Decreto decisorio 25 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, decreto decisorio 25/07/2022, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/07/2022
N. 01546/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1546 del 2016, proposto da
AN ZZ, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Quinto, Pietro Quinto, con domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Garibaldi n. 43;
contro
Comune San Donaci, non costituito in giudizio;
nei confronti
IO IG IN, UC TI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della nota prot. n. 6264 del 5-7-2016, notificata in data 8-7-2016, con la quale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Donaci ha disposto il rigetto dell'istanza di permesso di costruire formulata dalla dott.ssa ZZ per lavori di modifica di prospetto (innalzamento di muro di confine) da eseguire sul fabbricato residenziale di sua proprietà sito nel Comune di San Donaci alla via G. Rossini angolo con piazza Pio XII; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ivi compresa, ove occorra, la nota dello stesso Responsabile dell'Ufficio Tecnico prot. n. 1483 del 12-2-2016 di comunicazione del preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis L. n. 241/1990, nonché – nei soli limiti dell'interesse fatto valere in giudizio - il Piano di Recupero del comparto A1 del centro storico approvato in via definitiva con deliberazione del C.C. di San Donaci n. 156 del 29-6-1985.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 4 novembre 2016;
Considerato che in data 8 novembre 2021 è stato notificato alle parti costituite l’avviso di cui al comma 1, art. 82 cod. proc. amm.;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti e depositato presso la Segreteria entro 10 giorni dall'ultima notifica.
Così deciso in Lecce il giorno 19 luglio 2022.
| Il Presidente |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO