Articolo 12 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724
Articolo 11Articolo 13
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1 gennaio 1995
Art. 12. (Attivita' usuranti) 1. Entro il 31 gennaio 1995 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, sara' ridefinito l'elenco delle attivita' cosiddette "usuranti" al fine di ridurre per i lavoratori appartenenti a tali categorie l'eta' di pensionamento senza aggravio di oneri per la finanza pubblica.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1995
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