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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/04/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE TERZA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, dott. MAURIZIO FABBROCINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento R.G. 3208/2024 promosso da con avv. L. Piccinali ATTORE Parte_1
contro
, e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti che qui si intendono richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha provato la domanda mediante allegazione dei documenti contabili da cui si evince l'ammontare del debito maturato in relazione al
1
La sospensione dei convenuti contumaci dall'utilizzazione dei servizi comuni non incide né comprime il diritto alla salute di tali soggetti, potendo gli stessi provvedere alla creazione di un singolo impianto di allaccio al servizio idrico integrato, intestandosi la relativa fornitura e i costi conseguenti, senza ulteriormente gravare sugli altri condomini.
Si ritengono pertanto sussistere le condizioni per l'accoglimento della domanda di autorizzazione alla sospensione dei convenuti dalla fruizione del servizio idrico condominiale e al distacco dalla tubazione condominiale in quanto: a) la morosità, come dimostrato per tabulas, sussiste da oltre sei mesi;
b) il servizio idrico condominiale è suscettibile di separata fruizione (sul punto v. Trib.
Perugia, ordinanza del 02.12.2021 e Trib. Brescia, sentenza del 21.05.2014).
Diversamente legittimando la protrazione del comportamento inadempiente dei convenuti o degli occupanti senza titolo, si arriverebbe alla conseguenza
(attuale e concreta nel caso che ci occupa) per cui o il ricorrente continua a sostenere i costi delle unità immobiliari morose o, viceversa, come paventato da dovrebbe a sua volta sopportare il distacco dalla fornitura di CP_4
acqua da parte dell'ente gestore del servizio A2A SPA (v., sul punto, Trib.
Bologna ordinanza del 03.04.2018). Si produrrebbe dunque una paradossale conseguenza poiché, in nome del diritto alla salute dei contumaci, finirebbe per essere compromesso e leso il diritto di coloro che, per converso, adempiono
2 diligentemente le obbligazioni proprie e che potrebbero, in ragione di un inesistente obbligo di solidarietà “coattiva”, subire a loro volta l'interruzione del servizio somministrato (sempre Trib. Bologna, ord. citata ma anche Trib.
Tempio Pausania sentenza del 09.03.2018 e Trib. Busto Arsizio sentenza del
20.12.2010).
Le domande trovano pertanto accoglimento
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così
provvede:
• Accoglie le domande del autorizzando lo stesso a Parte_1
distaccare dalla tubazione comune quella afferente CP_5
alle unità immobiliari dei convenuti, in pari tempo, a sospendere,
anche mediante intervento del gestore del servizio idrico, il servizio di fornitura dell'acqua in danno delle unità immobiliari in ditta ai convenuti con la chiusura e/o riduzione della relativa erogazione ed ove necessario per ragioni tecniche anche ad accedere agli immobili di proprietà dei medesimi convenuti;
condannando i convenuti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e cpa,
3 Brescia 5.4.25
Il giudice dott. Maurizio Fabbrocini
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