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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/04/2025, n. 2666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2666 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. est. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1976 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione mediante provvedimento del 17/02/2025, con assegnazione di termini abbreviati, vertente
TRA
- ( ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Carlo Bellone come da procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
( ), in persona del presidente pro tempore, rappresentata ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 1655/2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “- nel merito, dire e dichiarare raggiunta la prova del diritto del sig a conservare gli aiuti comunitari già percepiti, in Parte_1 evasione della domanda unica presentata per gli anni dal 2007 al 2011; - dire e dichiarare raggiunta la prova del diritto del sig a Parte_1 percepire e conservare gli aiuti comunitari, per gli anni dal 2007 al 2011, in forza
r.g. n. 1 delle superfici possedute legittimamente e non contestate dall' - dire e CP_1 dichiarare raggiunta la prova dell'effettiva conduzione e detenzione dei fondi agricoli per cui l'aiuto comunitario è stato chiesto del sig Parte_1
, in forza di validi titoli;
- dire e dichiarare raggiunta la prova che
[...] nessuna eccedenza consistenza tra superfice dichiarata e quella accertata sussiste, e per l'effetto dichiarare il legittimo percepimento degli aiuti comunitari per gli anni contestati;
-dire e dichiarare che gli aiuti comunitari, devono essere in ogni caso considerati legittimamente erogati e percepiti, in forza dell'art 9 del decreto Mipaaf del 20.03.2015; - dire e dichiarare la sentenza erronea ed ingiusta in ordine al capo relativo la liquidazione delle spese legali e per l'effetto disporne la compensazione,
o in subordine ridurne l'ammontare; - accogliere tutte le domande spiegate con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge”.
Per l'appellata: “Voglia Codesta Corte respingere l'avverso appello adottando ogni conseguente provvedimento in ordine alle spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
L'attore ha proposto appello contro la sentenza Parte_1 di rigetto dell'opposizione ex art 3 R.D. n. 639/1910, relativa all'ingiunzione della somma di euro 93.571,75 per i contributi comunitari erogati (quale sorte capitale di euro 83.269,06) negli anni dal 2007 al 2011: “1) anno 2007 domanda unica n.
70814676907 del 15.05.2007 per una superficie di ha 161.98 (part. 11 di proprietà,
209 in affitto, 13 altra forma) per € 27.35,79; 2) anno 2008 domanda unica n.
80810785586 in data 15.05.2008 per ha 94.75 (particelle 11 di proprietà, n. 80 affitto, n. 13 altra forma € 17.034,85; 3) anno 2009 domanda unica n. 90811279182 del 15.05.2009 per una superficie di ha 97,86 ( m. 19 particelle di proprietà, n. 91 in affitto € 16.632,85; 4) anno 2010 domanda unica n. 008077330303 del 3.05.2010 per un totale di superficie 97.46 ( particelle n. 19 di proprietà, n. 81 in affitto n. 100 in altra forma) € 16.907,67; 5) anno 2011 domanda unica n. 10808005192 del
29.04.2011 per un totale superficie ha 94.59 ( particelle n. 19 di proprietà, n. 80 in affitto per € 16.420,36” (v. sentenza).
L'appellante si duole dell'omessa ed erronea valutazione delle prove, lamentando che, senza considerare quelle acquisite al giudizio, la decisione si fonda soltanto sul verbale della DF, in tesi accertativo della falsità degli affitti posti a fondamento della domanda di contributo. Per
contro
: a) la visura dei titoli,
r.g. n. 2 unitamente alle concessioni di pascolo (di 49 ettari), dimostrano l'irrilevanza dei suddetti contratti agli effetti di cui all'art. 34, III comma del reg. 2419/2001 (poiché
i contributi sono stati riconosciuti soltanto in ragione di 140 titoli -HA 139,83- per l'anno 2007 e di 74 titoli per gli anni dal 2008 al 2011 -HA 73,83); b) per altro verso, risulta del tutto pretermessa la valutazione della documentazione prodotta,
attestante la sussistenza del titolo -di proprietà o di godimento- per ciascuna delle particelle in domanda (cui sono estranee alcune di quelle contestate da;
c) CP_1
d'altro canto, la fide-facenza del verbale di accertamento non si estende al contenuto delle dichiarazioni acquisite, contraddette dalle prove offerte in giudizio. Sotto altro profilo, l'appellante si duole: 1) dell'erroneo computo della percentuale di scostamento (“per l'anno 2007 pari al 53,09 %; per l'anno 2008 pari al 30,78 %, per l'anno 2009 28,79 %, per l'anno 2010 27,76 %, per l'anno 2011 32,39 %”- v. sentenza), che è invece ampiamente inferiore al 20% (“fino al punto di rientrare sotto il range del 3%”, v. appello); 2) dell'erronea individuazione della disciplina comunitaria, trovando applicazione, in difetto di intenzionalità, l'art. 51 reg.
796/2002; 3) dell'omessa pronuncia sugli effetti della mancata opposizione (ex art. 9 del “decreto Mipaaf del 20.03.2015”) dei soggetti individuati come legittimi proprietari. L'attore, infine, lamenta l'erronea regolazione e liquidazione delle spese di lite.
Nella resistenza di -previa declaratoria di inammissibilità dell'istanza CP_1
di sospensione- la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini abbreviati per le difese conclusive.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
L'accertamento della DF (v. verbale n. 695103 del 27/11/2012 e relativi allegati) -che è stato posto a fondamento del procedimento (v. provvedimento
UCCU.34 del 9/1/2015)- è incentrato sulla falsità dei “contratti di affitto di fondi rustici”, di cui ai documenti registrati ai nn. 2720/2721 il 13/12/2006, con quaranta/trentasei parti locatrici che: a) sono decedute in data antecedente alla registrazione;
b) o hanno espressamente negato la concessione in godimento dei loro terreni;
secondo il giudice di primo grado “nella fattispecie, alla luce della
complessa documentazione acquisita in sede di accertamento, non vi è dubbio che
r.g. n. 3 l'attore abbia prodotto per un numero consistente di particelle di terreno, contratti di affitto intestati a persone decedute, quindi falsi, tesi a giustificare insussistenti titoli di conduzione dei terreni per ottenere i premi comunitari. Tale considerazione
trova riscontro dal confronto del numero dei titoli in affitto presentate per particelle rispetto a quelle dichiarate in proprietà nelle annate di riferimento (anno 2007
particelle affitto 2008, di proprietà n. 11; anno 2009 affitto n. 80, proprietà 11;
anno 2010 affitto n. 81, proprietà 19; anno 2011 affitto 80 proprietà 19 v. verbale) da poter concludere per l'illegittimità dei premi erogati. I terreni di cui l'attore sostiene di possedere con titolo valido, come esaminato, non riscontrati nel fascicolo aziendale, non conducono comunque a diverso risultato di valutazione
della vicenda complessiva: in parte perché un numero esiguo di particelle cadute in successione, venivano condotte dall'attore tramite contratto affitto verbale, come tale non valido, non potendosi discostare da quanto dichiarato nel fascicolo aziendale” (v. sentenza).
In conformità alle doglianze dell'opponente, si deve constatare, in base alla documentazione prodotta in primo grado, che:
1. alcune delle particelle oggetto di contestazione non sono state inserite nella domanda (Fg 95 part. 15 e foglio 97 part. 10 in Mazzarino nonché Fg 38, p.lle 75 e 76 in Piazza Armerina -doc. 6);
2. per altre particelle, sussiste il titolo di proprietà, quale produzione documentale che non è
stata oggetto di contestazione nel giudizio (A. atto pubblico del 17/6/2005 relativo al fg 100 part 3 in Mazzarino -doc. 8; B. atto pubblico del 21/9/1993 relativo al Fg 58
p.lle 99,101,102,91 in Piazza Armerina -doc. 9; C. atto pubblico del 26/11/1997 per il Fg 58 p.lle 151,152,150,98,149 in Piazza Armerina- doc. 10; D. atto pubblico del
28/08/1996 per il Fg 96 part 48 in Pizza Armerina– doc.11).
Non di meno, la domanda di erogazione dei contributi comunitari, presentata dal , si fonda (principalmente) sui titoli di godimento. Parte_1
In disparte la concessione dei pascoli (che non è contestata -sub docc. 8 e 9- ma che riguarda soltanto la superficie di 49 ettari), va in proposito considerato che, come evidenziato dall'amministrazione resistente, il c.d. “contratto di affitto di fondi rustici” è in realtà la dichiarazione unilaterale dell'affittuario stesso, recante l'elenco delle “convenzioni” in tesi stipulate oralmente;
la falsità di queste ultime, inoltre,
r.g. n. 4 non costituisce mera affermazione dei verbalizzanti ma risulta suffragata dai certificati di morte e dai verbali di SIT allegati al verbale, così inficiando l'intera dichiarazione posta a corredo della domanda di contributo.
I. D'altro canto, l'appellante non ha fornito la prova dei titoli: (1). con riguardo al fondo di cui al fg 56, p.lle 69, 95 e 97 in Piazza Armerina (oggetto di domanda), poiché la scrittura privata (con l'affittante reca la data del Per_1
12/6/2012 (doc. 4) che è successiva alle annualità per cui è causa;
(2). rispetto al fondo di cui al fg 94 p.lle 10,11,12,13 e 14 in Piazza Armerina (oggetto di domanda), poiché è documentata la risalenza al 1995 dell'ultimo rinnovo dell'affitto
(ove sia effettivamente riferibile alle particelle catastali in questione, non menzionate -v. doc. 5), nulla dimostrando la dichiarazione unilaterale dello stesso opponente (nell'anno 2013 -v.doc. 6).
Secondo quanto dal medesimo affermato, inoltre, (3). le terre di cui al fg 96
particelle 84,82 114,134, 106 in Mazzarino (oggetto di domanda) gli sono state verbalmente affittate dal padre “che successivamente le ha donate ad un secondo figlio , con rogito del 10/3/2016 rep. 9517 (all.5)”, mentre Controparte_2 il “fondo contraddistinto al Fg 96 p.lle 114, 116, 210, 120, 140, 115, 211 85, 89, 86,
88 –[parimenti oggetto di domanda]- è stato concesso in affitto dal padre dell'attore
(All 5 e 7- atto del 24/10/2013)”. Gli atti in questione, tuttavia, sono (ampiamente)
successivi alle annualità in contestazione e, come dedotto dall'amministrazione resistente, comprovano l'assenza di titolo poiché il donante, pur non avendo “titolo idoneo perché non accertato giudizialmente”, afferma di “averli acquistati a titolo originario, per averli posseduti pacificamente, ininterrottamente e con animo domini per oltre venti anni” (v. atto notarile).
In termini generali, d'altro canto, va ribadito che ai fini dell'erogazione dei contributi è di per sé insufficiente, come riportato nella sentenza impugnata,
l'effettiva disponibilità materiale dei fondi (cfr. Cass. 2365/2012), occorrendo il titolo di proprietà o di godimento (di talché risulta irrilevante anche la prova testimoniale confermativa della relazione materiale con i terreni).
II. Stante la già evidenziata invalidità dell'intera dichiarazione unilaterale -e, comunque, la riconducibilità agli intestatari che sono deceduti o hanno negato r.g. n. 5 Contr l'affitto (v. nota integrativa doc. 6)- non possono ritenersi provati neppure i contratti (verbali) in tesi intercorsi con i congiunti dell'opponente stesso (e cioè con i genitori e -rispetto al fondo di Persona_2 Persona_3
cui al Fg 95 p.lle 42, 120, 125, 128, 129, 130,138, 191 in Piazza Armerina- e con il fratello e la cognata rispetto al fondo di Controparte_2 CP_4
cui al Fg 96 particelle 302, 303, 304, 305, 308, 312, 149, 152, 154, 160, 221, 223,
258, 260, 261, 263, 117, 118, 119, 216, 102, 103, 112, 136, 201, 203 in Mazzarino e
Fg 95 p.lle 227, 228, 229, 243, 244, 245, 171, 135, 141, 52, 61, 62, 63, 64, 47, 48,
131, 132, 139, 92, 156 in Piazza Armerina- doc. 4). Quest'ultimo, peraltro, ha offerto la prova “ricognitiva” del rapporto soltanto con riguardo all'affittante
(per il fondo di cui al fg 95, particelle Persona_4
31,91,114,119,194,195,193,192,93 in Piazza Armerina -doc. 4 bis).
I “titoli” in questione sono stati prodotti a corredo della domanda per la corresponsione degli aiuti comunitari (v. verbale di accertamento): da un lato, essi concorrono alla richiesta di contributo e, dall'altro, sono idonei ad incrementare, surrettiziamente, la superficie aziendale.
È del tutto irrilevante, quindi, che la percentuale di scostamento fra la domanda e la superficie effettiva sia inferiore a quella ritenuta dall'ente resistente: a fronte dello scostamento superiore allo 0,5% o ad un ettaro -che deve nella specie ritenersi, anche a voler prescindere dagli affitti sub II- operano le “disposizioni comunitarie vigenti di cui all'art. 53 del Reg. CE n.796/2004 (per le annualità 2007-
2009) e l'art. 60 del Reg. CE n.1122/2009 (per le annualità 2010-2011), applicabile quando la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità ai criteri ivi specificati è dovuta a dichiarazioni eccessive frutto di un comportamento intenzionale” (v. sentenza).
La fonte comunitaria di tale disciplina, inoltre, è certamente prevalente rispetto alle disposizioni interne, di rango secondario, richiamate dall'appellante, fermo restando che queste ultime (a dispetto delle certificazioni di morte e delle dichiarazioni negative nella specie già raccolte) presuppongono l'assenza di occupazioni “abusive” e -comunque- del dissenso dei legittimi proprietari.
Per quanto premesso, l'appello non può trovare accoglimento.
r.g. n. 6 Va disattesa anche l'autonoma lagnanza sulle spese di primo grado: queste ultime risultano regolate in base al principio di soccombenza ex art. 91 cpc, con liquidazione inferiore ai parametri di cui al DM 55/2014.
Le spese del presente giudizio, parimenti, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto delle difese proposte rispetto alle ragioni della decisione e dell'attività processuale nel complesso svolta (parametri minimi).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 [...]
contro la sentenza del Tribunale di Roma n. Controparte_1
1655/2022, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
− rigetta l'appello;
− condanna alla refusione delle spese in favore di Parte_1
che liquida in euro 4.997,00 Controparte_1
per compensi oltre spese generali ed accessori di legge;
− dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 30/4/2025
Il CONSIGLIERE EST. Il PRESIDENTE
r.g. n. 7