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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 8377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8377 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
I sezione lavoro
Il Giudice dr. Paola Giovene di Girasole, presso il Tribunale di Roma, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 10 luglio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n.
30216/2024
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Marini, ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Roma, alla via di Villa Sacchetti n. 9, giusta procura in atti
Opponente
E
, in persona del Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso Controparte_2
i cui Uffici in Roma domicilia, alla via dei Portoghesi n. 12;
Opposto
NONCHE'
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e Controparte_3
difesa dall'avv. Onofrio Antonio Spinoso, presso cui domicilia in Roma, alla via Flaminia
n. 160, per procura in atti;
Opposto
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te pro-tempore; Controparte_4
Opposto contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.8.24 la ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione all'atto di irrogazione sanzioni ex art. 16, comma 7, d.lgs. n. 472 del 1997, notificatole in data 13.11.23, relativo all'atto di contestazione e liquidazione n. 221/2022 notificatole l'11.10.22, limitatamente alla parte relativa alle sanzioni irrogatele dall'Archivio CP_1
Distrettuale di Roma con riferimento all'omesso esatto versamento dei contributi dovuti dal Notaio alla ed al Parte_1 Controparte_3 Controparte_5
[...
[...] , per il periodo da dicembre 2017 a novembre 2019, in relazione alle quietanze
[...] rilasciate nell'ambito delle operazioni di surroga di mutui fondiari.
A sostegno delle opposizioni ha dedotto l'illegittimità delle sanzioni irrogategli, per violazione dell'art. 10, comma 2, l. 212/2000, per essersi il notaio conformato alle indicazioni fornite dall'Archivio Notarile Distrettuale di Roma e condivise da altri
Archivi Distrettuali Notarili;
per violazione dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997, per l'esistenza di un'obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni che l'Amministrazione ha ritenuto violate.
In subordine, ha invocato l'art. 7, comma 4, d.lgs. 472/1997, chiedendo la riduzione delle sanzioni per loro sproporzione.
Ha quindi concluso per l'annullamento dell'atto di irrogazione delle sanzioni, e di quello di contestazione e liquidazione presupposto o, in subordine, la riduzione delle sanzioni.
Si è costituito il - Controparte_1
contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Controparte_3
e del , si è costituita la resistendo alla
[...] Controparte_4 CP_3
domanda e chiedendone il rigetto, mentre il Consiglio è rimasto contumace.
Quindi, sulla documentazione allegata, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le note di trattazione scritta delle parti, all'esito dell'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Con l'opposto atto di irrogazione, e con l'atto di contestazione ad esso prodromico,
l'Archivio Notarile Distrettuale di Roma ha richiesto al notaio il pagamento dei Pt_1 contributi e della tassa d'archivio dovuti sulle annotazioni di repertorio aventi ad oggetto le quietanze rilasciate nell'ambito delle operazioni di surroga di mutui fondiari (c.d.
“portabilità del mutuo”) nel periodo ricompreso, complessivamente, tra dicembre 2017 e novembre 2019, irrogandogli altresì le relative sanzioni.
A tal proposito va precisato che la portabilità del mutuo (o surroga del mutuo) indica, in particolare, la facoltà del debitore di rimborsare anticipatamente l'ammontare residuo di un mutuo ipotecario, facendo subentrare nel contratto di mutuo originario, come terzo surrogato, un nuovo istituto bancario (la c.d. “Banca Attiva”), che subentra altresì nella iscrizione ipotecaria originaria concessa al primo ente mutuante (la c.d. “Banca Passiva”).
Ai sensi dell'art. 62 della legge notarile, il notaio deve tenere un repertorio degli atti tra vivi in cui sono annotati quotidianamente gli atti pubblici ricevuti e le scritture private autenticate.
2 Per ciascun atto il notaio è tenuto ad indicare un onorario cd. “repertoriale”, chiamato anche “parametro”, la cui misura è stabilita dal D.M. 27.11.2012 n. 265.
Il “parametro” può essere proporzionale al valore dell'atto o fisso.
Le differenze tra i parametri determinati in misura graduale e i parametri determinati in misura fissa sono definite e individuate negli artt. 5 e 6 del D.M. 27.11.2012 n. 265 e nelle tabelle A e B allegate a detto D.M..
Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 27.11.2012 n. 265, il notaio è tenuto a versare alla
[...]
ed al Consiglio Nazionale del Notariato una percentuale sui Controparte_3 parametri a titolo di “contributi”.
Le parti, tramite il notaio, devono poi corrispondere all'Archivio Notarile Distrettuale una tassa pari al 10% degli importi fissati negli artt. 5 e 6 del D.M. 27/11/2012 n. 265 per ogni atto tra vivi soggetto a registrazione (cd. “tassa d'archivio”).
A seguito dell'abolizione delle tariffe e dei vari decreti di liberalizzazione, i cd.
“parametri” devono essere indicati indipendentemente dalla pattuizione e dalla misura del compenso corrisposto al Notaio dal cliente.
Ciò posto, la ricorrente ha dedotto che, fino al dicembre 2017, aveva ritenuto che l'annotazione a repertorio della quietanza di surrogazione rilasciata dalla Banca Passiva fosse esente dai parametri, ossia non comportasse la liquidazione dei contributi e della tassa di archivio, ritenendo applicabile, in questi casi, il trattamento previsto per le
“quietanze di mutui di credito fondiario” per le quali il legislatore aveva previsto specificatamente un regime di esenzione;
e, conseguentemente, aveva ritenuto di non dover indicare il relativo parametro repertoriale;
che poi, da dicembre 2017 fino a novembre 2019, aveva invece ritenuto di dover indicare, per siffatte quietanze di surrogazione, il parametro fisso.
A tali conclusioni la ricorrente ha affermato di essere pervenuto, oltre che attraverso il personale studio della relativa legislazione (artt. 38 e 39 del TUB, artt. 5 e 6, D.M. n. 256 del 2012, art. 120-quater, D.Lgs. n. 385 del 1993), anche, inizialmente, in ragione della
Delibera del Consiglio Nazionale del Notariato del 28 settembre 2007, che aveva appunto considerato la quietanza di surroga (trilaterale) un atto necessariamente connesso ai precedenti ed obbligatorio per legge, esente dunque da una autonoma applicazione dei parametri (secondo quanto disposto dall'art. 75, comma 2, Legge Notarile e dall'art. 7, comma 8, D.M. n. 265 del 2012). Successivamente, l'Ufficio Centrale degli Archivi
Notarili, con nota in data 12.12.2017, aveva espresso un orientamento favorevole all'applicazione del cd. “parametro graduale” alla quietanza rilasciata nell'ambito delle
3 surroghe riconducibili al cd. modello bilaterale (doc. 2 prod. ricorrente). Dopo la nota dell'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili del 12.12.2017, gli Archivi Notarili
Distrettuali di Torino, Napoli, Firenze e di Roma - “a seguito di confronto intervenuto durante gli incontri tra dirigenti” e, comunque, “in via prudenziale” stante “l'incertezza degli orientamenti in materia” e la mancanza di “decisioni di merito delle autorità giurisdizionali competenti ” – avevano ritenuto legittima l'applicazione del cd.
“parametro fisso” di € 46,00 alla quietanza rilasciata nell'ambito delle surroghe riconducibili al cd. modello bilaterale (docc. 3, 4, 5 e 6 prod. ricorr.). Sicchè il notaio ricorrente si era conformato a tale parere. Infine, solo dal 5.12.2019, anche l'Archivio
Notarile Distrettuale di Roma aveva recepito l'orientamento favorevole all'applicazione del cd. “parametro graduale” oggetto della nota dell'Ufficio Centrale degli Archivi
Notarili del 12.12.2017 (doc. 7 prod. ricorr.).
Tanto premesso, va altresì precisato che la ricorrente, successivamente al ricevimento degli atti di contestazione e liquidazione di contributi, tassa di archivio, e relative sanzioni ed interessi, ha regolarmente provveduto al pagamento di tali voci, con esclusione delle sanzioni sui contributi, cui è limitato l'oggetto del ricorso in esame, ritenendo l'insussistenza dei relativi presupposti a causa dell'incertezza normativa in materia, e per essersi ella comunque conformata a pareri espressi dall'Amministrazione interessata.
Le argomentazioni di parte ricorrente non sono tuttavia condivisibili, ed il ricorso va quindi rigettato.
L'art. 10, commi 2 e 3, della l. 27 luglio 2000 n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, stabilisce che “1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa”.
L'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 472/1997 stabilisce che “non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata
e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono”.
4 Infine, l'art. 7, comma 4 del d.lgs. 472/1997, stabilisce che “qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo”.
Innanzitutto tutte le suddette disposizioni si riferiscono alle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, e dunque non sono applicabili alla presente fattispecie, che attiene alla contribuzione previdenziale, né è possibile una loro interpretazione analogica in quanto, introducendo un'eccezione alla determinazione delle sanzioni secondo le regole ordinarie, non possono essere estese analogicamente a fattispecie non previste. Né è possibile un'ulteriore riduzione delle sanzioni, già applicate nel minimo edittale (cfr. in tali termini Tribunale di Milano, sent. n. 2914/2021 del 29.12.21, dott.ssa
). Per_1
Inoltre la giurisprudenza di legittimità, proprio in analoga fattispecie, ha precisato che l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla
I. n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr. Cass. civ. sezione 2, 19.2.21 n. 4527, che richiama Cass. n.
20219/2018, Cass. n. 19759/2015, Cass. n. 33441/2019). Poste tali premesse, la Suprema
Corte ha ritenuto esclusa l'esistenza di un affidamento legittimo pur in presenza di una prassi di non mettere a raccolta le quietanze e di non indicare il valore ai fini dei parametri per la tassazione e contribuzione. Sul punto ha sottolineato come da una disamina della dottrina formatasi in occasione della novella del 2007 in tema di cd. portabilità dei mutui, emergesse come la stessa dottrina avesse prevalentemente optato per la tesi della necessità di individuare anche nella quietanza, ove separatamente redatta, il titolo necessario per le annotazioni ai fini ipotecari, e che anche le opinioni espressesi in maniera non conforme al prevalente orientamento, avevano manifestato delle perplessità, evidenziando come il dato normativo non offrisse elementi risolutivi a favore della tesi contraria a quella maggioritaria. La suddetta pronuncia di legittimità ha in particolare osservato come, sebbene uno studio del CNN approvato il 24 febbraio 2006 (n. 65/2006/C), comunque precedente la novella del 2007 in tema di surrogazione per i mutui preesistenti, contenesse alcune precisazioni suscettibili di orientare l'interprete anche in relazione alla condotta da tenere per le quietanze per cui è causa, non poteva non trascurarsi quanto specificato nella
Circolare n. 2007 9/T dell'Agenzia delle Entrate, che proprio al fine di offrire una risposta
5 ai dubbi posti dalla novella di cui al d.l. n. 7/2007, convertito nella legge n. 40 del 2007, concludeva, in relazione all'ipotesi in cui la quietanza costituisse oggetto di un atto separato che: "In altri termini, ai fini dell'eseguibilità dell'annotazione di cui trattasi e dell'applicazione delle disposizioni da ultimo citate, occorre verificare la compresenza di entrambi i citati requisiti: la quietanza rilasciata dal creditore originario e la stipulazione del contratto di mutuo con espressa indicazione della volontà di utilizzare le somme ricavate per l'estinzione di un precedente finanziamento. Si ritiene, peraltro, che
i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) potrebbero risultare o da un unico atto o da atti distinti e separati, purché' nel rispetto dei requisiti di forma normativamente previsti. In tal ultimo caso, si verterà in una ipotesi di titolo "composito", formato da due atti distinti, ma inscindibili sotto il profilo sostanziale, entrambi necessari ai fini della effettiva configurabilità della peculiare ipotesi di surrogazione disciplinata dall'art. 1202
c.c. e della eseguibilità dell'annotazione (nuovo atto di mutuo finalizzato al pagamento del primo creditore e atto di quietanza in cui l'accipiens, primo creditore, richiami la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento)."
La Suprema Corte ha in proposito evidenziato come, sebbene la Circolare in oggetto non potesse reputarsi vincolante quanto alla corretta interpretazione della norma, tuttavia attestava l'esistenza di un orientamento degli uffici pubblici che avrebbe imposto al notaio che autenticava la sottoscrizione della quietanza un atteggiamento orientato a particolare prudenza, dovendo optare quindi per la soluzione che risultasse maggiormente garantista.
Ed ancora, secondo la pronuncia innanzi riportata, alcuna rilevanza poteva poi attribuirsi alla circostanza che parte ricorrente, sebbene in passato sottoposta ad altre ispezioni dal
Sovrintendente dell'Archivio notarile, non fosse stata fatta oggetto di analoghi rilievi, essendo a tal fine opportuno il richiamo al principio secondo cui (Cass. n. 8722/2017), il principio dell'obbligatorietà dell'azione disciplinare esclude che l'inerzia dell'autorità investita del potere disciplinare possa far sorgere un legittimo affidamento nella liceità della condotta, ove la stessa contrasti con precetti imposti dalla legge, dal codice di comportamento o dalla contrattazione collettiva (cfr. Cass. n. 14245/2019). Sicchè in definitiva, l'assenza di rilievi in sede ispettiva per le annualità precedenti quella che aveva poi occasionato il procedimento disciplinare, non consentiva di affermare la ricorrenza di un legittimo affidamento in capo alla parte ricorrente.
In ogni caso, per escludere il ragionevole affidamento del notaio è sufficiente Pt_1
richiamare le differenti conclusioni cui, quantomeno dal dicembre 2017, era pervenuto l'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, circa l'applicabilità del cd. “parametro
6 graduale” alle quietanze rilasciate nell'ambito delle surroghe riconducibili al cd. modello bilaterale.
Sicchè in definitiva la ricorrente, pur consapevole delle incertezze interpretative, ha assunto una condotta che non può ritenersi legittimata da alcun organo disciplinare o da linee di condotta condivise e approvate, accettando il rischio che la sua interpretazione potesse essere smentita.
Parimenti non condivisibile è la tesi di parte ricorrente circa l'illegittimità della pretesa sanzionatoria a causa dell'incertezza sul trattamento delle quietanze di surroga. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che per "incertezza normativa oggettiva tributaria" deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell'azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall'impossibilità, esistente in sè ed accertata dal giudice, d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente (Cass. n.
10313 del 12/4/2019; cfr. Cass. n. 13076 del 24/06/2015; Cass. n. 4394 del 24/2/2014;
Cass. n. 3113 del 12/2/2014; Cass. n. 24670 del 28/11/2007).
L'esistenza di un'incertezza normativa oggettiva si può poi rilevare attraverso una serie di indici, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono stati individuati: 1) la difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative, magari per difetto di esplicite previsioni di legge;
2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica;
3) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata;
4) la mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà;
5) la mancanza di una prassi amministrativa o nell'adozione di prassi amministrative contrastanti;
6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali;
7) la formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale;
8) il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;
9) il contrasto tra opinioni dottrinali;
10) l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente.
Nel caso in esame le norme invocate dal notaio ricorrente sono state per larga parte interpretate, come innanzi sottolineato, nel senso di riferirsi alla quietanza legata all'erogazione del mutuo (e non a quella conclusiva del mutuo precedente, rilasciata dall'ente finanziatore), e nel senso di prevedere un divieto per il notaio di chiedere un compenso per la propria ulteriore attività; manca invece un'esplicita previsioni di legge
7 che abbia escluso il compenso, contrariamente a quanto avvenuto invece per fattispecie analoga (art. 161, comma 7 TUB).
Sicchè non può ritenersi che vi fossero motivi sufficienti per discostarsi dalle conclusioni cui erano giunti la prevalente dottrina ed il Consiglio Nazionale del Notariato, ed il comportamento del notaio, oggettivamente illecito e fondato su un'erronea interpretazione della disciplina applicabile, non può ritenersi caratterizzato dall'assenza della “volontà di evadere tasse e contributi”, anche in considerazione della sua durata e protrarsi pur in presenza di opposta presa di posizione del Consiglio Nazionale del
Notariato.
Le osservazioni innanzi svolte escludono altresì l'applicabilità della più favorevole disciplina sanzionatoria di cui all'art. 7, comma 4 del d.lgs. 472/1997.
L'opposizione va pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei confronti delle parti costituite. Nulla per le spese nei confronti del , Controparte_4
rimasto contumace.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna al pagamento dei compensi di lite a favore del Parte_1 [...]
, e della , che Controparte_1 Controparte_6
liquida, a favore di ciascuno, in complessivi € 3.689,00, oltre spese generali in misura del
15%, IVA e CPA come per legge. Nulla per le spese nei confronti del Consiglio Nazionale
Notarile.
Roma, 15 luglio 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
I sezione lavoro
Il Giudice dr. Paola Giovene di Girasole, presso il Tribunale di Roma, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 10 luglio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n.
30216/2024
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Marini, ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Roma, alla via di Villa Sacchetti n. 9, giusta procura in atti
Opponente
E
, in persona del Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso Controparte_2
i cui Uffici in Roma domicilia, alla via dei Portoghesi n. 12;
Opposto
NONCHE'
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e Controparte_3
difesa dall'avv. Onofrio Antonio Spinoso, presso cui domicilia in Roma, alla via Flaminia
n. 160, per procura in atti;
Opposto
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te pro-tempore; Controparte_4
Opposto contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.8.24 la ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione all'atto di irrogazione sanzioni ex art. 16, comma 7, d.lgs. n. 472 del 1997, notificatole in data 13.11.23, relativo all'atto di contestazione e liquidazione n. 221/2022 notificatole l'11.10.22, limitatamente alla parte relativa alle sanzioni irrogatele dall'Archivio CP_1
Distrettuale di Roma con riferimento all'omesso esatto versamento dei contributi dovuti dal Notaio alla ed al Parte_1 Controparte_3 Controparte_5
[...
[...] , per il periodo da dicembre 2017 a novembre 2019, in relazione alle quietanze
[...] rilasciate nell'ambito delle operazioni di surroga di mutui fondiari.
A sostegno delle opposizioni ha dedotto l'illegittimità delle sanzioni irrogategli, per violazione dell'art. 10, comma 2, l. 212/2000, per essersi il notaio conformato alle indicazioni fornite dall'Archivio Notarile Distrettuale di Roma e condivise da altri
Archivi Distrettuali Notarili;
per violazione dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997, per l'esistenza di un'obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni che l'Amministrazione ha ritenuto violate.
In subordine, ha invocato l'art. 7, comma 4, d.lgs. 472/1997, chiedendo la riduzione delle sanzioni per loro sproporzione.
Ha quindi concluso per l'annullamento dell'atto di irrogazione delle sanzioni, e di quello di contestazione e liquidazione presupposto o, in subordine, la riduzione delle sanzioni.
Si è costituito il - Controparte_1
contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Controparte_3
e del , si è costituita la resistendo alla
[...] Controparte_4 CP_3
domanda e chiedendone il rigetto, mentre il Consiglio è rimasto contumace.
Quindi, sulla documentazione allegata, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le note di trattazione scritta delle parti, all'esito dell'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Con l'opposto atto di irrogazione, e con l'atto di contestazione ad esso prodromico,
l'Archivio Notarile Distrettuale di Roma ha richiesto al notaio il pagamento dei Pt_1 contributi e della tassa d'archivio dovuti sulle annotazioni di repertorio aventi ad oggetto le quietanze rilasciate nell'ambito delle operazioni di surroga di mutui fondiari (c.d.
“portabilità del mutuo”) nel periodo ricompreso, complessivamente, tra dicembre 2017 e novembre 2019, irrogandogli altresì le relative sanzioni.
A tal proposito va precisato che la portabilità del mutuo (o surroga del mutuo) indica, in particolare, la facoltà del debitore di rimborsare anticipatamente l'ammontare residuo di un mutuo ipotecario, facendo subentrare nel contratto di mutuo originario, come terzo surrogato, un nuovo istituto bancario (la c.d. “Banca Attiva”), che subentra altresì nella iscrizione ipotecaria originaria concessa al primo ente mutuante (la c.d. “Banca Passiva”).
Ai sensi dell'art. 62 della legge notarile, il notaio deve tenere un repertorio degli atti tra vivi in cui sono annotati quotidianamente gli atti pubblici ricevuti e le scritture private autenticate.
2 Per ciascun atto il notaio è tenuto ad indicare un onorario cd. “repertoriale”, chiamato anche “parametro”, la cui misura è stabilita dal D.M. 27.11.2012 n. 265.
Il “parametro” può essere proporzionale al valore dell'atto o fisso.
Le differenze tra i parametri determinati in misura graduale e i parametri determinati in misura fissa sono definite e individuate negli artt. 5 e 6 del D.M. 27.11.2012 n. 265 e nelle tabelle A e B allegate a detto D.M..
Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 27.11.2012 n. 265, il notaio è tenuto a versare alla
[...]
ed al Consiglio Nazionale del Notariato una percentuale sui Controparte_3 parametri a titolo di “contributi”.
Le parti, tramite il notaio, devono poi corrispondere all'Archivio Notarile Distrettuale una tassa pari al 10% degli importi fissati negli artt. 5 e 6 del D.M. 27/11/2012 n. 265 per ogni atto tra vivi soggetto a registrazione (cd. “tassa d'archivio”).
A seguito dell'abolizione delle tariffe e dei vari decreti di liberalizzazione, i cd.
“parametri” devono essere indicati indipendentemente dalla pattuizione e dalla misura del compenso corrisposto al Notaio dal cliente.
Ciò posto, la ricorrente ha dedotto che, fino al dicembre 2017, aveva ritenuto che l'annotazione a repertorio della quietanza di surrogazione rilasciata dalla Banca Passiva fosse esente dai parametri, ossia non comportasse la liquidazione dei contributi e della tassa di archivio, ritenendo applicabile, in questi casi, il trattamento previsto per le
“quietanze di mutui di credito fondiario” per le quali il legislatore aveva previsto specificatamente un regime di esenzione;
e, conseguentemente, aveva ritenuto di non dover indicare il relativo parametro repertoriale;
che poi, da dicembre 2017 fino a novembre 2019, aveva invece ritenuto di dover indicare, per siffatte quietanze di surrogazione, il parametro fisso.
A tali conclusioni la ricorrente ha affermato di essere pervenuto, oltre che attraverso il personale studio della relativa legislazione (artt. 38 e 39 del TUB, artt. 5 e 6, D.M. n. 256 del 2012, art. 120-quater, D.Lgs. n. 385 del 1993), anche, inizialmente, in ragione della
Delibera del Consiglio Nazionale del Notariato del 28 settembre 2007, che aveva appunto considerato la quietanza di surroga (trilaterale) un atto necessariamente connesso ai precedenti ed obbligatorio per legge, esente dunque da una autonoma applicazione dei parametri (secondo quanto disposto dall'art. 75, comma 2, Legge Notarile e dall'art. 7, comma 8, D.M. n. 265 del 2012). Successivamente, l'Ufficio Centrale degli Archivi
Notarili, con nota in data 12.12.2017, aveva espresso un orientamento favorevole all'applicazione del cd. “parametro graduale” alla quietanza rilasciata nell'ambito delle
3 surroghe riconducibili al cd. modello bilaterale (doc. 2 prod. ricorrente). Dopo la nota dell'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili del 12.12.2017, gli Archivi Notarili
Distrettuali di Torino, Napoli, Firenze e di Roma - “a seguito di confronto intervenuto durante gli incontri tra dirigenti” e, comunque, “in via prudenziale” stante “l'incertezza degli orientamenti in materia” e la mancanza di “decisioni di merito delle autorità giurisdizionali competenti ” – avevano ritenuto legittima l'applicazione del cd.
“parametro fisso” di € 46,00 alla quietanza rilasciata nell'ambito delle surroghe riconducibili al cd. modello bilaterale (docc. 3, 4, 5 e 6 prod. ricorr.). Sicchè il notaio ricorrente si era conformato a tale parere. Infine, solo dal 5.12.2019, anche l'Archivio
Notarile Distrettuale di Roma aveva recepito l'orientamento favorevole all'applicazione del cd. “parametro graduale” oggetto della nota dell'Ufficio Centrale degli Archivi
Notarili del 12.12.2017 (doc. 7 prod. ricorr.).
Tanto premesso, va altresì precisato che la ricorrente, successivamente al ricevimento degli atti di contestazione e liquidazione di contributi, tassa di archivio, e relative sanzioni ed interessi, ha regolarmente provveduto al pagamento di tali voci, con esclusione delle sanzioni sui contributi, cui è limitato l'oggetto del ricorso in esame, ritenendo l'insussistenza dei relativi presupposti a causa dell'incertezza normativa in materia, e per essersi ella comunque conformata a pareri espressi dall'Amministrazione interessata.
Le argomentazioni di parte ricorrente non sono tuttavia condivisibili, ed il ricorso va quindi rigettato.
L'art. 10, commi 2 e 3, della l. 27 luglio 2000 n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, stabilisce che “1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa”.
L'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 472/1997 stabilisce che “non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata
e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono”.
4 Infine, l'art. 7, comma 4 del d.lgs. 472/1997, stabilisce che “qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo”.
Innanzitutto tutte le suddette disposizioni si riferiscono alle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, e dunque non sono applicabili alla presente fattispecie, che attiene alla contribuzione previdenziale, né è possibile una loro interpretazione analogica in quanto, introducendo un'eccezione alla determinazione delle sanzioni secondo le regole ordinarie, non possono essere estese analogicamente a fattispecie non previste. Né è possibile un'ulteriore riduzione delle sanzioni, già applicate nel minimo edittale (cfr. in tali termini Tribunale di Milano, sent. n. 2914/2021 del 29.12.21, dott.ssa
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Inoltre la giurisprudenza di legittimità, proprio in analoga fattispecie, ha precisato che l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla
I. n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr. Cass. civ. sezione 2, 19.2.21 n. 4527, che richiama Cass. n.
20219/2018, Cass. n. 19759/2015, Cass. n. 33441/2019). Poste tali premesse, la Suprema
Corte ha ritenuto esclusa l'esistenza di un affidamento legittimo pur in presenza di una prassi di non mettere a raccolta le quietanze e di non indicare il valore ai fini dei parametri per la tassazione e contribuzione. Sul punto ha sottolineato come da una disamina della dottrina formatasi in occasione della novella del 2007 in tema di cd. portabilità dei mutui, emergesse come la stessa dottrina avesse prevalentemente optato per la tesi della necessità di individuare anche nella quietanza, ove separatamente redatta, il titolo necessario per le annotazioni ai fini ipotecari, e che anche le opinioni espressesi in maniera non conforme al prevalente orientamento, avevano manifestato delle perplessità, evidenziando come il dato normativo non offrisse elementi risolutivi a favore della tesi contraria a quella maggioritaria. La suddetta pronuncia di legittimità ha in particolare osservato come, sebbene uno studio del CNN approvato il 24 febbraio 2006 (n. 65/2006/C), comunque precedente la novella del 2007 in tema di surrogazione per i mutui preesistenti, contenesse alcune precisazioni suscettibili di orientare l'interprete anche in relazione alla condotta da tenere per le quietanze per cui è causa, non poteva non trascurarsi quanto specificato nella
Circolare n. 2007 9/T dell'Agenzia delle Entrate, che proprio al fine di offrire una risposta
5 ai dubbi posti dalla novella di cui al d.l. n. 7/2007, convertito nella legge n. 40 del 2007, concludeva, in relazione all'ipotesi in cui la quietanza costituisse oggetto di un atto separato che: "In altri termini, ai fini dell'eseguibilità dell'annotazione di cui trattasi e dell'applicazione delle disposizioni da ultimo citate, occorre verificare la compresenza di entrambi i citati requisiti: la quietanza rilasciata dal creditore originario e la stipulazione del contratto di mutuo con espressa indicazione della volontà di utilizzare le somme ricavate per l'estinzione di un precedente finanziamento. Si ritiene, peraltro, che
i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) potrebbero risultare o da un unico atto o da atti distinti e separati, purché' nel rispetto dei requisiti di forma normativamente previsti. In tal ultimo caso, si verterà in una ipotesi di titolo "composito", formato da due atti distinti, ma inscindibili sotto il profilo sostanziale, entrambi necessari ai fini della effettiva configurabilità della peculiare ipotesi di surrogazione disciplinata dall'art. 1202
c.c. e della eseguibilità dell'annotazione (nuovo atto di mutuo finalizzato al pagamento del primo creditore e atto di quietanza in cui l'accipiens, primo creditore, richiami la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento)."
La Suprema Corte ha in proposito evidenziato come, sebbene la Circolare in oggetto non potesse reputarsi vincolante quanto alla corretta interpretazione della norma, tuttavia attestava l'esistenza di un orientamento degli uffici pubblici che avrebbe imposto al notaio che autenticava la sottoscrizione della quietanza un atteggiamento orientato a particolare prudenza, dovendo optare quindi per la soluzione che risultasse maggiormente garantista.
Ed ancora, secondo la pronuncia innanzi riportata, alcuna rilevanza poteva poi attribuirsi alla circostanza che parte ricorrente, sebbene in passato sottoposta ad altre ispezioni dal
Sovrintendente dell'Archivio notarile, non fosse stata fatta oggetto di analoghi rilievi, essendo a tal fine opportuno il richiamo al principio secondo cui (Cass. n. 8722/2017), il principio dell'obbligatorietà dell'azione disciplinare esclude che l'inerzia dell'autorità investita del potere disciplinare possa far sorgere un legittimo affidamento nella liceità della condotta, ove la stessa contrasti con precetti imposti dalla legge, dal codice di comportamento o dalla contrattazione collettiva (cfr. Cass. n. 14245/2019). Sicchè in definitiva, l'assenza di rilievi in sede ispettiva per le annualità precedenti quella che aveva poi occasionato il procedimento disciplinare, non consentiva di affermare la ricorrenza di un legittimo affidamento in capo alla parte ricorrente.
In ogni caso, per escludere il ragionevole affidamento del notaio è sufficiente Pt_1
richiamare le differenti conclusioni cui, quantomeno dal dicembre 2017, era pervenuto l'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, circa l'applicabilità del cd. “parametro
6 graduale” alle quietanze rilasciate nell'ambito delle surroghe riconducibili al cd. modello bilaterale.
Sicchè in definitiva la ricorrente, pur consapevole delle incertezze interpretative, ha assunto una condotta che non può ritenersi legittimata da alcun organo disciplinare o da linee di condotta condivise e approvate, accettando il rischio che la sua interpretazione potesse essere smentita.
Parimenti non condivisibile è la tesi di parte ricorrente circa l'illegittimità della pretesa sanzionatoria a causa dell'incertezza sul trattamento delle quietanze di surroga. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che per "incertezza normativa oggettiva tributaria" deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell'azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall'impossibilità, esistente in sè ed accertata dal giudice, d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente (Cass. n.
10313 del 12/4/2019; cfr. Cass. n. 13076 del 24/06/2015; Cass. n. 4394 del 24/2/2014;
Cass. n. 3113 del 12/2/2014; Cass. n. 24670 del 28/11/2007).
L'esistenza di un'incertezza normativa oggettiva si può poi rilevare attraverso una serie di indici, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono stati individuati: 1) la difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative, magari per difetto di esplicite previsioni di legge;
2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica;
3) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata;
4) la mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà;
5) la mancanza di una prassi amministrativa o nell'adozione di prassi amministrative contrastanti;
6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali;
7) la formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale;
8) il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;
9) il contrasto tra opinioni dottrinali;
10) l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente.
Nel caso in esame le norme invocate dal notaio ricorrente sono state per larga parte interpretate, come innanzi sottolineato, nel senso di riferirsi alla quietanza legata all'erogazione del mutuo (e non a quella conclusiva del mutuo precedente, rilasciata dall'ente finanziatore), e nel senso di prevedere un divieto per il notaio di chiedere un compenso per la propria ulteriore attività; manca invece un'esplicita previsioni di legge
7 che abbia escluso il compenso, contrariamente a quanto avvenuto invece per fattispecie analoga (art. 161, comma 7 TUB).
Sicchè non può ritenersi che vi fossero motivi sufficienti per discostarsi dalle conclusioni cui erano giunti la prevalente dottrina ed il Consiglio Nazionale del Notariato, ed il comportamento del notaio, oggettivamente illecito e fondato su un'erronea interpretazione della disciplina applicabile, non può ritenersi caratterizzato dall'assenza della “volontà di evadere tasse e contributi”, anche in considerazione della sua durata e protrarsi pur in presenza di opposta presa di posizione del Consiglio Nazionale del
Notariato.
Le osservazioni innanzi svolte escludono altresì l'applicabilità della più favorevole disciplina sanzionatoria di cui all'art. 7, comma 4 del d.lgs. 472/1997.
L'opposizione va pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei confronti delle parti costituite. Nulla per le spese nei confronti del , Controparte_4
rimasto contumace.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna al pagamento dei compensi di lite a favore del Parte_1 [...]
, e della , che Controparte_1 Controparte_6
liquida, a favore di ciascuno, in complessivi € 3.689,00, oltre spese generali in misura del
15%, IVA e CPA come per legge. Nulla per le spese nei confronti del Consiglio Nazionale
Notarile.
Roma, 15 luglio 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
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