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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/11/2025, n. 2295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2295 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Fabrizia Di Palma, ha emesso, a seguito di trattazione scritta, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 4696/2023 RG avente ad
OGGETTO: Accertamento del rapporto di lavoro e differenze retributive vertente TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Simona Maria Lucia Parte_1 Ricorrente E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Piero Gaetani Controparte_1 Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.8.23, parte istante in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze della convenuta, dapprima – dal 10.1.15 al 31.1.18- con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato ed inquadramento come operaia- macchinista di pellami di cui al V liv. del CCNL di categoria (terziario Confcommercio) e poi, a decorrere dal 1.7.19 veniva riassunta senza formale sottoscrizione di alcun contratto, continuando ad espletare le medesime mansioni ed osservando lo stesso orario (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,00, con un'ora di pausa pranzo), sino al 11.7.22. Chiedeva, pertanto, accertarsi la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti limitatamente al secondo periodo dedotto (dal 1.7.19 al 11.7.22) e per l'effetto condannarsi parte convenuta al pagamento di €. 37.893,46 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione. Si costituiva in giudizio parte resistente contestando la fondatezza dell'avverso ricorso chiedendone il rigetto. Puntualizzava, specificamente, l'occasionalità della collaborazione resa dalla ricorrente nel periodo dal 1.7.19 all'11.7.22, unitamente ad un'altra ex collega, tale anch'ella Persona_1 mera collaboratrice. Acquisita la documentazione prodotta ed escussi i testi ammessi, all'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza. La domanda è infondata e va respinta. Parte istante, sulla quale pacificamente incombeva l'onere di provare la natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso con la società convenuta, non ha adeguatamente adempiuto il detto onere. I testi di parte ricorrente hanno, infatti, reso dichiarazioni estremamente generiche, lacunose e, perciò, insufficienti a suffragare l'assunto attoreo circa la natura continuativa e subordinata delle prestazioni lavorative rese dalla ricorrente per l'intero periodo dedotto. In particolare, la teste ha riferito: “Ho lavorato per la resistente per circa tre anni prima Per_1 della pandemia, non ricordo esattamente il periodo. Ricordo che fui licenziata e dopo la pandemia ho collaborato saltuariamente per la resistente, a volte lavoravo per una settimana altre volte non ci andavo affatto e venivo pagata di volta in volta per questa collaborazione. ADR La ricorrente ricordo che lavorava lì in azienda quando mi ci recavo per le mie collaborazioni occasionali. Ricordo che aveva una sua postazione e lavorava con le macchine aziendali. ADR Portò in azienda anche una sua macchina per cucire per metterla a disposizione di tutti in quanto serviva in azienda, ma in genere la ricorrente lavorava con la macchina aziendale. ADR Tutte le volte che ho collaborato per la resistente dopo la pandemia, ricordo che la ricorrente era sempre lì a lavoro. Quando mi recavo lì per le mie collaborazioni, mi trattenevo tutta la giornata, dalle 8,30 alle 18,00 con una pausa pranzo di un'ora. Anche la ricorrente osservava questo orario. ADR Sebbene la mia collaborazione non fosse fissa perché poteva capitare che a volte non ci andassi, ricordo comunque Con che se mi recavo al per delle compere e passavo di lì a salutare, la ricorrente era sempre lì a lavoro. ADR nel 2021-2022 mi sono trasferita e quindi è cessata la mia collaborazione. ADR Quando mi recavo in azienda di regola eseguivo lavori per quest'ultima ma poteva capitare che facessi anche lavoretti miei, c'era un rapporto molto elastico. In tale periodo ricordo che la ricorrente eseguiva solo lavori per la resistente, occupandosi della cucitura. Le direttive venivano impartite dal direttore, nella persona di . La mattina dava disposizioni a tutti, Persona_2 compresa la ricorrente, su cosa bisognava fare nella giornata e venivano assegnati ad ognuno dei capi da cucire. Io e la ricorrente eravamo le uniche cucitrici, gli altri dipendenti, tutti uomini, si occupavano di altre mansioni (chi stirava, chi confezionava etc…). ADR Preciso che io all'epoca ero in procinto della pensione, quindi essendoci un rapporto di amicizia con tutti, capitava che andassi frequentemente a trovarli e a fornire collaborazione. Capitava che andassi un'intera settimana, poi magari la successiva un giorno sì e uno no, comunque tutte le volte che ci andavo incontravo al lavoro sempre la ricorrente. ADR Da quel che ricordo l'azienda chiudeva il mese di agosto. ADR La macchina cucitrice che la ricorrente portò in azienda era specifica per il pellame. Preciso che tutte le macchine cucitrici erano disposte in fila e quindi in base al lavoro da svolgere si utilizzava quella specifica. A volte si dovevano cucire i bottoni, altre il pellame e così via di seguito. La ricorrente, dunque, utilizzava un po' tutte le macchine a disposizione in base al lavoro da svolgere. ADR La ricorrente cuciva giubbini in pelle e in pelliccia essendo l'azienda una pelletteria. ADR Preciso che la macchina cucitrice della ricorrente fu dalla stessa portata in azienda nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme come dipendenti, quindi ben prima della pandemia. Già quando fummo assunte, mise a disposizione tale macchina. Si tratta di macchina triplo trasporto utilizzata per cucire pellame ed era identica ad un'altra già messa a disposizione dall'azienda. Poi vi erano altre macchine per esempio per fare fori per i bottoni, poi quelle specifiche per pellicce etc…ADR La ricorrente utilizzava tutte le macchine, non solo quella per cucire. ADR Da quando sono stata licenziata a quando ho ripreso la mia collaborazione con la convenuta, non ho lavorato privatamente a casa in via autonoma. Tanti anni fa, invece, ovvero prima che io e la ricorrente venissimo regolarmente assunte dalla convenuta abbiamo lavorato insieme come autonome professioniste. ADR La ricorrente fu licenziata insieme a me prima della pandemia. So che ha percepito la naspi e non mi risulta abbia lavorato privatamente come cucitrice. Terminata la naspi, so che ha ripreso a lavorare per la convenuta. Fui contattata dal sig.
per riprendere l'attività, ma io avevo altri progetti essendo anche in procinto Persona_3 della pensione e quindi cominciai una collaborazione saltuaria. ADR So, per avermelo riferito la ricorrente, che anche lei fu contattata dal per riprendere il lavoro. ADR La ricorrente Per_3 ricordo che inizialmente era pagata settimanalmente e poi mensilmente. Ho personalmente assistito a dei pagamenti che effettuava il sig. in contanti. Essendo molto amiche, Persona_3 l'accompagnai anche sul luogo di lavoro per prendersi la liquidazione alla cessazione del rapporto. Ricordo che all'epoca mi stavo trasferendo. ADR Il compenso ricordo che era riferito alla giornata o settimana lavorativa ed era fisso non in base ai capi confezionati. Non ricordo esattamente a quanto ammontasse, ma più o meno la giornata lavorativa era pari a 50/60 €. ADR Alla cessazione del rapporto, la ricorrente si riprese la sua macchina per cucire. ADR Le cuciture venivano eseguite su capi di pelle e pelliccia. Rarissimamente, una o due volte all'anno al più, poteva capitare che si eseguissero cuciture su stoffe. ADR In azienda vi era una macchina specifica per cucire stoffe oltre a quella per la pelle. ADR La ricorrente si occupava di campionatura, ovvero c'era il modellista che eseguiva il modello su cartone e poi la ricorrente provvedeva alla realizzazione del capo in base al modello. Terminata la cucitura, il modello veniva controllato dal modellista per eventuali aggiusti.” Orbene, la teste conferma che dopo la pandemia- come sostenuto in memoria dalla Per_1 resistente- abbia reso in favore di quest'ultima una collaborazione meramente occasionale e- pur dichiarando di aver sempre incontrato la ricorrente lì a lavoro quando rendeva la sua prestazione occasionale, tanto non è sufficiente a ritenere provata la natura subordinata della prestazione resa dalla ricorrente. Ammette, invero, che le indicazioni sul lavoro da svolgere venivano fornite a tutti indistintamente, subordinati e collaboratori, e che la ricorrente, come la teste venissero Per_1 retribuite a giornata o a settimana ma nulla di puntuale né per scienza diretta ha potuto dichiarare in merito alla natura continuativa e non meramente occasionale della prestazione resa dall'istante, ai giorni e agli orari di lavoro (di inizio e fine giornata) sistematicamente osservati dall'istante (se non limitatamente alle volte in cui anch'ella ha reso la sua prestazione occasionale), alla vincolatività o meno degli stessi o all'obbligo di giustificare eventuali assenze o ritardi e, perciò, in merito all'effettiva soggezione al potere anche disciplinare (non solo direttivo) del datore. Analogamente la teste , nipote della ricorrente, ha riferito: “Sono la nipote della ricorrente. Tes_1 ADR So che ha lavorato per la convenuta in quanto è capitato che le portassi il pranzo talvolta o che io o mio marito l'accompagnassimo a lavoro se non aveva l'auto disponibile. Personalmente lavoro come operatrice telefonica. Da quel che mi consta la ricorrente ha iniziato a lavorare per la convenuta nel 2019 circa e fino al 2022. Non ricordo che abbia lavorato anche prima per la convenuta. ADR All'epoca, soprattutto in pandemia, lavoravo in smart working ma in ogni caso ho turni di lavoro flessibili, quindi all'occorrenza potevo liberarmi per accompagnare mia zia a lavoro. E' capitato anche un paio di volte a settimana che l'accompagnassi, se potevo. Normalmente la ricorrente andava a lavoro con la sua auto e quindi solo se non ne aveva la disponibilità, capitava che l'accompagnassi io o mio marito. La società convenuta si trova al Cis di Nola. Quando l'accompagnavo la lasciavo sulla strada adiacente alla sua sede di lavoro e andavo via. Non sono mai entrata all'interno del laboratorio della convenuta. ADR So che la ricorrente era macchinista. Non mi risulta che lavorasse a casa. Lavorava sempre in azienda. ADR Conosco il titolare, , in quanto hanno anche un negozio di vendita ed è capitato di aver Testimone_2 acquistato capi all'interno. ADR La ricorrente, da quel che ricordo, ha lavorato sino al 2022 circa. Non so come venisse pagata.”. Ebbene la teste appare poco attendibile laddove dichiara che la ricorrente abbia lavorato per la resistente solo nel periodo dal 2019 al 2022; di contro, è pacifico che l'istante abbia lavorato anche dal 2015 al 2018. Pur prescindendo da tale valutazione, in ogni caso la sua deposizione è apparsa generica, lacunosa e comunque insufficiente a fondare l'assunto attoreo della sistematicità e continuità della prestazione resa in favore della convenuta nel periodo oggetto di giudizio, avendo ammesso la teste di non esser mai entrata nel laboratorio e di aver accompagnato la ricorrente a lavoro solo allorchè la non aveva la disponibilità della propria auto. Pt_1 Nulla di puntuale in ogni caso viene riferito, e per scienza diretta, in merito alla retribuzione, all'articolazione oraria della prestazione (giorno per giorno) e sulla vincolatività dell'orario di lavoro con annesso obbligo di giustificare eventuali assenze o ritardi. Né alcunchè di significativo è emerso in ordine alla eventuale soggezione al potere gerarchico e soprattutto disciplinare del datore di lavoro. D'altro canto, i testi addotti dalla resistente hanno sostanzialmente confermato le circostanze dedotte in memoria, escludendo la natura subordinata del rapporto e qualificando le prestazioni rese dall'istante in termini di mera collaborazione, senza vincoli di orario. Segnatamente, il teste ha dichiarato: “Sono dipendente della convenuta dal 2015 con Tes_3 mansioni di magazziniere e responsabile controllo qualità. ADR La ricorrente è stata dipendente della convenuta sino al 2018 circa. Preciso che la società non produce capi ma li commercializza. I capi vengono da sempre realizzati da laboratori esterni, una volta giunto il capo, noi ci occupiamo del controllo qualità eseguendo eventuali aggiusti. ADR La ricorrente si è sempre occupata solo di controllo qualità, di eventuali aggiusti e cuciture di bottoni all'occorrenza ma mai di realizzazione dei capi, posto che la produzione è esterna e noi ci occupiamo solo di controllo qualità. ADR Cessato il rapporto di lavoro della ricorrente, ricordo che tornò verso settembre-ottobre 2019 insieme a e le stesse offrirono la loro collaborazione per eseguire in autonomia gli Persona_1 aggiusti. Io quantificavo i capi e la difficoltà degli aggiusti da eseguire e li assegnavo ad entrambe le quali poi provvedevano ad eseguire il lavoro a casa con macchine proprie. Ciò sicuramente sino alla pandemia. Da marzo 2020 l'azienda è rimasta inattiva sino a febbraio 2021 circa (ovvero si è occupata solo di commercializzare capi già presenti in magazzino). A febbraio 2021 la ricorrente e la chiesero di poter riprendere la collaborazione venendo direttamente in azienda. Preciso Per_1 però che a febbraio 2021 portarono macchine cucitrici loro, posto che in azienda non vi sono mai state macchine per cucire. L'aggiusto anche in passato veniva eseguito a mano poi per il resto eseguivamo un controllo qualità visivo. ADR In passato noi eseguivamo solo controllo qualità e aggiusti a mano, mentre se occorreva effettuare aggiusti sulla pelle, non avendo a disposizione macchine cucitrici per la pelle, il capo veniva restituito all'azienda esterna produttrice per l'aggiusto. ADR L'organizzazione aziendale è poi cambiata nel 2019 essendoci la disponibilità della ricorrente e della ad eseguire gli aggiusti con proprie macchine, così è cominciata Per_1 questa collaborazione. Inizialmente hanno lavorato da casa e poi da febbraio 2021 circa la ricorrente e la hanno reso la loro collaborazione in azienda con proprie macchine e fu Per_1 messo a disposizione uno spazio. Gestivano tutto in autonomia, veniva solo definito a monte da me la quantità di capi e la difficoltà dell'aggiusto. Non avevano orari predefiniti, si gestivano in autonomia il lavoro. Si occupavano solo di aggiusti. ADR Preciso che l'azienda convenuta si occupa solo di commercializzazione, pertanto il capo veniva prodotto da aziende esterne (mere fabbriche), giungeva a noi, noi effettuavamo il controllo qualità e se difettato veniva ritrasmesso all'azienda produttrice. In caso di regolarità del capo, invece, veniva etichettato, messo il cartellino e poi confezionato per la commercializzazione. Quando poi v'è stata la possibilità di eseguire aggiusti direttamente in azienda con la disponibilità della ricorrente e della è Per_1 cambiato il ciclo e quindi non c'è stato più bisogno di mandare indietro il capo all'azienda produttrice. Ci sono diverse aziende produttrici che lavorano per noi, ma non ho io rapporti diretti con loro. Di tali rapporti si occupa l'amministrativo, quindi non ricordo i nomi delle aziende. ADR La ricorrente e la venivano pagate a capo, ognuno aveva un prezzo diverso in base alla Per_1 difficoltà stabilita a monte. Non erano pagate giornalmente. ADR La ricorrente e la Per_1 portarono due macchine cucitrici loro in azienda, una lineare (per stoffe normali) e una triplice trasporto (specifica per pelli). Anche la colla e il filo o attrezzi manuali (martello, forbici etc.) erano portati da casa dalla ricorrente e dalla ADR Alla cessazione della collaborazione, Per_1 2022 circa, la ricorrente e la si ripresero i macchinari.”. Per_1 Analogamente, il teste ha riferito: “Sono dipendente della convenuta da circa 10 anni Tes_4 con mansioni di stiratore. Conosco in quanto ha lavorato per la convenuta, non Parte_1 ricordo esattamente il periodo. Ricordo, però, con certezza che ha lavorato prima della pandemia. Dopo la pandemia ricordo che la ricorrente, insieme a ritornarono in azienda, Persona_1 credo avessero preso accordi con il titolare. So che guadagnavano in base al numero di riparazioni fatte giornalmente. Preciso che il nostro laboratorio si occupa solo di commercializzazione di capi che arrivano già finiti. Noi li mettiamo in lavatrice per ammorbidire la pelle e si possono rendere necessari piccoli aggiusti di cuciture cui provvedevano la ricorrente e la ADR Quando Per_1 non lavoravano in azienda, se si trattava di mettere un bottone provvedevo anche io, per aggiusti più complessi si contattavano le ricorrenti che comunque lavoravano da casa prima che venissero a lavorare in azienda. ADR Ricordo che la ricorrente e la dopo la pandemia, portarono in Per_1 azienda due macchine cucitrici di loro proprietà. Erano le uniche cucitrici. ADR Ricordo la loro presenza era giornaliera. Più lavoravano capi e più guadagnavano e lo facevano in autonomia. I capi venivano posti sulle grucce con foglietti sui quali venivano indicati gli aggiusti da eseguire e loro provvedevano ad eseguirli, gestendosi il tempo in autonomia. Non osservavano un orario fisso, appena terminavano i capi della giornata andavano via, quindi dipendeva dal lavoro giornaliero che c'era da fare. ADR Se ben ricordo la loro presenza dopo la pandemia è durata alcuni mesi, ma non so quantificare con certezza. ADR I capi da lavorare, come ho detto prima, venivano collocati sugli stand e su di essi vi era scritto il tipo di aggiusto da eseguire. ADR Non so come venissero pagate, se a giorni o a settimane. Non ho mai assistito ai pagamenti. ADR In azienda non vi erano macchine cucitrici. Le uniche due disponibili erano quelle portate dalla ricorrente e dalla sia prima che dopo la pandemia. ADR Ricordo che quando portarono in Per_1 azienda le due macchine, le aiutammo a scaricarle e portarono anche un borsone con tutto il materiale: colla, cotone etc…Preciso che prima che venissero a lavorare in azienda, effettuavano tali lavori da casa, poi per ragioni di convenienza (lontananza, trasporto capi etc…) chiesero al titolare di lavorare presso i locali aziendali e quindi portarono l'occorrente in azienda e, da quel che so , più capi lavoravano e più guadagnavano. Preciso che in azienda non vi erano macchine cucitrici perché si lavorano solo capi finiti. ADR Vi era un unico ambiente in cui lavoravo io addetto allo stiro insieme ad un altro addetto, la ricorrente e la che cucivano. ADR Per_1 Davanti vi era un ambiente dedicato alla vendita dei capi. Durante la pandemia, il laboratorio è stato chiuso, mentre è rimasto aperto il solo negozio per la vendita. ADR Ricordo che quando terminò la collaborazione della ricorrente, sia lei che la andarono via insieme e le Per_1 aiutammo a portare via le macchine cucitrici e il materiale utilizzato”. Dunque, i testi addotti dalla resistente -pur confermando la presenza in azienda della ricorrente- escludono la subordinazione, puntualizzando che la stessa gestiva in autonomia il tempo per l'esecuzione del lavoro. In diversi punti, poi, le deposizioni dei testi addotti dalla resistente contraddicono e collidono con quanto dichiarato dalla teste sicchè -a fronte di deposizioni Per_1 generiche e lacunose da un lato e contraddittorie dall'altro- non può ritenersi raggiunta la prova della natura effettivamente subordinata del rapporto de quo, tenuto conto degli stringenti oneri probatori incombenti sulla parte attrice ex art. 2697 c.c. Per completezza si osserva che la documentazione da ultimo prodotta dalla ricorrente in allegato alle note conclusionali ed intesa a dimostrare l'inattendibilità dei testi addotti dalla resistente appare ad ogni modo inidonea ed insufficiente a colmare le lacune probatorie emergenti dalla istruttoria svolta e già prima evidenziate, rammentando ancora una volta che l'onere della prova della natura subordinata del rapporto (rimasto inadempiuto) incombeva su parte attrice. L'irrilevanza e superfluità della suddetta produzione documentale ne hanno giustificato, dunque, la mancata acquisizione. In definitiva, pur potendosi ritenere confermata la presenza della ricorrente presso il laboratorio della società convenuta, dall'istruttoria svolta non sono emersi tutti quegli indici che granitica giurisprudenza di legittimità ha oramai da tempo enucleato come sintomatici della natura subordinata del rapporto di lavoro (orario fisso e predeterminato, vincolatività dello stesso, obbligo di giustificare assenze o ritardi, soggezione al potere non solo direttivo ma e soprattutto disciplinare e di controllo del datore etc…).
Pertanto in difetto di prova rigorosa (pacificamente incombente sulla ricorrente), degli indici propri della subordinazione, reputa il giudicante che la domanda così come formulata vada rigettata. La complessità dell'accertamento istruttorio nonché la condotta processuale delle parti (tenuto conto che l'istante, a dispetto della resistente, aveva aderito alla proposta transattiva formulata dal giudicante in prima udienza) giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede: Rigetta la domanda;
compensa le spese. Si comunichi.
Così deciso in Nola, il 27.11.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Fabrizia Di Palma
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Fabrizia Di Palma, ha emesso, a seguito di trattazione scritta, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 4696/2023 RG avente ad
OGGETTO: Accertamento del rapporto di lavoro e differenze retributive vertente TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Simona Maria Lucia Parte_1 Ricorrente E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Piero Gaetani Controparte_1 Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.8.23, parte istante in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze della convenuta, dapprima – dal 10.1.15 al 31.1.18- con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato ed inquadramento come operaia- macchinista di pellami di cui al V liv. del CCNL di categoria (terziario Confcommercio) e poi, a decorrere dal 1.7.19 veniva riassunta senza formale sottoscrizione di alcun contratto, continuando ad espletare le medesime mansioni ed osservando lo stesso orario (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,00, con un'ora di pausa pranzo), sino al 11.7.22. Chiedeva, pertanto, accertarsi la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti limitatamente al secondo periodo dedotto (dal 1.7.19 al 11.7.22) e per l'effetto condannarsi parte convenuta al pagamento di €. 37.893,46 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione. Si costituiva in giudizio parte resistente contestando la fondatezza dell'avverso ricorso chiedendone il rigetto. Puntualizzava, specificamente, l'occasionalità della collaborazione resa dalla ricorrente nel periodo dal 1.7.19 all'11.7.22, unitamente ad un'altra ex collega, tale anch'ella Persona_1 mera collaboratrice. Acquisita la documentazione prodotta ed escussi i testi ammessi, all'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza. La domanda è infondata e va respinta. Parte istante, sulla quale pacificamente incombeva l'onere di provare la natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso con la società convenuta, non ha adeguatamente adempiuto il detto onere. I testi di parte ricorrente hanno, infatti, reso dichiarazioni estremamente generiche, lacunose e, perciò, insufficienti a suffragare l'assunto attoreo circa la natura continuativa e subordinata delle prestazioni lavorative rese dalla ricorrente per l'intero periodo dedotto. In particolare, la teste ha riferito: “Ho lavorato per la resistente per circa tre anni prima Per_1 della pandemia, non ricordo esattamente il periodo. Ricordo che fui licenziata e dopo la pandemia ho collaborato saltuariamente per la resistente, a volte lavoravo per una settimana altre volte non ci andavo affatto e venivo pagata di volta in volta per questa collaborazione. ADR La ricorrente ricordo che lavorava lì in azienda quando mi ci recavo per le mie collaborazioni occasionali. Ricordo che aveva una sua postazione e lavorava con le macchine aziendali. ADR Portò in azienda anche una sua macchina per cucire per metterla a disposizione di tutti in quanto serviva in azienda, ma in genere la ricorrente lavorava con la macchina aziendale. ADR Tutte le volte che ho collaborato per la resistente dopo la pandemia, ricordo che la ricorrente era sempre lì a lavoro. Quando mi recavo lì per le mie collaborazioni, mi trattenevo tutta la giornata, dalle 8,30 alle 18,00 con una pausa pranzo di un'ora. Anche la ricorrente osservava questo orario. ADR Sebbene la mia collaborazione non fosse fissa perché poteva capitare che a volte non ci andassi, ricordo comunque Con che se mi recavo al per delle compere e passavo di lì a salutare, la ricorrente era sempre lì a lavoro. ADR nel 2021-2022 mi sono trasferita e quindi è cessata la mia collaborazione. ADR Quando mi recavo in azienda di regola eseguivo lavori per quest'ultima ma poteva capitare che facessi anche lavoretti miei, c'era un rapporto molto elastico. In tale periodo ricordo che la ricorrente eseguiva solo lavori per la resistente, occupandosi della cucitura. Le direttive venivano impartite dal direttore, nella persona di . La mattina dava disposizioni a tutti, Persona_2 compresa la ricorrente, su cosa bisognava fare nella giornata e venivano assegnati ad ognuno dei capi da cucire. Io e la ricorrente eravamo le uniche cucitrici, gli altri dipendenti, tutti uomini, si occupavano di altre mansioni (chi stirava, chi confezionava etc…). ADR Preciso che io all'epoca ero in procinto della pensione, quindi essendoci un rapporto di amicizia con tutti, capitava che andassi frequentemente a trovarli e a fornire collaborazione. Capitava che andassi un'intera settimana, poi magari la successiva un giorno sì e uno no, comunque tutte le volte che ci andavo incontravo al lavoro sempre la ricorrente. ADR Da quel che ricordo l'azienda chiudeva il mese di agosto. ADR La macchina cucitrice che la ricorrente portò in azienda era specifica per il pellame. Preciso che tutte le macchine cucitrici erano disposte in fila e quindi in base al lavoro da svolgere si utilizzava quella specifica. A volte si dovevano cucire i bottoni, altre il pellame e così via di seguito. La ricorrente, dunque, utilizzava un po' tutte le macchine a disposizione in base al lavoro da svolgere. ADR La ricorrente cuciva giubbini in pelle e in pelliccia essendo l'azienda una pelletteria. ADR Preciso che la macchina cucitrice della ricorrente fu dalla stessa portata in azienda nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme come dipendenti, quindi ben prima della pandemia. Già quando fummo assunte, mise a disposizione tale macchina. Si tratta di macchina triplo trasporto utilizzata per cucire pellame ed era identica ad un'altra già messa a disposizione dall'azienda. Poi vi erano altre macchine per esempio per fare fori per i bottoni, poi quelle specifiche per pellicce etc…ADR La ricorrente utilizzava tutte le macchine, non solo quella per cucire. ADR Da quando sono stata licenziata a quando ho ripreso la mia collaborazione con la convenuta, non ho lavorato privatamente a casa in via autonoma. Tanti anni fa, invece, ovvero prima che io e la ricorrente venissimo regolarmente assunte dalla convenuta abbiamo lavorato insieme come autonome professioniste. ADR La ricorrente fu licenziata insieme a me prima della pandemia. So che ha percepito la naspi e non mi risulta abbia lavorato privatamente come cucitrice. Terminata la naspi, so che ha ripreso a lavorare per la convenuta. Fui contattata dal sig.
per riprendere l'attività, ma io avevo altri progetti essendo anche in procinto Persona_3 della pensione e quindi cominciai una collaborazione saltuaria. ADR So, per avermelo riferito la ricorrente, che anche lei fu contattata dal per riprendere il lavoro. ADR La ricorrente Per_3 ricordo che inizialmente era pagata settimanalmente e poi mensilmente. Ho personalmente assistito a dei pagamenti che effettuava il sig. in contanti. Essendo molto amiche, Persona_3 l'accompagnai anche sul luogo di lavoro per prendersi la liquidazione alla cessazione del rapporto. Ricordo che all'epoca mi stavo trasferendo. ADR Il compenso ricordo che era riferito alla giornata o settimana lavorativa ed era fisso non in base ai capi confezionati. Non ricordo esattamente a quanto ammontasse, ma più o meno la giornata lavorativa era pari a 50/60 €. ADR Alla cessazione del rapporto, la ricorrente si riprese la sua macchina per cucire. ADR Le cuciture venivano eseguite su capi di pelle e pelliccia. Rarissimamente, una o due volte all'anno al più, poteva capitare che si eseguissero cuciture su stoffe. ADR In azienda vi era una macchina specifica per cucire stoffe oltre a quella per la pelle. ADR La ricorrente si occupava di campionatura, ovvero c'era il modellista che eseguiva il modello su cartone e poi la ricorrente provvedeva alla realizzazione del capo in base al modello. Terminata la cucitura, il modello veniva controllato dal modellista per eventuali aggiusti.” Orbene, la teste conferma che dopo la pandemia- come sostenuto in memoria dalla Per_1 resistente- abbia reso in favore di quest'ultima una collaborazione meramente occasionale e- pur dichiarando di aver sempre incontrato la ricorrente lì a lavoro quando rendeva la sua prestazione occasionale, tanto non è sufficiente a ritenere provata la natura subordinata della prestazione resa dalla ricorrente. Ammette, invero, che le indicazioni sul lavoro da svolgere venivano fornite a tutti indistintamente, subordinati e collaboratori, e che la ricorrente, come la teste venissero Per_1 retribuite a giornata o a settimana ma nulla di puntuale né per scienza diretta ha potuto dichiarare in merito alla natura continuativa e non meramente occasionale della prestazione resa dall'istante, ai giorni e agli orari di lavoro (di inizio e fine giornata) sistematicamente osservati dall'istante (se non limitatamente alle volte in cui anch'ella ha reso la sua prestazione occasionale), alla vincolatività o meno degli stessi o all'obbligo di giustificare eventuali assenze o ritardi e, perciò, in merito all'effettiva soggezione al potere anche disciplinare (non solo direttivo) del datore. Analogamente la teste , nipote della ricorrente, ha riferito: “Sono la nipote della ricorrente. Tes_1 ADR So che ha lavorato per la convenuta in quanto è capitato che le portassi il pranzo talvolta o che io o mio marito l'accompagnassimo a lavoro se non aveva l'auto disponibile. Personalmente lavoro come operatrice telefonica. Da quel che mi consta la ricorrente ha iniziato a lavorare per la convenuta nel 2019 circa e fino al 2022. Non ricordo che abbia lavorato anche prima per la convenuta. ADR All'epoca, soprattutto in pandemia, lavoravo in smart working ma in ogni caso ho turni di lavoro flessibili, quindi all'occorrenza potevo liberarmi per accompagnare mia zia a lavoro. E' capitato anche un paio di volte a settimana che l'accompagnassi, se potevo. Normalmente la ricorrente andava a lavoro con la sua auto e quindi solo se non ne aveva la disponibilità, capitava che l'accompagnassi io o mio marito. La società convenuta si trova al Cis di Nola. Quando l'accompagnavo la lasciavo sulla strada adiacente alla sua sede di lavoro e andavo via. Non sono mai entrata all'interno del laboratorio della convenuta. ADR So che la ricorrente era macchinista. Non mi risulta che lavorasse a casa. Lavorava sempre in azienda. ADR Conosco il titolare, , in quanto hanno anche un negozio di vendita ed è capitato di aver Testimone_2 acquistato capi all'interno. ADR La ricorrente, da quel che ricordo, ha lavorato sino al 2022 circa. Non so come venisse pagata.”. Ebbene la teste appare poco attendibile laddove dichiara che la ricorrente abbia lavorato per la resistente solo nel periodo dal 2019 al 2022; di contro, è pacifico che l'istante abbia lavorato anche dal 2015 al 2018. Pur prescindendo da tale valutazione, in ogni caso la sua deposizione è apparsa generica, lacunosa e comunque insufficiente a fondare l'assunto attoreo della sistematicità e continuità della prestazione resa in favore della convenuta nel periodo oggetto di giudizio, avendo ammesso la teste di non esser mai entrata nel laboratorio e di aver accompagnato la ricorrente a lavoro solo allorchè la non aveva la disponibilità della propria auto. Pt_1 Nulla di puntuale in ogni caso viene riferito, e per scienza diretta, in merito alla retribuzione, all'articolazione oraria della prestazione (giorno per giorno) e sulla vincolatività dell'orario di lavoro con annesso obbligo di giustificare eventuali assenze o ritardi. Né alcunchè di significativo è emerso in ordine alla eventuale soggezione al potere gerarchico e soprattutto disciplinare del datore di lavoro. D'altro canto, i testi addotti dalla resistente hanno sostanzialmente confermato le circostanze dedotte in memoria, escludendo la natura subordinata del rapporto e qualificando le prestazioni rese dall'istante in termini di mera collaborazione, senza vincoli di orario. Segnatamente, il teste ha dichiarato: “Sono dipendente della convenuta dal 2015 con Tes_3 mansioni di magazziniere e responsabile controllo qualità. ADR La ricorrente è stata dipendente della convenuta sino al 2018 circa. Preciso che la società non produce capi ma li commercializza. I capi vengono da sempre realizzati da laboratori esterni, una volta giunto il capo, noi ci occupiamo del controllo qualità eseguendo eventuali aggiusti. ADR La ricorrente si è sempre occupata solo di controllo qualità, di eventuali aggiusti e cuciture di bottoni all'occorrenza ma mai di realizzazione dei capi, posto che la produzione è esterna e noi ci occupiamo solo di controllo qualità. ADR Cessato il rapporto di lavoro della ricorrente, ricordo che tornò verso settembre-ottobre 2019 insieme a e le stesse offrirono la loro collaborazione per eseguire in autonomia gli Persona_1 aggiusti. Io quantificavo i capi e la difficoltà degli aggiusti da eseguire e li assegnavo ad entrambe le quali poi provvedevano ad eseguire il lavoro a casa con macchine proprie. Ciò sicuramente sino alla pandemia. Da marzo 2020 l'azienda è rimasta inattiva sino a febbraio 2021 circa (ovvero si è occupata solo di commercializzare capi già presenti in magazzino). A febbraio 2021 la ricorrente e la chiesero di poter riprendere la collaborazione venendo direttamente in azienda. Preciso Per_1 però che a febbraio 2021 portarono macchine cucitrici loro, posto che in azienda non vi sono mai state macchine per cucire. L'aggiusto anche in passato veniva eseguito a mano poi per il resto eseguivamo un controllo qualità visivo. ADR In passato noi eseguivamo solo controllo qualità e aggiusti a mano, mentre se occorreva effettuare aggiusti sulla pelle, non avendo a disposizione macchine cucitrici per la pelle, il capo veniva restituito all'azienda esterna produttrice per l'aggiusto. ADR L'organizzazione aziendale è poi cambiata nel 2019 essendoci la disponibilità della ricorrente e della ad eseguire gli aggiusti con proprie macchine, così è cominciata Per_1 questa collaborazione. Inizialmente hanno lavorato da casa e poi da febbraio 2021 circa la ricorrente e la hanno reso la loro collaborazione in azienda con proprie macchine e fu Per_1 messo a disposizione uno spazio. Gestivano tutto in autonomia, veniva solo definito a monte da me la quantità di capi e la difficoltà dell'aggiusto. Non avevano orari predefiniti, si gestivano in autonomia il lavoro. Si occupavano solo di aggiusti. ADR Preciso che l'azienda convenuta si occupa solo di commercializzazione, pertanto il capo veniva prodotto da aziende esterne (mere fabbriche), giungeva a noi, noi effettuavamo il controllo qualità e se difettato veniva ritrasmesso all'azienda produttrice. In caso di regolarità del capo, invece, veniva etichettato, messo il cartellino e poi confezionato per la commercializzazione. Quando poi v'è stata la possibilità di eseguire aggiusti direttamente in azienda con la disponibilità della ricorrente e della è Per_1 cambiato il ciclo e quindi non c'è stato più bisogno di mandare indietro il capo all'azienda produttrice. Ci sono diverse aziende produttrici che lavorano per noi, ma non ho io rapporti diretti con loro. Di tali rapporti si occupa l'amministrativo, quindi non ricordo i nomi delle aziende. ADR La ricorrente e la venivano pagate a capo, ognuno aveva un prezzo diverso in base alla Per_1 difficoltà stabilita a monte. Non erano pagate giornalmente. ADR La ricorrente e la Per_1 portarono due macchine cucitrici loro in azienda, una lineare (per stoffe normali) e una triplice trasporto (specifica per pelli). Anche la colla e il filo o attrezzi manuali (martello, forbici etc.) erano portati da casa dalla ricorrente e dalla ADR Alla cessazione della collaborazione, Per_1 2022 circa, la ricorrente e la si ripresero i macchinari.”. Per_1 Analogamente, il teste ha riferito: “Sono dipendente della convenuta da circa 10 anni Tes_4 con mansioni di stiratore. Conosco in quanto ha lavorato per la convenuta, non Parte_1 ricordo esattamente il periodo. Ricordo, però, con certezza che ha lavorato prima della pandemia. Dopo la pandemia ricordo che la ricorrente, insieme a ritornarono in azienda, Persona_1 credo avessero preso accordi con il titolare. So che guadagnavano in base al numero di riparazioni fatte giornalmente. Preciso che il nostro laboratorio si occupa solo di commercializzazione di capi che arrivano già finiti. Noi li mettiamo in lavatrice per ammorbidire la pelle e si possono rendere necessari piccoli aggiusti di cuciture cui provvedevano la ricorrente e la ADR Quando Per_1 non lavoravano in azienda, se si trattava di mettere un bottone provvedevo anche io, per aggiusti più complessi si contattavano le ricorrenti che comunque lavoravano da casa prima che venissero a lavorare in azienda. ADR Ricordo che la ricorrente e la dopo la pandemia, portarono in Per_1 azienda due macchine cucitrici di loro proprietà. Erano le uniche cucitrici. ADR Ricordo la loro presenza era giornaliera. Più lavoravano capi e più guadagnavano e lo facevano in autonomia. I capi venivano posti sulle grucce con foglietti sui quali venivano indicati gli aggiusti da eseguire e loro provvedevano ad eseguirli, gestendosi il tempo in autonomia. Non osservavano un orario fisso, appena terminavano i capi della giornata andavano via, quindi dipendeva dal lavoro giornaliero che c'era da fare. ADR Se ben ricordo la loro presenza dopo la pandemia è durata alcuni mesi, ma non so quantificare con certezza. ADR I capi da lavorare, come ho detto prima, venivano collocati sugli stand e su di essi vi era scritto il tipo di aggiusto da eseguire. ADR Non so come venissero pagate, se a giorni o a settimane. Non ho mai assistito ai pagamenti. ADR In azienda non vi erano macchine cucitrici. Le uniche due disponibili erano quelle portate dalla ricorrente e dalla sia prima che dopo la pandemia. ADR Ricordo che quando portarono in Per_1 azienda le due macchine, le aiutammo a scaricarle e portarono anche un borsone con tutto il materiale: colla, cotone etc…Preciso che prima che venissero a lavorare in azienda, effettuavano tali lavori da casa, poi per ragioni di convenienza (lontananza, trasporto capi etc…) chiesero al titolare di lavorare presso i locali aziendali e quindi portarono l'occorrente in azienda e, da quel che so , più capi lavoravano e più guadagnavano. Preciso che in azienda non vi erano macchine cucitrici perché si lavorano solo capi finiti. ADR Vi era un unico ambiente in cui lavoravo io addetto allo stiro insieme ad un altro addetto, la ricorrente e la che cucivano. ADR Per_1 Davanti vi era un ambiente dedicato alla vendita dei capi. Durante la pandemia, il laboratorio è stato chiuso, mentre è rimasto aperto il solo negozio per la vendita. ADR Ricordo che quando terminò la collaborazione della ricorrente, sia lei che la andarono via insieme e le Per_1 aiutammo a portare via le macchine cucitrici e il materiale utilizzato”. Dunque, i testi addotti dalla resistente -pur confermando la presenza in azienda della ricorrente- escludono la subordinazione, puntualizzando che la stessa gestiva in autonomia il tempo per l'esecuzione del lavoro. In diversi punti, poi, le deposizioni dei testi addotti dalla resistente contraddicono e collidono con quanto dichiarato dalla teste sicchè -a fronte di deposizioni Per_1 generiche e lacunose da un lato e contraddittorie dall'altro- non può ritenersi raggiunta la prova della natura effettivamente subordinata del rapporto de quo, tenuto conto degli stringenti oneri probatori incombenti sulla parte attrice ex art. 2697 c.c. Per completezza si osserva che la documentazione da ultimo prodotta dalla ricorrente in allegato alle note conclusionali ed intesa a dimostrare l'inattendibilità dei testi addotti dalla resistente appare ad ogni modo inidonea ed insufficiente a colmare le lacune probatorie emergenti dalla istruttoria svolta e già prima evidenziate, rammentando ancora una volta che l'onere della prova della natura subordinata del rapporto (rimasto inadempiuto) incombeva su parte attrice. L'irrilevanza e superfluità della suddetta produzione documentale ne hanno giustificato, dunque, la mancata acquisizione. In definitiva, pur potendosi ritenere confermata la presenza della ricorrente presso il laboratorio della società convenuta, dall'istruttoria svolta non sono emersi tutti quegli indici che granitica giurisprudenza di legittimità ha oramai da tempo enucleato come sintomatici della natura subordinata del rapporto di lavoro (orario fisso e predeterminato, vincolatività dello stesso, obbligo di giustificare assenze o ritardi, soggezione al potere non solo direttivo ma e soprattutto disciplinare e di controllo del datore etc…).
Pertanto in difetto di prova rigorosa (pacificamente incombente sulla ricorrente), degli indici propri della subordinazione, reputa il giudicante che la domanda così come formulata vada rigettata. La complessità dell'accertamento istruttorio nonché la condotta processuale delle parti (tenuto conto che l'istante, a dispetto della resistente, aveva aderito alla proposta transattiva formulata dal giudicante in prima udienza) giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede: Rigetta la domanda;
compensa le spese. Si comunichi.
Così deciso in Nola, il 27.11.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Fabrizia Di Palma