.Fidi società Consortile a Responsabilità Limitata e Coo.Fi.Ar Cooperativa Fidi Arezzo.
La deduzione, oltre che formulata genericamente e in termini probabilistici, è rimasta anche sfornita di riscontro probatorio, né tale lacuna può essere colmata mediante il richiesto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. essendo questo utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa. Nel caso di specie parte opponente, ex legale rappresentante della società garantita, non ha documentato di avere tentato di acquisire altrimenti prova della circostanza o personalmente o tramite la Curatela fallimentare e pertanto non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza istruttoria.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e va condannato al pagamento dell'importo complessivo di € Parte_1
12.225,37 (2.869,81+9.355,56), quale credito vantato dalla società opposta in relazione ai rapporti di anticipazione su fatture n. 54144709 e n. 27239405.
Infine, per quanto concerne le spese di lite, in considerazione dell'esito del processo, si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione per 4/5 e la condanna di parte opponente alla rifusione del restante 1/5 che si liquida tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore 52.000,00 – 260.000,00 parametri medi tutte le fasi).
Infine, in considerazione dell'esito del giudizio, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 198/2021;
- condanna parte opponente alla corresponsione in favore di parte opposta dell'importo di € 12.225,37 (con interessi già calcolati al 30.11.2024) oltre interessi maturati successivamente;
- compensa le spese di lite per 4/5 e condanna parte opponente alla rifusione del restante 1/5 che si liquida in € 2.820,00 oltre rimborso spese iva e cpa come per legge;
pagina 12 di 13 - pone a carico di ciascuna parte nella misura del 50% le spese di ctu liquidate in corso di causa.
Arezzo, 22/10/2025
Il Giudice Marina Rossi
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