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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 13498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13498 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 52479/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE In composizione monocratica in persona del Giudice unico Fabrizio Molinari, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa proposta ai sensi degli artt. 281 decies ss. cod. proc. civ., iscritta al n. 52479/2024 del Ruolo Generale e promossa da:
(01.03.1961 – Rio de Janeiro - Brasil); Parte_1
(26.11.1988 - Rio de Janeiro - Brasil); Parte_2 [...]
(06.10.1992 - Rio de Janeiro - Brasil), tutti elettivamente Parte_3 domiciliati in Roma alla piazza Benedetto Cairoli 2, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Carosi, (Cod. Fisc.: – C.P.F. ) che li C.F._1 C.F._2 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
. nei confronti di
, in persona del tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
- resistente –
Conclusioni delle parti
Per i ricorrenti:
'ACCERTARE il diritto degli odierni ricorrenti così come segnatamente identificati in epigrafe, al riconoscimento della cittadinanza italiana, acquisita in Persona_1 quanto discendenti di cittadino italiano, e per l'effetto DICHIARARE gli odierni ricorrenti, cittadini italiani con tutti i conseguenti diritti di trasmissione Persona_1 della cittadinanza a tutti i discendenti;
ORDINARE al e, Controparte_1 per esso, all'Ufficiale dell'Anagrafe e dello Stato civile del comune competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, ovvero provvedendo : alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita degli odierni ricorrenti, come cittadini italiani, nati all'estero; alla registrazione e annotazione nell'atto di nascita e nei registri dello Stato civile del matrimonio deli ricorrenti;
a svolgere tutte le necessarie ed eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, per le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge;
CONDANNARE l'odierna parte resistente al pagamento degli onorari e delle integrali spese di giudizio del presente procedimento, resosi necessario per la manifesta impossibilità di ottenere ragione dei propri diritti in altro modo;
in subordine, ove il Giudice incomprensibilmente ritenga di dover procedere alla dichiarazione di compensazione delle spese di giudizio, si chiede che venga dichiarata la soccombenza dell'odierna parte resistente con tutte le conseguenze in ordine alle spese processuali, ponendo quindi l'importo del contributo unificato a carico della parte soccombente e ordinandone la ripetizione, esentando la parte ricorrente dal pagamento di tutte le eventuali spese, tasse ed imposte che sono state, sono e/o saranno sollecitate e/o reclamate per il presente procedimento - come ad esempio le spese di registrazione -, resosi necessario per l'evidente impossibilità di ottenere ragione dei propri diritti in altro modo, anche in considerazione delle numerose sentenze emesse da differenti Tribunali.
Per il resistente:
“dichiarare l'inammissibilità\infondatezza della domanda;
nel merito, in caso di riconoscimento della cittadinanza ricorrendone i presupposti, voglia compensare le spese di lite”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con la presente azione, i ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da Per_2 nato il [...] a [...], e mai naturalizzatosi.
[...]
Il si è costituto in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per Controparte_1 inammissibilità o infondatezza ed in subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza, la compensazione delle spese di lite.
Il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, come correttamente dedotto dall'amministrazione convenuta, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'.
Pag. 2 di 4 Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo.
Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che l'atto introduttivo del giudizio è corredato unicamente dalla procura alle liti.
La documentazione atta a provare la discendenza in linea retta dei ricorrenti dal suddetto avo non è allegata al ricorso introduttivo, ma risulta invero prodotta soltanto in data 31 luglio 2025, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate. Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta inoltre necessitata dalle difese della controparte, né tanto meno autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile ai fini della decisione.
Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021 n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Le spese seguono la soccombenza. Esse vanno liquidate, in applicazione del d.m. n° 55/2014 e ss.mm., sulla base degli importi minimi dello scaglione delle cause di valore indeterminabile di complessità bassa, avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate, alla serialità dei casi ed alla consistenza delle difese svolte, per le sole attività difensive effettivamente prestate, come appresso indicato al netto degli oneri di legge: fase di studio: € 851,00 fase e introduttiva: 602,00
Pag. 3 di 4 fase di trattazione ed istruttoria €
fase decisoria €
spese generali di studio al 15% €
Totale € 1.453,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti, in solido tra loro alla refusione delle spese di lite sostenute dal resistente, che si liquidano nell'importo di euro 1.453,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nelle misure di legge.
Roma, 30 settembre 2025.
il Giudice
Fabrizio Molinari
Pag. 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE In composizione monocratica in persona del Giudice unico Fabrizio Molinari, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa proposta ai sensi degli artt. 281 decies ss. cod. proc. civ., iscritta al n. 52479/2024 del Ruolo Generale e promossa da:
(01.03.1961 – Rio de Janeiro - Brasil); Parte_1
(26.11.1988 - Rio de Janeiro - Brasil); Parte_2 [...]
(06.10.1992 - Rio de Janeiro - Brasil), tutti elettivamente Parte_3 domiciliati in Roma alla piazza Benedetto Cairoli 2, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Carosi, (Cod. Fisc.: – C.P.F. ) che li C.F._1 C.F._2 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
. nei confronti di
, in persona del tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
- resistente –
Conclusioni delle parti
Per i ricorrenti:
'ACCERTARE il diritto degli odierni ricorrenti così come segnatamente identificati in epigrafe, al riconoscimento della cittadinanza italiana, acquisita in Persona_1 quanto discendenti di cittadino italiano, e per l'effetto DICHIARARE gli odierni ricorrenti, cittadini italiani con tutti i conseguenti diritti di trasmissione Persona_1 della cittadinanza a tutti i discendenti;
ORDINARE al e, Controparte_1 per esso, all'Ufficiale dell'Anagrafe e dello Stato civile del comune competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, ovvero provvedendo : alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita degli odierni ricorrenti, come cittadini italiani, nati all'estero; alla registrazione e annotazione nell'atto di nascita e nei registri dello Stato civile del matrimonio deli ricorrenti;
a svolgere tutte le necessarie ed eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, per le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge;
CONDANNARE l'odierna parte resistente al pagamento degli onorari e delle integrali spese di giudizio del presente procedimento, resosi necessario per la manifesta impossibilità di ottenere ragione dei propri diritti in altro modo;
in subordine, ove il Giudice incomprensibilmente ritenga di dover procedere alla dichiarazione di compensazione delle spese di giudizio, si chiede che venga dichiarata la soccombenza dell'odierna parte resistente con tutte le conseguenze in ordine alle spese processuali, ponendo quindi l'importo del contributo unificato a carico della parte soccombente e ordinandone la ripetizione, esentando la parte ricorrente dal pagamento di tutte le eventuali spese, tasse ed imposte che sono state, sono e/o saranno sollecitate e/o reclamate per il presente procedimento - come ad esempio le spese di registrazione -, resosi necessario per l'evidente impossibilità di ottenere ragione dei propri diritti in altro modo, anche in considerazione delle numerose sentenze emesse da differenti Tribunali.
Per il resistente:
“dichiarare l'inammissibilità\infondatezza della domanda;
nel merito, in caso di riconoscimento della cittadinanza ricorrendone i presupposti, voglia compensare le spese di lite”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con la presente azione, i ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da Per_2 nato il [...] a [...], e mai naturalizzatosi.
[...]
Il si è costituto in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per Controparte_1 inammissibilità o infondatezza ed in subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza, la compensazione delle spese di lite.
Il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, come correttamente dedotto dall'amministrazione convenuta, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'.
Pag. 2 di 4 Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo.
Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che l'atto introduttivo del giudizio è corredato unicamente dalla procura alle liti.
La documentazione atta a provare la discendenza in linea retta dei ricorrenti dal suddetto avo non è allegata al ricorso introduttivo, ma risulta invero prodotta soltanto in data 31 luglio 2025, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate. Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta inoltre necessitata dalle difese della controparte, né tanto meno autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile ai fini della decisione.
Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021 n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Le spese seguono la soccombenza. Esse vanno liquidate, in applicazione del d.m. n° 55/2014 e ss.mm., sulla base degli importi minimi dello scaglione delle cause di valore indeterminabile di complessità bassa, avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate, alla serialità dei casi ed alla consistenza delle difese svolte, per le sole attività difensive effettivamente prestate, come appresso indicato al netto degli oneri di legge: fase di studio: € 851,00 fase e introduttiva: 602,00
Pag. 3 di 4 fase di trattazione ed istruttoria €
fase decisoria €
spese generali di studio al 15% €
Totale € 1.453,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti, in solido tra loro alla refusione delle spese di lite sostenute dal resistente, che si liquidano nell'importo di euro 1.453,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nelle misure di legge.
Roma, 30 settembre 2025.
il Giudice
Fabrizio Molinari
Pag. 4 di 4