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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 25/03/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 8531/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8531/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Parte_1
Francalanci del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Dall'Aglio Parte_2 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 5 marzo 2025, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio concordatario alle condizioni di cui al ricorso presentato congiuntamente il 19 novembre 2024.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 19 novembre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Parma, il 10 luglio 2010, che dalla loro unione è nato il figlio in data 28 Per_1 febbraio 2013, che la loro separazione era stata oggetto di decreto d'omologa emesso da questo Tribunale in data 13 dicembre 2016 e che non aveva avuto luogo in seguito riconciliazione alcuna.
Sulla base di tali presupposti chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso del figlio minorenne, alla sua collocazione privilegiata presso la madre, alle frequentazioni con il genitore non collocatario, al suo mantenimento, nonché ad ulteriori questioni accessorie e a queste funzionali).
pagina 1 di 2 Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, ribadivano la volontà di non riconciliarsi e insistevano per l'accoglimento della domanda formulata nel ricorso presentato congiuntamente.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo), con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo d'interesse.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Parma, il 10 luglio 2010, trascritto al Numero 111, Parte Parte_1 Parte_2
II, Serie A, Anno 2010 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Parma, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto presentato il 19 novembre 2024.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 24 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8531/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Parte_1
Francalanci del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Dall'Aglio Parte_2 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 5 marzo 2025, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio concordatario alle condizioni di cui al ricorso presentato congiuntamente il 19 novembre 2024.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 19 novembre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Parma, il 10 luglio 2010, che dalla loro unione è nato il figlio in data 28 Per_1 febbraio 2013, che la loro separazione era stata oggetto di decreto d'omologa emesso da questo Tribunale in data 13 dicembre 2016 e che non aveva avuto luogo in seguito riconciliazione alcuna.
Sulla base di tali presupposti chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso del figlio minorenne, alla sua collocazione privilegiata presso la madre, alle frequentazioni con il genitore non collocatario, al suo mantenimento, nonché ad ulteriori questioni accessorie e a queste funzionali).
pagina 1 di 2 Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, ribadivano la volontà di non riconciliarsi e insistevano per l'accoglimento della domanda formulata nel ricorso presentato congiuntamente.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo), con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo d'interesse.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Parma, il 10 luglio 2010, trascritto al Numero 111, Parte Parte_1 Parte_2
II, Serie A, Anno 2010 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Parma, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto presentato il 19 novembre 2024.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 24 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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