Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/05/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 20/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2638 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Lucia Cannizzaro, con la quale è elettivamente domiciliato in
Caulonia (RC), Via Vincenzo Niutta n. 142
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...]
difesa dagli avv.ti Mattia Persiani, Giovanni Beretta e Attilio Vasta, con i quali è elettivamente domiciliata in Locri (RC), Via Tevere n. 36
Resistente
OGGETTO: pensione di invalidità
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/07/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che, nel periodo dal 1/06/2013 al 31/05/2019, ha beneficiato della pensione di invalidità, successivamente revocata dalla
[...]
per Controparte_2
carenza del requisito reddituale;
- che, in data 1/04/2020, ha presentato all'Ente di appartenenza una nuova domanda per conseguire la medesima prestazione, respinta con provvedimento del 9/12/2020 con la seguente motivazione: ”capacità di esercizio della professione non ridotta in modo continuativo a meno di un terzo”;
- che è affetto dalle seguenti patologie: “Cardiopatia Ischemica Cronica
(Pregresso Ima); Malattia Coronarica Trivasale;
Ipertensione Arteriosa;
Diabete Mellito”, che si ripercuotono sullo svolgimento dell'attività lavorativa in quanto gravi e non suscettibili di miglioramento;
- che è invalido e presenta una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, anche alla luce della consulenza tecnica espletata dal perito di parte;
- che, avverso il provvedimento della ha proposto ricorso CP_1
chiedendo il ripristino della prestazione previdenziale;
- che, in seguito alla visita medico-legale della competente Commissione
I.N.P.S. di Reggio Calabria, è stato riconosciuto meritevole della pensione di invalidità, con decorrenza dal 1/11/2021;
- che il provvedimento è erroneo limitatamente alla data di decorrenza del beneficio assistenziale.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale Civile di Locri in funzione di Giudice del
Lavoro: A) Dichiarare che parte ricorrente è persona invalida con una riduzione in modo continuativo della capacità lavorativa a meno di un terzo dalla data di presentazione della domanda amministrativa (17.04.2020) o in 3
subordine e salvo gravame, da quella che sarà accertata in corso di causa;
B)
Conseguentemente dichiarare il diritto dell'istante alla corresponsione da parte dell convenuto della pensione di invalidità a far data domanda CP_3
amministrativa (17.04.2020) o da quella che sarà accertata in corso di causa e pertanto, condannare il CNPR al pagamento del predetto beneficio, il tutto con interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, come per legge;
C) Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del difensore antistatario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita la
[...]
Controparte_2
eccependo:
- che il rag. è stato titolare di una pensione di Parte_1
invalidità (con decorrenza dal 1/06/2013), liquidata in via definitiva con delibera n. 901 dell'8 ottobre 2014, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Previdenza della CP_1
- che, all'esito della visita medico-legale eseguita dalla competente
Commissione medica I.N.P.S., il ricorrente è stato riconosciuto “invalido, revisionabile a 3 anni”;
- che la procedura di revisione amministrativa della pensione di invalidità
è stata avviata ai sensi dell'art. 25 del Regolamento della Previdenza del 2013;
- che, pertanto, con revisione amministrativa conclusasi in data 8 febbraio
2017 (delibera n. 5958), l'importo della pensione è stato ridotto del 50%, con decorrenza dall'1/06/2016;
- che, con successiva revisione amministrativa conclusasi in data 8 novembre 2019, è stata disposta la revoca della pensione di invalidità, con decorrenza dall'1/06/2019;
- che la ha tenuto conto del reddito professionale medio prodotto CP_1
dal ricorrente nei due anni antecedenti a quello dell'accertamento, ossia il 2014 ed il 2015; 4
- che il sig. ha continuato a svolgere l'attività professionale di Parte_1
ragioniere, percependo un reddito professionale medio superiore al 50% del reddito professionale medio prodotto nei tre anni antecedenti a quello di decorrenza della pensione;
- che il reddito medio percepito dal ricorrente ammonta ad € 20.026,18 e il
50% di tale reddito è pari ad € 10.275,06;
- che, nei due anni antecedenti all'accertamento dell'1/06/2016, il rag. ha percepito un reddito medio pari ad € 18.475,49, nettamente Parte_1
superiore al 50% del reddito medio dei tre anni antecedenti alla decorrenza della pensione;
- che, decorso il triennio dall'ultimo accertamento eseguito, la ha CP_1
avviato una nuova procedura di revisione amministrativa, dalla quale è emerso che, nei due anni antecedenti a quello del secondo accertamento (ossia, 2017 e
2018), il ricorrente ha percepito un reddito medio pari ad €10.366,87, ossia superiore al 50% del reddito medio dei tre anni antecedenti alla decorrenza della pensione (€ 10.275,06);
- che, in ossequio a quanto disposto dall'art. 25, comma 5, del
Regolamento della Previdenza del 2013, la ha disposto la revoca della CP_1
pensione di invalidità, con decorrenza dall'1/06/2019;
- che, avverso il provvedimento di revoca, il rag. ha proposto Parte_1
ricorso amministrativo, rigettato con delibera del 26 febbraio 2020;
- che, in data 17 aprile 2020, il ricorrente ha presentato una nuova domanda di pensione di invalidità sulla scorta di nuovi presupposti sanitari;
- che, in seguito alla visita medico-legale eseguita dalla competente
Commissione, è stato accertato che “il soggetto non si trova nelle condizioni di riduzione in modo continuativo della capacità lavorativa a meno di 1/3 della totale nell'esercizio della professione (INVALIDITA' PENSIONABILE)”;
- che, con provvedimento n. 1937 del 3 dicembre 2020, la ha CP_1
respinto la nuova domanda di pensione presentata dal sig. Parte_1 5
- che, avverso tale provvedimento, il pensionato ha proposto ricorso amministrativo deducendo un aggravamento delle patologie rispetto alla visita medico–legale I.N.P.S. del 13/05/2013;
- che, all'esito della visita medico-legale collegiale di appello eseguita dalla competente commissione I.N.A.I.L., è risultato che: “il soggetto si trova nelle condizioni di riduzione in modo continuativo della capacità lavorativa a meno di 1/3 della totale nell'esercizio della professione (INVALIDITA'
PENSIONABILE). Data di decorrenza della suddetta invalidità pensionabile
8/11/2021”;
- che, con provvedimento n. 46 U del 20 gennaio 2022, la ha CP_1
liquidato al ricorrente la pensione di invalidità (con decorrenza dal 1° novembre
2021);
- che, in data 29 marzo 2022, il rag. ha irritualmente proposto Parte_1
un ulteriore ricorso amministrativo avverso il provvedimento di accoglimento della domanda di pensione di invalidità (provv. n. 46 del 20 gennaio 2022), chiedendo il riconoscimento del beneficio con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (17.04.2020) o dalla data della prima visita (30.07.2020);
- che, in data 20/01/2023, il ricorrente ha presentato una nuova domanda di pensione di vecchiaia in sostituzione della pensione di invalidità, accolta dalla
, con conseguente liquidazione della prestazione richiesta a far data CP_2
dall'1/02/2023;
- che il provvedimento di liquidazione della pensione di invalidità (provv.
n. 46 U del 20/01/2022) è legittimo, poiché le condizioni medico legali necessarie per la concessione del beneficio al ricorrente esistevano soltanto a far data dall'1/11/2021;
- che, in ogni caso, le decisioni adottate dalla con riferimento CP_1
all'erogazione del trattamento previdenziale di invalidità dipendono dagli accertamenti tecnici-sanitari resi dall'I.N.P.S. e dall'I.N.A.I.L. 6
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è fondato e va accolto, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Giova premettere che oggetto di contrasto non è la spettanza, in capo al sig. , del trattamento pensionistico di invalidità, in virtù della Parte_1
domanda presentata in data 1/04/2020.
Infatti, con provvedimento del 24/01/2022 (allegato al ricorso introduttivo), la Controparte_1
ha comunicato la liquidazione della pensione con decorrenza dal 1
[...]
novembre 2021, con la motivazione, illustrata anche dalla nella memoria CP_1
di costituzione, che non sussisteva una riduzione in modo continuativo della capacità lavorativa a meno di un terzo nell'esercizio della propria attività professionale antecedentemente a tale data.
Orbene, osserva preliminarmente il giudicante che il ricorrente, già prima della presentazione della domanda del 1/04/2020, godeva del trattamento pensionistico, revocato per il venir meno del requisito reddituale.
E' vero che, nel momento in cui viene presentata una nuova domanda, è necessario operare una nuova valutazione di tutte le condizioni legittimanti il conseguimento del trattamento pensionistico, compresi i requisiti sanitari, in quanto il precedente godimento della pensione non può determinare una cristallizzazione del quadro patologico accertato e non impedisce all'ente erogante di valutare nuovamente, sulla base della nuova domanda, le condizioni sanitarie di accesso al trattamento pensionistico, in quanto la nuova domanda comporta una nuova e distinta valutazione della capacità lavorativa. 7
Tuttavia, la circostanza che il ricorrente abbia goduto del trattamento pensionistico in passato, revocato esclusivamente per ragioni reddituali, integra in ogni caso un principio di allegazione del possesso, in capo all'interessato, delle condizioni sanitarie legittimanti il conseguimento della pensione (ossia, la riduzione in modo continuativo della capacità lavorativa a meno di 1/3 della totale nell'esercizio della professione).
Nondimeno, la sussistenza di un quadro patologico grave, presente già antecedentemente al mese di novembre 2021, è stata allegata attraverso la produzione di documentazione medica anche risalente nel tempo, allegata al ricorso.
In ogni caso, ai fini della prova della sussistenza del requisito sanitario anche in data anteriore alla decorrenza individuata dalla forma piena CP_1
prova la consulenza tecnica d'ufficio effettuata nel corso del giudizio.
Il C.T.U., all'esito di un attento esame obiettivo e previo esame della documentazione medica versata in atti, premettendo che il ricorrente è affetto da
“Cardiopatia ischemica cronica ( pregresso IMA ) in fase evolutiva in paziente sottoposto a PCI e Stents. Malattia coronarica trivasale. Ipertensione arteriosa.
Diabete mellito . Ipoacusia bilaterale neurosensoriale di media gravità.
Sindrome depressiva in fase di aggravamento”, ha evidenziato che tali infermità
– che già sussistevano al momento della domanda amministrativa (tanto che il ricorrente era stato già riconosciuto invalido in passato anche dalla cassa) - presentano un carattere ingravescente e hanno determinato una riduzione della capacità lavorativa del ricorrente a meno di un terzo, fin dal 1/04/2020.
In merito, il CTU ha rilevato che la presenza di patologie cardiache gravi incide sulla capacità di lavoro indipendentemente dal tipo di attività svolta e che, sebbene l'attività di ragioniere si svolga prevalentemente rimanendo seduti ad un terminale per esaminare documenti, il ricorrente è stato sottoposto a diversi stand e, in ogni caso, svolgendo un'attività intellettiva, è stato sottoposto a notevoli carichi di stress. 8
Tali conclusioni sono state ulteriormente ribadite e specificate nel corso dell'udienza del 7/02/2025, allorquando il CTU ha chiarito che il richiamo operato nell'elaborato peritale ad un certificato del 10/11/2021 si giustifica in quanto la documentazione medica recante data antecedente è scarna, ma che tale certificato fotografa un quadro clinico preesistente e già grave.
Orbene, le conclusioni del C.T.U. sono fatte proprie da questo giudicante, in quanto fondate su convincenti e coerenti argomentazioni medico legali e sorrette da corrette valutazioni scientifiche, coerenti con la documentazione medica allegata in atti.
Pertanto, il ricorso, volto al riconoscimento della pensione anche per il periodo antecedente al mese di novembre 2021 e, in particolare, con decorrenza dal 1/04/2020, va accolto.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico della Controparte_1
con distrazione in favore del difensore del ricorrente
[...]
ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Parimenti vanno poste a carico della
[...]
le spese della C.T.U. espletata nel corso Controparte_1
del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 2638/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è Parte_1
persona invalida con una riduzione in modo continuativo della capacità lavorativa a meno di un terzo dal 17.04.2020, con diritto corresponsione della 9
pensione di invalidità da parte della Controparte_1
con decorrenza dalla domanda amministrativa;
[...]
-Condanna la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese di
[...]
lite, che liquida in € 2697,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
- Pone definitivamente a carico della
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., le Controparte_1
spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa Persona_1
Locri, 20/05/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci