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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 7742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7742 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del giudice designato dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza del 28.10.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 7775/2025 R.G
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta mandato Parte_1 C.F._1 in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Piero Ferrara, presso il cui studio elettivamente domicilia;
Ricorrente
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore.
Convenuto contumace
Oggetto: retribuzione giorni festivi infrasettimanali
Conclusioni: conformi a quelle versate in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.03.2025, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di lavorare per conto ed alle dipendenze dell' con qualifica di Controparte_1
“collaboratore professionale”, inquadrato nella categoria D livello 1 del CCNL di categoria, ha esposto di svolgere un turno di lavoro diversamente articolato – in orario antimeridiano, pomeridiano e notturno – su cinque giorni settimanali;
di aver svolto nelle giornate puntualmente indicate in ricorso e risultanti dai cartellini marcatempo allegati turni di lavoro in giornate festive infrasettimanali;
che per dette giornate non ha goduto del riposto compensativo né ha percepito alcuna retribuzione per il servizio prestato nei giorni festivi infrasettimanali, contrariamente al disposto dell'art. 29 del CCNL, secondo cui “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”; richiamati i principi affermati nelle pronunce della Corte di Cassazione n. 1505 del 25 gennaio 2021 e n. 6716 del 10 marzo
2021, ha concluso affinché il Giudice volesse “- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del CCNL del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del CCNL 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni di cui al punto 3) della premessa del presente ricorso e per l'effetto;
- condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 2.857,1, giusti conteggi elaborati al punto 10) del presente ricorso, per i suddetti titoli, o in quella diversa misura, anche maggiore ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo
e fino all'effettivo soddisfo”; spese vinte, con attribuzione.
L' , benché ritualmente citata in Controparte_1
giudizio, non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
Sostituita l'udienza del 28.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note di trattazione, lette le note depositate, la causa è stata decisa.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Parte ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 9 del CCNL del 20.9.2001.
In fattispecie analoghe, la Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui “l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità
è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo” (cfr. Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021).
Questo giudice ritiene di uniformarsi a tale orientamento, recepito in diverse pronunce dell'adito Tribunale sulla base di una condivisibile interpretazione sistematica e letterale delle fonti normative applicabili alla fattispecie ed in merito alla quale si richiama per tutte, per la particolare dovizia argomentativa, la sentenza n. 4085 del 2022, G. M.R. Lombardi, le cui motivazioni vengono di seguito riportate.
I Giudici di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore. La prima, dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi. La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, prevede il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali di cui alla L. n.520 del 1952 mediante la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione
Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il “diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita”, o, in alternativa, a ricevere il “pagamento doppio della giornata festiva”.
Si è considerata poi la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore”.
Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è “pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo”.
In ultimo con il CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999, le parti collettive con l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che “Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale quindi ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
Il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore)”.
Deve poi rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Le pronunce citate hanno ritenuto che la clausola contrattuale della quale il ricorrente invoca l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44, si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Nella fattispecie in esame, in cui risulta per tabulas, dall'esame della documentazione depositata, che l'Azienda ospedaliera convenuta abbia regolarmente utilizzato la prestazione lavorativa del ricorrente anche nei giorni festivi oggetto del presente giudizio, per quanto sopra argomentato, deve trovare applicazione la clausola contrattuale, per il solo fatto che la prestazione lavorativa del turnista che sia stato impegnato nella giornata festiva non abbia potuto fruire – a differenza del non turnista – della fisiologica riduzione dell'orario lavorativo settimanale, che costituisce la normale conseguenza della festività in una giornata infrasettimanale.
Sulla scorta della ricostruita normativa, per come ampiamente argomentato, va dichiarato il diritto del ricorrente a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del CCNL del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, così come sostituito dagli artt. 29, comma, 6
e 31, commi, 7-8 del CCNL 2016-2021, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni di cui al ricorso – ad eccezione della giornata del 15 agosto 2023, relativamente alla quale non risulta versato in atti il cartellino marcatempo –, in cui non ha goduto del riposo compensativo. Invero, l'attività lavorativa della ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali, in disparte l'eccezione predetta, sono chiaramente documentati nei cartellini marcatempo in atti, non costituenti oggetto di specifica contestazione stante la contumacia dell' . CP_2
In ordine al quantum debeatur, appaiono corretti i conteggi elaborati dal ricorrente.
L' va pertanto condannata al Controparte_1 pagamento in favore dell'istante della somma di € 2.703,52 (ossia dell'importo indicato in ricorso, a cui va decurtata la somma relativa alla giornata del 15 agosto 2023), oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, ex art. 22, 36° comma legge 724/94, da calcolare sugli importi netti da erogare, secondo il seguente principio: “In caso di ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria vanno calcolati sulla somma dovuta al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, come previsto dall'art. 3, comma 2, del d.m. n. 352 del 1998, senza che possa configurarsi in tale disciplina un eccesso di delega dell'autorità amministrativa, costituendo l'individuazione della base di computo una tra le possibili modalità applicative del divieto di cumulo ex art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994” ( cfr;
Cass SU 14429/ 2017; conf Cass 20765/2018).
Le spese del giudizio possono essere compensate nella misura di un terzo in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente e per la restante parte seguono la soccombenza e cedono a carico della convenuta nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di a percepire il compenso per Parte_1
l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali così come documentate e secondo la vigente disciplina contrattuale;
2) per l'effetto, condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3 pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 2.703,52, oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo;
3) compensa per un terzo le spese del giudizio e condanna la resistente in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restante parte che liquida di €
876,00 oltre CU, IVA, CPA e spese forfettarie con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 28.10.2025
Il Giudice dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del giudice designato dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza del 28.10.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 7775/2025 R.G
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta mandato Parte_1 C.F._1 in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Piero Ferrara, presso il cui studio elettivamente domicilia;
Ricorrente
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore.
Convenuto contumace
Oggetto: retribuzione giorni festivi infrasettimanali
Conclusioni: conformi a quelle versate in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.03.2025, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di lavorare per conto ed alle dipendenze dell' con qualifica di Controparte_1
“collaboratore professionale”, inquadrato nella categoria D livello 1 del CCNL di categoria, ha esposto di svolgere un turno di lavoro diversamente articolato – in orario antimeridiano, pomeridiano e notturno – su cinque giorni settimanali;
di aver svolto nelle giornate puntualmente indicate in ricorso e risultanti dai cartellini marcatempo allegati turni di lavoro in giornate festive infrasettimanali;
che per dette giornate non ha goduto del riposto compensativo né ha percepito alcuna retribuzione per il servizio prestato nei giorni festivi infrasettimanali, contrariamente al disposto dell'art. 29 del CCNL, secondo cui “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”; richiamati i principi affermati nelle pronunce della Corte di Cassazione n. 1505 del 25 gennaio 2021 e n. 6716 del 10 marzo
2021, ha concluso affinché il Giudice volesse “- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del CCNL del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del CCNL 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni di cui al punto 3) della premessa del presente ricorso e per l'effetto;
- condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 2.857,1, giusti conteggi elaborati al punto 10) del presente ricorso, per i suddetti titoli, o in quella diversa misura, anche maggiore ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo
e fino all'effettivo soddisfo”; spese vinte, con attribuzione.
L' , benché ritualmente citata in Controparte_1
giudizio, non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
Sostituita l'udienza del 28.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note di trattazione, lette le note depositate, la causa è stata decisa.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Parte ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 9 del CCNL del 20.9.2001.
In fattispecie analoghe, la Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui “l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità
è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo” (cfr. Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021).
Questo giudice ritiene di uniformarsi a tale orientamento, recepito in diverse pronunce dell'adito Tribunale sulla base di una condivisibile interpretazione sistematica e letterale delle fonti normative applicabili alla fattispecie ed in merito alla quale si richiama per tutte, per la particolare dovizia argomentativa, la sentenza n. 4085 del 2022, G. M.R. Lombardi, le cui motivazioni vengono di seguito riportate.
I Giudici di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore. La prima, dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi. La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, prevede il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali di cui alla L. n.520 del 1952 mediante la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione
Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il “diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita”, o, in alternativa, a ricevere il “pagamento doppio della giornata festiva”.
Si è considerata poi la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore”.
Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è “pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo”.
In ultimo con il CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999, le parti collettive con l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che “Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale quindi ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
Il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore)”.
Deve poi rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Le pronunce citate hanno ritenuto che la clausola contrattuale della quale il ricorrente invoca l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44, si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Nella fattispecie in esame, in cui risulta per tabulas, dall'esame della documentazione depositata, che l'Azienda ospedaliera convenuta abbia regolarmente utilizzato la prestazione lavorativa del ricorrente anche nei giorni festivi oggetto del presente giudizio, per quanto sopra argomentato, deve trovare applicazione la clausola contrattuale, per il solo fatto che la prestazione lavorativa del turnista che sia stato impegnato nella giornata festiva non abbia potuto fruire – a differenza del non turnista – della fisiologica riduzione dell'orario lavorativo settimanale, che costituisce la normale conseguenza della festività in una giornata infrasettimanale.
Sulla scorta della ricostruita normativa, per come ampiamente argomentato, va dichiarato il diritto del ricorrente a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del CCNL del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, così come sostituito dagli artt. 29, comma, 6
e 31, commi, 7-8 del CCNL 2016-2021, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni di cui al ricorso – ad eccezione della giornata del 15 agosto 2023, relativamente alla quale non risulta versato in atti il cartellino marcatempo –, in cui non ha goduto del riposo compensativo. Invero, l'attività lavorativa della ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali, in disparte l'eccezione predetta, sono chiaramente documentati nei cartellini marcatempo in atti, non costituenti oggetto di specifica contestazione stante la contumacia dell' . CP_2
In ordine al quantum debeatur, appaiono corretti i conteggi elaborati dal ricorrente.
L' va pertanto condannata al Controparte_1 pagamento in favore dell'istante della somma di € 2.703,52 (ossia dell'importo indicato in ricorso, a cui va decurtata la somma relativa alla giornata del 15 agosto 2023), oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, ex art. 22, 36° comma legge 724/94, da calcolare sugli importi netti da erogare, secondo il seguente principio: “In caso di ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria vanno calcolati sulla somma dovuta al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, come previsto dall'art. 3, comma 2, del d.m. n. 352 del 1998, senza che possa configurarsi in tale disciplina un eccesso di delega dell'autorità amministrativa, costituendo l'individuazione della base di computo una tra le possibili modalità applicative del divieto di cumulo ex art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994” ( cfr;
Cass SU 14429/ 2017; conf Cass 20765/2018).
Le spese del giudizio possono essere compensate nella misura di un terzo in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente e per la restante parte seguono la soccombenza e cedono a carico della convenuta nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di a percepire il compenso per Parte_1
l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali così come documentate e secondo la vigente disciplina contrattuale;
2) per l'effetto, condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3 pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 2.703,52, oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo;
3) compensa per un terzo le spese del giudizio e condanna la resistente in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restante parte che liquida di €
876,00 oltre CU, IVA, CPA e spese forfettarie con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 28.10.2025
Il Giudice dott.ssa Laura Liguori