Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 10/06/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00944/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01314/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1314 del 2023, proposto da
NA BI, CL BR, ZI OR De CC, MA CI, OS TI e OL NE, rappresentati e difesi dall’avvocato Fabio Tamborino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Guadagnino e Sergio Aprile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Guadagnino in Venezia, Dorsoduro 3500/D;
per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti ad ottenere il ricalcolo del proprio trattamento di fine servizio (TFS) con inclusione dei benefici economici normativamente contemplati all’art. 6- bis d.l. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, come introdotto dall’art. 21, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232, con il conseguente obbligo dell’amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei “ sei scatti stipendiali ” contemplati dalle disposizioni citate;
nonché per la condanna dell’amministrazione resistente alla corresponsione in favore dei ricorrenti delle spettanti somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita, scaturenti dalla differenza tra il TFS effettivamente calcolato dall’Istituto e quello ricalcolato mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, dei “ sei scatti stipendiali ”, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il dott. Andrea Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I signori NA BI, CL BR, MA CI e OS TI, in qualità di ex appartenenti alla Polizia penitenziaria, nonché i signori ZI OR De CC e OL NE, in qualità di ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri, sono stati collocati in quiescenza, a domanda, successivamente al compimento dei 55 anni di età e con almeno 35 anni di servizio utile ai fini contributivi.
A seguito di tale collocamento, secondo quanto riferito, i medesimi avrebbero percepito un trattamento di fine servizio (TFS) non correttamente calcolato da parte dell’INPS, il quale non avrebbe tenuto conto della maggiorazione derivante dai sei scatti stipendiali di cui all’art. 6- bis d.l. 387/1987 (convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472) come introdotto dall’art. 21, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232.
In tale contesto, nessun effetto hanno sortito le lettere di diffida e contestuale messa in mora inoltrate, a mezzo PEC, dai ricorrenti all’INPS per ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio secondo la disposizione predetta.
2. Avverso il succitato il silenzio serbato dell’ente previdenziale, i ricorrenti hanno proposto gravame, con atto introduttivo notificato in data 16 novembre 2023 e depositato in data 28 novembre 2023, affidato a una sola articolata censura rubricata “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. art. 6 bis D.L. n.387/1987 come modificato dall’art. 21 Legge 232/1990. Eccesso di potere. Illogicità manifesta. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta. Arbitrarietà. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione articolo 3 legge 241/1990 ”.
3. L’INPS si è formalmente costituito in giudizio in data 12 dicembre 2023 e ha successivamente controdedotto rispetto alla doglianza del ricorrente, con memoria depositata in data 24 marzo 2025, chiedendo, tra l’altro, l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle amministrazioni di appartenenza nonché eccependo l’estinzione del diritto per sopravvenuta decadenza ex art. 6- bis , comma 2, d.l. 387/1987.
4. All’udienza pubblica del 22 maggio 2025, la causa è stata chiamata per la decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, occorre esaminare le eccezioni sollevate dall’ente resistente afferenti, rispettivamente, alla legittimazione passiva delle amministrazioni ove prestavano servizio i ricorrenti e alla decadenza dal diritto per decorso del termine entro il quale andava presentata l’istanza di accesso ai benefici economici.
2. Entrambe le eccezioni sono infondate.
Quanto al primo aspetto, sulla scorta di un consolidato orientamento giurisprudenziale, “ l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale (cfr. sul punto, ad es., Consiglio di Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231; Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6465; Consiglio di Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2006, n. 329; cfr., altresì, in senso conforme la sentenza del 6 febbraio 2023, n. 17 resa da questo stesso Tribunale), nei cui esclusivi confronti, quindi, deve essere ritualmente instaurata la controversia, mentre nessuna pretesa patrimoniale può essere esercitata nei riguardi delle Amministrazioni di appartenenza per quanto attiene all’erogazione del TFS, il cui pagamento compete – per l’appunto – in via esclusiva all’I.N.P.S. ” (TRGA Trento, 27 febbraio 2025, n. 51).
Quanto all’eccezione di “ decadenza dal diritto all’erogazione del beneficio per l’inosservanza del termine del 30 giugno ”, del pari deve richiamarsi la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui “ un tale effetto estintivo del diritto non può essere affermato in mancanza di una previsione normativa espressa ”, essendo il rispetto di tale termine “ funzionale solamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo (ex pluribus cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 17 aprile 2024, n. 3492) ” (TRGA Trento, 27 febbraio 2025, n. 51 cit.).
3. Con riguardo al motivo di gravame, lo stesso deve ritenersi fondato per le ragioni appresso specificate.
Nel dettaglio, risulta significativamente esplicativa una recente pronuncia del Consiglio di Stato che ha meglio definito il quadro normativo di riferimento (Cons. Stato, sez. II, 30 novembre 2023, n. 9997).
La citata pronuncia, infatti, nel ripercorrere l’iter logico-giuridico della sentenza appellata (TAR Veneto, sez. I, 28 novembre 2022, n. 1805), ha posto in evidenza le norme di maggior rilievo partendo dalla nozione di forze di polizia richiamata nell’art. 6- bis d.l. 387/1987, che “ è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del provvedimento nel quale si colloca, che all’art. 1 è esplicitata nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti del d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza […] , al Corpo degli agenti di custodia e all’allora distinto Corpo forestale dello Stato […]”.
Sulla base di queste premesse, si è quindi soffermata sull’ambito oggettivo di applicazione della disposizione di cui è stata dedotta la violazione: “ Ai sensi del comma 1 sono attribuiti, «ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita», e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno («del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 l. n.668/1986, art. 2 commi 5-6-10 e art. 3 commi 3 e 6 del presente decreto») al personale «che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto». Il comma 2 estende l’attribuzione dei sei scatti «al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile», con la precisazione che «la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990» ”.
Per quanto attiene all’art. 4 d.lgs. 165/1997, invece, ha precisato che lo stesso si “ applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione («sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile […] ») e al riferimento all’articolo 13 del d.lgs. n.503/1992, che riguarda l’importo della pensione ”; la norma, quindi, non modifica “ il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione […] all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ”.
Chiariti i termini della questione, sulla scorta del dato letterale dell’art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare), il Consiglio di Stato ha concluso che, per tutte le forze di polizia ad ordinamento militare, con riferimento all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, “ «continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472» ai soli fini del trattamento di fine rapporto ”.
In altri termini, secondo questa chiave di lettura del tessuto normativo, il codice dell’ordinamento militare non ha innovato “ il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6-bis del d.l. n.387/1987, che comprende […] , sia gli appartenenti all’ordinamento militare, sia gli appartenenti all’ordinamento civile delle forze di polizia ”.
In tal senso, non ha rilievo alcuno “ la circostanza che l’art. 1911 c.o.m. si riferisca al trattamento di fine rapporto mentre l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 disciplina l’indennità di buonuscita ”; infatti, in disparte la coincidenza fra i due istituti, secondo il menzionato orientamento pretorio, “ il richiamo contenuto nell’art. 1911 determina quanto meno l’assunzione che il trattamento di fine rapporto comprenda, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare la disciplina (dell’indennità di buonuscita) recata dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ”.
4. Le suesposte argomentazioni si attagliano alla fattispecie concreta e inducono ad accogliere la domanda dei ricorrenti tendente all’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’ente resistente nonché all’accertamento del diritto del personale in congedo ai benefici economici contemplati dall’art. 6- bis d.l. 387/1987, con conseguente condanna dell’ente previdenziale a provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.
Su tale maggiore importo, e sino al soddisfo, devono essere corrisposti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, a mente del combinato disposto di cui all’art. 16, comma 6, legge 412/1991 e all’art. 22, comma 36, legge 724/1994, in adesione a quanto statuito al riguardo dal TAR Lazio (TAR Lazio, Roma, 5 luglio 2023, n. 11300). Relativamente alla posta relativa agli interessi, va altresì precisato che, poiché l’erogazione del trattamento di fine servizio può avvenire in più tranches in tempi diversi, a mente di quanto disposto dall’art. 12, comma 7, d.l. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010, n. 122, gli interessi medesimi saranno computati sul predetto maggior importo solo per le tranches di liquidazione già scadute e a far data dalla scadenza originaria di ciascuna di esse.
5. Le spese del giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario, possono essere poste a carico dell’ente resistente nella misura liquidata in dispositivo, in considerazione dell’orientamento giurisprudenziale ormai univoco sulla questione di diritto sottesa al presente contenzioso, intervenuto in epoca precedente al deposito dell’ultima memoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, così statuisce:
- accerta l’illegittimità del silenzio serbato dall’ente previdenziale resistente;
- accerta il diritto dei ricorrenti ai benefici economici contemplati dall’art. 6- bis d.l. 387/1987;
- condanna l’ente previdenziale resistente a provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali previsti per legge, con gli interessi da calcolare come indicato in motivazione.
Condanna la parte resistente a rifondere le spese di giudizio al ricorrente, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Grazia Flaim, Presidente
Elena Garbari, Primo Referendario
Andrea Rizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Rizzo | Grazia Flaim |
IL SEGRETARIO