Decreto cautelare 5 novembre 2024
Ordinanza cautelare 21 novembre 2024
Ordinanza collegiale 10 gennaio 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 30 gennaio 2026
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- 2. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 12 febbraio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00248/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00367/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IU VE IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 367 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Fast Eat Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A0179E6AD6, rappresentata e difesa dall'avvocato Mattia Matarazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Universitaria IAno Isontina – ASUGI, in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Bianchini e Francesca Busetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EN Ristorazione Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Manzi e Giangiorgio Macdonald, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ricorso introduttivo proposto in data 5 novembre 2024, I ricorso per motivi aggiunti proposto in data 21 gennaio 2025 e II ricorso per motivi aggiunti proposto in data 24 marzo 2025
per l'annullamento in parte qua
- del provvedimento prot. n. 90228 del 28 ottobre 2024 e relativo allegato, confermativo del decreto dirigenziale di approvazione dei verbali e aggiudicazione (n. 765 del 4 ottobre 2024); e, ove possa occorrere, del ridetto decreto dirigenziale così confermato (n. 765 del 4 ottobre 2024);
- delle graduatorie e dei verbali tutti;
- degli atti di controllo dei requisiti di partecipazione dell’aggiudicataria, di ammissione della sua offerta, e di attribuzione dei relativi punteggi tecnici ed economici;
- della lex specialis di gara in tutti i documenti che la compongono (determinazione a contrarre, bando, disciplinare, capitolato, risposte a quesiti, tabelle valutative, e ogni altro documento pertinente);
per la condanna
dell’Amministrazione resistente a pubblicare e/o depositare in giudizio l’offerta tecnica ed economica della società controinteressata, in forma integrale e senza oscuramenti;
nonché per la declaratoria
di inefficacia dell’eventuale contratto medio tempore stipulato tra l’Amministrazione resistente e la società controinteressata;
e per la pronuncia
dell’aggiudicazione della gara in favore della società ricorrente; ovvero - in subordine - per la condanna dell’Amministrazione resistente ad aggiudicare la gara in favore della società ricorrente; ovvero - in ulteriore subordine - per l’ottenimento dell’ordine di subentro della società ricorrente nell’eventuale contratto medio tempore stipulato tra l’Amministrazione resistente e la società controinteressata;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Universitaria IAno Isontina – ASUGI e della EN Ristorazione s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 4 novembre 2024 e depositato il successivo 5 novembre 2024 (d’ora in poi anche semplicemente ricorso introduttivo), la società Fast Eat Italy s.r.l. ha chiesto l’annullamento degli atti e provvedimenti in epigrafe compiutamente indicati, tra cui, in particolare, l’aggiudicazione a favore della EN Ristorazione s.p.a. del lotto 1 (CIG A0179E6AD6) della procedura ristretta ai sensi dell’art. 72 del d.lgs. n. 36/2023, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, per l’affidamento in concessione, per la durata di 72 (settantadue) mesi (canone complessivo € 1.512.023,40), del servizio di gestione di punti di ristoro ed eventuale servizio di vendita giornali e articoli di prima necessità, disposta dall’Azienda sanitaria universitaria IAno-Isontina – ASUGI.
1.1. La domanda è affidata a due motivi di ricorso, entrambi rubricati “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18.2 del disciplinare di gara. Violazione di legge. Eccesso di potere per illogicità, difetto d’istruttoria e travisamento dei fatti”, con cui la società ricorrente – che premette di avere ottenuto il punteggio complessivo riparametrato pari a punti 76,39 (di cui 46,39 per l’offerta tecnica e 30,00 per l’offerta economica) e l’aggiudicataria EN Ristorazione punti 78,44 (di cui 70,00 per l’offerta tecnica e 8,44 per l’offerta economica) - lamenta l’illegittimità della valutazione della sua offerta tecnica operata dalla competente Commissione giudicatrice in relazione agli elementi 5A e 5B di cui all’art. 18.1 del Disciplinare di gara, aventi rispettivamente ad oggetto la Gestione del servizio e il Progetto di inserimento di personale svantaggiato e la parità di genere.
1.1.1. Segnatamente, con riguardo al primo elemento, ritiene che la valutazione, fatta corrispondere a “parzialmente adeguato” (coefficiente 0,40) sulla scorta dei criteri di cui all’art. 18.2, avrebbe, invece, dovuto essere pari ad “adeguato” (coefficiente 0,60).
1.1.2. Con riguardo al secondo elemento, che anziché essere valutata “non accettabile/non valutabile” (coefficiente 0), avrebbe dovuto essere, invece, ritenuta per lo meno “insufficiente” (coefficiente 0,20).
1.1.3. Sicché, se la valutazione in relazione ai detti due elementi fosse stata correttamente effettuata, avrebbe potuto sopravanzare l’aggiudicataria EN Ristorazione s.p.a., dato che:
a) per il primo elemento avrebbe dovuto conseguire punti 5,4 [9 (fattore ponderale previsto per la valutazione dell’elemento) x 0,60 (coefficiente corrispondente al giudizio invocato)];
b) per il secondo elemento avrebbe dovuto conseguire punti 0,4 [2 (fattore ponderale previsto per la valutazione dell’elemento) x 0,20 (coefficiente corrispondente al giudizio invocato)];
c) il punteggio per l’offerta tecnica avrebbe, quindi, dovuto essere pari a punti 46,6 ovvero a riparametrati punti 48,68, che, sommati al punteggio dell’offerta economica, l’avrebbero, per l’appunto, collocata al primo posto della graduatoria, con il punteggio complessivo di punti 78,68.
1.2. La ricorrente ha chiesto, inoltre, la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto medio tempore stipulato tra l’Amministrazione resistente e la società controinteressata, nonché l’aggiudicazione della gara in proprio favore ovvero, in subordine, la condanna dell’Amministrazione resistente ad aggiudicargliela ovvero, in ulteriore subordine, l’ordine di suo subentro nell’eventuale contratto medio tempore stipulato.
1.3. Contestualmente, ha proposto istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., chiedendo a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione resistente “a pubblicare e/o depositare in giudizio l’offerta tecnica ed economica della società controinteressata, in forma integrale e senza oscuramenti”.
2. L’Azienda intimata e la società controinteressata, entrambe costituite in giudizio con separate memorie per resistere al ricorso e all’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. ex adverso proposti, hanno in seguito eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del primo in quanto: a) le censure dedotte dalla ricorrente impingono nel merito di valutazioni espressive di discrezionalità tecnica, che non risultano inficiate da vizi che potrebbero renderle sindacabili in sede giurisdizionale; b) afflitto da genericità. Hanno, poi, comunque controdedotto alle avverse censure, contestandone la fondatezza, e concluso per la reiezione del ricorso e della preliminare istanza incidentale di sospensione degli atti e provvedimenti gravati, ritenuta manchevole anche del requisito del periculum in mora . L’Azienda intimata ha, tra l’altro, rilevato che parte ricorrente potrebbe conseguire il risultato utile auspicato solo in caso di accoglimento delle censure con riguardo ad entrambi gli elementi di valutazione contestati, perché, in caso contrario, non sarebbe in grado di superare la prova di resistenza. Ha contestato, inoltre, la fondatezza dell’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., concludendo, analogamente, per il suo rigetto.
3. All’esito dell’udienza camerale del 20 novembre 2024, fissata per la trattazione dell’istanza incidentale di sospensione degli atti e provvedimenti gravati, questo Tribunale ha denegato alla ricorrente la misura cautelare invocata, giusta ordinanza cautelare n. 97 in data 21 novembre 2024, appellata dalla ricorrente senza positivo esito innanzi al Consiglio di Stato, che, dapprima, con decreto presidenziale n. 4565 in data 29 novembre 2024 e, poi, con ordinanza cautelare n. 4764 in data 13 dicembre 2024 le ha, per l’appunto, definitivamente denegato la tutela cautelare richiesta.
4. In seguito, il Tribunale, all’esito dell’udienza camerale del 9 gennaio 2025, si è pronunciato sull’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., dichiarando cessata la materia del contendere, come da dichiarazione a verbale resa dal difensore della società ricorrente (ord. coll. n. 4 in data 10 gennaio 2025). L’appello avverso tale decisione proposto dalla ricorrente medesima innanzi al Consiglio di Stato è stato definito con analoga declaratoria (ord. coll. n. 1801 in data 4 marzo 2025).
5. Nel frattempo, la società Fast Eat Italy, con ricorso per motivi aggiunti notificato il 20 gennaio 2025 e depositato il successivo 21 gennaio 2025 (d’ora in poi anche semplicemente I MA), ha introdotto un nuovo motivo di impugnazione (“Violazione, omessa e/o falsa applicazione dell’art. 17 del disciplinare di gara. Violazione di legge. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria e di motivazione”), con cui ha contestato, in estrema sintesi, la mancata esclusione della società aggiudicataria, che, a suo avviso, non avrebbe predisposto, né tantomeno inserito nella Piattaforma un piano economico finanziario relativo al lotto 1 per cui è causa, violando, dunque, l’art. 17 del Disciplinare di gara.
6. L’Azienda sanitaria universitaria resistente e la controinteressata - dopo avere entrambe evidenziato, nelle rispettive memorie, che il motivo su cui poggia il ricorso da ultimo proposto è da considerarsi superato (manifestamente infondato e comunque inammissibile ovvero improcedibile), essendo provato documentalmente che EN ha presentato il PEF richiesto relativo al lotto in discussione, comprensivo di tutti gli elementi necessari, ivi compresi i dati economici relativi ai presidi degli “Ospedale maggiore e di via Farneto”, e che la stessa Fast Eat Italy s.r.l. ne avrebbe dato evidenza (n.d.r. il riferimento è verosimilmente alla produzione documentale della ricorrente in data 12/3/2025, nella quale è inclusa copia della memoria dimessa dall’odierna ricorrente nel giudizio d’appello avverso la su indicata ord. coll. n. 4/2025, che, a pag. 5, lascia intendere l’avvenuto ottenimento del PEF di cui aveva lamentato l’insussistenza) – hanno ribadito e/o richiamato le difese già spiegate in resistenza al ricorso introduttivo.
7. Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti notificato il 20 marzo 2025 e depositato il successivo 24 marzo 2025 (d’ora in poi anche semplicemente II MA) – la cui trattazione ha richiesto il necessario differimento al 21 maggio 2025 della già fissata udienza pubblica del 2 aprile 2025 - la società ricorrente, traendo abbrivio dall’ ostensione del PEF della società controinteressata relativo al lotto che qui rileva, asseritamente ottenuta in data 18 febbraio 2025, ha, poi, introdotto ulteriori tre motivi d’impugnazione, tutti rubricati “Ulteriore violazione, omessa e/o falsa applicazione dell’art. 17 del disciplinare di gara. Violazione di legge. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria e di motivazione” , con cui lamenta, in estrema sintesi, la mancata esclusione aggiudicataria sotto tre distinti profili e, segnatamente, in quanto:
- in violazione dell’art. 17 del Disciplinare di gara, non ha predisposto, né tantomeno ha inserito nella Piattaforma il piano economico-finanziario analitico, dedicato a ciascuno dei punti vendita del lotto d’interesse (Ospedale di Cattinara, Ospedale Maggiore e sede ASUGI via del Farneto 3 - TRIESTE);
- in violazione dell’art. 17 del Disciplinare di gara, ha formulato un’offerta equivoca, che non consente di evincere con sicurezza quale sia l’entità dell’investimento proposto per l’ospedale di Cattinara, traendo spunti in tal senso dal fatto che la controinteressata, nella documentazione dimessa ai fini della partecipazione alla procedura di gara per il lotto 2, ha quantificato in € 120.000,00 gli investimenti per l’Ospedale di Cattinara, nel mentre in quella per il lotto che qui rileva ha quantificato i medesimi investimenti nel diverso importo di € 396.618,00;
- la evidente incertezza sugli investimenti proposti di cui alla precedente lett. b) è, conseguentemente, impeditiva a qualsiasi valutazione da parte della stazione appaltante in ordine alla serietà e alla sostenibilità dell’offerta.
8. In vista della udienza su indicata, l’Azienda intimata e la società controinteressata hanno dimesso memorie a confutazione degli assunti sviluppati dalla società ricorrente nell’ultimo ricorso proposto, nonché sinteticamente ribadito, anche mediante richiamo ai rispettivi precedenti atti di difesa, le controdeduzioni svolte con riguardo al ricorso introduttivo e al I ricorso MA.
8.1. L’Azienda intimata ha, in particolare, anche preliminarmente eccepito l’irricevibilità del II ricorso MA, in quanto proposto dalla società Fast Eat Italy oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di intervenuta conoscenza della offerta economica dell’aggiudicataria EN Ristorazione, individuata nel 9 gennaio 2025, giorno in cui il difensore della medesima, all’udienza in camera di consiglio innanzi a questo T.A.R., ha dichiarato cessata la materia del contendere rispetto alla istanza ex art. 116 c.p.a. relativa alla richiesta di ostensione (in forma integrale e non oscurata) della offerta economica di EN relativa al lotto 1.
8.2. La società controinteressata ha, invece, preliminarmente eccepito l’inammissibilità del II ricorso MA per incompatibilità con il I ricorso MA, atteso che la ricorrente, dopo avere lamentato con quest’ultimo l’asserita mancata allegazione da parte di EN del PEF per il lotto 1, ora sostiene con il primo che vi sia tale documento (come infatti vi è) ma che non rispetti la lex specialis.
8.2.1. Ha eccepito, inoltre, la tardività del secondo e terzo motivo di tale ricorso, in quanto si basano su documentazione propria del lotto 2 che Fast Eat Italy aveva ottenuto già da diversi mesi.
9. La società ricorrente ha diffusamente replicato, nonché, tra l’altro, manifestato, a pag. 17 del proprio atto, “la volontà di rinunciare al primo ricorso di motivi aggiunti, in quanto superati dal successivo ricorso di motivi aggiunti” (vedesi memoria di replica in data 10/5/2025).
10. Celebrata l’udienza - nel corso della quale il difensore della società ricorrente ha fornito spontanei chiarimenti atti a scongiurare una possibile irricevibilità del II ricorso MA avuto riguardo alla documentazione trasmessa alla medesima dall’Azienda intimata mediante atto in data 17 febbraio 2025 a firma dei difensori incaricati (irricevibilità non oggetto né di rilievo d’ufficio ex art. 73, comma 3, c.p.a., né, in tali termini, di eccezione di parte), nel mentre quello dell’Azienda intimata ha ribadito l’eccezione di tardività nei sensi in cui l’aveva formulata nel proprio scritto difensivo di cui innanzi si è riferito e, per il resto, ha sostanzialmente confermato, anche riportandovisi, le argomentazioni difensive già spiegate e quello della società controinteressata si è, parimenti, riportato alle proprie ed associato a quelle dell’Amministrazione – l’affare è stato introitato per essere deciso.
11. Il Collegio ritiene di prescindere dallo scrutinio delle preliminari eccezioni di rito sollevate dall’ASUGI e dalla controinteressata con riguardo al ricorso introduttivo, dato che il ricorso stesso e, comunque, privo di pregio nel merito e, in tal senso, di agevole ed immediata definizione.
11.1. Non si ravvisano, infatti, validi motivi per discostarsi dalla prognosi formulata nella fase cautelare.
11.2. Invero - al di là di tutte le pur interessanti questioni di carattere eminentemente semantico/etimologico che costituiscono l’essenza delle doglianze rivolte dalla società ricorrente alla valutazione dell’elemento 5A ( Gestione del servizio ) dell’offerta tecnica - s’appalesa, invero, dirimente la considerazione che la Commissione giudicatrice, nel giudizio sintetico espresso (compendiato nella tabella di valutazione di cui all’all. 11 fascicolo doc. ASUGI in data 18/11/2024), ha posto adeguatamente l’attenzione sulla circostanza - di per sé idonea ad offrire intellegibile e ragionevole contezza del giudizio di parziale adeguatezza (coefficiente 0,40) assegnato alla offerta tecnica della medesima - che “l’organizzazione del servizio per tutti i presidi si ritiene appena sufficiente in quanto confrontando le attività previste dall’all. G Tab. 2 e il numero degli operatori contemporaneamente presenti non vengono garantite la quantità e la sostenibilità del servizio richiesto, con particolare riferimento alle fasce di maggiore afflusso”.
11.2.1. E’, infatti, ictu oculi evidente che – avuto riguardo agli specifici parametri di riferimento di cui ai Criteri di valutazione dettati dall’art. 18.1 del Disciplinare di gara (“la maggior qualità organizzativa e fattibilità delle modalità operative ed organizzative del personale; la congruità numerica, l’esperienza pregressa, l’articolazione dei profili professionali, dei turni, degli orari di punta e non di punta che garantiscano una maggiore efficacia ed efficienza del servizio e una migliore qualità, anche in relazione; i tempi e i turni di lavoro maggiormente coerenti con l’organizzazione del lavoro prevista e con la riduzione dei tempi di attesa; la tempistica e l’organizzazione per garantire la pronta sostituzione del personale assente per motivi non prevedibili”) – una motivazione che mette in evidenza che “non vengono garantite la quantità e la sostenibilità del servizio richiesto, con particolare riferimento alle fasce di maggiore afflusso” corrisponde di per sé ad un giudizio che non può ritenersi in alcun modo adeguato (n.d.r. il giudizio adeguato , coefficiente 0,60, è riservato, a mente della griglia dei criteri di cui all’art. 18.2 del Disciplinare, laddove gli “aspetti previsti dal sub-criterio sono affrontati in modo adeguato, anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi richiesti su quasi tutte le questioni poste” ).
11.2.2. Per converso, risulta calzante e congruo – come già dianzi evidenziato - l’assegnato giudizio di parzialmente adeguato , coefficiente 0,40, previsto laddove “Gli aspetti previsti dal sub-criterio sono affrontati in modo generale ovvero molto parzialmente e sono forniti elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti”.
11.2.3. Trattasi, invero, di valutazione sostanziale – peraltro non messa in discussione come tale dalla società ricorrente – che vale di per sé ad appalesare la intrinseca ragionevolezza del coefficiente di valutazione applicato, in quanto coerente con il giudizio (astratto) di riferimento, che ne costituisce parametro, nonché ad escludere – pena l’invasione di campo - ogni ulteriore sindacato di questo giudice, coerentemente con la costante giurisprudenza amministrativa, che, come utilmente sintetizzato nel precedente del Consiglio di Stato richiamato dalla difesa dell’ASUGI nei propri scritti, ha osservato, per l’appunto, che “... il sindacato giurisdizionale sulla motivazione delle valutazioni discrezionali deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto acquisiti e non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa, il che implicherebbe lo sconfinamento nel merito riservato all'amministrazione” (Consiglio di Stato 09/07/2024, n.6090).
11.2.4. A nulla può, in definitiva, la suggestiva enfatizzazione operata dalla società ricorrente della prima parte del giudizio espresso (“l’organizzazione del servizio per tutti i presidi si ritiene appena sufficiente...”) e, segnatamente, la ritenuta circostanza che la locuzione “appena sufficiente” utilizzata dovrebbe, per ragioni etimologiche, equivalere necessariamente al giudizio sintetico di “adeguato”.
11.2.5. La valutazione operata dalla competente Commissione giudicatrice dell’elemento di valutazione 5A passa, in definitiva, indenne al vaglio dei vizi di legittimità denunciati dalla ricorrente col primo motivo di impugnazione.
11.3. Ne deriva - come opportunamente rilevato dalla difesa dell’ASUGI - l’inammissibilità del secondo motivo per carenza d’interesse in capo alla ricorrente, essendo evidente che il suo (solo) eventuale accoglimento non sarebbe comunque sufficiente alla medesima per conseguire il bene della vita anelato. L’eventuale rivalutazione dell’elemento 5B ( Progetto di inserimento di personale svantaggiato e parità di genere ) e l’ottenimento degli invocati 0,4 punti [0,2 (coeff.) x 2 (punteggio max previsto)], in luogo di 0, non le consentirebbe, infatti, di superare la prova di resistenza.
11.4. Il ricorso introduttivo va, quindi, nel complesso rigettato.
12. Il I ricorso MA va, invece, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, coerentemente alla manifestazione di volontà espressa dalla società ricorrente nella memoria di replica in data 10 maggio 2025.
12.1. Il Consiglio di Stato ha, invero, precisato che, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha, per l’appunto, attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse al ricorso. Pertanto, in tal caso il giudice è senz’altro tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse (cfr. Cons. di Stato, n. 4913/2012 e n. 3848/2016).
12.2. Conseguentemente, al cospetto della dichiarazione della società ricorrente, questo Collegio non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del c.p.a. (cfr. ex multis Cons. di Stato, n. 3061/2018), essendo evidente che la pur irrituale rinuncia resa dalla medesima appalesa, comunque, essere venuto meno ogni suo interesse alla coltivazione del ricorso in questione.
13. Il secondo ricorso MA è, invece, destituito di fondatezza, ragione per cui il Collegio, come già con riguardo al ricorso introduttivo, ritiene di prescindere dall’esame delle preliminari eccezioni di rito.
13.1. E’ privo di pregio, innanzitutto, il primo motivo introdotto con tale ricorso.
13.1.1. La previsione contenuta nell’ambito dell’art. 17, comma 1, lett. c), secondo capoverso («L’Offerta Economica dovrà contenere, per ciascun punto vendita del lotto a cui si intende partecipare, a pena di esclusione, il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l’arco temporale definito, redatto ai sensi dell’art. 177 del Codice»), sulla quale fa leva il motivo in esame, non può essere atomisticamente intesa ed interpretata, al punto da ritenere – come fa la società ricorrente - che nel contesto del piano economico-finanziario “generale” ogni concorrente avrebbe dovuto produrre un PEF anche per ciascun punto vendita.
13.1.2. A corroborare il convincimento del Collegio valgono, invero, le seguenti considerazioni:
i) come si evince dalla piana lettura, nella sua interezza, del citato art. 17, il PEF è uno degli elementi che compongono ( rectius che devono comporre, a pena di esclusione) l’offerta economica, che porta ragionevolmente a ritenere che, al pari degli altri previsti alle lettere a) (offerta a video), b) (offerta economica di cui all’allegato H firmato digitalmente) e d) (proposta contrattuale), sia e debba essere necessariamente unico (ancorché, ovviamente, formulato, proprio come gli altri, tenendo conto della complessiva articolazione del lotto e, per quanto qui specificamente rileva, dei dati economico-finanziari riferiti a ciascun plesso).
In tal senso, depone, peraltro, anche quanto opportunamente osservato dalla difesa dell’Azienda intimata ovvero che la concessione messa a gara per il lotto che qui interessa (come anche, del resto, per il lotto 2) è - analogamente al relativo contratto accessivo - pacificamente unica ed inscindibile, come si ritrae da plurime parti e/o disposizioni del Disciplinare di gara (Premesse introduttive e, poi, artt. 3, 10, 12, 13.1, 15.1, 16, 17, 18.1 e 22) e dei suoi allegati (modello domanda di partecipazione, schema di contratto, schemi di offerta economica e modello PEF), i quali, in nessuna parte, considerano separatamente, ad uno ad uno, i singoli punti vendita e/o danno in altro modo a ciascuno di essi individuale ed autonomo rilievo, ma si riferiscono, per l’appunto, sempre e solo al lotto, dedicato – come noto - ai Punti Ristoro dell’Area IAna (P.O. Cattinara, P.O. Maggiore e sede di via Farneto);
ii) la norma fa riferimento ad un solo Piano economico e finanziario e ad un solo allegato I-PEF da redigersi ai sensi dell’art. 177 del Codice ovvero che offra, essenzialmente, contezza della astratta prospettazione di ricavi in grado di coprire i costi operativi e i costi di investimento, di remunerare e rimborsare il capitale di debito e di remunerare il capitale di rischio, ovviamente con riguardo allo “assetto di interessi dedotto nel contratto di concessione” (art. 177, comma 5, d.lgs. n. 36/2023) e non, invece, a quello relativo al singolo punto vendita, che di per sé non gode di alcuna autonoma rilevanza.
In tal senso, conforta pacifica giurisprudenza, tra cui quella invocata dall’Azienda intimata a supporto delle difese svolte, che ha osservato, infatti, che “la finalità del PEF è quella di dimostrare la concreta capacità dell'operatore economico di eseguire correttamente le prestazioni per l'intero arco temporale prescelto, attraverso la prospettazione di un equilibrio economico e finanziario di investimenti che consenta, da parte dell'amministrazione concedente, una valutazione circa l'adeguatezza dell'offerta e l'effettiva realizzabilità dell'oggetto della concessione” ( ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 4 febbraio 2022, n. 795).
E’, dunque, evidente che ciò che rileva sono solo ed unicamente i dati di sintesi riportati nel PEF redatto con riguardo all’oggetto della concessione e non dei singoli punti ristoro, risolvendosi, anzi, la pretesa moltiplicazione dei PEF in un adempimento non funzionale alle verifiche cui la produzione di tale piano è, invece, deputata ad assolvere. Contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, non assume, infatti, rilievo il controllo - in sé e per sé, eminentemente sterile e formale –“sull’attendibilità dei dati aggregati del piano economico finanziario generale”, ma, come già osservato, la ben più pregnante e sostanziale valutazione circa l'adeguatezza dell'offerta e l'effettiva realizzabilità dell'oggetto della concessione. Nel caso in esame, è, peraltro, pacifico che l’elemento essenziale (ovvero il PEF), necessario per la corretta formazione dell’accordo negoziale, è stato prodotto dalla società EN Ristorazione e ritenuto idoneo ad offrire le indispensabili garanzie di sostenibilità economico finanziaria;
iii) il riferimento a ciascun punto vendita contenuto nella disposizione che qui specificamente rileva pare, in definitiva, meramente tautologico, in quanto volto, sostanzialmente, a ribadire che il PEF deve contemplare i dati riferiti a tutti punti vendita, ricompresi, per l’appunto, nel lotto.
Siffatta lettura s’appalesa, peraltro, non solo ragionevole alla luce di quanto sin qui osservato, ma – occorrendo – anche coerente con logiche esigenze di favor partecipationis [ “ove... siano possibili più interpretazioni di una o più clausole contenute in un bando o in un Disciplinare di gara, il principio del favor partecipationis impone di preferire la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti; detto principio, che individua un autonomo e ulteriore criterio interpretativo di derivazione eurounitaria, sottende l'interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale tra candidati, teso all'individuazione e alla cristallizzazione dell'assetto di interessi maggiormente vantaggioso e conveniente per l'Amministrazione ed attua così il principio di buon andamento dell'amministrazione pubblica di cui all'art. 97, comma 2, Cost.” (Consiglio di Stato sez. IV - 13/03/2025, n. 2071)] e di tutela dell’affidamento [ “... le clausole... si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell'atto; pertanto, se un'aporia tra i vari documenti costituenti la lex specialis impedisce l'interpretazione in termini strettamente letterali, è proprio la tutela dei principi dell'affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti che conduce all'interpretazione complessiva o sistematica delle varie clausole” (Consiglio di Stato sez. IV - 31/03/2025, n. 2680)].
13.1.3. Il motivo va, quindi, disatteso.
13.2. Analogamente il secondo motivo e il terzo motivo del ricorso in esame, fondati su argomentazioni meramente speciose, essendo evidente - anche ad occhi non esperti - che il riferimento, nella documentazione dimessa dalla società EN ai fini della partecipazione alla procedura di gara per il lotto 2 [che, come si evince dalla piana lettura dell’art. 3 del Disciplinare, è dedicato ai punti ristoro dell’Area Isontina (P.O. Monfalcone e P.O. Gorizia)], di un costo per investimenti riguardante l’Ospedale di Cattinara, pari a € 120.000,00, è frutto di un mero refuso, essendo tale Ospedale pacificamente e notoriamente ubicato al di fuori dell’Area Isontina.
Sicché, il voler trarre da tale indicazione elementi per sostenere che l’offerta della società controinteressata con riferimento al lotto 1 è ambigua, equivoca e indefinita è del tutto pretestuoso e privo della benché minima fondatezza.
Senza trascurare, in ogni caso, di considerare che la documentazione da cui ha preso spunto la ricorrente per articolare le doglianze proposte non afferisce assolutamente al lotto e alla concessione che qui specificamente rileva e rispetto alla quale sono state esperite dagli organi competenti le dovute valutazioni.
14. In definitiva, sulla scorta delle considerazioni svolte e per le ragioni esplicitate:
- il ricorso introduttivo e il II ricorso MA vanno respinti con riguardo a tutte le domande azionate dalla ricorrente, essendo evidente che, una volta acclarata l’insussistenza dei profili di illegittimità denunciati ovvero l’infondatezza della domanda caducatoria, non vi può essere spazio alcuno per l’accoglimento di quelle ulteriori e consequenziali;
- il I ricorso MA va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico della società Fast Eat Italy s.r.l., vengono liquidate a favore dell’Azienda sanitaria universitaria IAno-Isontina – ASUGI e della controinteressata EN Ristorazione s.p.a. nella misura indicata in dispositivo, determinata tenendo conto anche della necessità di includervi quelle della fase cautelare, all’epoca non liquidate e rinviate, per l’appunto, al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IU VE IA, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul I e II ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, respinge il primo e il terzo e dichiara improcedibile il secondo.
Condanna la società Fast Eat Italy s.r.l. al pagamento delle spese di lite a favore dell’Azienda sanitaria universitaria “IAno-Isontina” – ASUGI e della EN Ristorazione s.p.a., che liquida in complessivi € 15.000,00 (€ 7.500,00 a favore di ciascuna parte), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de HA di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Sinigoi | Carlo Modica de HA di Grisi' |
IL SEGRETARIO