Sentenza 4 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/02/2003, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2003 |
Testo completo
C.C. 67361. IN 0 1 6 5 1 /03 REP OPOLOITALIN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 21442/99 Dott. Bruno SACCUCCI Consigliere Cron. 3748 Dott. Enrico PAPA Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott. Aldo CECCHERINI - Rel. Consigliere Ud. 12/06/02 ConsigliereDott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO IE, AR GE, MO CO, AR AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SUZZARA 3, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO GIROLAMI, difesi dall'avvocato FRANCESCO PAMPINELLA, giusta procura in calce;
- ricorrente E L
contro
I . N V I O I Z C A MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro S S E A 1 C N 6 I D O 3 I tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, A 7 P M E 6 R M P U A S 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso C E T . R O N C rappresenta e difende ope legis;
2002
- controricorrente -
2648 -1- nonchè
contro
UFF REGISTRO ATTI CIVILI LE;
- intimato . avverso la sentenza n. 199/98 della Commissione regionale di LE, depositata iltributaria 25/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/02 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ET RE e la moglie EL A- ria, ME ON e la moglie GI AN ria, tutti proprietari pro indiviso di quote di un terreno in Carini, procedettero alla divisione del- la proprietà con atto 8 febbraio 1991, e avvalen- dosi del condono edilizio, attribuirono ai primi due coniugi una porzione sulla quale essi avevano realizzato un fabbricato senza concessione, e agli altri due la porzione sulla quale gli stessi aveva- no realizzato altro fabbricato senza concessione. I valori delle porzioni furono accertati dall'Ufficio del Registro di Palermo in £ 148.000.000 per i pri- mi due, e in £ 139.999 per gli altri: la relativa fu definita a norma del d.l. n.controversia 630/1994. Con successivo atto in data 11 febbraio 1992, i contribuenti vendettero gli immobili in questione, e ai fini fiscali ne chiesero la determinazione au- tomatica del valore a norma dell'art. 12 1. n. 154/1988. L'Ufficio determinò in £ 36.000.000 il valore iniziale di ciascuno dei fabbricati, e in £ 108.000.000 quello finale del fabbricato venduto da RE e EL Algaria, e in £ET 96.000.000 quello venduto da ME ON e GI IA. L'Ufficio notificò quindi il 13 febbraio 1995 avviso do liquidazione n. 765, comportante per i un' Invim di £coniugi RE-Algaria 3.395.000, e per i coniugi Salagione-Algaria un'Invim di £ 2.195.000. Detti avvisi furono impu- gnati da parte dei contribuenti, secondo i quali i valori iniziali da considerare non erano quelli da loro indicati nella dichiarazione presentata ai fi- ni Invim, ma dovevano essere individuati in quelli accertati dall'Ufficio in relazione all'atto di di- visione. L'Ufficio, costituendosi, eccepì la violazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, trattandosi di impugnazione di cartella esattoriale e relativa iscrizione a ruolo per vizi non propri;
nel merito, sostenne che il valore iniziale era quello risul- tante dall'atto di provenienza indicato nella di- chiarazione sottoscritta ed allegata al momento della registrazione, e che era stato rispettato il dettato di legge, avendo i ricorrenti definito la precedente vertenza tributaria instaurata contro gli avvisi di liquidazione. Il cons. rel. est. dr. Aldo Ceccherini La Commissione tributaria provinciale di Paler- mo, con sentenza 3 aprile 1997 n. 134, rigettò il ricorso proposto dai ricorrenti. Secondo quanto è esposto nella sentenza impugnata, la Commissione di primo grado osservò che le eccezioni proposte dai ricorrenti contro la cartella erano state esaminate e respinte nella precedente sentenza n. 136/06/97 del 3 aprile 1997, pronunciata sull'impugnazione dell'avviso da cui la cartella aveva avuto origine. Nel giudizio di appello, promosso dai contri- buenti, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza depositata il 25 novembre 1998, accogliendo l'eccezione sollevata dall'Uffi- cio ex art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, ritenuto in- sufficiente, ad integrare il requisito della speci- ficità dei motivi di appello, il semplice richiamo per relazione dei motivi di ricorso ed atti susse- guenti, e ritenuto altresì che nell'atto di appello e nelle note successive non vi era alcun motivo di- retto contro l'argomento in diritto della sentenza di primo grado, la quale aveva motivato il rigetto del ricorso con il rigetto degli stessi motivi nel giudizio di opposizione all'avviso di liquidazione all'origine della cartella impugnata, respinse l'appello. Per la cassazione della sentenza di appello, i contribuenti ricorrono con atto notificato il 23 novembre 1999, proponendo due motivi. Il Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura ge- nerale dello Stato, resiste con controricorso noti- ficato il 9 febbraio 2000. I ricorrenti hanno depo- sitato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il controricorso deve essere dichiarato inam- missibile, perché notificato tardivamente. Con il primo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992; si deduce che dall'atto di appello in data 11 giu- gno 1997 risulta con assoluta evidenza che in esso otto facciate sono dedicate all'esposizione dei mo- tivi. Il motivo è generico. La circostanza allegata, relativa al numero di pagine dedicate ai motivi di appello, infatti, nulla consente di argomentare in ordine alla specificità dei motivi. Questa è stata negata dalla Commissione regionale anche con l'affermazione (idonea anche da sola a reggere il giudizio di inammissibilità dell'appello) che nell'atto di appello e nelle note successive non vi Il cons. rel. est. dr. Aldo Ceccherini era alcun motivo diretto contro l'argomento in di- ritto della sentenza di primo grado, la quale aveva motivato il rigetto del ricorso con il rigetto de- gli stessi motivi nel giudizio di opposizione al- l'avviso di liquidazione all'origine della cartella impugnata. Per il principio dell'autosufficienza del motivo, i ricorrenti avevano l'onere di ripor- tare testualmente nel ricorso i motivi di appello del cui mancato esame da parte del giudice di ap- pello essi si dolgono, con la precisa indicazione del luogo in cui essi erano stati formulati. Il di- fetto di autosufficienza del motivo non ne consente la verifica della fondatezza nel presente grado di legittimità. Con il secondo motivo si denunzia l'omessa mo- tivazione circa plurimi punti della controversia, prospettai dalle parti;
si deduce che nella senten- za impugnata non si fa cenno dello svolgimento in diritto contenuto nell'atto di appello. Valgono, al riguardo di questo motivo, conside- razioni in tutto analoghe a quelle fatte per il mo- tivo precedente. Anche questo motivo, infatti, è generico: l'omessa motivazione presuppone la deci- sività dei punti ai quali si riferisce. Ora, il giudice di appello ha osservato che non era stata impugnata la ratio decidendi della sentenza di pri- mo grado. Al fine di conseguire lo scopo ricercato, di ottenere la cassazione della sentenza, la parte aveva l'onere di impugnare quella affermazione, de- cisiva, della sentenza, ed inoltre di indicare i diversi punti non considerati, enunciando le ragio- ni per le quali il giudice di appello, esaminando- li, sarebbe dovuto giungere a diversa conclusione. In conclusione, il ricorso è inammissibile.
P. q. m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 12 giugno 2002. шего расчис Il Cons. est. Il Presidente (Aldo Ceccherini) (Bruno Saccucci) IL CANCELLIERE C1 Aucoll 21 Arnaldo Casano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 4 F 2003 Oggi flold дінь IL CANCELLIERE G1 Arnaldo Casano est.Il cons. dr. Aldo Ceccherini