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Sentenza 1 febbraio 2026
Sentenza 1 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 01/02/2026, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1542/2026
Depositata il 01/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE VITA ALBERTO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13257/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250025723712000 TASSA AUTOMOB 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 710/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Annullamento dell'atto impugnato
Resistente/Appellato: Non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 17/6/2025 e depositato in data 11/7/2025, Ricorrente_1 ha presentato ricorso avverso la cartella di pagamento n. 10020250025723712000 notificata in data 11/6/2025 dall'Agenzia delle
Entrate SS relativa a crediti per tassa auto 2020 riguardante le vetture targate Targa_1 e Targa_2, per il complessivo importo di euro 564,70. Il Ricorrente ha addotto l'omessa notifica degli atti presupposti, il mancato riscontro alla richiesta di accesso agli atti presentata all'Ente impositore e la conseguente prescrizione del diritto di credito azionato, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato. Con successiva memoria ha contestato la regolarità delle notifiche degli atti presupposti.
Il 16/7/2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate SS che ha chiesto la riunione ex art. 29 comma
1 d.lgs. n. 546/92 con il giudizio n. 13253/2025 pendente dinanzi a questa Corte avente ad oggetto il medesimo atto, ha inoltre dedotto la propria carenza di legittimazione passiva ed ha chiesto in via subordinata il rigetto del ricorso.
In data 15/12/2025 si è costituita la Regione Campania che ha addotto l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento presupposti ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza il Giudice, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, sentite le parti comparse in udienza, all'esito della camera di consiglio provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto. Invero, l'ente impositore ha dimostrato di aver inviato il 26/5/2023
l'atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni n. 064052407292 relativo al veicolo targato
Targa_2, con raccomandata n. AINIM230526RR0179302 rispedita al mittente per compiuta giacenza in data 26/7/2023 e di aver inviato il 30/6/2023 l'atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni n. 064020706379 relativo al veicolo targato Targa_1, con raccomandata n. AINIM230063RR0200491 rispedita al mittente per compiuta giacenza in data 31/10/2023. In entrambi i casi non risultano tuttavia spedite le raccomandate informative e, pertanto, le notifiche non possono ritenersi perfezionate.
Invero, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, quando gli atti impositivi sono notificati direttamente a mezzo posta ai sensi dell'art. 14, L. 890/1982, la notifica è disciplinata secondo le regole del servizio postale ordinario previste per le raccomandate a mezzo posta e, dunque, non necessita, tra l'altro, di alcuna relata di notifica né va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod.civ. Qualora, però, la notifica avvenga per “compiuta giacenza”, resta ferma anche in questi casi la necessità dell'invio della raccomandata informativa, e la relativa validità è subordinata alla prova dell'avviso di deposito [Cass., Sez. Trib., 6 novembre 2024, n. 28618]. Infatti, la necessità in tal caso della prova dell'invio dell'avviso deve essere confermata anche con riguardo alla notifica diretta perché, pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD - quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo - non può che ravvisarsi un'unica ratio legis che è quella -profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) - di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge
890/1982 [in tal senso, Cass., SS.UU., 15 aprile 2021, n. 10012]. Nel caso di specie non vi è prova dell'invio della raccomandata informativa, sicché la notifica degli atti propedeutici non risulta perfezionata.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese che liquida in euro 260,00 oltre contributo unificato se dovuto, spese forfettarie e oneri di legge in favore dei procuratori antistatari del Ricorrente.
Depositata il 01/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE VITA ALBERTO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13257/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250025723712000 TASSA AUTOMOB 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 710/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Annullamento dell'atto impugnato
Resistente/Appellato: Non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 17/6/2025 e depositato in data 11/7/2025, Ricorrente_1 ha presentato ricorso avverso la cartella di pagamento n. 10020250025723712000 notificata in data 11/6/2025 dall'Agenzia delle
Entrate SS relativa a crediti per tassa auto 2020 riguardante le vetture targate Targa_1 e Targa_2, per il complessivo importo di euro 564,70. Il Ricorrente ha addotto l'omessa notifica degli atti presupposti, il mancato riscontro alla richiesta di accesso agli atti presentata all'Ente impositore e la conseguente prescrizione del diritto di credito azionato, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato. Con successiva memoria ha contestato la regolarità delle notifiche degli atti presupposti.
Il 16/7/2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate SS che ha chiesto la riunione ex art. 29 comma
1 d.lgs. n. 546/92 con il giudizio n. 13253/2025 pendente dinanzi a questa Corte avente ad oggetto il medesimo atto, ha inoltre dedotto la propria carenza di legittimazione passiva ed ha chiesto in via subordinata il rigetto del ricorso.
In data 15/12/2025 si è costituita la Regione Campania che ha addotto l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento presupposti ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza il Giudice, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, sentite le parti comparse in udienza, all'esito della camera di consiglio provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto. Invero, l'ente impositore ha dimostrato di aver inviato il 26/5/2023
l'atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni n. 064052407292 relativo al veicolo targato
Targa_2, con raccomandata n. AINIM230526RR0179302 rispedita al mittente per compiuta giacenza in data 26/7/2023 e di aver inviato il 30/6/2023 l'atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni n. 064020706379 relativo al veicolo targato Targa_1, con raccomandata n. AINIM230063RR0200491 rispedita al mittente per compiuta giacenza in data 31/10/2023. In entrambi i casi non risultano tuttavia spedite le raccomandate informative e, pertanto, le notifiche non possono ritenersi perfezionate.
Invero, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, quando gli atti impositivi sono notificati direttamente a mezzo posta ai sensi dell'art. 14, L. 890/1982, la notifica è disciplinata secondo le regole del servizio postale ordinario previste per le raccomandate a mezzo posta e, dunque, non necessita, tra l'altro, di alcuna relata di notifica né va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod.civ. Qualora, però, la notifica avvenga per “compiuta giacenza”, resta ferma anche in questi casi la necessità dell'invio della raccomandata informativa, e la relativa validità è subordinata alla prova dell'avviso di deposito [Cass., Sez. Trib., 6 novembre 2024, n. 28618]. Infatti, la necessità in tal caso della prova dell'invio dell'avviso deve essere confermata anche con riguardo alla notifica diretta perché, pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD - quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo - non può che ravvisarsi un'unica ratio legis che è quella -profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) - di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge
890/1982 [in tal senso, Cass., SS.UU., 15 aprile 2021, n. 10012]. Nel caso di specie non vi è prova dell'invio della raccomandata informativa, sicché la notifica degli atti propedeutici non risulta perfezionata.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese che liquida in euro 260,00 oltre contributo unificato se dovuto, spese forfettarie e oneri di legge in favore dei procuratori antistatari del Ricorrente.