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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/03/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 12069/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12069/2021 promossa da
(C.F. e P.Iva: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Franchi, ed elettivamente Parte_2
domiciliata presso il suo studio sito in Brescia, alla via Luigi Einaudi n. 26,
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. e P.Iva: ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_2
delegato, sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Iolita, ed elettivamente Controparte_2
domiciliata presso il suo studio sito in Brescia, alla via Malta n. 7/C,
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 3442/2021.
CONCLUSIONI:
Per l'opponente.: “Per le causali esposte ed in atti e previe le declaratorie tutte del caso, in
accoglimento dell'opposizione proposta, dichiarare la nullità, la giuridica inefficacia e comunque
revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, respingendosi in ogni caso e comunque le avverse domante tutte siccome illegittime ed infondate. Spese e compensi professionali di lite, oltre rimborso forfetario,
rifusi”.
Per l'opposta: In via preliminare: giusta applicazione del disposto di cui all'art. 648 c.p.c.
concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo non essendo l'opposizione
fondata su prova scritta né di pronta soluzione per tutto quanto assunto e dedotto nel presente atto
difensivo; in via subordinata concederla limitatamente all'importo di €. 5.208,01 (somma ingiunta
di €. 5.268,01 - €. 60,00); in via di ulteriore subordine pronunciarsi ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c.,
ordinanza ingiunzione provvisoriamente esecutiva di pagamento dell'importo di €. 5.208,01. Nel
merito: 1) respingere tutte le domande proposte con l'opposizione al decreto ingiuntivo perché
destituite di ogni fondamento;
2) dichiarare l'opponente debitrice nei confronti della CP_1
della somma ingiunta (€.5.268,01) perché dimostrata certa, liquida ed esigibile ed
[...]
affermare la legittimità, la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo stesso 3) condannare
l'opponente a pagare in favore della la somma di €. 5.268,01 oltre gli Controparte_1
interessi moratori come da domanda, atteso tutto quanto assunto e dedotto nel presente atto di
costituzione, ovvero quella diversa risultante dovuta all'esito del giudizio. Spese di lite rifuse.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12 agosto la società chiedeva al Controparte_1
Tribunale di Brescia di ingiungere a il pagamento in proprio favore Parte_1
della somma di € 5.268,01, oltre interessi moratori e spese di procedura, così determinato: € 5.208,01
quale corrispettivo portato dalla fattura n. 4644/2020 del 29.12.2020, esigibile dal 31.03.20211 ed €
60,00 per spese notarili relative alla stesura dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili.
A tal fine, esponeva: che l'importo esposto nella fattura azionata era dovuto a titolo di corrispettivo per la fornitura di etichette autoadesive “pesa prezzo”; che sollecitava il pagamento con lettera pec del 18.05.2021 senza alcun esito;
che pertanto era costretta ad agire giudizialmente.
Il Tribunale di Brescia emetteva, in data 10 settembre 2021 il decreto ingiuntivo telematico n.
3442/2021, per l'importo di € 5.208,01, oltre interessi e spese di procedura. Con atto di citazione in opposizione notificato a mezzo pec in data 22 ottobre 2021 l'ingiunta proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, Parte_1
chiedendo, in via preliminare il rigetto dell'istanza di concessione di provvisoria esecuzione;
nel merito, chiedeva di dichiarare la nullità, la giuridica inefficacia del decreto ingiuntivo e, comunque,
la revoca dello stesso. Con il favore delle spese.
A sostegno di tali pretese l'opponente deduceva che: tra le parti intercorrevano rapporti commerciali aventi ad oggetto la fornitura, da parte della ricorrente, di etichette utilizzate dall'opponente per l'etichettatura dei prodotti;
relativamente all'ordine n. 1096 del 04.10.19 (doc. 1), la ricorrente eseguiva la fornitura di cui alla fattura n. 4011/21 del 29.10.19 (doc. 2), regolarmente pagata da successivamente la ricorrente emetteva la fattura n. 4644 del 29.12.20 (doc. 3), Parte_1
riferita ad asserite forniture mai eseguite, tempestivamente contestata dall'opponente, la quale, con mail del 31.12.20 (doc. 4), chiedeva di provvedere allo storno della fattura;
la spesa di € 60,00,
sostenuta dalla ricorrente per l'estratto autentico delle scritture contabili, era frutto di scelte e necessità della stessa ricorrente e , pertanto non poteva esserne richiesta la ripetizione;
non sussisteva alcun presupposto per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto, posto che l'opposizione non era fondata su prova scritta né di pronta soluzione.
Tutto ciò premesso, l'opponente, ritenendo di nulla dovere alla società opposta a titolo di corrispettivo della fattura azionate monitoriamente, chiedeva la revoca del decreto, rassegando le proprie conclusioni come sopra meglio trascritte.
Si costituiva in giudizio la convenuta ontestando le ragioni di fatto e Controparte_1
di diritto dedotte dall'opponente e chiedendo: in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione limitatamente all'importo di € 5.208,01; in via di ulteriore subordine, chiedeva di pronunciare ordinanza ex art. 186 ter cpc per l'importo di € 5.208,01; nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto, di dichiarare l'opponente debitrice nei confronti della della di € 5.268,01, con conseguente condanna dell'opponente al Controparte_1
pagamento di detta somma, oltre interessi moratori. Con il favore delle spese.
In particolare, ribadite le deduzioni già svolte in ricorso, l'opposta società deduceva ulteriormente che: l'opponente effettuava due richieste per la fornitura di etichette adesive contrassegnate dallo stesso numero: la prima era rappresentata dall'ordine n. 1096 inviato con e-mail del 04.10.2019 (doc.
1 segnalibro 1 e 2), modificato con e-mail del 07.10.2019 (doc. 1 segnalibro 3), relativo a n. 600.000
etichette adesive “Carrefour I Freschi” al prezzo di €. 0,00708 ognuna oggetto della fattura n.
4644/2020 azionata in via monitoria;
la seconda era rappresentata dall'ordine n. 1096 del 22.10.2019
relativo invece a n. 553.600 etichette adesive “Carrefour I Selezionati” al prezzo di €. 0,0068 ognuna,
oggetto della fattura n. 4011/2019 pagata dall'opponente (doc. 2 segnalibro 1 e 2); tale circostanza trovava riscontro sia nel doc. 1 segnalibro 1 e 2, sia nel doc. 3 attestante la p.e.c. inviata dalla stessa opponente il 12.01.2021 nella quale viene fatto espresso riferimento all'ordine n. 1096 del
04.10.2019; il documento di consegna e la fattura allegati alla citata p.e.c. del non Parte_1
si riferivano al secondo ordine del 22 ottobre e non al primo del 4 ottobre (cfr. pe.c. 12.01.2021 del
– doc. n. 3 segnalibro 2 e segnalibro 3); pur avendo l'opponente riconosciuto Parte_1
l'esistenza dell'ordine di fornitura del 4 ottobre 2019 (il primo), esplicitamente menzionato nella p.e.c. del 12.01.2021 (doc. 3 segnalibro 2), a tale pec allegava scientemente copia della fattura e del documento di consegna afferenti al secondo ordine n. 1096 del 22.10; la spesa di €. 60,00 corrisposta per la formazione dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili era ripetibile, posto che costituiscono prove scritte idonee all'emissione dell'ingiunzione ex art 634 secondo co. cpc.
Tutto ciò premesso, l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 5.268,01, oltre interessi moratori e con il favore delle spese.
Alla prima udienza, il Giudice tentava la conciliazione della controversia con esito negativo.
Con ordinanza del 10.11.2021, il Giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti i termini ex art. 183 VI co. per il deposito delle memorie di rito. Con ordinanza del 25.5.2023, il Giudice ammetteva le prove per interpello e testi, limitatamente ai capitoli ritenuti ammissibili e rilevanti, e delegava il GOP dott.ssa per l'assunzione. Per_1
All'esito delle prove, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore del 26.3.2024, la parte opponente dava atto del decesso dell'avv. avvenuto in data 21.3.2024, e si costituiva in giudizio a mezzo Persona_2
dell'avv. Elena Franchi.
Con ordinanza del 22.11.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisine, assegnando alle parti termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI
Con il ricorso monitorio l'ingiungente, odierna convenuta opposta, ha chiesto il pagamento del corrispettivo pari a € 5.208,01 per la fornitura di n. 600.000 etichette adesive “Carrefour I Freschi”,
portato dalla fattura n. 4644/2020 del 29.12.2020, oltre ad € 60,00 per spese relative alla stesura dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili.
L'ingiunta ha proposto opposizione rilevando che a fronte dell'emissione della fattura di cui è stato chiesto il pagamento in sede monitoria, alcuna fornitura è stata in realtà effettuata e che l'importo di
€. 60,00 corrisposto dall'ingiungente per spese notarile relative alla formazione dell'estratto autentico delle scritture contabili non sarebbe ripetibile.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Parte convenuta sostiene che tra le parti siano intercorsi due ordini di acquisto di etichette e in particolare: 1) l'ordine n. 1096 del 04.10.2019 (doc. 1 segnalibro 1 e 2), modificato con e-mail del
07.10.2019 (doc. 1 segnalibro 3), relativo a n. 600.000 etichette adesive “Carrefour I Freschi” al prezzo di €. 0,00708 ognuna, oggetto della fattura n. 4644/2020 azionata in via monitoria;
2) l'ordine n. 1096 del 22.10.2019 relativo invece a n. 553.600 etichette adesive “Carrefour I Selezionati” al prezzo di €. 0,0068 ognuna, oggetto della fattura n. 4011/2019 pagata dall'opponente (doc. 2
segnalibro 1 e 2). Nel corso del giudizio non è stata raggiunta la prova dell'esistenza dei n. 2 ordini così come allegato dalla parte convenuta.
Anzitutto non è stata offerta alcuna prova documentale circa la sussistenza dell'accordo come dedotto;
al contrario, all'esito dell'istruttoria orale esperita è emerso essenzialmente che l'ordine intercorso tra le parti è stato unicamente quello n. 1096 del 4.10.2019, successivamente modificato con mail del 7.10.2019.
Si richiamano le deposizioni del teste , agente di commercio per la società convenuta Testimone_1
opposta, il quale ha specificamente confermato l'esistenza del predetto ordine e la successiva modifica.
Deve essere altresì richiamato, quanto deposto dall'altro teste escusso in giudizio, sig.
[...]
il quale ha effettuato direttamente l'ordini di cui si discute, nella sua qualità di dipendente Tes_2
di Perimetro srl, società che svolge servizi per la società opponente.
Tale teste ha confermato l'esistenza dell'ordine n. 1096 del 4.10.2019 e della successiva modifica intervenuta in data 7.10.2019; il medesimo ha precisato altresì che la società opponente è dotata di un sistema informatizzato per l'emissione e la gestione degli ordini che non consente di emettere due ordini con lo stesso numero, ma seguono un ordine numerico progressivo.
Trattasi di deposizioni concordanti da reputarsi pienamente attendibili, non essendo emersi elementi di fatto che rendano i testi intrinsecamente coinvolti rispetto all'esito del giudizio. Invero, i medesimi non presentano alcun interesse nel giudizio che sia “personale, concreto ed attuale che possa comportare la legittimazione principale a proporre l'azione oppure una legittimazione secondaria ad intervenire nello stesso giudizio” (Cass. n. 11034/2006) e che possa far nascere in loro capo una incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., e un divieto a testimoniare ex art. 247 c.c.
Sulla scorta di tali risultanze, deve ritenersi che tra le parti sia intercorso un solo ordine di fornitura rappresentato da quello con n. 1096 del 4.10.2019 e successiva modifica del 7.10.2019.
Ciò posto, tale ordine (al netto della modifica del 7.10.2019), ha ad oggetto la fornitura delle etichette adesive “Carrefour I Freschi”, oggetto della fattura n. 4644/2020 del 29.12.2020 di cui si discute. Osserva il Tribunale che parte convenuta opposta non ha allegato e prodotto alcun documento attestante la avvenuta consegna in favore dell'opponente delle etichette “Carrefour I Freschi”.
Per contro, risulta in via documentale, dalla lettura della stessa fattura prodotta e azionata che la merce oggetto di fornitura non è stata consegnata essendo “in giacenza c/o ns magazzino”.
Parte convenuta neppure allega e prova di aver formulato offerta formale di consegna delle etichette oggetto della fattura azionata in favore della società opponente.
Deve pertanto ritenersi che la parte opposta non ha provato di aver eseguito la prestazione di consegna
(in favore dell'opponente) di cui oggi, chiede il pagamento (azionando una fattura emessa oltre un anno dopo la data dell'ordine), e, quindi, non ha assolto l'onere probatorio gravante sulla medesima.
Nel corso del giudizio parte opponente ha altresì fornito prova documentale della tempestiva contestazione svolta nei confronti della convenuta con mail del 31.12.20 (doc. 4), a mezzo della quale ha chiesto di provvedere allo storno della fattura n. 4644, non avendo ricevuto la prestazione e non essendo, ragionevolmente (atteso il lasso di tempo trascorso), più interessata ad essa.
Sulla base di tali emergenze, non può quindi ritenersi raggiunta la prova dell'an e del quantum della pretesa creditoria dell'opposta.
Nessuna risultanza di segno contrato è emersa nel corso del giudizio.
In definitiva, l'opposizione deve essere in toto accolta, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo n. 3442/2021 deve essere revocato.
In merito al regolamento delle spese di lite, non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza.
La convenuta opposta deve quindi essere condannata a rifondere alla società opponente le spese del giudizio nella misura che si liquida in dispositivo e con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le altre fasi, attesa la non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3442/2021;
condanna la convenuta opposta a rifondere in favore dell'attrice opponente le spese del procedimento che liquida in € 118,50 per anticipazioni ed € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA
e IVA di legge.
Brescia, 7 marzo 2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12069/2021 promossa da
(C.F. e P.Iva: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Franchi, ed elettivamente Parte_2
domiciliata presso il suo studio sito in Brescia, alla via Luigi Einaudi n. 26,
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. e P.Iva: ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_2
delegato, sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Iolita, ed elettivamente Controparte_2
domiciliata presso il suo studio sito in Brescia, alla via Malta n. 7/C,
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 3442/2021.
CONCLUSIONI:
Per l'opponente.: “Per le causali esposte ed in atti e previe le declaratorie tutte del caso, in
accoglimento dell'opposizione proposta, dichiarare la nullità, la giuridica inefficacia e comunque
revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, respingendosi in ogni caso e comunque le avverse domante tutte siccome illegittime ed infondate. Spese e compensi professionali di lite, oltre rimborso forfetario,
rifusi”.
Per l'opposta: In via preliminare: giusta applicazione del disposto di cui all'art. 648 c.p.c.
concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo non essendo l'opposizione
fondata su prova scritta né di pronta soluzione per tutto quanto assunto e dedotto nel presente atto
difensivo; in via subordinata concederla limitatamente all'importo di €. 5.208,01 (somma ingiunta
di €. 5.268,01 - €. 60,00); in via di ulteriore subordine pronunciarsi ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c.,
ordinanza ingiunzione provvisoriamente esecutiva di pagamento dell'importo di €. 5.208,01. Nel
merito: 1) respingere tutte le domande proposte con l'opposizione al decreto ingiuntivo perché
destituite di ogni fondamento;
2) dichiarare l'opponente debitrice nei confronti della CP_1
della somma ingiunta (€.5.268,01) perché dimostrata certa, liquida ed esigibile ed
[...]
affermare la legittimità, la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo stesso 3) condannare
l'opponente a pagare in favore della la somma di €. 5.268,01 oltre gli Controparte_1
interessi moratori come da domanda, atteso tutto quanto assunto e dedotto nel presente atto di
costituzione, ovvero quella diversa risultante dovuta all'esito del giudizio. Spese di lite rifuse.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12 agosto la società chiedeva al Controparte_1
Tribunale di Brescia di ingiungere a il pagamento in proprio favore Parte_1
della somma di € 5.268,01, oltre interessi moratori e spese di procedura, così determinato: € 5.208,01
quale corrispettivo portato dalla fattura n. 4644/2020 del 29.12.2020, esigibile dal 31.03.20211 ed €
60,00 per spese notarili relative alla stesura dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili.
A tal fine, esponeva: che l'importo esposto nella fattura azionata era dovuto a titolo di corrispettivo per la fornitura di etichette autoadesive “pesa prezzo”; che sollecitava il pagamento con lettera pec del 18.05.2021 senza alcun esito;
che pertanto era costretta ad agire giudizialmente.
Il Tribunale di Brescia emetteva, in data 10 settembre 2021 il decreto ingiuntivo telematico n.
3442/2021, per l'importo di € 5.208,01, oltre interessi e spese di procedura. Con atto di citazione in opposizione notificato a mezzo pec in data 22 ottobre 2021 l'ingiunta proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, Parte_1
chiedendo, in via preliminare il rigetto dell'istanza di concessione di provvisoria esecuzione;
nel merito, chiedeva di dichiarare la nullità, la giuridica inefficacia del decreto ingiuntivo e, comunque,
la revoca dello stesso. Con il favore delle spese.
A sostegno di tali pretese l'opponente deduceva che: tra le parti intercorrevano rapporti commerciali aventi ad oggetto la fornitura, da parte della ricorrente, di etichette utilizzate dall'opponente per l'etichettatura dei prodotti;
relativamente all'ordine n. 1096 del 04.10.19 (doc. 1), la ricorrente eseguiva la fornitura di cui alla fattura n. 4011/21 del 29.10.19 (doc. 2), regolarmente pagata da successivamente la ricorrente emetteva la fattura n. 4644 del 29.12.20 (doc. 3), Parte_1
riferita ad asserite forniture mai eseguite, tempestivamente contestata dall'opponente, la quale, con mail del 31.12.20 (doc. 4), chiedeva di provvedere allo storno della fattura;
la spesa di € 60,00,
sostenuta dalla ricorrente per l'estratto autentico delle scritture contabili, era frutto di scelte e necessità della stessa ricorrente e , pertanto non poteva esserne richiesta la ripetizione;
non sussisteva alcun presupposto per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto, posto che l'opposizione non era fondata su prova scritta né di pronta soluzione.
Tutto ciò premesso, l'opponente, ritenendo di nulla dovere alla società opposta a titolo di corrispettivo della fattura azionate monitoriamente, chiedeva la revoca del decreto, rassegando le proprie conclusioni come sopra meglio trascritte.
Si costituiva in giudizio la convenuta ontestando le ragioni di fatto e Controparte_1
di diritto dedotte dall'opponente e chiedendo: in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione limitatamente all'importo di € 5.208,01; in via di ulteriore subordine, chiedeva di pronunciare ordinanza ex art. 186 ter cpc per l'importo di € 5.208,01; nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto, di dichiarare l'opponente debitrice nei confronti della della di € 5.268,01, con conseguente condanna dell'opponente al Controparte_1
pagamento di detta somma, oltre interessi moratori. Con il favore delle spese.
In particolare, ribadite le deduzioni già svolte in ricorso, l'opposta società deduceva ulteriormente che: l'opponente effettuava due richieste per la fornitura di etichette adesive contrassegnate dallo stesso numero: la prima era rappresentata dall'ordine n. 1096 inviato con e-mail del 04.10.2019 (doc.
1 segnalibro 1 e 2), modificato con e-mail del 07.10.2019 (doc. 1 segnalibro 3), relativo a n. 600.000
etichette adesive “Carrefour I Freschi” al prezzo di €. 0,00708 ognuna oggetto della fattura n.
4644/2020 azionata in via monitoria;
la seconda era rappresentata dall'ordine n. 1096 del 22.10.2019
relativo invece a n. 553.600 etichette adesive “Carrefour I Selezionati” al prezzo di €. 0,0068 ognuna,
oggetto della fattura n. 4011/2019 pagata dall'opponente (doc. 2 segnalibro 1 e 2); tale circostanza trovava riscontro sia nel doc. 1 segnalibro 1 e 2, sia nel doc. 3 attestante la p.e.c. inviata dalla stessa opponente il 12.01.2021 nella quale viene fatto espresso riferimento all'ordine n. 1096 del
04.10.2019; il documento di consegna e la fattura allegati alla citata p.e.c. del non Parte_1
si riferivano al secondo ordine del 22 ottobre e non al primo del 4 ottobre (cfr. pe.c. 12.01.2021 del
– doc. n. 3 segnalibro 2 e segnalibro 3); pur avendo l'opponente riconosciuto Parte_1
l'esistenza dell'ordine di fornitura del 4 ottobre 2019 (il primo), esplicitamente menzionato nella p.e.c. del 12.01.2021 (doc. 3 segnalibro 2), a tale pec allegava scientemente copia della fattura e del documento di consegna afferenti al secondo ordine n. 1096 del 22.10; la spesa di €. 60,00 corrisposta per la formazione dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili era ripetibile, posto che costituiscono prove scritte idonee all'emissione dell'ingiunzione ex art 634 secondo co. cpc.
Tutto ciò premesso, l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 5.268,01, oltre interessi moratori e con il favore delle spese.
Alla prima udienza, il Giudice tentava la conciliazione della controversia con esito negativo.
Con ordinanza del 10.11.2021, il Giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti i termini ex art. 183 VI co. per il deposito delle memorie di rito. Con ordinanza del 25.5.2023, il Giudice ammetteva le prove per interpello e testi, limitatamente ai capitoli ritenuti ammissibili e rilevanti, e delegava il GOP dott.ssa per l'assunzione. Per_1
All'esito delle prove, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore del 26.3.2024, la parte opponente dava atto del decesso dell'avv. avvenuto in data 21.3.2024, e si costituiva in giudizio a mezzo Persona_2
dell'avv. Elena Franchi.
Con ordinanza del 22.11.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisine, assegnando alle parti termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI
Con il ricorso monitorio l'ingiungente, odierna convenuta opposta, ha chiesto il pagamento del corrispettivo pari a € 5.208,01 per la fornitura di n. 600.000 etichette adesive “Carrefour I Freschi”,
portato dalla fattura n. 4644/2020 del 29.12.2020, oltre ad € 60,00 per spese relative alla stesura dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili.
L'ingiunta ha proposto opposizione rilevando che a fronte dell'emissione della fattura di cui è stato chiesto il pagamento in sede monitoria, alcuna fornitura è stata in realtà effettuata e che l'importo di
€. 60,00 corrisposto dall'ingiungente per spese notarile relative alla formazione dell'estratto autentico delle scritture contabili non sarebbe ripetibile.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Parte convenuta sostiene che tra le parti siano intercorsi due ordini di acquisto di etichette e in particolare: 1) l'ordine n. 1096 del 04.10.2019 (doc. 1 segnalibro 1 e 2), modificato con e-mail del
07.10.2019 (doc. 1 segnalibro 3), relativo a n. 600.000 etichette adesive “Carrefour I Freschi” al prezzo di €. 0,00708 ognuna, oggetto della fattura n. 4644/2020 azionata in via monitoria;
2) l'ordine n. 1096 del 22.10.2019 relativo invece a n. 553.600 etichette adesive “Carrefour I Selezionati” al prezzo di €. 0,0068 ognuna, oggetto della fattura n. 4011/2019 pagata dall'opponente (doc. 2
segnalibro 1 e 2). Nel corso del giudizio non è stata raggiunta la prova dell'esistenza dei n. 2 ordini così come allegato dalla parte convenuta.
Anzitutto non è stata offerta alcuna prova documentale circa la sussistenza dell'accordo come dedotto;
al contrario, all'esito dell'istruttoria orale esperita è emerso essenzialmente che l'ordine intercorso tra le parti è stato unicamente quello n. 1096 del 4.10.2019, successivamente modificato con mail del 7.10.2019.
Si richiamano le deposizioni del teste , agente di commercio per la società convenuta Testimone_1
opposta, il quale ha specificamente confermato l'esistenza del predetto ordine e la successiva modifica.
Deve essere altresì richiamato, quanto deposto dall'altro teste escusso in giudizio, sig.
[...]
il quale ha effettuato direttamente l'ordini di cui si discute, nella sua qualità di dipendente Tes_2
di Perimetro srl, società che svolge servizi per la società opponente.
Tale teste ha confermato l'esistenza dell'ordine n. 1096 del 4.10.2019 e della successiva modifica intervenuta in data 7.10.2019; il medesimo ha precisato altresì che la società opponente è dotata di un sistema informatizzato per l'emissione e la gestione degli ordini che non consente di emettere due ordini con lo stesso numero, ma seguono un ordine numerico progressivo.
Trattasi di deposizioni concordanti da reputarsi pienamente attendibili, non essendo emersi elementi di fatto che rendano i testi intrinsecamente coinvolti rispetto all'esito del giudizio. Invero, i medesimi non presentano alcun interesse nel giudizio che sia “personale, concreto ed attuale che possa comportare la legittimazione principale a proporre l'azione oppure una legittimazione secondaria ad intervenire nello stesso giudizio” (Cass. n. 11034/2006) e che possa far nascere in loro capo una incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., e un divieto a testimoniare ex art. 247 c.c.
Sulla scorta di tali risultanze, deve ritenersi che tra le parti sia intercorso un solo ordine di fornitura rappresentato da quello con n. 1096 del 4.10.2019 e successiva modifica del 7.10.2019.
Ciò posto, tale ordine (al netto della modifica del 7.10.2019), ha ad oggetto la fornitura delle etichette adesive “Carrefour I Freschi”, oggetto della fattura n. 4644/2020 del 29.12.2020 di cui si discute. Osserva il Tribunale che parte convenuta opposta non ha allegato e prodotto alcun documento attestante la avvenuta consegna in favore dell'opponente delle etichette “Carrefour I Freschi”.
Per contro, risulta in via documentale, dalla lettura della stessa fattura prodotta e azionata che la merce oggetto di fornitura non è stata consegnata essendo “in giacenza c/o ns magazzino”.
Parte convenuta neppure allega e prova di aver formulato offerta formale di consegna delle etichette oggetto della fattura azionata in favore della società opponente.
Deve pertanto ritenersi che la parte opposta non ha provato di aver eseguito la prestazione di consegna
(in favore dell'opponente) di cui oggi, chiede il pagamento (azionando una fattura emessa oltre un anno dopo la data dell'ordine), e, quindi, non ha assolto l'onere probatorio gravante sulla medesima.
Nel corso del giudizio parte opponente ha altresì fornito prova documentale della tempestiva contestazione svolta nei confronti della convenuta con mail del 31.12.20 (doc. 4), a mezzo della quale ha chiesto di provvedere allo storno della fattura n. 4644, non avendo ricevuto la prestazione e non essendo, ragionevolmente (atteso il lasso di tempo trascorso), più interessata ad essa.
Sulla base di tali emergenze, non può quindi ritenersi raggiunta la prova dell'an e del quantum della pretesa creditoria dell'opposta.
Nessuna risultanza di segno contrato è emersa nel corso del giudizio.
In definitiva, l'opposizione deve essere in toto accolta, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo n. 3442/2021 deve essere revocato.
In merito al regolamento delle spese di lite, non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza.
La convenuta opposta deve quindi essere condannata a rifondere alla società opponente le spese del giudizio nella misura che si liquida in dispositivo e con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le altre fasi, attesa la non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3442/2021;
condanna la convenuta opposta a rifondere in favore dell'attrice opponente le spese del procedimento che liquida in € 118,50 per anticipazioni ed € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA
e IVA di legge.
Brescia, 7 marzo 2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio