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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/03/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
in persona del GOP dr.ssa Paola Fracassi
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 429 cpc
nella causa civile di I grado n. 18885/24 RG promossa da:
, codice fiscale , Parte_1 CodiceFiscale_1
, codice fiscale , Parte_2 CodiceFiscale_2
, codice fiscale , Parte_3 CodiceFiscale_3
parte intimante con gli avvocati Paolo Argenton e Vanis Zorzatocontro
, codice fiscale , Controparte_1 CodiceFiscale_4
parte intimata con l'avvocato Lucio Spampatti
Conclusioni della parte intimante: come da memoria integrativa
Conclusioni della parte intimata: come da memoria integrativa
***
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto datato 31 luglio 24 la sig.ra e i figli Parte_1 Parte_2
e (subentrati al padre defunto) - nella qualità di parte
[...] Parte_3 locatrice - hanno citato in giudizio il sig. – nella qualità di parte conduttrice CP_2
- per intimare lo sfratto per finita locazione con riferimento al contratto avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo sito in Vigonovo (VE), siglato in data 26.8.20 per la durata di anni 4 dal 1.9.20 – rinnovabili - assumendo che il rapporto fosse cessato il giorno 31.8.24 a seguito di rituale disdetta e - nonostante ciò – il bene non fosse stato restituito.
All'esito della udienza 26.9.24, dopo che il sig. si era costituito rilevando Controparte_1 la irritualità della domanda trattandosi di disdetta per la prima scadenza e dunque dovendo applicarsi l'art. 30 della l. 392/78, il Giudice – osservato che in effetti non poteva essere 1
utilizzato lo strumento di cui all'art. 657 cpc - ha convertito il rito ex art. 667 cpc, disposto l'avvio della mediazione e fissato udienza ex art. 420 cpc, con concessione dei termini per le memorie integrative.
L'udienza di discussione si è svolta oggi 18.3.25.
E' incontroverso il fatto che il contratto è cessato il 31.8.24 e che il conduttore ha ricevuto la comunicazione di disdetta il giorno 21.2.24 (doc. 4 all. a atto di intimazione).
La disdetta è regolare sia perché è stata ricevuta nei termini di legge, sia perché contiene il riferimento al precipuo motivo della interruzione del rapporto dopo il primo periodo, che rientra tra quelli indicati tassativamente dall'art. 3 della l. 431/98, cioè l'intenzione di adibire il bene ad abitazione della sig.ra Parte_1
Parte locatrice ha introdotto l'azione con atto di citazione ex art. 657 cpc anziché con ricorso, come prescrive l'art. 3 comma 4 della l. 431/98, pertanto è stato necessario convertire il rito, in modo che il conduttore potesse avvalersi delle garanzie derivanti dal giudizio di cognizione.
La richiesta del sig. di concedere un ampio termine per la liberazione del Controparte_1 bene non può essere accolta perché egli ha conosciuto della intenzione dei locatori di riavere il bene oltre un anno fa;
risulta inoltre che il conduttore abbia cessato di pagare le mensilità dal febbraio 2024 (circostanza non contestata, cfr. verbale 20.2.25), con ogni conseguente danno economico in capo alla proprietà.
Al termine della lite, parte conduttrice risulta soccombente e pertanto deve essere condannata alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto della non particolare complessità della controversia, delle fasi effettivamente svolte, della ripetitività di atti e difese nella fase di cognizione.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. rg. 18885/24, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattesa e rigettata, così provvede:
-dichiara la risoluzione - alla data del 31.8.24 - del contratto di locazione avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo sito in Vigonovo (VE), Via IV Novembre 7, siglato il giorno 26.8.20 e meglio descritto in atti,
-ordina la restituzione del bene alla proprietà, libero da cose e persone, fissando per la esecuzione il 10 aprile 2025;
-condanna il conduttore a rifondere ai locatori e i Controparte_1 Parte_1 figli e le spese di lite della fase Parte_2 Parte_3 sommaria e del giudizio di cognizione piena, inclusa la fase di mediazione, che liquida in complessivi € 2.500,00 per competenze, CU e marca iscrizione e spese di notifica, spese generali 15%, cpa e iva come per legge.
Venezia, 18.3.25
IL GOP Paola Fracassi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
in persona del GOP dr.ssa Paola Fracassi
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 429 cpc
nella causa civile di I grado n. 18885/24 RG promossa da:
, codice fiscale , Parte_1 CodiceFiscale_1
, codice fiscale , Parte_2 CodiceFiscale_2
, codice fiscale , Parte_3 CodiceFiscale_3
parte intimante con gli avvocati Paolo Argenton e Vanis Zorzatocontro
, codice fiscale , Controparte_1 CodiceFiscale_4
parte intimata con l'avvocato Lucio Spampatti
Conclusioni della parte intimante: come da memoria integrativa
Conclusioni della parte intimata: come da memoria integrativa
***
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto datato 31 luglio 24 la sig.ra e i figli Parte_1 Parte_2
e (subentrati al padre defunto) - nella qualità di parte
[...] Parte_3 locatrice - hanno citato in giudizio il sig. – nella qualità di parte conduttrice CP_2
- per intimare lo sfratto per finita locazione con riferimento al contratto avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo sito in Vigonovo (VE), siglato in data 26.8.20 per la durata di anni 4 dal 1.9.20 – rinnovabili - assumendo che il rapporto fosse cessato il giorno 31.8.24 a seguito di rituale disdetta e - nonostante ciò – il bene non fosse stato restituito.
All'esito della udienza 26.9.24, dopo che il sig. si era costituito rilevando Controparte_1 la irritualità della domanda trattandosi di disdetta per la prima scadenza e dunque dovendo applicarsi l'art. 30 della l. 392/78, il Giudice – osservato che in effetti non poteva essere 1
utilizzato lo strumento di cui all'art. 657 cpc - ha convertito il rito ex art. 667 cpc, disposto l'avvio della mediazione e fissato udienza ex art. 420 cpc, con concessione dei termini per le memorie integrative.
L'udienza di discussione si è svolta oggi 18.3.25.
E' incontroverso il fatto che il contratto è cessato il 31.8.24 e che il conduttore ha ricevuto la comunicazione di disdetta il giorno 21.2.24 (doc. 4 all. a atto di intimazione).
La disdetta è regolare sia perché è stata ricevuta nei termini di legge, sia perché contiene il riferimento al precipuo motivo della interruzione del rapporto dopo il primo periodo, che rientra tra quelli indicati tassativamente dall'art. 3 della l. 431/98, cioè l'intenzione di adibire il bene ad abitazione della sig.ra Parte_1
Parte locatrice ha introdotto l'azione con atto di citazione ex art. 657 cpc anziché con ricorso, come prescrive l'art. 3 comma 4 della l. 431/98, pertanto è stato necessario convertire il rito, in modo che il conduttore potesse avvalersi delle garanzie derivanti dal giudizio di cognizione.
La richiesta del sig. di concedere un ampio termine per la liberazione del Controparte_1 bene non può essere accolta perché egli ha conosciuto della intenzione dei locatori di riavere il bene oltre un anno fa;
risulta inoltre che il conduttore abbia cessato di pagare le mensilità dal febbraio 2024 (circostanza non contestata, cfr. verbale 20.2.25), con ogni conseguente danno economico in capo alla proprietà.
Al termine della lite, parte conduttrice risulta soccombente e pertanto deve essere condannata alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto della non particolare complessità della controversia, delle fasi effettivamente svolte, della ripetitività di atti e difese nella fase di cognizione.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. rg. 18885/24, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattesa e rigettata, così provvede:
-dichiara la risoluzione - alla data del 31.8.24 - del contratto di locazione avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo sito in Vigonovo (VE), Via IV Novembre 7, siglato il giorno 26.8.20 e meglio descritto in atti,
-ordina la restituzione del bene alla proprietà, libero da cose e persone, fissando per la esecuzione il 10 aprile 2025;
-condanna il conduttore a rifondere ai locatori e i Controparte_1 Parte_1 figli e le spese di lite della fase Parte_2 Parte_3 sommaria e del giudizio di cognizione piena, inclusa la fase di mediazione, che liquida in complessivi € 2.500,00 per competenze, CU e marca iscrizione e spese di notifica, spese generali 15%, cpa e iva come per legge.
Venezia, 18.3.25
IL GOP Paola Fracassi