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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8939/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RT EN Presidente
Filomena Albano Giudice
ST CA Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8939/2024, introdotta da
, Parte_1 nato il [...] a [...]
e
, Parte_2 nata il [...] a [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Stefania De Bellis
- ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato nel Comune di Napoli in data 31 maggio 1975 e che nel tempo la loro relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
1 Dall'unione matrimoniale sono nati due figli che, per quanto risulta dal certificato di stato di famiglia in atti, sono entrambi maggiorenni e, per quanto detto dalle parti, sono economicamente indipendenti.
Le parti, con ricorso depositato in data 8 luglio 2024 hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza ove desiderano;
I coniugi hanno già regolato tutte le vicende economiche tra loro e non hanno null'altro che pretendere l'uno dall'altro.”
Dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti risulta che tra di loro è venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune ed è venuto meno il sentimento di affetto coniugale.
Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il Pt_2
sig. non può che rivelarsi intollerabile;
deve quindi essere Parte_1
pronunciata la separazione personale tra le parti.
Alcuna statuizione accessoria risulta concordata tra le parti o da loro richiesta.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato Parte_1 il 29 novembre 1947 a Napoli e , nata il 15 settembre Parte_2
1948 a Napoli, i quali hanno contratto matrimonio in Napoli in data
31 maggio 1975; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Napoli al n. 45, Parte I, Sez. Ar, Anno
1975;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale
2 dello Stato Civile del Comune di Napoli per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 4 giugno 2025
Il Giudice estensore
ST CA
Il Presidente
RT EN
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RT EN Presidente
Filomena Albano Giudice
ST CA Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8939/2024, introdotta da
, Parte_1 nato il [...] a [...]
e
, Parte_2 nata il [...] a [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Stefania De Bellis
- ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato nel Comune di Napoli in data 31 maggio 1975 e che nel tempo la loro relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
1 Dall'unione matrimoniale sono nati due figli che, per quanto risulta dal certificato di stato di famiglia in atti, sono entrambi maggiorenni e, per quanto detto dalle parti, sono economicamente indipendenti.
Le parti, con ricorso depositato in data 8 luglio 2024 hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza ove desiderano;
I coniugi hanno già regolato tutte le vicende economiche tra loro e non hanno null'altro che pretendere l'uno dall'altro.”
Dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti risulta che tra di loro è venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune ed è venuto meno il sentimento di affetto coniugale.
Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il Pt_2
sig. non può che rivelarsi intollerabile;
deve quindi essere Parte_1
pronunciata la separazione personale tra le parti.
Alcuna statuizione accessoria risulta concordata tra le parti o da loro richiesta.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato Parte_1 il 29 novembre 1947 a Napoli e , nata il 15 settembre Parte_2
1948 a Napoli, i quali hanno contratto matrimonio in Napoli in data
31 maggio 1975; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Napoli al n. 45, Parte I, Sez. Ar, Anno
1975;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale
2 dello Stato Civile del Comune di Napoli per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 4 giugno 2025
Il Giudice estensore
ST CA
Il Presidente
RT EN
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