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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 12/06/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 9 4 2 / 2 0 2 4 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
V I T O M A R C E L L O S A L A D I N O P R E S . E S T E N S O R E
A N T O N I N O C A M P A N E L L A G I U D I C E
G I A M P A O L O B E L L O F I O R E G I U D I C E
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_1 Parte_2
rispettivamente rappresentati e difesi dagli avvocati
TRANCHIDA ROBERTA e NAPOLI VITO per mandato allegato al ricorso.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Marsala
e depositato in data 30/12/2024, i coniugi esposero che in data 12/12/2012 avevano contratto matrimonio concordatario in Mazara del Vallo dal quale erano nati i figli e , entrambi Per_1 Per_2
minorenni.
Precisarono che con sentenza n. 892/2023 Tribunale
di Marsala aveva omologato la loro separazione
1 consensuale.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e di aver risolto le questioni inerenti l'affido e il mantenimento dei figli.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 6 giugno 2025 insistendo nella domanda di divorzio e, pertanto, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale,
svoltasi con le modalità della trattazione scritta
(1.12.2023).
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da oltre un anno.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i
Pag. 2 rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti e le questioni riguardanti la prole già
risolte.
perde il cognome del marito che con il Pt_1
matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P E R T A L I M O T I V I
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi
[...]
e con ricorso Parte_1 Parte_2
depositato in data 30/12/2024, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
e in Mazara del Vallo il Parte_2
12/12/2012 trascritto nei registri dello stato civile del Comune d i Mazara del Vallo al n. 184
parte II, serie A, anno 2012, alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde il cognome del marito;
Pt_1
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza all'ufficiale dello stato civile di Mazara del Vallo perché
proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello
Pag. 3 stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala in data 12 giugno 2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
V i t o M a r c e l l o S a l a d i n o
Pag. 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
V I T O M A R C E L L O S A L A D I N O P R E S . E S T E N S O R E
A N T O N I N O C A M P A N E L L A G I U D I C E
G I A M P A O L O B E L L O F I O R E G I U D I C E
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_1 Parte_2
rispettivamente rappresentati e difesi dagli avvocati
TRANCHIDA ROBERTA e NAPOLI VITO per mandato allegato al ricorso.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Marsala
e depositato in data 30/12/2024, i coniugi esposero che in data 12/12/2012 avevano contratto matrimonio concordatario in Mazara del Vallo dal quale erano nati i figli e , entrambi Per_1 Per_2
minorenni.
Precisarono che con sentenza n. 892/2023 Tribunale
di Marsala aveva omologato la loro separazione
1 consensuale.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e di aver risolto le questioni inerenti l'affido e il mantenimento dei figli.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 6 giugno 2025 insistendo nella domanda di divorzio e, pertanto, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale,
svoltasi con le modalità della trattazione scritta
(1.12.2023).
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da oltre un anno.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i
Pag. 2 rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti e le questioni riguardanti la prole già
risolte.
perde il cognome del marito che con il Pt_1
matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P E R T A L I M O T I V I
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi
[...]
e con ricorso Parte_1 Parte_2
depositato in data 30/12/2024, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
e in Mazara del Vallo il Parte_2
12/12/2012 trascritto nei registri dello stato civile del Comune d i Mazara del Vallo al n. 184
parte II, serie A, anno 2012, alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde il cognome del marito;
Pt_1
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza all'ufficiale dello stato civile di Mazara del Vallo perché
proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello
Pag. 3 stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala in data 12 giugno 2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
V i t o M a r c e l l o S a l a d i n o
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