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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/06/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3537/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesconi Cristiana, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Viareggio
(LU), via San Carlo Borromeo n. 24, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Nicoletta Barsanti ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Viareggio (LU), via Paolina n. 9, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: divorzio
Sulle conclusioni congiuntamente rassegnate: “Affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e conferma dell'attuale residenza;
Il diritto di visita delle figlie sarà così regolamentato:
- il padre terrà con sé le figlie due giorni la settimana da individuarsi nel martedì e giovedì dalle 17.30/18 fino al rientro
a scuola il giorno successivo (in estate entro le ore 7.30 presso la casa materna), con accompagnamento a casa della madre;
il padre le prenderà al centro diurno frequentato dalla più piccola o a casa della madre, salvo esigenze contingenti che saranno tempestivamente comunicate alla madre la quale si impegna a portarle, in caso di difficoltà del padre, a casa del padre;
-il padre terrà con sé le figlie due fine settimana al mese dal venerdì dalle 17.30/18 fino alla domenica sera dopo cena, con accompagnamento a casa della madre;
il padre le prenderà al centro diurno frequentato dalla più piccola o a casa della madre, salvo esigenze contingenti che saranno tempestivamente comunicate alla madre la quale si impegna a portarle, in caso di difficoltà del padre, a casa del padre;
- dal 24 dicembre al 31 dicembre alle ore 15 con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio fino alle ore 21 con l'altro; alterneranno tra i genitori i giorni di Pasqua e Pasquetta ed i relativi tre giorni prima di Pasqua e tre giorni dopo Pasquetta;
per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza; nel periodo estivo le minori trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno;
il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento delle minori €260 mensili per ciascuna figlia (€520 complessivi), nonché a titolo di assegno divorzile €80 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre rivalutazione ISTAT a partire dal 2026; l'assegno unico è percepito da ciascun genitore al 50%; le spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale sono ripartite al 50% tra i genitori, stabilendo tuttavia che l'indennità di frequenza erogata in favore della minore sia percepita interamente dalla Per_1 madre, la quale la impiegherà per il pagamento delle spese scolastiche che si verificheranno nel corso dell'anno scolastica anche per la quota del padre, ad eccezione delle eventuali gite scolastiche;
per queste ultime si stabilisce che, qualora il costo della gita ecceda l'indennità di frequenza percepita nel mese in cui si svolgerà la gita, la quota eccedente sarà coperta al 50% da entrambi i genitori;
la resistente si impegna ad iscriversi nelle liste di collocamento per il lavoro, entro 30 giorni dalla pronuncia della sentenza di divorzio ed a fornire al resistente un indirizzo mail a cui inviare eventuali offerte di lavoro, nella zona di residenza e comunque compatibili con il carico familiare;
spese di lite compensare.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 12.12.2024 e regolarmente notificato, Parte_1
ha dedotto di aver contratto matrimonio concordatario il 22.5.2004 con , unione CP_1
dalla quale sono nate le figlie (24.5.2008) e (23.4.2013). Per_2 Per_1
Ha aggiunto che il Tribunale di Lucca, con decreto n. 3548/2016, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che era decorso il termine dalla comparizione di fronte al Presidente del
Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare. Ha chiesto, pertanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, domandando, altresì di disporre: l'affido condiviso delle figlie con assegnazione della casa coniugale alla resistente e residenza presso la stessa;
un regime di frequentazione delle minori con il padre secondo quanto indicato al punto 3 del ricorso;
un contributo pari ad €500 mensili (€250 per ciascuna figlia) a titolo di mantenimento delle minori, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in vigore presso questo Tribunale di Lucca.
Si è costituta , che si è dichiarata remissiva alla pronuncia di divorzio ed alle altre CP_1
domande su questioni diverse da quelle economiche, mentre ha domandato un assegno divorzile in proprio favore di €200 mensili e di stabilire un assegno per il mantenimento delle minori di almeno
€300 ciascuna oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in vigore presso questo
Tribunale di Lucca, con attribuzione in proprio favore dei 3/4 dell'assegno unico.
All'udienza del 28.5.2025 , fissata per la comparizione delle parti, il giudice istruttore ha formulato una motivata proposta conciliativa della controversia ex art. 473bis.21 c.p.c., alla quale le parti hanno dichiarato di aderire, rassegnando le conclusioni congiunte riportate in epigrafe e la causa è stata rimessa immediatamente al collegio per la decisione, senza concessione di termini per memorie conclusive.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dal D. Lgs. 149/2022 lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, si accerti che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
Le parti sono comparse dinanzi al Presidente all'udienza del 14.10.2016, sicché alla data del deposito del ricorso (12.12.2024) erano certamente trascorsi oltre sei mesi dall'udienza presidenziale.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Non vi sono poi motivi per disattendere, quanto alle ulteriori questioni controverse, la volontà delle parti, conforme all'interesse dei coniugi e della prole e, pertanto, si recepiscono integralmente le conclusioni rassegnate.
In ragione dell'intervenuta conciliazione, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- visti gli artt. 4 e 5 l. 898/1970, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Viareggio, il 22.5.2004, da , nato a [...], il [...], e Parte_1
, nata a [...], il [...], e trascritto nei Registri degli atti di CP_1
matrimonio del predetto Comune dell'anno 2004 al n. 24 parte II serie A;
- recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni inter partes, le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, conformi all'interesse della prole e dei coniugi;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 30.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesconi Cristiana, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Viareggio
(LU), via San Carlo Borromeo n. 24, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Nicoletta Barsanti ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Viareggio (LU), via Paolina n. 9, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: divorzio
Sulle conclusioni congiuntamente rassegnate: “Affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e conferma dell'attuale residenza;
Il diritto di visita delle figlie sarà così regolamentato:
- il padre terrà con sé le figlie due giorni la settimana da individuarsi nel martedì e giovedì dalle 17.30/18 fino al rientro
a scuola il giorno successivo (in estate entro le ore 7.30 presso la casa materna), con accompagnamento a casa della madre;
il padre le prenderà al centro diurno frequentato dalla più piccola o a casa della madre, salvo esigenze contingenti che saranno tempestivamente comunicate alla madre la quale si impegna a portarle, in caso di difficoltà del padre, a casa del padre;
-il padre terrà con sé le figlie due fine settimana al mese dal venerdì dalle 17.30/18 fino alla domenica sera dopo cena, con accompagnamento a casa della madre;
il padre le prenderà al centro diurno frequentato dalla più piccola o a casa della madre, salvo esigenze contingenti che saranno tempestivamente comunicate alla madre la quale si impegna a portarle, in caso di difficoltà del padre, a casa del padre;
- dal 24 dicembre al 31 dicembre alle ore 15 con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio fino alle ore 21 con l'altro; alterneranno tra i genitori i giorni di Pasqua e Pasquetta ed i relativi tre giorni prima di Pasqua e tre giorni dopo Pasquetta;
per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza; nel periodo estivo le minori trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno;
il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento delle minori €260 mensili per ciascuna figlia (€520 complessivi), nonché a titolo di assegno divorzile €80 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre rivalutazione ISTAT a partire dal 2026; l'assegno unico è percepito da ciascun genitore al 50%; le spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale sono ripartite al 50% tra i genitori, stabilendo tuttavia che l'indennità di frequenza erogata in favore della minore sia percepita interamente dalla Per_1 madre, la quale la impiegherà per il pagamento delle spese scolastiche che si verificheranno nel corso dell'anno scolastica anche per la quota del padre, ad eccezione delle eventuali gite scolastiche;
per queste ultime si stabilisce che, qualora il costo della gita ecceda l'indennità di frequenza percepita nel mese in cui si svolgerà la gita, la quota eccedente sarà coperta al 50% da entrambi i genitori;
la resistente si impegna ad iscriversi nelle liste di collocamento per il lavoro, entro 30 giorni dalla pronuncia della sentenza di divorzio ed a fornire al resistente un indirizzo mail a cui inviare eventuali offerte di lavoro, nella zona di residenza e comunque compatibili con il carico familiare;
spese di lite compensare.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 12.12.2024 e regolarmente notificato, Parte_1
ha dedotto di aver contratto matrimonio concordatario il 22.5.2004 con , unione CP_1
dalla quale sono nate le figlie (24.5.2008) e (23.4.2013). Per_2 Per_1
Ha aggiunto che il Tribunale di Lucca, con decreto n. 3548/2016, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che era decorso il termine dalla comparizione di fronte al Presidente del
Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare. Ha chiesto, pertanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, domandando, altresì di disporre: l'affido condiviso delle figlie con assegnazione della casa coniugale alla resistente e residenza presso la stessa;
un regime di frequentazione delle minori con il padre secondo quanto indicato al punto 3 del ricorso;
un contributo pari ad €500 mensili (€250 per ciascuna figlia) a titolo di mantenimento delle minori, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in vigore presso questo Tribunale di Lucca.
Si è costituta , che si è dichiarata remissiva alla pronuncia di divorzio ed alle altre CP_1
domande su questioni diverse da quelle economiche, mentre ha domandato un assegno divorzile in proprio favore di €200 mensili e di stabilire un assegno per il mantenimento delle minori di almeno
€300 ciascuna oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in vigore presso questo
Tribunale di Lucca, con attribuzione in proprio favore dei 3/4 dell'assegno unico.
All'udienza del 28.5.2025 , fissata per la comparizione delle parti, il giudice istruttore ha formulato una motivata proposta conciliativa della controversia ex art. 473bis.21 c.p.c., alla quale le parti hanno dichiarato di aderire, rassegnando le conclusioni congiunte riportate in epigrafe e la causa è stata rimessa immediatamente al collegio per la decisione, senza concessione di termini per memorie conclusive.
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Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dal D. Lgs. 149/2022 lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, si accerti che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
Le parti sono comparse dinanzi al Presidente all'udienza del 14.10.2016, sicché alla data del deposito del ricorso (12.12.2024) erano certamente trascorsi oltre sei mesi dall'udienza presidenziale.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Non vi sono poi motivi per disattendere, quanto alle ulteriori questioni controverse, la volontà delle parti, conforme all'interesse dei coniugi e della prole e, pertanto, si recepiscono integralmente le conclusioni rassegnate.
In ragione dell'intervenuta conciliazione, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- visti gli artt. 4 e 5 l. 898/1970, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Viareggio, il 22.5.2004, da , nato a [...], il [...], e Parte_1
, nata a [...], il [...], e trascritto nei Registri degli atti di CP_1
matrimonio del predetto Comune dell'anno 2004 al n. 24 parte II serie A;
- recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni inter partes, le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, conformi all'interesse della prole e dei coniugi;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 30.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli