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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/11/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.2081 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2024 / 2081 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 20 novembre 2025, sino alle ore 18:30 , innanzi al dott. Maddalena Vetta, nessuno compare
Il Giudice rilevato che con istanza del 24.7.2025 parte resistente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione tra le parti, come da verbale depositato in allegato all'istanza e che il Giudice ha riservato la decisione all'odierna udienza, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.2081 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 20/11/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2081 /2024 tra
(C.F. ) , elettivamente domiciliato in CATANIA Parte_1 C.F._1
Via Tagliamento n. 23 , presso lo studio dell'avv. LOTA' GIOVANNI , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(P. IVA ) elettivamente domiciliata in VIA TOLEDO, 256 - NAPOLI CP_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. PARLATO Giorgio che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.5.2024 premesso di essere stato assunto in Parte_1 data 14.6.2019 con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla dipendenze della società resistente con inquadramento nel livello J del CCNL applicato in azienda, rivendicava il riconoscimento dell'inquadramento superiore (Livello 3) per aver svolto, sin dalla sua assunzione, mansioni riconducibili al superiore livello.
Con memoria depositata in data 5.2.2025 si costituiva la società resistente eccependo, in via preliminare, la nullità del ricorso per omessa specifica indicazione degli elementi di cui all'art. 414
c.p.c. e chiedendone , nel merito, il rigetto. Ammesse le istanze istruttorie dedotte dalle parti, con istanza depositata in data 24.7.2025 parte resistente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione della lite formalizzata in sede protetta ex art. 2113 c.c.,
2 come da verbale prodotto in allegato all'istanza. Il Giudice riservava ogni determinazione sull'istanza all'odierna udienza.
Preliminarmente, va osservato che per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice
(cfr. ex multis, Cass. 1950/2003; Cass. 11931/2006; Cass 16150/2010 così massimata: “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza,
e statuisce sulle spese secondo le regole generali”).
Nella vicenda in esame, il procuratore di parte resistente ha dichiarato che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, con il quale è stata definita la presente controversia e ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con regolamentazione delle spese del giudizio secondo il suddetto accordo e parte ricorrente nulla ha opposto, manifestando in tal modo implicitamente il proprio sopravvenuto disinteresse alla pronuncia del giudice.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere, con regolamentazione delle spese del giudizio in conformità all'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia iscritta al n. 2081/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
- Dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto accordo transattivo;
- Regola le spese di lite in conformità all'accordo raggiunto dalle parti.
Siracusa, 20/11/2025 Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2024 / 2081 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 20 novembre 2025, sino alle ore 18:30 , innanzi al dott. Maddalena Vetta, nessuno compare
Il Giudice rilevato che con istanza del 24.7.2025 parte resistente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione tra le parti, come da verbale depositato in allegato all'istanza e che il Giudice ha riservato la decisione all'odierna udienza, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.2081 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 20/11/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2081 /2024 tra
(C.F. ) , elettivamente domiciliato in CATANIA Parte_1 C.F._1
Via Tagliamento n. 23 , presso lo studio dell'avv. LOTA' GIOVANNI , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(P. IVA ) elettivamente domiciliata in VIA TOLEDO, 256 - NAPOLI CP_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. PARLATO Giorgio che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.5.2024 premesso di essere stato assunto in Parte_1 data 14.6.2019 con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla dipendenze della società resistente con inquadramento nel livello J del CCNL applicato in azienda, rivendicava il riconoscimento dell'inquadramento superiore (Livello 3) per aver svolto, sin dalla sua assunzione, mansioni riconducibili al superiore livello.
Con memoria depositata in data 5.2.2025 si costituiva la società resistente eccependo, in via preliminare, la nullità del ricorso per omessa specifica indicazione degli elementi di cui all'art. 414
c.p.c. e chiedendone , nel merito, il rigetto. Ammesse le istanze istruttorie dedotte dalle parti, con istanza depositata in data 24.7.2025 parte resistente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione della lite formalizzata in sede protetta ex art. 2113 c.c.,
2 come da verbale prodotto in allegato all'istanza. Il Giudice riservava ogni determinazione sull'istanza all'odierna udienza.
Preliminarmente, va osservato che per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice
(cfr. ex multis, Cass. 1950/2003; Cass. 11931/2006; Cass 16150/2010 così massimata: “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza,
e statuisce sulle spese secondo le regole generali”).
Nella vicenda in esame, il procuratore di parte resistente ha dichiarato che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, con il quale è stata definita la presente controversia e ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con regolamentazione delle spese del giudizio secondo il suddetto accordo e parte ricorrente nulla ha opposto, manifestando in tal modo implicitamente il proprio sopravvenuto disinteresse alla pronuncia del giudice.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere, con regolamentazione delle spese del giudizio in conformità all'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia iscritta al n. 2081/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
- Dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto accordo transattivo;
- Regola le spese di lite in conformità all'accordo raggiunto dalle parti.
Siracusa, 20/11/2025 Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
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