Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 6016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6016 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 21838/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – X sezione civile- in composizione monocratica ed in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Pezzullo- ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21838/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili avente ad oggetto: pagamento, e vertente
TRA
, già ( CF-P.IVA ), con sede Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
legale in alla Via Comunale del Principe n.13/A, in persona del Pt_2
Direttore Generale dott. ing. rappresentata e difesa Parte_3
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Luigia Mandes (CF
) ed Isabella Selvaggi (C.F. ) , C.F._1 C.F._2
giusta allegata procura speciale per notaio del 5.9.2019 Rep. Persona_1
Azienda,
OPPONENTE
E
(già cod. n. , corrente in CP_1 CP_2 P.IVA_2 Pt_2
alla via P. Giannone, 30, cod. fisc. e p.ta i.v.a. n. , in persona P.IVA_3
del legale rapp.te p.t. dott. , elett.te dom.ta in alla Controparte_3 Pt_2
P.tta Francese n 1/3 presso lo studio degli Avv.ti Giovanni Terreri (cod. fisc.
n. ) e , (cod. fisc. m. CodiceFiscale_3 Parte_4 [...]
) che lo rapp.no e dif.no, giusta, procura alla lite rilasciata su C.F._4
foglio separato da cui è stata estratta copia digitalmente sottoscritta depositata nel fascicolo telematico
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_5
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5206/23 emesso dal tribunale di Napoli in data 04.09.23 con il quale ingiungeva alla Parte_5
il pagamento della somma di €. 24.673,81 oltre interessi e spese, di
[...]
cui euro 2.757,85 residuo per le prestazioni svolte nell'anno 2021 ed euro
- 2 - 21.915,96 residuo per le prestazioni svolte nell'anno 2022. A sostegno
Parte dell'opposizione, l' eccepiva: la mancata prova delle prestazioni rese,
del rispetto dei limiti imposti dai tetti di spesa della c.o.m; l'infondatezza della domanda relativamente all'importo di € 21.915,96 per essere stato già
interamente versato il corrispettivo dovuto per l'anno 2022 e l'avvenuto pagamento dell'importo di € 2.757,85 relativamente all'anno 2021, come da
Determina Dirigenziale n. 125 del 13.1.2022
Si costituiva la contestando l'avverso dedotto di cui chiedeva il CP_1
rigetto, rilevando in via preliminare, l'avventa cessazione della materia del contendere in ordine alla sorta capitale per l'importo di € 2.757,85 stante l'intervenuto pagamento dopo la notifica del decreto opposto.
Disattesa l'istanza di provvisoria esecuzione, in mancanza di richieste istruttorie il Giudice, concessi i termini di cui all'art 189 c.p.c., rinviava la causa all'udienza del 26/05/2025 per la decisione. In tale udienza, sostituita con la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., il Giudice riservava in decisione la causa.
Va, in via preliminare, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al saldo richiesto per le prestazioni svolte nell'anno 2021, pari ad €.
2.757,85, di cui al ricorso per ingiunzione, essendo pacifico che l'importo in oggetto è stato versato in favore dell'opposta. Quanto alla data dell'avvenuto pagamento, risulta dagli atti di causa che esso è stato eseguito dall' Pt_6
[..
- opponente in data 19.10.23, e, dunque, dopo la notificazione del decreto ingiuntivo avvenuta in data 5.9.2023.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione nel merito della controversia, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere deve seguire la pronuncia di revoca dell'ingiunzione, giacché, come affermato dalla Suprema Corte, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è
limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto,
ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, con la conseguenza che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione (così Cass. 22/5/2008, n.
13085; cfr, altresì, Cass. 1/12/2000, n. 15378).
Permane, tuttavia, controversia tra le parti per quanto riguarda la debenza degli interessi ex D.Lgs. 231/02. Ebbene, poiché il pagamento è
avvenuto dopo la notifica del decreto opposto, spetta all'opposta il pagamento degli interessi moratori al tasso previsto dall'art 5 del D.Lgs.
- 4 - 231/2002 sulla sorta capitale di € 2.757,85 dalla scadenza del termine di cui al contratto del 30.04.22 alla data di effettivo soddisfo del 18.10.23 come in ricorso monitorio.
Permane, ancora, poi, controversia tra le parti relativamente al saldo di
€ 21.915,96 richiesto per l'anno 2022.
In merito, in via preliminare, va ricordato che nell'opposizione a decreto ingiuntivo il ruolo delle parti processuali, ovvero di opponente ed opposto, risulta invertito sul piano sostanziale ed in particolare sul piano del riparto dell'onere della prova. Nello specifico, proposta opposizione al decreto ingiuntivo: il debitore ingiunto, per quanto attore in opposizione,
assume le vesti sostanziali di convenuto, dovendo pertanto, allegare e provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa;
il creditore ingiungente, pur convenuto nel giudizio di opposizione, riveste nell'ambito dello stesso la posizione di attore, dovendo pertanto allegare e provare i fatti costitutivi del credito azionato. In particolare, poi, per quel che riguarda il caso di specie appare, in proposito, utile richiamare i principi affermati recentemente dalla Suprema Corte in ordine al riparto dell'onere probatorio nelle controversie aventi ad oggetto le pretese creditorie erogate dalle strutture sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. La
Corte, infatti, facendo finalmente chiarezza sul tema in questione, molto dibattuto dai Giudici di merito, contrariamente a quanto sostenuto dalla
Parte opponente ha affermato che i c.d. elementi costitutivi del credito, la
- 5 - cui prova è a carico della struttura che rivendica il pagamento del corrispettivo, devono essere limitati al riscontro dell'esistenza del rapporto di accreditamento e dell'esecuzione delle prestazioni dedotte gravando, per
Parte converso, sulla la dimostrazione del fatto (non costitutivo del diritto dell'attore ma) impeditivo dell'accoglimento della pretesa azionata, costituito dal superamento della COM e del tetto di spesa - fatto che, essendo stato opposto al fine di paralizzare il titolo vantato dalla controparte, deve essere provato dalla parte eccipiente (cfr. Cass. 6/7/2018, n. 17735; Cass.
13/2/2018, n. 3403; Cass. 3/8/2017, n. 19360).
Applicando tali principi si osserva che nel caso di specie non è
Parte contestato che l'opposta sia in rapporto di accreditamento con la Ciò
che è contestato è l'esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture azionate da parte della opposta. Si legge, infatti, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo che “Con nota prot. n. 0255822 del 13.10.2023 il
Part Direttore del Distretto n. 33 di questa ha comunicato che da una
verifica su Sistema CaComm è risultato che l'importo netto relativo alle
prestazioni sanitarie erogate per l'anno 2022 (11.951 prestazioni totali) è
pari alla cifra di E. 368.892,04 (allegato), e non alla somma di E.
390.522,52 come indicato nel D.I. oggetto della presente opposizione per
cui l'importo di E. 21.915,96 riferito al 2022 non può essere corrisposto.
Orbene l'importo di E. 368.910,05 è stato già pagato come risulta dalla
- 6 - relazione del Servizio G.E.F. e come dichiarato nello stesso ricorso per
D.I..”
Orbene, in presenza di tale contestazione era onere della parte opposta fornire la prova dell'esecuzione delle prestazioni, oltre l'importo indicato dall'opponente e già erogato di euro 368.910,05, non emergenti dal sistema
CaComm, Tale contestazione, infatti, non appare affatto generica atteso che essa non si limita ad affermare che la fattura in generale non fa da sola prova del credito ma consiste nella negazione dell'esecuzione delle prestazioni in favore dei pazienti per mancato inserimento nella piattaforma CaComm
(mancata indicazione della tipologia di prestazioni e dei pazienti nei cui confronti sarebbero state svolte).
La stessa parte opposta ammette che vi siano prestazioni ulteriori, oltre a quelle fatturate, che non emergono dalla mera attività di fatturazione, e la cui mancata fatturazione può essere dipesa da svariati motivi ritenendo indubbio l'esecuzione delle stesse, come da notule mensili protocollate. Ma
in presenza di tale contestazione era onere della parte opposta fornire la prova dell'esecuzione di dette prestazioni, oltre l'importo indicato dall'opponente e già erogato (euro 368.910,05).
Tanto aderendo all'orientamento innanzi richiamato dalla Suprema
Corte (richiamato invero dalla stessa opposta) secondo cui è onere di chi vanta il credito nei confronti della di provare l'esecuzione delle Parte
- 7 - prestazioni sanitarie per le quali vanta il corrispettivo: “In tema di “onere
probatorio”, da ultimo, va segnalato il recente orientamento della Corte di
Cassazione Civile, Sezione III, che con sentenza n° 17437 del 31.08.2016,
ha statuito: “…erra, difatti, la Corte territoriale nel ritenere che il rapporto
dell'onere probatorio relativo alla pretesa dell'odierna ricorrente segua
l'iter delineato in sentenza, volta che al Centro di analisi oggi ricorrente
spettava la prova – quale fatto costitutivo del diritto esercitato –
dell'esistenza del rapporto di accreditamento e dell'esecuzione delle
prestazioni per le quali era chiesto il rimborso (prova il cui onere era stato
Part incontestatamente assolto in sede di merito), gravando di converso sulla
la dimostrazione del fatto (non costitutivo del diritto dell'attore ma)
impeditivo dell'accoglimento della pretesa azionata, costituito dal
superamento del tetto di spesa – fatto che, essendo stato opposto al fine di
paralizzare il titolo vantato dalla controparte, andava provato dalla parte
eccipiente…”.
Alla stregua delle predette argomentazioni la domanda, relativamente a tali importi, va quindi rigettata.
La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
- 8 - il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alle prestazioni rese nell'anno 2021 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Part 2) condanna la al pagamento, in favore dell'opposta, degli interessi moratori al tasso previsto dall'art 5 del D.Lgs.231/2002 sulla sorta capitale di € 2.757,85 dalla scadenza del termine di cui al contratto del 30.04.22 alla data di effettivo soddisfo del 18.10.23 come in ricorso monitorio;
3) Rigetta ogni altra domanda proposta dall'opposta;
4) Compensa le spese di lite tra le parti
Napoli, 16.6.2025
Il Giudice monocratico
(dott.ssa Anna Maria Pezzullo)
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42728 Racc 16316 Registrato al n 3926, tutti elettivamente domiciliati in