Ordinanza cautelare 16 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 10 febbraio 2022
Sentenza 4 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, ordinanza cautelare 10/02/2022, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/02/2022
N. 04852/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4852 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OG NZ MA, CI AB, CI CH e CI LO, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Raffaele Moreno, con domicilio fisico eletto in Napoli, alla via F. Galiani, n. 8 e domicilio digitale, come da p.ec.: raffaelemoreno@avvocatinapoli.legalmail.it ;
contro
Comune di Vairano Patenora, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- quanto al ricorso introduttivo:
a) dell’ordinanza di demolizione prot. n. 10889 del 20 settembre 2021, notificata addì 24 set. 2021, con la quale il responsabile del settore tecnico del Comune di Vairano Patenora ha ingiunto ai ricorrenti di demolire, a propria cura e spese, entro 90 giorni la quota-parte del primo piano della
abitazione di cui sono proprietari in Vairano Patenora alla via A. Gramsci n. 29, catastalmente identificata al Fg. 26, p.lla 416, sub. 2; n° 2 tettoie realizzate sulla p.lla 416 sub 2; il muro realizzato per dividere una corte di proprietà comune; b) del verbale di accertamento redatto in data
02.03.2021 dall’ing. Angelo De Simone per verificare gli abusi edilizi commessi dalla confinante sig. NA CI nel cortile di proprietà comune; c) del successivo verbale di accertamento redatto in data 20.04.2021 dal medesimo ing. Angelo De Simone il quale invece di censurare i lavori abusivi ed il cantiere aperto nel cortile comune si è addentrato nella ricerca del titolo abilitativo del primo piano del fabbricato de quo realizzato nel 1980; d) di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale, per quanto di ragione;
- quanto ai motivi aggiunti notificati e depositati l’11/1/2022:
a) del provvedimento prot. n. 102 del 04/01/2022 con il quale il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Vairano Patenora, geom. A.L., ha sospeso l’esame dell’istanza di accertamento di
conformità ex art. 36 del d.P.R. 380/2001 “… in attesa del merito da parte del TAR …”; b) per quanto di ragione, del parere espresso a seguito dell’istruttoria condotta dall’Ufficio nella seduta del 22 ott. 2021 verbale n. 16 le relative determinazioni; c) di ogni altro atto preordinato,
connesso o conseguenziale, per quanto di ragione;
per l’accertamento
dell’obbligo di provvedere dell’Amministrazione sulla domanda di accertamento di conformità prot. n. 13433 del 16/11/2021 della porzione di fabbricato ubicata alla via A. Gramsci n. 29 di Vairano Patenora contraddistinta al n.c.e.u. foglio 26 p.lla 413 sub. 2;
nonché per la condanna,
al risarcimento del danno ingiusto cagionato dall’Amministrazione ai ricorrenti dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa concretizzatosi nell’adozione dell’atto in questa
sede impugnato e vertendosi in materia di giurisdizione esclusiva.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Vista l’ordinanza n. 2172 del 16 dicembre 2021 di questa Sezione;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 il dott. Vincenzo Cernese ed udite per le parti i difensori, come da verbale di udienza;
Rilevato che con i motivi aggiunti in epigrafe viene impugnato il provvedimento prot. n. 102 del 04/01/2022 con il quale, a riscontro dell’istanza di accertamento di conformità presentata da NZ MA OG in data 16.11.2021, con protocollo n. 13433, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Vairano Patenora - visto che l’accertamento di conformità è stato consegnato a seguito dell’ordinanza nota prot. 10889/2021, dato atto che il Tar Campania in data 03/12/2021 accoglieva l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospendeva l’atto impugnato, fissando la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22 giugno 2022 - “Rigetta / Sospende l’esame della pratica al fine di ottenere il rilascio del Permesso di costruire per l’esecuzione dei lavori di cui in oggetto, in attesa del merito da parte del T.a.r. e si convoca il tecnico presso questo Ufficio per chiarimenti”;
Considerato che appare estraneo al paradigma normativo delineato dall’articolo 36 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380 la possibilità di sospendere il termine legale di 60 giorni al cui compimento la legge ricollega direttamente la formazione del silenzio rifiuto, fermo restando unicamente il potere del Comune di Vairano Patenora di provvedere con un provvedimento espresso sull’istanza di accertamento conformità;
Ritenuto che al pregiudizio, grave ed irreparabile lamentato dalla ricorrente, può ovviarsi sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato con motivi aggiunti, riprendendo così vigore ed efficacia il regime disciplinare legale inderogabile del silenzio rifiuto sopra delineato;
Ritenuto di dover fissare per il prosieguo la pubblica udienza del 22 giugno 2022.
Ravvisata l’opportunità di porre a carico dell’intimato Comune di Vairano Patenora le spese della presente fase cautelare, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) accoglie l’istanza cautelare e per l'effetto:
a) sospende l’efficacia del provvedimento prot. n. 102 del 04/01/2022;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 22 giugno 2022.
Condanna il Comune di Vairano Patenora al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), con distrazione in favore del difensore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente
Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo Cernese | Francesco Gaudieri |
IL SEGRETARIO